Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 6562/2023 R.G. avente ad oggetto la separazione giudiziale tra
, nata a [...] [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Assunta Longobardi, giusta procura in atti
- ricorrente-
e
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Avino, giusta procura in atti
- resistente-
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege -
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 24.03.2025, le parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con il sig. in AC (NA) il 25.09.2007, con atto trascritto nei registri Controparte_1
di stato civile del predetto Comune (n. 202, parte II, serie A, anno 2007) e che da tale unione nascevano i figli , nata a [...] in data [...] e , nato a [...] il Per_1 Per_2
alla ricorrente e il 50% delle spese straordinarie. Nulla chiedeva a titolo di assegno di mantenimento personale, dichiarandosi economicamente autosufficiente, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
In data 09.02.2024 si costituiva il sig. che, pur non opponendosi alla separazione Controparte_1
e all'affido condiviso dei minori, contestava l'avverso dedotto, articolava il proprio diritto di visita e chiedeva determinarsi in € 400,00 mensili (€ 200,00 cadauno) il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del resistente da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 15 di ciascun mese, con rivalutazione annuale Istat e il 50% delle spese straordinarie. Rinunciava all'assegno di mantenimento, non avendo i coniugi nulla a che pretendere l'uno dall'altra, con vittoria di spese e onorari di causa.
All'udienza del giorno 11.03.2024, comparivano entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi atti introduttivi chiedendone l'integrale accoglimento. Il Presidente relatore dato atto di aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, invitava le parti a svolgere proposte di componimento bonario. In via di consesualizzazione parte ricorrente proponeva determinarsi in € 400,00 il contributo al mantenimento per i figli minori, percependo AUU per intero e le spese straordinarie al 50%. Parte resistente, dando atto che la sig.ra percepisce l'AUU per intero, proponeva ridursi in € 300,00 Pt_1 mensili il contributo al mantenimento dei minori. Il Presidente relatore si riservava.
A scioglimento della riserva il Presidente relatore adottava i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e fissava termine ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 24.03.2025 per precisazione delle conclusioni.
Con note in sostituzione di udienza ritualmente depositate, le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi chiedendone l'integrale accoglimento.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In riferimento al regime di affido dei minori, dalle risultanze in atti emerge la prova di una adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole, ragion per cui risulta attuabile l'affido condiviso. Le stesse parti, seppur appaiono esprimere tensione nella comunicazione per reciproca contrazione, probabilmente imputabile in parte anche alla difficoltà di rimodulazione della gestione del ménage separativo, danno priorità alla prole, come evincibile dal tenore delle dichiarazioni rese dalle parti e dalle loro richieste relative sia al regime di affido condiviso dei minori, sia al diritto di visita paterno che si auspica ampio e partecipato.
Non sussistono quindi elementi che facciano dubitare dell'idoneità di entrambi i genitori alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre attualmente sita in AC alla Via Nicolò Paganini n. 29, con cui hanno sinora vissuto.
Il diritto di visita paterno deve essere attuato secondo regolamentazione riportata in ricorso, ossia: durante la settimana il padre avrà facoltà di tenere con sé i minori due pomeriggi a settimana e precisamente martedì e giovedì. Il padre potrà prelevarli da scuola, se ciò è compatibile con gli impegni di lavoro, altrimenti li preleverà alle ore 16.00 e li riaccompagnerà alle ore 20.00, il tutto nel rispetto delle esigenze dei minori. Nei giorni in cui i minori saranno dal padre questi li aiuterà nello svolgimento dei compiti pomeridiani o nelle attività extrascolastiche, regolarmente svolte. In ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole. Alternativamente un week-end al mese ciascuno, dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica con pernottamento presso il padre. Ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente comunicata alla madre. Le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali ad anni alterni: 24 - 25 e 26 dicembre con un genitore e 31 dicembre 1 e 6 gennaio con l'altro genitore e, ad anni alterni, con un genitore la
Pasqua e con l'altro la Pasquetta;
tutti gli anni, la Festa del Papà, il suo compleanno e onomastico i figli staranno col padre. Tutti gli anni, la Festa della Mamma il suo compleanno e onomastico i ragazzi staranno con la madre. e trascorreranno, possibilmente, il giorno del proprio Per_1 Per_2 compleanno e onomastico con entrambi i genitori secondo le modalità stabilite di volta in volta.
Ciascun genitore informerà, con un anticipo di almeno 10 giorni, l'altro della eventualità di godere di eventuali ponti (carnevale- 25 aprile -1° maggio - 2 giugno – 2 novembre – 8 dicembre). Durante il periodo estivo, compreso tra i mesi di luglio e agosto i minori e , potranno stare con Per_1 Per_2 il padre o per quindici giorni consecutivi oppure una settimana nel mese di luglio ed una nel mese di agosto. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I minori trascorreranno il restante periodo di vacanza con la madre in località che la madre renderà nota al padre. Entrambi i genitori dovranno conoscere indirizzo della località di vacanza dove trascorreranno le ferie estive con i figli. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali variazioni del calendario proposto, nell'interesse dei minori e nel rispetto delle reciproche esigenze. Quanto ai provvedimenti di natura patrimoniale, ritenuto che il contributo al mantenimento dei figli ai sensi dell'art. 148 c.c. deve essere determinato in modo proporzionale alle risorse di cui gode ciascuno ed equitativo rispetto al concreto apporto di ciascuno, sia con i proventi del lavoro professionale che con il contributo diretto dell'accudimento domestico, considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
dato atto delle risultanze probatorie acquisite, per cui la ricorrente svolge attività di commessa con stipendio di circa € 800,00 e vive con i minori presso i propri genitori percependo in totale l'assegno unico pari ad € 477,00; a sua volta il resistente è amministratore in procinto di dimissioni di una società che è in perdita, non ci sono utili, ha dichiarato di percepire un compenso come amministratore di € 561 che non gli viene distribuito, di pagare debiti tributari (contributi gestione separata) e di svolgere attività di consulente per € 400-500 mensili;
ha dichiarato altresì di aver conseguito un'abilitazione come NCC e che dovrebbe lavorare a breve per un'azienda privata a tempo indeterminato, con stipendio di categoria, alloggio e domicilio a Roma, con imminente entrata in servizio con contratto a tempo indeterminato;
si reputa equo determinarsi nella misura di € 340,00 (€ 170,00 cadauno) il contributo al mantenimento dei due figli minori a carico del padre, considerato che la ricorrente al momento percepisce per intero l'assegno unico per i figli, esprimendo il resistente consenso in tal senso.
Il Tribunale dà atto che le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere relativamente alla domanda di assegno e/o a qualsivoglia contributo al mantenimento in proprio favore, non avendo nulla a che pretendere l'una dall'altra.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , nata a [...] [...] Parte_1
(C.F. ) e , nato ad [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) che hanno contratto matrimonio in AC (NA) il 25.09.2007, con C.F._2
atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 202, parte II, serie A, anno 2007); 2) dispone l'affido condiviso dei minori , nata a [...] il [...] e , nato a Per_1 Per_2
ON il 18.10.2010, ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita paterno secondo le modalità riportate in parte motiva;
3) determina in € 340,00 complessivi (€ 170,00 cadauno) il contributo al mantenimento dei due figli minori a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra , mediante Controparte_1 Parte_1
contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione annuale
ISTAT; le spese straordinarie, sportive mediche e scolastiche sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come da protocollo del CNF;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2
e 88 n.7 r.d 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
5) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, così deciso il 25.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca