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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/12/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5189/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
DA UT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5189/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 MAURIELLO WALTER
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMINI CP_1 C.F._2 RA
RESISTENTE
OGGETTO: ricognizione di debito;
obbligazione naturale del terzo/donazione indiretta.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Vicenza, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere, previa espunzione dal fascicolo telematico delle memorie ex adverso depositate in assenza di un'espressa concessione del Giudice
1. Nel merito:
pagina 1 di 12 accertare e dichiarare il preesistente rapporto obbligatorio di mutuo concluso tra le parti in causa, considerando, altresì, l'atto unilaterale di ricognizione dell'obbligazione assunta, debitamente sottoscritto dalla ex art. 1988 c.c. CP_1 accertare e dichiarare l'inadempimento della debitrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1218
c.c. e dunque, previa pronuncia di decadenza dal beneficio di cui all'art. 1186 c.c., accertare e dichiarare la decadenza della debitrice dal termine per la restituzione;
per l'effetto condannare alla immediata restituzione della complessiva somma di € CP_1
60.000,00.- oltre interessi e rivalutazione a far data dal 15.03.2016 o della diversa data ritenuta di giustizia anche all'esito delle difese avversarie e dell'espletata fase istruttoria ai sensi dell'art.
1186 c.c. in relazione agli artt. 1813 ss c.c.; in via subordinata e meramente gradata, rideterminare ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1817 c.c. il termine finale di adempimento dell'obbligazione restitutoria, in modo equo e congruo, avuto riguardo alle circostanze peculiari del caso di specie ed in particolare al rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti e alla ragionevole durata, medio lunga, dello stesso.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuire al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario, con condanna ex art. 96 c.p.c., e condanna al pagamento delle spese di
CTU, atteso il disconoscimento di firma operato strumentalmente e in abuso del processo;
anche in relazione alla fase cautelare che rinviava al merito per la liquidazione.”
Per parte resistente:
“Per le suesposte argomentazioni ed eccezioni, integralmente contestando tutte le avverse argomentazioni, la signora , ut supra difesa e rappresentata, ribadite e date per CP_1 richiamate tutte le argomentazioni di cui ai precedenti scritti, insiste affinché, previa declaratoria incidentale di inesistenza e/o nullità e/o annullamento per errore e/o dolo della scrittura di riconoscimento del debito azionata, venga disposto l'integrale rigetto dell'avverso ricorso e delle avverse domande, nonché di ogni domanda o istanza di controparte, con conseguente ordine di cancellazione del sequestro conservativo trascritto ai numeri RG 3139 RP
2144 in data 26.01.24, a cura e spese di controparte.
Spese e onorari di lite interamente rifusi, con espressa richiesta di condanna aggravata ex art.
96 c.p.c. per lite temeraria.”
pagina 2 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso 281 decies c.p.c., esponeva che: in data 15 marzo 2016 aveva Parte_1 emesso un assegno circolare tratto dal proprio conto personale, non trasferibile, per la complessiva somma di Euro 60.000,00, a titolo di prestito, in favore di;
in pari CP_1 data, la aveva presentato l'assegno per l'incasso alla in CP_1 Controparte_2
VA e che, incassata la somma, con dichiarazione sottoscritta il 18.3.2016, aveva riconosciuto di aver ricevuto dalla ricorrente Euro 60.000,00 e di averli utilizzati per completare l'acquisto degli immobili censiti nel catasto dei fabbricati del Comune di Rubano al Foglio 5, particella 368, sub. 11, cat. A/2 (appartamento in Via Vangadizza) e Foglio 5, particella 368, sub 21, cat. C/6
(autorimessa alla Via Vangadizza); nel suddetto riconoscimento di debito, la si era CP_1 obbligata a restituire il denaro alla entro il 31.12.2045; tuttavia, già dal 2021 AR aveva Pt_1 chiesto in restituzione il denaro alla luce del fatto che al 2045 avrebbe avuto 91 anni e che la resistente, disconoscendo il debito assunto, aveva rifiutato la restituzione delle somme.
Sulla base di tali allegazioni ha chiesto che fosse accertata la conclusione di un contratto di mutuo, nonché l'inadempimento della convenuta, con condanna di quest'ultima alla restituzione di Euro 60.000,00, chiedendo inaudita altera parte il sequestro conservativo degli immobili siti in Via Vangadizza, Comune di Rubano (appartamento e autorimessa) fino alla concorrenza di
€60.000,00, oltre alla condanna, in via cautelare e ex art. 278 cpc, di € 20.000,00 a titolo di provvisionale.
2. si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Disconosceva la firma sulla dichiarazione di debito, deducendo che sarebbe venuta a conoscenza di detto documento solo a seguito della prima richiesta restitutoria del 4.11.2021.
Evidenziava: che nel marzo 2016 era legata da un profondo legame affettivo con il sig.
figlio della ricorrente, con il quale aveva convissuto presso la sua Persona_1 abitazione;
che l'acquisto a suo favore dell'immobile di via Vangadizza costituiva un adempimento di un dovere morale o del convivente, oltre che a rispondere ad altri rapporti di credito della signora , che aveva lavorato senza essere stata regolarizzata, presso CP_1
l'azienda di famiglia, la Ecosider S.r.l.; che l'intestazione alla resistente dell'appartamento era, quindi, stata concordata quale adempimento di una forma di obbligazione del compagno e della sua famiglia nei suoi confronti;
che pendeva dinanzi al Tribunale di Venezia (causa n. 1144/2022
RG) un giudizio, avente ad oggetto l'accertamento del rapporto di lavoro con Ecosider;
che il pagina 3 di 12 mutuo sarebbe gratuito e con termine finale fissato dalla cosicché la restituzione Pt_1 anticipata non potrebbe essere statuita, tenuto conto della propria solidità patrimoniale.
Insisteva, quindi, per il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente.
3. Concesso il sequestro conservativo (confermato anche in sede di reclamo), la causa veniva istruita a mezzo testi e C.T.U. grafologica e veniva all'esito rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c..
