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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2024, n. 3725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3725 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 8944/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”
promossa da:
nato a Bagno a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
Vita Pecorilla che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Andrea Del Re CP_1
che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
porre a carico di la somma mensile di € 250,00 a titolo di assegno divorzile, oltre Parte_1 rivalutazione annuale ISTAT;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.7.2024, ha adito il Tribunale di Firenze al fine di Parte_1
ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30.6.1979 in Firenze con dalla cui unione erano nati i figli e rispettivamente il CP_1 Persona_1 Persona_2
1.10.1980 ed il 6.5.1983, ormai autonomi. A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che con decreto del 19.5.2005 il Tribunale di Firenze aveva omologato la separazione e i coniugi che non si erano più riconciliati. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza oneri economici nei confronti della moglie, stante la sua autosufficienza economica e il peggioramento delle proprie condizioni economiche e delle maggiori spese rese necessarie e per la cura di sopravvenute serie patologia.
Con comparsa costitutiva , contestando quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla CP_1 situazione economica di quest'ultimo, ha chiesto la corresponsione di un assegno divorzile di €
413,70 da rivalutare secondo gli indici ISTAT.
All'udienza del 20.11.2024, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo per la disciplina del divorzio e i procuratori hanno concluso in conformità, come in epigrafe indicato.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui per quel che qui interessa “è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Nel caso in esame, ricorrono i presupposti per la pronuncia richiesta. Infatti, dalla copia degli atti del procedimento di separazione, prodotti dal ricorrente, risulta che l'udienza presidenziale in sede di separazione venne celebrata il 16.12.2004 mentre il decreto di omologa è datato 19-
20.10.2005; sicché alla data del deposito del ricorso (29.7.2024) erano già trascorsi ben oltre sei mesi.
pagina 2 di 4 Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre diciannove anni non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto non vi sono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti fra le parti che attengono meramente a diritti disponibili.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Firenze il 30.6.1979 tra nato a Bagno a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Firenze al numero 593, parte II, serie A, anno 1979;
pone a carico di la somma di € 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile, da Parte_1
versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli CP_1
indici ISTAT;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898-
Provvedimento redatto con l'ausilio del M.O.T. Dott. Tommaso Andorlini
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 27 novembre 2024.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
pagina 3 di 4 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 8944/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”
promossa da:
nato a Bagno a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_1
Vita Pecorilla che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Andrea Del Re CP_1
che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
porre a carico di la somma mensile di € 250,00 a titolo di assegno divorzile, oltre Parte_1 rivalutazione annuale ISTAT;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.7.2024, ha adito il Tribunale di Firenze al fine di Parte_1
ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30.6.1979 in Firenze con dalla cui unione erano nati i figli e rispettivamente il CP_1 Persona_1 Persona_2
1.10.1980 ed il 6.5.1983, ormai autonomi. A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che con decreto del 19.5.2005 il Tribunale di Firenze aveva omologato la separazione e i coniugi che non si erano più riconciliati. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza oneri economici nei confronti della moglie, stante la sua autosufficienza economica e il peggioramento delle proprie condizioni economiche e delle maggiori spese rese necessarie e per la cura di sopravvenute serie patologia.
Con comparsa costitutiva , contestando quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla CP_1 situazione economica di quest'ultimo, ha chiesto la corresponsione di un assegno divorzile di €
413,70 da rivalutare secondo gli indici ISTAT.
All'udienza del 20.11.2024, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo per la disciplina del divorzio e i procuratori hanno concluso in conformità, come in epigrafe indicato.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui per quel che qui interessa “è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale.
Nel caso in esame, ricorrono i presupposti per la pronuncia richiesta. Infatti, dalla copia degli atti del procedimento di separazione, prodotti dal ricorrente, risulta che l'udienza presidenziale in sede di separazione venne celebrata il 16.12.2004 mentre il decreto di omologa è datato 19-
20.10.2005; sicché alla data del deposito del ricorso (29.7.2024) erano già trascorsi ben oltre sei mesi.
pagina 2 di 4 Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da oltre diciannove anni non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto non vi sono motivi per discostarsi dagli accordi raggiunti fra le parti che attengono meramente a diritti disponibili.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Firenze il 30.6.1979 tra nato a Bagno a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Firenze al numero 593, parte II, serie A, anno 1979;
pone a carico di la somma di € 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile, da Parte_1
versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli CP_1
indici ISTAT;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898-
Provvedimento redatto con l'ausilio del M.O.T. Dott. Tommaso Andorlini
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 27 novembre 2024.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
pagina 3 di 4 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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