Articolo 27 della Legge 2 agosto 1982, n. 528
Articolo 26Articolo 28
Versione
28 agosto 1982
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Versione
20 agosto 1986
Art. 27.
Per il periodo 1 gennaio 30 giugno 1978 l'importo annuo lordo di L. 800 previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 223, e' attribuito ai gestori delle
ricevitorie del lotto anche in aggiunta alle quote d'aggio spettanti.
Con effetto dall'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n.
312, al personale del lotto spetta l'assegno temporaneo previsto dall'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412. ((Tale assegno sara' riassorbito con la successiva progressione economica, per passaggi di livello))
Al predetto personale si applicano, altresi', le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 .
Ai dipendenti del lotto in attivita' di servizio ed ai loro familiari e' rilasciata, con le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 , la tessera personale di riconoscimento valida per la riduzione ferroviaria, concessione speciale C. La medesima concessione sara' estesa al personale in quiescenza, allorquando l'onere relativo alla corresponsione delle pensioni gravera' sul bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 20 agosto 1986