Il procedimento veniva in seguito assegnato allo scrivente giudice, il quale, all'esito dell'udienza di discussione, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
4. L'attrice fonda il proprio diritto sull'atto di riconoscimento di debito del 18.3.2016 con cui la resistente ha dato atto di aver ricevuto la somma di Euro 60.000,00 per l'acquisto degli immobili di Via Vangadizza, ritenendo il credito immediatamente esigibile alla luce sia dell'apposizione unilaterale e mai concordata del termine per la restituzione nel 2045 sia della manifestata volontà di non adempiere della Schiavo, invocando all'uopo il disposto dell'art. 1186 c.c. o, in subordine, quello dell'art. 1817 c.c..
4.1. In diritto, va rammentato che la ricognizione di debito produce effetti meramente confermativi di un rapporto sostanziale sottostante, e non costitutivi, potendo il promittente provare che il debito sottostante la dichiarazione non sussista in quanto contratto invalidamente o inesistente (“La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988
c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice
"relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto,
o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (ex multis s.v.
Cass. n. 20689 del 13/10/2016, Rv. 642050 - 03).
Si afferma, quindi, costantemente che tale atto produce un'inversione dell'onere probatorio, con possibilità di prova contraria con tutti i mezzi ammessi dalla legge, e tale effetto meramente processuale conserva anche nel caso in cui la promessa sia “titolata”, cioè contenga il riferimento pagina 4 di 12 al rapporto fondamentale, distinguendosi in ciò dalla confessione – mera dichiarazione di scienza
– la quale presuppone invece la consapevolezza di dichiarare circostanze di fatto sfavorevoli a sé.
La giurisprudenza a riguardo ha infatti chiarito che “La dichiarazione relativa all'importo dell'altrui debito, la quale non precisi il fatto giuridico dei pagamenti effettuati o da effettuare, non integra una confessione, ma un negozio unilaterale recettizio, da cui derivano a favore del debitore destinatario della dichiarazione effetti analoghi a quelli previsti dall'art. 1988 c.c., dispensando colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale la cui esistenza si presume fino a prova contraria. (Cass. n. 14533 del 15/07/2016, Rv. 640496 – 01;
Cass. n. 13689 del 31/07/2012, Rv. 623692 - 01); conf. a Cass. n. 23246 del 05/10/2017, Rv.
645574 – 01 secondo cui “La promessa di pagamento, anche se titolata, diverge dalla confessione in quanto, mentre la prima consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza;
è tuttavia possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendo valore di prova legale (nella specie, circa l'esistenza del credito) preclude la prova contraria ex art. 1988 c.c. (nella specie, sull'inesistenza o sull'estinzione della prestazione promessa), salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza”.
Nel caso di specie, tale dichiarazione non ha valore confessorio perché non emerge la volontà di dichiarare dei fatti sfavorevoli, ma solo di promettere un pagamento, difettando l'animus confitendi;
inoltre, l'oggetto della stessa non riguarda non propriamente un fatto, ma il riconoscimento di un obbligo giuridico previamente assunto. Essa presenta, quindi, gli elementi tipici della promessa ex art. 1988 c.c., la quale presuppone, oltre alla capacità del promittente, anche la volontà dello stesso di rendere una dichiarazione impegnativa sul piano negoziale, volontà che si desume tanto dal riferimento alla causa dell'obbligazione, quanto dall'impegno di restituzione della somma ricevuta.
4.2. All'esito della C.T.U. grafologica è stata confermata la paternità della sottoscrizione, per cui il documento risulta riferibile quale scrittura privata di valore ricognitivo ex art. 1988 c.c. alla resistente con le conseguenze tipiche di tale disposizione in ordine all'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del credito e del rapporto sottostante.
pagina 5 di 12 4.3. La resistente ha chiesto (tardivamente) con le note conclusive l'annullamento del predetto atto, ritenendo che lo stesso sia stato sottoscritto per errore vizio o per dolo indotto dall'ex compagno durante la stipula della compravendita, deducendo che altrimenti mai avrebbe rilasciato tale dichiarazione, avendo inteso tale dazione quale liberalità, come già avvenuto in passato.
Tale deduzione non risulta in alcun modo provata ed appare infondata attesa la chiarezza e univocità della dichiarazione in ordine alla causa del predetto pagamento (il mutuo), al suo scopo
(l'acquisto dell'abitazione) ed al tempo dell'adempimento (31.12.2045).
Non si capisce, infatti, dove si anniderebbe l'errore rappresentativo né quale sarebbe l'attività decettiva, pertanto, per il principio di autoresponsabilità, la dichiarazione deve ritenersi perfettamente compresa e resa volontariamente anche quanto ad effetti giuridici, trattandosi di atto negoziale.
Al più potrebbe sostenersi che la stessa fosse simulata per accordo tra le parti, ma la resistente non svolge tale difesa e quindi non occorre esaminare tale profilo.
5. Premesso quanto sopra, la resistente ritiene di aver comunque fornito in corso di causa la prova contraria dell'inesistenza del rapporto fondamentale (dato in tesi dal mutuo) a mezzo testi e in via documentale, oltre che per presunzioni: secondo la sua prospettazione il denaro sarebbe stato versato dalla ricorrente su disposizione dell'ex compagno, impossibilitato ad usare i propri conti correnti in quanto oggetto di accertamenti fiscali e penali, per l'acquisto dell'immobile, in adempimento di una obbligazione naturale in ragione del rapporto di convivenza ed alla luce dell'attività lavorativa svolta per l'azienda di famiglia, sussistendo proporzione tra patrimonio del solvens e somma corrisposta.
