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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2484/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2484/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Calò, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Lecce al viale Aldo Moro, 22 è elettivamente domiciliato parte opponente
CONTRO
e per essa quale procuratore in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Zurlo e Andrea ornati ed elettivamente domiciliato presso i seguenti domicili digitali: e Email_1 Email_2 parte opposta
Conclusioni: come risultanti dalle note di trattazione scritta depositate entro il termine scaduto il
19.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 370/2020, notificato il giorno 11.06.2020, con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso di e per essa quale procuratore dichiaratasi cessionaria dal CP_1 Controparte_2
23.06.2016 del credito vantato da poi incorporata in Parte_2 Controparte_3
in forza di contratti di finanziamento n. 3955513 per credito personale e n. 1101795228 per
[...] credito , per l'importo complessivo di € 71.666,75, ha ingiunto a il CP_4 Parte_1 pagamento della somma di € 71.666,75, oltre interessi di mora, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 406,50 per esborsi e € 2.135,00 per compensi.
Pag. 1 a 6 1.1 Con atto di citazione notificato il 21.07.2020, ha chiesto la revoca del Parte_1
d.i. opposto e, in subordine, la rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti a tal fine formulando eccezione di compensazione dei rispettivi crediti e domanda riconvenzionale di indebito oggettivo così chiedendo la condanna dell'opposta alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto in pagamento, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
A fondamento di tale richiesta l'opponente ha dedotto che il contratto n. 1101795228 non è mai stato depositato dall'istituto di credito, atteso che l'allegato sub 5, pur essendo denominato come
“contratto n. 1101795228” contiene, in realtà, lo stesso contratto n. 3955513, già allegato sub 4, sì da doversi escludere l'importo di € 5.092,42 imputato al contratto n. 1101795228.
Con riferimento al contratto n. 3955513 ha eccepito, poi, la nullità del TAEG/ISC, l'illegittima capitalizzazione degli interessi nel piano di ammortamento alla francese nonché il superamento della soglia antiusura, a tal fine dovendosi considerare anche i tassi moratori, le spese ulteriori, la commissione di estinzione anticipata e la penale per decadenza dal beneficio del termine.
2. e per essa quale procuratore si è costituita in giudizio con CP_1 Controparte_2 comparsa depositata il 14.05.2021 chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale di indebito oggettivo o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della minor o maggior somma risultante dovuta all'esito del giudizio.
Difesa la propria legittimazione attiva, l'opposta ha censurato nel merito le doglianze mosse dall'opponente.
Con riferimento al contratto n. 1101795228 di credito revolving, ha dedotto che Parte_1 non ha mai contestato la documentazione relativa alle operazioni effettuate con la carta revolving e che, anzi, ha pagato alcune delle relative rate, così manifestando la volontà di dare esecuzione al contratto, come si evince dagli estratti conto.
Con riferimento al contratto n. 3955513 di credito personale, ha osservato, poi, che l'usura può dirsi solo quella originaria e non anche sopravvenuta e che ai fini dell'individuazione del TEG non possono considerarsi spese e oneri eventuali come quelle relative alla commissione di estinzione anticipata o alla polizza assicurativa facoltativa, in linea con le istruzioni della Banca
d'Italia del 2006. Ha negato, poi, l'esistenza di una capitalizzazione nel piano di ammortamento alla francese e ha evidenziato la valenza meramente informativa del TAEG/ISC.
Con riferimento all'eccezione di compensazione e alla domanda riconvenzionale, l'opposta ha dedotto poi il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che trattasi di questioni opponibili al creditore cedente ma non alla cessionaria.
Pag. 2 a 6 3. Nelle note di trattazione scritta depositate per la prima udienza, parte opposta ha dato atto dell'esito negativo della mediazione obbligatoria e non ha reiterato la richiesta di provvisoria esecutività di cui all'art. 648 c.p.c., associandosi alla richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. formulata anche dall'opponente.
