TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 8328/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di ER - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8328/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. , rapp.ta e difesa come Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Paola Varuzza, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.3.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.11.2024 [nata a [...] il Parte_1
19.6.1967 (CF: ] ha chiesto di dichiararsi la cessazione C.F._1 degli effetti civili del matrimonio contratto con [nato il Controparte_1
18.1.1972 a ER (CF: )] in data 25.9.2004 in Albanella C.F._2
(SA) e dal quale sono nate le figlie (01/07/2005) e (03/11/06). Per_1 Per_2
La ricorrente domandava la conferma dell'assegno di mantenimento a carico del padre di euro 300,00 per figlia oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie. restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. Controparte_1
All'udienza del 18.3.2025 il G.D., sentita la sola ricorrente, invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della
Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare. In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione. Va dunque accolta la relativa domanda.
2 Proc. R.G. n. 8328/2024
B) Dal matrimonio sono le figlie (01/07/2005) e (03/11/2006), Per_1 Per_2
rispettivamente di 19 e 18 anni.
Entrambe le ragazze – che vivono con la madre odierna ricorrente - non sono ancora autosufficienti in quanto impegnate nel completamento degli studi per conseguire il diploma.
Ad avviso del Tribunale vanno confermati gli obblighi di mantenimento a carico del padre come determinati dalla sentenza di separazione n. 1283/2012 (ovvero assegno di mantenimento indiretto di 300,00 euro per figlia e contribuzione al
50% delle spese straordinarie).
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, I sezione civile, così provvede nella causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
25.9.2004 in Albanella (SA) tra [nata a [...] il Parte_1
19.6.1967 (CF: ] e [nato il [...] a C.F._1 Controparte_1
ER (CF: )]; C.F._2
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Albanella (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
- dispone che il sig. versi alla signora Controparte_1 Parte_1 entro il 5 di ogni mese per il mantenimento delle due figlie maggiorenni non autosufficienti l'importo di euro 600,00 (300,00 per figlia) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
3 Proc. R.G. n. 8328/2024
- dispone entrambi i genitori provvedano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse delle due figlie maggiorenni non autosufficienti;
- spese compensate.
Così deciso in ER, nella camera di consiglio del giorno 24.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
4