5.1. Tale eccezione appare ammissibile, essendo ammesso il pagamento dell'obbligazione naturale anche da parte del terzo su incarico del debitore convivente more uxorio, con irrepetibilità ex art. 2034 c.c. della relativa attribuzione patrimoniale, posto che “Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente
pagina 6 di 12 con quindici bonifici per un importo complessivo di € 74.000), configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del
"solvens".”(Cass. Sez. 1, 13/06/2023, n. 16864, Rv. 668005 - 01)
In assenza di tali elementi – adempimento di prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza per sussistenza di un dovere morale o sociale nei confronti del beneficiario (Cass.
Sez. 2, 30/09/2016, n. 19578) - è ipotizzabile, alternativamente, in presenza dei relativi presupposti, l'effettuazione di una donazione indiretta di bene immobile mediante consegna del denaro da parte del terzo incaricato.
Infatti, è stato chiarito che “Il risultato liberale può essere conseguito anche attraverso la combinazione di più atti e negozi. A seguito di una pronuncia di queste Sezioni Unite (Cass., Sez.
U., 5 agosto 1992, n. 9282), la giurisprudenza qualifica l'intestazione di beni a nome altrui come una donazione indiretta del bene: una liberalità nascente da un complesso procedimento, rivolto
a fare acquistare al beneficiario la proprietà di un bene, nel quale la dazione del denaro, anche quando fatta dal beneficiante al beneficiario, assume un valore semplicemente strumentale rispetto al conseguimento di quel risultato (Cass., Sez. III, 14 maggio 1997, n. 4231; Cass., Sez.
II, 29 maggio 1998, n. 5310; Cass., Sez. II, 24 febbraio 2004, n. 3642; Cass., Sez. VI-2, 2 settembre 2014, n. 18541; Cass., Sez. II, 4 settembre 2015, n. 17604; Cass., Sez. II, 30 maggio
2017, n. 13619). Cass. Sez. U., 27/07/2017, n. 18725, in motivazione pag. 9).
Tale donazione non necessita di forma solenne ex art. 809 c.c. - e quindi nemmeno il mandato per relationem - con conseguente ammissibilità della prova per testi e per presunzioni (“Per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.” (Cass. Sez. 1, 05/06/2013, n. 14197, Rv. 626631 - 01).
In altri termini, non provenendo pacificamente il denaro dall'ex compagno, ma dalla di lui madre, odierna ricorrente, è ben possibile che l'acquisto della casa sia stato effettuato per il tramite di un pagina 7 di 12 mandato (dal alla attraverso lo schema negoziale della “donazione indiretta”, che Per_1 Pt_1 non necessita di forma pubblica. È stato, tuttavia, osservato a tal riguardo che “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché
l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio.
(Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'"animus donandi" dalla sola dichiarazione, resa dall'"accipiens", che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell'ex coniuge).” Cass.
Sez. 2, 21/05/2020, n. 9379, Rv. 657703 - 01.
6. Ebbene, la resistente ritiene di aver fornito la prova dell'adempimento di un'obbligazione naturale, con conseguente irrepetibilità della dazione effettuata dalla ricorrente e rigetto della domanda;
al contrario, ad avviso del giudicante, ella non ha fornito dimostrazione né della consistenza patrimoniale dell'ex compagno, al fine di valutare il requisito della proporzionalità, né – soprattutto - della sussistenza di un suo “dovere morale”, avendo piuttosto allegato l'effettuazione di regali durante il rapporto di convivenza, compreso quello dell'immobile di Via
Via Vangadizza, più compatibili con lo schema della donazione (anche rimuneratoria ex art. 770
c.c.).
Vanno, quindi, esaminate le prove acquisite in corso di causa in ordine all'eventuale sussistenza di una donazione indiretta.
6.1. Principiando dalle dichiarazioni stragiudiziali del procuratore del – difensore anche Per_1 della ricorrente - di rivendicazione della proprietà dell'immobile oggetto di causa, va rilevato che le stesse hanno scarso valore indiziario.
Infatti, se esse sembrano confermare che lo stesso era stato acquistato tramite un interessamento diretto dell'ex compagno, vanno tuttavia lette come riscontro alle pretese fatte valere dalla resistente nel quadro di una normale trattativa tra legali al termine della relazione sentimentale, per cui risulta del tutto fisiologico che in tale particolare contesto lo stesso rivendicasse (sebbene senza titolo) la proprietà “di fatto” dell'immobile, essendo stato acquistato con il denaro della propria famiglia.
pagina 8 di 12 In ogni caso, esse nulla possono provare contro la ricorrente che mai le ha condivise a quanto consta, pur essendo state espresse dal medesimo procuratore, dato che le stesse potrebbero al massimo vincolare il solo Per_1
6.2. Non risulta decisiva neppure la prova per testi (s.v. dichiarazioni verbale del 24.5.2024) assunta nel processo, tenuto conto anche della provenienza delle dichiarazioni da parenti stretti della resistente (madre e cugina).
Esse si limitano, infatti, a confermare circostanze di per sé neutre - ovvero che l'immobile era stato acquistato dall'ex compagno con il denaro della ricorrente posto che “lui non disponeva di denaro ed era sempre sua madre che tirava fuori il denaro anche per i regali a mia figlia” - riferendo che il era solito fare dei regali per il tramite della madre (“ Per_1 Persona_1 raccontava spesso di questi regali e in particolare dell'appartamento; un giorno eravamo ad una festa (eravamo sia amici che famiglia) e ha raccontato davanti a tutti (ivi compresi Persona_1
i miei amici) che aveva comprato questo appartamento a per farla stare tranquilla”) e che CP_1 lo stesso si vantava di ciò arrivando anche ad affermare “suocera stai tranquilla che se muoio tua figlia è a posto;
ha due appartamenti suoi”.
Entrambi i testi, peraltro, hanno precisato che tali circostanze erano state loro riferite dal solo non avendo mai discusso a riguardo con la ricorrente, non potendo, quindi, Per_1 compiutamente dichiarare a che titolo (tramite donazione o prestito) la stessa avesse consegnato il denaro.