Il Tribunale ha concesso, quindi, i termini richiesti.
Il giudizio è stato istruito, poi, a mezzo CTU contabile svolta dal dott. all'esito della Per_1 quale è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dalle note di trattazione scritta di cui all'art. 127ter c.p.c.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Negli scritti finali le parti hanno ribadito le proprie conclusioni, reiterando le rispettive posizioni difensive.
***
5. L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
6. Alla luce delle risultanze probatorie e, in particolar modo, sia della documentazione prodotta dal creditore istante ex art. 2697 c.c. sia delle conclusioni del CTU dott. , è Per_1 necessario articolare la motivazione in modo distinto in base ai due contratti di finanziamento azionati, ossia il contratto di credito personale n. 3955513 del 17.02.2011 e quello di credito revolving n. 1101795228.
7. In merito al primo, deve dirsi che e per essa quale procuratore CP_1 CP_2 ha provato, sin dal procedimento monitorio, l'esistenza del contratto di credito personale
[...]
(all. 4), la cessione del relativo credito e la comunicazione di tale cessione al debitore
[...]
(all. 1, 10, 11, 12 e all. 6 e 7 di questo giudizio) nonché la consistenza del debito residuo Pt_1
(all. 6 e 8).
7.1 Deve osservarsi, altresì, che le doglianze mosse dall'opponente sono risultate infondate.
Al riguardo si condividono le conclusioni adeguatamente motivate e tecnicamente supportate raggiunte dal CTU dott. . Per_1
Dall'analisi delle condizioni contrattuali pattuite e concretamente applicate è emerso che sia il tasso corrispettivo sia quello moratorio sono stati determinati in maniera fissa ed esplicita, atteso che il primo è pari a 7,95% e il secondo a 15,96%, e che entrambi si collocano al di sotto del tasso soglia-usura ratione tempore vigente per i crediti personali pari a 16,95% per quelli corrispettivi e a
20,10% per quelli moratori.
Pag. 3 a 6 Con riferimento ai tassi corrispettivi e al tasso effettivo applicato, il CTU ha precisato che vanno computate anche le spese obbligatorie previste per l'istruttoria, per l'assicurazione obbligatoria, per l'incasso e per la maggiorazione in caso di pagamento a mezzo RID, mentre ha escluso le spese facoltative o eventuali relative alla commissione di estinzione anticipata, alla penale per decadenza del termine, a eventuali solleciti di pagamento nonché all'invio di rendicontazione periodica o di documentazione richiesta dal cliente, come dettagliatamente indicato a pag. 9 dell'elaborato peritale e come richiesto in sede di quesiti peritali dal Tribunale.
In merito alla polizza, si è condivisibilmente ritenuta la stessa obbligatoria in virtù delle condizioni generali di contratto1, atteso che la copertura assicurativa a tutela del rimborso del prestito è obbligatoria qualora il piano di ammortamento prevede un numero di rate uguale o superiore a 48, com'è nel caso di specie in cui il numero di rate è di 120.
Con riferimento al tasso moratorio, il CTU ha chiarito, altresì, che le condizioni di contratto prevedono espressamente la c.d. clausola di salvaguardia, come si evince dalla lettura dell'art. 82, così escludendosi a monte la previsione di tassi usurari.
Il CTU ha evidenziato, d'altronde, che è stata convenuta una rata mensile costante pari a 664,73, comprensiva delle spese di incasso e della maggiorazione per pagamento a mezzo RID, coincidente con quella indicata in sede contrattuale e correttamente riflessa nell'indicazione del
TAEG/ISC del 10,410%.
