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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/07/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1896/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1896/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 2 luglio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. TOVOLI LEONARDO, oggi sostituito dall'avv. Simona Fabbrini Parte_1 Per nessuno Controparte_1
L'avv. Fabbrini si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1896/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOVOLI Parte_1 C.F._1 LEONARDO, dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. RINALDI GIOVANNI, con elezione di domicilio in VIALE CARDUCCI 3 LIVORNO, presso il difensore avv. TOVOLI LEONARDO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.05.2024, l'insegnante ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di essere stato utilizzato dal resistente in attività di docenza, mediante la stipula di n. 8 CP_1 contratti d'insegnamento a tempo determinato e a tempo parziale/pieno, nel corso dell'anno scolastico
2018/2019 (dal 24.10.2018 al 24.06.2019), per n. 219 giorni di lavoro, presso l'I.S. Enriques di
Castelfiorentino (FI), svolgendo, quindi, nel predetto anno scolastico, supplenze temporanee con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte);
b) di non avere percepito, nel suindicato anno scolastico, la retribuzione professionale docenti (nella misura di 174,50 euro per ogni mese di servizio, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato, in misura corrispondente ad euro 5,82 al giorno) – quantificata in € 1.239,01 - ovvero l'indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del
15.03.2001 e corrisposta dal resistente esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari CP_1 che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
2 Deducendo l'applicabilità alla fattispecie del c.d. principio di non discriminazione, così come applicato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione (v. l'ordinanza n. 20015/18, confermata da Cass. ord. n. 6293/2020), il ricorrente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
[...]
; - per l'effetto, condannare il , in Controparte_2 Controparte_2 favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.239,01 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.*** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018.”.
Si è costituito in giudizio il , contestando il ricorso e chiedendone Controparte_2 la reiezione, in quanto infondato;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (cit. Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018).
La Suprema Corte ha ribadito che è: “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in
3 modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art.
7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (cit. Cass. S.L. ordinanza n.
6293/2020).
L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità comporta l'accoglimento del ricorso, dovendosi dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza degli 8 contratti a tempo determinato stipulati con il nell'a/s 2018/2019, Controparte_2 con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti dal docente e dell'orario di lavoro a tempo pieno/parziale effettivamente osservato, quantificate in ricorso in complessivi € 1.239,01 (come da conteggi allegati), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, somma non oggetto di specifica contestazione nel quantum da parte del resistente in memoria di costituzione (non evincendosi, peraltro, CP_1 dall'esame dei cedolini stipendiali prodotti nel fascicolo di parte ricorrente che al ricorrente sia stata corrisposta, nell'a/s 2018/2019, la retribuzione professionale docenti (RPD) nemmeno in forma frazionata, nella misura di 1/30 per ogni giorno di lavoro prestato).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori minimi dello scaglione di riferimento), con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il nell'a.s. 2018/2019; Controparte_2
- per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle relative CP_1 differenze retributive, quantificate in complessivi euro 1.239,01, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in complessivi euro 1.030 per compensi, oltre al 15% sul compenso, oltre ad IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 2 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
5
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1896/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 2 luglio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. TOVOLI LEONARDO, oggi sostituito dall'avv. Simona Fabbrini Parte_1 Per nessuno Controparte_1
L'avv. Fabbrini si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1896/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOVOLI Parte_1 C.F._1 LEONARDO, dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. RINALDI GIOVANNI, con elezione di domicilio in VIALE CARDUCCI 3 LIVORNO, presso il difensore avv. TOVOLI LEONARDO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. BURGELLO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.05.2024, l'insegnante ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di essere stato utilizzato dal resistente in attività di docenza, mediante la stipula di n. 8 CP_1 contratti d'insegnamento a tempo determinato e a tempo parziale/pieno, nel corso dell'anno scolastico
2018/2019 (dal 24.10.2018 al 24.06.2019), per n. 219 giorni di lavoro, presso l'I.S. Enriques di
Castelfiorentino (FI), svolgendo, quindi, nel predetto anno scolastico, supplenze temporanee con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte);
b) di non avere percepito, nel suindicato anno scolastico, la retribuzione professionale docenti (nella misura di 174,50 euro per ogni mese di servizio, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato, in misura corrispondente ad euro 5,82 al giorno) – quantificata in € 1.239,01 - ovvero l'indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del
15.03.2001 e corrisposta dal resistente esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari CP_1 che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.
2 Deducendo l'applicabilità alla fattispecie del c.d. principio di non discriminazione, così come applicato dalla giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine e dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione (v. l'ordinanza n. 20015/18, confermata da Cass. ord. n. 6293/2020), il ricorrente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
[...]
; - per l'effetto, condannare il , in Controparte_2 Controparte_2 favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.239,01 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.*** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018.”.
Si è costituito in giudizio il , contestando il ricorso e chiedendone Controparte_2 la reiezione, in quanto infondato;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità: “l'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (cit. Cass. S.L., ordinanza n. 20015/2018).
La Suprema Corte ha ribadito che è: “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in
3 modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art.
7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (cit. Cass. S.L. ordinanza n.
6293/2020).
L'adesione al predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità comporta l'accoglimento del ricorso, dovendosi dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza degli 8 contratti a tempo determinato stipulati con il nell'a/s 2018/2019, Controparte_2 con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti dal docente e dell'orario di lavoro a tempo pieno/parziale effettivamente osservato, quantificate in ricorso in complessivi € 1.239,01 (come da conteggi allegati), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, somma non oggetto di specifica contestazione nel quantum da parte del resistente in memoria di costituzione (non evincendosi, peraltro, CP_1 dall'esame dei cedolini stipendiali prodotti nel fascicolo di parte ricorrente che al ricorrente sia stata corrisposta, nell'a/s 2018/2019, la retribuzione professionale docenti (RPD) nemmeno in forma frazionata, nella misura di 1/30 per ogni giorno di lavoro prestato).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori minimi dello scaglione di riferimento), con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il nell'a.s. 2018/2019; Controparte_2
- per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle relative CP_1 differenze retributive, quantificate in complessivi euro 1.239,01, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in complessivi euro 1.030 per compensi, oltre al 15% sul compenso, oltre ad IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 2 luglio 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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