6.3. Quanto, poi, alla possibile “causa” della liberalità, individuata nella rimunerazione per il lavoro svolto nell'azienda di famiglia, va rilevato che la Sentenza del giudice del lavoro del
Tribunale di Venezia (doc. 21 resistente) ha individuato quale periodo non gli anni precedenti alla dazione, ma quello dal gennaio 2016 al 30.11.2019, per cui al più potrebbe ipotizzarsi una sorta di datio in solutum del terzo a titolo di pagamento dell'attività lavorativa svolta, ma non una donazione rimuneratoria, che presuppone, appunto, il previo svolgimento dell'attività da parte del beneficiario in favore del donante.
6.4. Infine, la sentenza (doc. 15 resistente) relativa ad un identico giudizio, vinto dalla resistente, promosso dallo zio del per la restituzione di altro regalo, non è richiamabile a prova Per_1 contraria, perché in tal caso era stato prodotto in giudizio un documento firmato dal solo attore, mentre nel caso di specie la dichiarazione di debito è stata sottoscritta dalla come CP_1 accertato in corso di causa con tutti gli effetti anzidetti.
pagina 9 di 12 7. Alla luce degli elementi raccolti nel giudizio, non può, quindi, dirsi raggiunta la prova contraria invocata dalla resistente.
Essi costituiscono elementi di natura presuntiva che non sono dotati di gravità, precisione e concordanza tali da consentire la prova processuale dell'eccezione sollevata dalla resistente.
Pur essendo, infatti, verosimile che il denaro sia stato versato dalla su incarico del Pt_1 Per_1 già compago della resistente, il quale non poteva disporre dei propri fondi, non c'è prova alcuna che la dazione della ricorrente fosse stata effettuata a titolo di liberalità, in assenza di una sua dichiarazione scritta o di una prova testimoniale in tal senso.
Piuttosto, il rilascio della dichiarazione di debito a distanza di pochi giorni dalla dazione del denaro, la fissazione unilaterale (ma accettata ex post dalla di un termine per la Pt_1 restituzione al 2045 e la redazione di un coevo testamento con l'attribuzione al in caso di Per_1 premorienza, dell'immobile (all.1 ricorrente) sono tutte circostanze convergenti che inducono a ritenere - in assenza di altri elementi - che l'ex compagno, insieme alla ricorrente, volessero in qualche modo sì ricompensare a vario titolo la resistente, rendendola proprietaria esclusiva di un immobile, ma attraverso la conclusione di un “prestito gratuito” del denaro necessario per l'acquisto, senza previsione pattizia di termine per la restituzione e con attribuzione della relativa facoltà alla , la quale provvide a fissarlo molto avanti nel tempo (2045) senza alcuna CP_1 opposizione da parte della sul ragionevole presupposto che la somma potesse anche non Pt_1 essere mai restituita in caso di prosecuzione del rapporto amoroso con il Per_1
Non si spiegherebbe, altrimenti, perché la resistente avrebbe sottoscritto una dichiarazione unilaterale con cui si affermava debitrice a titolo di mutuo della predetta somma qualora la stessa le fosse stata realmente donata;
anche la previsione del legato in pari data dell'immobile al Per_1 appare poco comprensibile al di fuori di tale quadro d'insieme, mentre risulta coerente con la volontà di garantire l'ex compagno (e comunque la sua famiglia) in caso di mancata restituzione delle somme mutuate.
8. Essendo, quindi, il mutuo stato concluso con clausola “in potestate debitoris”, il termine per la relativa restituzione deve essere fissato dal giudice con pronuncia dichiarativa ex art. 1817, comma 2, c.c., che può essere resa direttamente nell'ambito del giudizio con cui il creditore domandi il pagamento della somma a fronte del trascorrere di un irragionevole lasso di tempo dalla conclusione del mutuo o in caso di sopravvenuta insolvenza del debitore o di sua comunicazione di non voler più adempiere, essendo stato precisato, infatti, che “L'inequivoca
pagina 10 di 12 manifestazione della intenzione di non adempiere un'obbligazione equivale ad inadempimento pur se non è stato fissato o non è ancora scaduto il termine di adempimento ovvero dovrebbe eseguirsi dopo la prestazione della controparte, non ancora avvenuta.” (Cass. Sez. 2,
09/01/1997, n. 97, Rv. 501598 - 01).
Tale termine può quindi essere fissato, in via equitativa, nel giorno antecedente quello della proposizione della domanda giudiziale (23.10.2023), essendo in tale momento che la ricorrente, dopo l'esito negativo della conciliazione giudiziale e dopo la scoperta della messa in vendita dell'immobile per cui è causa, ha apprezzato definitivamente la volontà della di non CP_1 adempiere, determinandosi ad ottenere la restituzione della somma mutuata a distanza di oltre sette anni dalla conclusione del contratto. L'ammontare non ingente della somma e la manifestata volontà di non adempiere della resistente giustificano infatti tale determinazione.
9. In definitiva, va accolta la domanda di parte ricorrente, con condanna della resistente al pagamento della somma di Euro 60.000,00, oltre interessi moratori al saggio ex art. 1284, comma
4, c.c. dalla domanda al saldo.
10. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, applicati - nell'ambito dello scaglione di riferimento – i valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per tutte le fasi, alla luce della prossimità dei valori al valore massimo dello scaglione inferiore e della liquidazione delle spese della fase di reclamo che viene confermata.
10.1. Le spese della C.T.U. vengono parimenti poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies, comma
3, c.p.c. nella causa iscritta al n. 5189/2023 R.G., così provvede: in accoglimento della domanda di adempimento proposta da Parte_1 condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 60.000,00, CP_1 oltre interessi moratori al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore della CP_1 ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidate d'ufficio in Euro 7.052,00 per compenso, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA ex lege ed Euro 786,00 per anticipazioni, con conferma di quelle della fase di reclamo;
pone le spese di C.T.U. carico della resistente.
pagina 11 di 12 Vicenza 15 dicembre 2025
Il Giudice
DA UT
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
DA UT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5189/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 MAURIELLO WALTER
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. BERGAMINI CP_1 C.F._2 RA
RESISTENTE
OGGETTO: ricognizione di debito;
obbligazione naturale del terzo/donazione indiretta.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Vicenza, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere, previa espunzione dal fascicolo telematico delle memorie ex adverso depositate in assenza di un'espressa concessione del Giudice
1. Nel merito:
pagina 1 di 12 accertare e dichiarare il preesistente rapporto obbligatorio di mutuo concluso tra le parti in causa, considerando, altresì, l'atto unilaterale di ricognizione dell'obbligazione assunta, debitamente sottoscritto dalla ex art. 1988 c.c. CP_1 accertare e dichiarare l'inadempimento della debitrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1218
c.c. e dunque, previa pronuncia di decadenza dal beneficio di cui all'art. 1186 c.c., accertare e dichiarare la decadenza della debitrice dal termine per la restituzione;
per l'effetto condannare alla immediata restituzione della complessiva somma di € CP_1
60.000,00.- oltre interessi e rivalutazione a far data dal 15.03.2016 o della diversa data ritenuta di giustizia anche all'esito delle difese avversarie e dell'espletata fase istruttoria ai sensi dell'art.
1186 c.c. in relazione agli artt. 1813 ss c.c.; in via subordinata e meramente gradata, rideterminare ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1817 c.c. il termine finale di adempimento dell'obbligazione restitutoria, in modo equo e congruo, avuto riguardo alle circostanze peculiari del caso di specie ed in particolare al rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti e alla ragionevole durata, medio lunga, dello stesso.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuire al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario, con condanna ex art. 96 c.p.c., e condanna al pagamento delle spese di
CTU, atteso il disconoscimento di firma operato strumentalmente e in abuso del processo;
anche in relazione alla fase cautelare che rinviava al merito per la liquidazione.”
Per parte resistente:
“Per le suesposte argomentazioni ed eccezioni, integralmente contestando tutte le avverse argomentazioni, la signora , ut supra difesa e rappresentata, ribadite e date per CP_1 richiamate tutte le argomentazioni di cui ai precedenti scritti, insiste affinché, previa declaratoria incidentale di inesistenza e/o nullità e/o annullamento per errore e/o dolo della scrittura di riconoscimento del debito azionata, venga disposto l'integrale rigetto dell'avverso ricorso e delle avverse domande, nonché di ogni domanda o istanza di controparte, con conseguente ordine di cancellazione del sequestro conservativo trascritto ai numeri RG 3139 RP
2144 in data 26.01.24, a cura e spese di controparte.
Spese e onorari di lite interamente rifusi, con espressa richiesta di condanna aggravata ex art.
96 c.p.c. per lite temeraria.”
pagina 2 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso 281 decies c.p.c., esponeva che: in data 15 marzo 2016 aveva Parte_1 emesso un assegno circolare tratto dal proprio conto personale, non trasferibile, per la complessiva somma di Euro 60.000,00, a titolo di prestito, in favore di;
in pari CP_1 data, la aveva presentato l'assegno per l'incasso alla in CP_1 Controparte_2
VA e che, incassata la somma, con dichiarazione sottoscritta il 18.3.2016, aveva riconosciuto di aver ricevuto dalla ricorrente Euro 60.000,00 e di averli utilizzati per completare l'acquisto degli immobili censiti nel catasto dei fabbricati del Comune di Rubano al Foglio 5, particella 368, sub. 11, cat. A/2 (appartamento in Via Vangadizza) e Foglio 5, particella 368, sub 21, cat. C/6
(autorimessa alla Via Vangadizza); nel suddetto riconoscimento di debito, la si era CP_1 obbligata a restituire il denaro alla entro il 31.12.2045; tuttavia, già dal 2021 AR aveva Pt_1 chiesto in restituzione il denaro alla luce del fatto che al 2045 avrebbe avuto 91 anni e che la resistente, disconoscendo il debito assunto, aveva rifiutato la restituzione delle somme.
Sulla base di tali allegazioni ha chiesto che fosse accertata la conclusione di un contratto di mutuo, nonché l'inadempimento della convenuta, con condanna di quest'ultima alla restituzione di Euro 60.000,00, chiedendo inaudita altera parte il sequestro conservativo degli immobili siti in Via Vangadizza, Comune di Rubano (appartamento e autorimessa) fino alla concorrenza di
€60.000,00, oltre alla condanna, in via cautelare e ex art. 278 cpc, di € 20.000,00 a titolo di provvisionale.
2. si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Disconosceva la firma sulla dichiarazione di debito, deducendo che sarebbe venuta a conoscenza di detto documento solo a seguito della prima richiesta restitutoria del 4.11.2021.
Evidenziava: che nel marzo 2016 era legata da un profondo legame affettivo con il sig.
figlio della ricorrente, con il quale aveva convissuto presso la sua Persona_1 abitazione;
che l'acquisto a suo favore dell'immobile di via Vangadizza costituiva un adempimento di un dovere morale o del convivente, oltre che a rispondere ad altri rapporti di credito della signora , che aveva lavorato senza essere stata regolarizzata, presso CP_1
l'azienda di famiglia, la Ecosider S.r.l.; che l'intestazione alla resistente dell'appartamento era, quindi, stata concordata quale adempimento di una forma di obbligazione del compagno e della sua famiglia nei suoi confronti;
che pendeva dinanzi al Tribunale di Venezia (causa n. 1144/2022
RG) un giudizio, avente ad oggetto l'accertamento del rapporto di lavoro con Ecosider;
che il pagina 3 di 12 mutuo sarebbe gratuito e con termine finale fissato dalla cosicché la restituzione Pt_1 anticipata non potrebbe essere statuita, tenuto conto della propria solidità patrimoniale.
Insisteva, quindi, per il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente.
3. Concesso il sequestro conservativo (confermato anche in sede di reclamo), la causa veniva istruita a mezzo testi e C.T.U. grafologica e veniva all'esito rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c..
