Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 8 novembre 2024, iscritta al n. 2776 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il 1° gennaio 1961, c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via V. Cardarelli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Carlo Mezzetti che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 4 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 3 aprile 1982 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Monte Romano (VT), parte II, serie A, n. 2).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e deceduto;
che Persona_2
sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 11 dicembre 2008; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Dando atto che le pattuizioni concordate in sede di separazione sono state aggiornate in ragione della mutata situazione di fatto delle parti, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
2. La casa di abitazione familiare situata in Canino S.S.312 Castrense Km 20,100 di proprietà comune, rimane assegnata . Parte_1
3. si obbliga a rinunciare in favore di alla titolarità Parte_2 Parte_1
della sua quota parte, pari al 50%, degli immobili che sono stati acquistati nel corso del matrimonio e nella vigenza della comunione legale degli acquisti, regime che come precisato che è perdurato dal 3 aprile 1982 al 6 novembre 2006, riconoscendosi la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 179, comma 1 lettera f. c.c. Precisamente gli immobili che sono stati acquistati nel corso del matrimonio, che sono stati inclusi nel regime di comunione, e in ordine ai quali rinnova in questa sede Parte_2
l'obbligo già assunto in sede di separazione a rinunciare alla sua quota in favore di
, sono attualmente i seguenti: Parte_1
A) Il terreno agricolo di ettari 6,5 a Canino in località Paglieto distinto nel NCT di
Canino al Foglio 31 particelle 123, 153,120.
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B) I due appartamenti situati in Canino in Via Borgo Luciano Bonaparte n.49 e 57 distinti al NCEU di Canino al Foglio 28 particelle 862 sub 1 e sub 4.
C) L'immobile adibito a casa familiare, con terreno di ettari 1,5 circa, situato in Canino in località Pian delle Pozze in S.S. 312 Castrense al Km 20,100 individuato in Catasto al Foglio 19, particelle 236, 235, 94, 95, 96, 243.
4. In ordine agli immobili sopra descritti, come già precisato nelle condizioni di separazione ha già rilasciato procura irrevocabile Parte_2 Parte_1
a vendere, anche ai sensi dell'art. 1395 c.c., dichiarando espressamente, ai sensi dell'art. 1713 c.c., di rinunciare ad ogni rendiconto ed approvando sin da ora senza condizioni l'operato del mandatario.
5. La conferisce inoltre al il diritto al pieno ed esclusivo possesso e Pt_2 Pt_1
godimento su tutti gli immobili tuttora in comproprietà innanzi menzionati.
6. I a definizione di ogni rapporto con l si obbliga a corrisponderle Pt_1 Pt_2
l'importo complessivo di € 15.000,00, di cui € 5.000,00 verranno versate entro la data di udienza presidenziale, ulteriori € 5.000,00 entro un anno dalla data di udienza presidenziale, mentre l'ultima quota di € 5.000,00 verrà corrisposta entro due anni dalla data di udienza presidenziale. L'obbligazione del al pagamento del suddetto Pt_1
importo permarrà, in favore degli eredi della ricorrente, anche in caso di decesso della prima dell'ultimazione dei pagamenti. Pt_2
7. Con la sottoscrizione del presente ricorso e l'adempimento delle obbligazioni innanzi indicate i coniugi dichiarano di aver risolto definitivamente ogni pendenza ed ogni controversia di natura economica e patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate
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dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Monte Romano (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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