Decreto cautelare 24 giugno 2021
Ordinanza cautelare 15 luglio 2021
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto cautelare 24/06/2021, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2021
N. 00633/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Isabella Petracin e Silvia Balboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza N.-OMISSIS-del Comune -OMISSIS- con la quale la P.A. ha ordinato la “-OMISSIS-” al sig. -OMISSIS-, emessa dal responsabile dell'area tecnica, Geom. -OMISSIS-, notificata il 26/03/2021 a mani del sig. -OMISSIS-
- annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerata l'attualità ed evidenza del pregiudizio, in comparazione con la verosimile mancanza di controindicazioni ad un breve differimento dei lavori di ripristino;
Ritenuto che nelle more della imminente delibazione collegiale il bilanciamento degli interessi delle parti esige la conservazione dello stato di fatto;
Attesa l'urgenza di provvedere in tal senso, stante la scadenza in data odierna del termine assegnato per eseguire;
Ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti di particolare gravità ed urgenza, previsti dalla succitata normativa, tali da non consentire di attendere la discussione in camera di consiglio, prevista per il 14 luglio 2021;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza ex art. 56 CPA e, per l' effetto, sospende fino al 14 luglio 2021 compreso l'esecuzione dell' atto impugnato.
Rimette le parti alla Camera di Consiglio 14 luglio 2021 per la trattazione collegiale
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
C) Altri dati idonei a pregiudicare i diritti o la dignità della parte interessata Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Venezia il giorno 24 giugno 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.