Il procedimento veniva in seguito assegnato allo scrivente giudice, il quale, all'esito dell'udienza di discussione, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
4. L'attrice fonda il proprio diritto sull'atto di riconoscimento di debito del 18.3.2016 con cui la resistente ha dato atto di aver ricevuto la somma di Euro 60.000,00 per l'acquisto degli immobili di Via Vangadizza, ritenendo il credito immediatamente esigibile alla luce sia dell'apposizione unilaterale e mai concordata del termine per la restituzione nel 2045 sia della manifestata volontà di non adempiere della Schiavo, invocando all'uopo il disposto dell'art. 1186 c.c. o, in subordine, quello dell'art. 1817 c.c..
4.1. In diritto, va rammentato che la ricognizione di debito produce effetti meramente confermativi di un rapporto sostanziale sottostante, e non costitutivi, potendo il promittente provare che il debito sottostante la dichiarazione non sussista in quanto contratto invalidamente o inesistente (“La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988
c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice
"relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto,
o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (ex multis s.v.
Cass. n. 20689 del 13/10/2016, Rv. 642050 - 03).
Si afferma, quindi, costantemente che tale atto produce un'inversione dell'onere probatorio, con possibilità di prova contraria con tutti i mezzi ammessi dalla legge, e tale effetto meramente processuale conserva anche nel caso in cui la promessa sia “titolata”, cioè contenga il riferimento pagina 4 di 12 al rapporto fondamentale, distinguendosi in ciò dalla confessione – mera dichiarazione di scienza
– la quale presuppone invece la consapevolezza di dichiarare circostanze di fatto sfavorevoli a sé.
La giurisprudenza a riguardo ha infatti chiarito che “La dichiarazione relativa all'importo dell'altrui debito, la quale non precisi il fatto giuridico dei pagamenti effettuati o da effettuare, non integra una confessione, ma un negozio unilaterale recettizio, da cui derivano a favore del debitore destinatario della dichiarazione effetti analoghi a quelli previsti dall'art. 1988 c.c., dispensando colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale la cui esistenza si presume fino a prova contraria. (Cass. n. 14533 del 15/07/2016, Rv. 640496 – 01;
Cass. n. 13689 del 31/07/2012, Rv. 623692 - 01); conf. a Cass. n. 23246 del 05/10/2017, Rv.
645574 – 01 secondo cui “La promessa di pagamento, anche se titolata, diverge dalla confessione in quanto, mentre la prima consiste in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa medesima, la seconda consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante ed ha, perciò, il contenuto di una dichiarazione di scienza;
è tuttavia possibile che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale la quale, avendo valore di prova legale (nella specie, circa l'esistenza del credito) preclude la prova contraria ex art. 1988 c.c. (nella specie, sull'inesistenza o sull'estinzione della prestazione promessa), salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza”.
Nel caso di specie, tale dichiarazione non ha valore confessorio perché non emerge la volontà di dichiarare dei fatti sfavorevoli, ma solo di promettere un pagamento, difettando l'animus confitendi;
inoltre, l'oggetto della stessa non riguarda non propriamente un fatto, ma il riconoscimento di un obbligo giuridico previamente assunto. Essa presenta, quindi, gli elementi tipici della promessa ex art. 1988 c.c., la quale presuppone, oltre alla capacità del promittente, anche la volontà dello stesso di rendere una dichiarazione impegnativa sul piano negoziale, volontà che si desume tanto dal riferimento alla causa dell'obbligazione, quanto dall'impegno di restituzione della somma ricevuta.
4.2. All'esito della C.T.U. grafologica è stata confermata la paternità della sottoscrizione, per cui il documento risulta riferibile quale scrittura privata di valore ricognitivo ex art. 1988 c.c. alla resistente con le conseguenze tipiche di tale disposizione in ordine all'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del credito e del rapporto sottostante.
pagina 5 di 12 4.3. La resistente ha chiesto (tardivamente) con le note conclusive l'annullamento del predetto atto, ritenendo che lo stesso sia stato sottoscritto per errore vizio o per dolo indotto dall'ex compagno durante la stipula della compravendita, deducendo che altrimenti mai avrebbe rilasciato tale dichiarazione, avendo inteso tale dazione quale liberalità, come già avvenuto in passato.
Tale deduzione non risulta in alcun modo provata ed appare infondata attesa la chiarezza e univocità della dichiarazione in ordine alla causa del predetto pagamento (il mutuo), al suo scopo
(l'acquisto dell'abitazione) ed al tempo dell'adempimento (31.12.2045).
Non si capisce, infatti, dove si anniderebbe l'errore rappresentativo né quale sarebbe l'attività decettiva, pertanto, per il principio di autoresponsabilità, la dichiarazione deve ritenersi perfettamente compresa e resa volontariamente anche quanto ad effetti giuridici, trattandosi di atto negoziale.
Al più potrebbe sostenersi che la stessa fosse simulata per accordo tra le parti, ma la resistente non svolge tale difesa e quindi non occorre esaminare tale profilo.
5. Premesso quanto sopra, la resistente ritiene di aver comunque fornito in corso di causa la prova contraria dell'inesistenza del rapporto fondamentale (dato in tesi dal mutuo) a mezzo testi e in via documentale, oltre che per presunzioni: secondo la sua prospettazione il denaro sarebbe stato versato dalla ricorrente su disposizione dell'ex compagno, impossibilitato ad usare i propri conti correnti in quanto oggetto di accertamenti fiscali e penali, per l'acquisto dell'immobile, in adempimento di una obbligazione naturale in ragione del rapporto di convivenza ed alla luce dell'attività lavorativa svolta per l'azienda di famiglia, sussistendo proporzione tra patrimonio del solvens e somma corrisposta.