D'altronde, la recente pronuncia della Cassazione, Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130 ha escluso, di regola, l'esistenza di un meccanismo di capitalizzazione implicita e non autorizzata degli interessi nel piano di ammortamento alla francese. 1 Al riguardo si riporta testualmente il contenuto delle condizioni generali di contratto:
Pag. 4 a 6 8. In merito al secondo contratto di finanziamento c.d. revolving, deve evidenziarsi, invece, che, se è vero che il documento allegato sub 5 in sede monitoria contiene invero non già il contratto n. 1101795228 ma quello n. 3955513 del 17.02.2011, è pur vero che la lista movimenti e l'estratto conto allegati (sub 7 e 9) nonché la cessione del relativo credito espressamente e distintamente riferito al contratto n. 1101795228 (all. 4 e 5 in questa sede) danno ampia dimostrazione, in assenza di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c. da parte dell'opponente, dell'esistenza e consistenza del finanziamento concesso mediante carta revolving.
8.1 non ha contestato, infatti, né l'esistenza del finanziamento c.d. Parte_1 revolving né la consistenza del relativo debito residuo ma si è limitato a dedurre l'errore di allegazione del creditore in sede monitoria sub all. 5, senza censurare anche gli ulteriori allegati riferiti al contratto n. 1101795228 (sub 7 e 9).
Invero, questi rappresentano in modo chiaro l'esistenza del fido concesso mediante carta revolving e danno atto dell'esecuzione parziale del rimborso stesso da parte dell'opponente mediante incasso RID dapprima di € 80,00 e dipoi di € 120,00. Tale modalità di incasso indica, in breve, il sistema di c.d. addebito diretto (oggi SDD - Sepa Direct Debit) con cui, tra le altre cose, il cliente beneficiario del finanziamento autorizza preventivamente la banca erogatrice del prestito al prelievo automatico - da parte della banca e sul conto corrente del cliente - della somma di denaro per il pagamento mensile della rata del finanziamento ottenuto.
È evidente, quindi, che il parziale adempimento del debito esprime un riconoscimento tacito da parte dell'opponente del finanziamento c.d. revolving n. 1101795228. In tale prospettiva, è bene richiamare il principio di diritto espresso, da ultimo, dal Tribunale Bari sez. IV, 04/07/2023,
n.2691: “L'esecuzione seppur parziale di un contratto comporta il suo riconoscimento tacito da parte del debitore”.
In assenza di contestazioni specifiche da parte dell'opponente relative al quantum e alle condizioni contrattuali proprie del finanziamento n. 1101795228, vengono in rilievo, dunque, sia il divieto di venire contra factum proprium per l'opponente sia il soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sul creditore istante a norma degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. da applicare anche al procedimento monitorio conformemente alle caratteristiche proprie di quest'ultimo.
8.2 La mera assenza del contratto di credito revolving, constatata anche dal CTU, non consente, dunque, di escludere quella voce di credito azionata in via monitoria atteso che, per un verso, il creditore opposto ha dato prova aliunde dell'esistenza e della consistenza del prestito revolving e che, per altro verso, il debitore opponente non ha contestato specificamente l'esistenza e consistenza del prestito revolving ma si è limitato solo a dedurre l'errore di allegazione della controparte.
Pag. 5 a 6 9. Al rigetto dell'opposizione segue, infine, la condanna dell'opponente soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, in considerazione del valore della causa (€ 71.666,75), e con riduzione del 20% del compenso complessivamente previsto in ragione del numero, della serialità e della modesta difficoltà delle questioni trattate
9.1 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico dell'opponente soccombente le spese della CTU svolta dal dott. già liquidate in corso di causa. Per_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 370/2020 che, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., acquista efficacia esecutiva;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e per Parte_1 CP_1 essa quale procuratore che liquida in € 11.282,40 a titolo di onorario, Controparte_2 oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta dal dott. Parte_1
già liquidate in corso di causa. Per_1
Brindisi, 19.03.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 6 a 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Idem:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2484/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Calò, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Lecce al viale Aldo Moro, 22 è elettivamente domiciliato parte opponente
CONTRO
e per essa quale procuratore in persona del legale rappresentante CP_1 Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Zurlo e Andrea ornati ed elettivamente domiciliato presso i seguenti domicili digitali: e Email_1 Email_2 parte opposta
Conclusioni: come risultanti dalle note di trattazione scritta depositate entro il termine scaduto il
19.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto l'opposizione presentata da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 370/2020, notificato il giorno 11.06.2020, con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso di e per essa quale procuratore dichiaratasi cessionaria dal CP_1 Controparte_2
23.06.2016 del credito vantato da poi incorporata in Parte_2 Controparte_3
in forza di contratti di finanziamento n. 3955513 per credito personale e n. 1101795228 per
[...] credito , per l'importo complessivo di € 71.666,75, ha ingiunto a il CP_4 Parte_1 pagamento della somma di € 71.666,75, oltre interessi di mora, nonché delle spese del procedimento monitorio, liquidate in € 406,50 per esborsi e € 2.135,00 per compensi.