5.1. Tale eccezione appare ammissibile, essendo ammesso il pagamento dell'obbligazione naturale anche da parte del terzo su incarico del debitore convivente more uxorio, con irrepetibilità ex art. 2034 c.c. della relativa attribuzione patrimoniale, posto che “Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente
pagina 6 di 12 con quindici bonifici per un importo complessivo di € 74.000), configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del
"solvens".”(Cass. Sez. 1, 13/06/2023, n. 16864, Rv. 668005 - 01)
In assenza di tali elementi – adempimento di prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza per sussistenza di un dovere morale o sociale nei confronti del beneficiario (Cass.
Sez. 2, 30/09/2016, n. 19578) - è ipotizzabile, alternativamente, in presenza dei relativi presupposti, l'effettuazione di una donazione indiretta di bene immobile mediante consegna del denaro da parte del terzo incaricato.
Infatti, è stato chiarito che “Il risultato liberale può essere conseguito anche attraverso la combinazione di più atti e negozi. A seguito di una pronuncia di queste Sezioni Unite (Cass., Sez.
U., 5 agosto 1992, n. 9282), la giurisprudenza qualifica l'intestazione di beni a nome altrui come una donazione indiretta del bene: una liberalità nascente da un complesso procedimento, rivolto
a fare acquistare al beneficiario la proprietà di un bene, nel quale la dazione del denaro, anche quando fatta dal beneficiante al beneficiario, assume un valore semplicemente strumentale rispetto al conseguimento di quel risultato (Cass., Sez. III, 14 maggio 1997, n. 4231; Cass., Sez.
II, 29 maggio 1998, n. 5310; Cass., Sez. II, 24 febbraio 2004, n. 3642; Cass., Sez. VI-2, 2 settembre 2014, n. 18541; Cass., Sez. II, 4 settembre 2015, n. 17604; Cass., Sez. II, 30 maggio
2017, n. 13619). Cass. Sez. U., 27/07/2017, n. 18725, in motivazione pag. 9).
Tale donazione non necessita di forma solenne ex art. 809 c.c. - e quindi nemmeno il mandato per relationem - con conseguente ammissibilità della prova per testi e per presunzioni (“Per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.” (Cass. Sez. 1, 05/06/2013, n. 14197, Rv. 626631 - 01).
In altri termini, non provenendo pacificamente il denaro dall'ex compagno, ma dalla di lui madre, odierna ricorrente, è ben possibile che l'acquisto della casa sia stato effettuato per il tramite di un pagina 7 di 12 mandato (dal alla attraverso lo schema negoziale della “donazione indiretta”, che Per_1 Pt_1 non necessita di forma pubblica. È stato, tuttavia, osservato a tal riguardo che “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché
l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio.
(Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'"animus donandi" dalla sola dichiarazione, resa dall'"accipiens", che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell'ex coniuge).” Cass.
Sez. 2, 21/05/2020, n. 9379, Rv. 657703 - 01.
6. Ebbene, la resistente ritiene di aver fornito la prova dell'adempimento di un'obbligazione naturale, con conseguente irrepetibilità della dazione effettuata dalla ricorrente e rigetto della domanda;
al contrario, ad avviso del giudicante, ella non ha fornito dimostrazione né della consistenza patrimoniale dell'ex compagno, al fine di valutare il requisito della proporzionalità, né – soprattutto - della sussistenza di un suo “dovere morale”, avendo piuttosto allegato l'effettuazione di regali durante il rapporto di convivenza, compreso quello dell'immobile di Via
Via Vangadizza, più compatibili con lo schema della donazione (anche rimuneratoria ex art. 770
c.c.).
Vanno, quindi, esaminate le prove acquisite in corso di causa in ordine all'eventuale sussistenza di una donazione indiretta.
6.1. Principiando dalle dichiarazioni stragiudiziali del procuratore del – difensore anche Per_1 della ricorrente - di rivendicazione della proprietà dell'immobile oggetto di causa, va rilevato che le stesse hanno scarso valore indiziario.
Infatti, se esse sembrano confermare che lo stesso era stato acquistato tramite un interessamento diretto dell'ex compagno, vanno tuttavia lette come riscontro alle pretese fatte valere dalla resistente nel quadro di una normale trattativa tra legali al termine della relazione sentimentale, per cui risulta del tutto fisiologico che in tale particolare contesto lo stesso rivendicasse (sebbene senza titolo) la proprietà “di fatto” dell'immobile, essendo stato acquistato con il denaro della propria famiglia.
pagina 8 di 12 In ogni caso, esse nulla possono provare contro la ricorrente che mai le ha condivise a quanto consta, pur essendo state espresse dal medesimo procuratore, dato che le stesse potrebbero al massimo vincolare il solo Per_1
6.2. Non risulta decisiva neppure la prova per testi (s.v. dichiarazioni verbale del 24.5.2024) assunta nel processo, tenuto conto anche della provenienza delle dichiarazioni da parenti stretti della resistente (madre e cugina).
Esse si limitano, infatti, a confermare circostanze di per sé neutre - ovvero che l'immobile era stato acquistato dall'ex compagno con il denaro della ricorrente posto che “lui non disponeva di denaro ed era sempre sua madre che tirava fuori il denaro anche per i regali a mia figlia” - riferendo che il era solito fare dei regali per il tramite della madre (“ Per_1 Persona_1 raccontava spesso di questi regali e in particolare dell'appartamento; un giorno eravamo ad una festa (eravamo sia amici che famiglia) e ha raccontato davanti a tutti (ivi compresi Persona_1
i miei amici) che aveva comprato questo appartamento a per farla stare tranquilla”) e che CP_1 lo stesso si vantava di ciò arrivando anche ad affermare “suocera stai tranquilla che se muoio tua figlia è a posto;
ha due appartamenti suoi”.
Entrambi i testi, peraltro, hanno precisato che tali circostanze erano state loro riferite dal solo non avendo mai discusso a riguardo con la ricorrente, non potendo, quindi, Per_1 compiutamente dichiarare a che titolo (tramite donazione o prestito) la stessa avesse consegnato il denaro.
6.3. Quanto, poi, alla possibile “causa” della liberalità, individuata nella rimunerazione per il lavoro svolto nell'azienda di famiglia, va rilevato che la Sentenza del giudice del lavoro del
Tribunale di Venezia (doc. 21 resistente) ha individuato quale periodo non gli anni precedenti alla dazione, ma quello dal gennaio 2016 al 30.11.2019, per cui al più potrebbe ipotizzarsi una sorta di datio in solutum del terzo a titolo di pagamento dell'attività lavorativa svolta, ma non una donazione rimuneratoria, che presuppone, appunto, il previo svolgimento dell'attività da parte del beneficiario in favore del donante.
6.4. Infine, la sentenza (doc. 15 resistente) relativa ad un identico giudizio, vinto dalla resistente, promosso dallo zio del per la restituzione di altro regalo, non è richiamabile a prova Per_1 contraria, perché in tal caso era stato prodotto in giudizio un documento firmato dal solo attore, mentre nel caso di specie la dichiarazione di debito è stata sottoscritta dalla come CP_1 accertato in corso di causa con tutti gli effetti anzidetti.
pagina 9 di 12 7. Alla luce degli elementi raccolti nel giudizio, non può, quindi, dirsi raggiunta la prova contraria invocata dalla resistente.
Essi costituiscono elementi di natura presuntiva che non sono dotati di gravità, precisione e concordanza tali da consentire la prova processuale dell'eccezione sollevata dalla resistente.
Pur essendo, infatti, verosimile che il denaro sia stato versato dalla su incarico del Pt_1 Per_1 già compago della resistente, il quale non poteva disporre dei propri fondi, non c'è prova alcuna che la dazione della ricorrente fosse stata effettuata a titolo di liberalità, in assenza di una sua dichiarazione scritta o di una prova testimoniale in tal senso.
Piuttosto, il rilascio della dichiarazione di debito a distanza di pochi giorni dalla dazione del denaro, la fissazione unilaterale (ma accettata ex post dalla di un termine per la Pt_1 restituzione al 2045 e la redazione di un coevo testamento con l'attribuzione al in caso di Per_1 premorienza, dell'immobile (all.1 ricorrente) sono tutte circostanze convergenti che inducono a ritenere - in assenza di altri elementi - che l'ex compagno, insieme alla ricorrente, volessero in qualche modo sì ricompensare a vario titolo la resistente, rendendola proprietaria esclusiva di un immobile, ma attraverso la conclusione di un “prestito gratuito” del denaro necessario per l'acquisto, senza previsione pattizia di termine per la restituzione e con attribuzione della relativa facoltà alla , la quale provvide a fissarlo molto avanti nel tempo (2045) senza alcuna CP_1 opposizione da parte della sul ragionevole presupposto che la somma potesse anche non Pt_1 essere mai restituita in caso di prosecuzione del rapporto amoroso con il Per_1
Non si spiegherebbe, altrimenti, perché la resistente avrebbe sottoscritto una dichiarazione unilaterale con cui si affermava debitrice a titolo di mutuo della predetta somma qualora la stessa le fosse stata realmente donata;
anche la previsione del legato in pari data dell'immobile al Per_1 appare poco comprensibile al di fuori di tale quadro d'insieme, mentre risulta coerente con la volontà di garantire l'ex compagno (e comunque la sua famiglia) in caso di mancata restituzione delle somme mutuate.
8. Essendo, quindi, il mutuo stato concluso con clausola “in potestate debitoris”, il termine per la relativa restituzione deve essere fissato dal giudice con pronuncia dichiarativa ex art. 1817, comma 2, c.c., che può essere resa direttamente nell'ambito del giudizio con cui il creditore domandi il pagamento della somma a fronte del trascorrere di un irragionevole lasso di tempo dalla conclusione del mutuo o in caso di sopravvenuta insolvenza del debitore o di sua comunicazione di non voler più adempiere, essendo stato precisato, infatti, che “L'inequivoca
pagina 10 di 12 manifestazione della intenzione di non adempiere un'obbligazione equivale ad inadempimento pur se non è stato fissato o non è ancora scaduto il termine di adempimento ovvero dovrebbe eseguirsi dopo la prestazione della controparte, non ancora avvenuta.” (Cass. Sez. 2,
09/01/1997, n. 97, Rv. 501598 - 01).
Tale termine può quindi essere fissato, in via equitativa, nel giorno antecedente quello della proposizione della domanda giudiziale (23.10.2023), essendo in tale momento che la ricorrente, dopo l'esito negativo della conciliazione giudiziale e dopo la scoperta della messa in vendita dell'immobile per cui è causa, ha apprezzato definitivamente la volontà della di non CP_1 adempiere, determinandosi ad ottenere la restituzione della somma mutuata a distanza di oltre sette anni dalla conclusione del contratto. L'ammontare non ingente della somma e la manifestata volontà di non adempiere della resistente giustificano infatti tale determinazione.
9. In definitiva, va accolta la domanda di parte ricorrente, con condanna della resistente al pagamento della somma di Euro 60.000,00, oltre interessi moratori al saggio ex art. 1284, comma
4, c.c. dalla domanda al saldo.
10. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, applicati - nell'ambito dello scaglione di riferimento – i valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per tutte le fasi, alla luce della prossimità dei valori al valore massimo dello scaglione inferiore e della liquidazione delle spese della fase di reclamo che viene confermata.
10.1. Le spese della C.T.U. vengono parimenti poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies, comma
3, c.p.c. nella causa iscritta al n. 5189/2023 R.G., così provvede: in accoglimento della domanda di adempimento proposta da Parte_1 condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 60.000,00, CP_1 oltre interessi moratori al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore della CP_1 ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidate d'ufficio in Euro 7.052,00 per compenso, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA ex lege ed Euro 786,00 per anticipazioni, con conferma di quelle della fase di reclamo;
pone le spese di C.T.U. carico della resistente.
pagina 11 di 12 Vicenza 15 dicembre 2025
Il Giudice
DA UT
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