Pag. 1 a 6 1.1 Con atto di citazione notificato il 21.07.2020, ha chiesto la revoca del Parte_1
d.i. opposto e, in subordine, la rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti a tal fine formulando eccezione di compensazione dei rispettivi crediti e domanda riconvenzionale di indebito oggettivo così chiedendo la condanna dell'opposta alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto in pagamento, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
A fondamento di tale richiesta l'opponente ha dedotto che il contratto n. 1101795228 non è mai stato depositato dall'istituto di credito, atteso che l'allegato sub 5, pur essendo denominato come
“contratto n. 1101795228” contiene, in realtà, lo stesso contratto n. 3955513, già allegato sub 4, sì da doversi escludere l'importo di € 5.092,42 imputato al contratto n. 1101795228.
Con riferimento al contratto n. 3955513 ha eccepito, poi, la nullità del TAEG/ISC, l'illegittima capitalizzazione degli interessi nel piano di ammortamento alla francese nonché il superamento della soglia antiusura, a tal fine dovendosi considerare anche i tassi moratori, le spese ulteriori, la commissione di estinzione anticipata e la penale per decadenza dal beneficio del termine.
2. e per essa quale procuratore si è costituita in giudizio con CP_1 Controparte_2 comparsa depositata il 14.05.2021 chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale di indebito oggettivo o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della minor o maggior somma risultante dovuta all'esito del giudizio.
Difesa la propria legittimazione attiva, l'opposta ha censurato nel merito le doglianze mosse dall'opponente.
Con riferimento al contratto n. 1101795228 di credito revolving, ha dedotto che Parte_1 non ha mai contestato la documentazione relativa alle operazioni effettuate con la carta revolving e che, anzi, ha pagato alcune delle relative rate, così manifestando la volontà di dare esecuzione al contratto, come si evince dagli estratti conto.
Con riferimento al contratto n. 3955513 di credito personale, ha osservato, poi, che l'usura può dirsi solo quella originaria e non anche sopravvenuta e che ai fini dell'individuazione del TEG non possono considerarsi spese e oneri eventuali come quelle relative alla commissione di estinzione anticipata o alla polizza assicurativa facoltativa, in linea con le istruzioni della Banca
d'Italia del 2006. Ha negato, poi, l'esistenza di una capitalizzazione nel piano di ammortamento alla francese e ha evidenziato la valenza meramente informativa del TAEG/ISC.
Con riferimento all'eccezione di compensazione e alla domanda riconvenzionale, l'opposta ha dedotto poi il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che trattasi di questioni opponibili al creditore cedente ma non alla cessionaria.
Pag. 2 a 6 3. Nelle note di trattazione scritta depositate per la prima udienza, parte opposta ha dato atto dell'esito negativo della mediazione obbligatoria e non ha reiterato la richiesta di provvisoria esecutività di cui all'art. 648 c.p.c., associandosi alla richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. formulata anche dall'opponente.
Il Tribunale ha concesso, quindi, i termini richiesti.
Il giudizio è stato istruito, poi, a mezzo CTU contabile svolta dal dott. all'esito della Per_1 quale è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dalle note di trattazione scritta di cui all'art. 127ter c.p.c.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Negli scritti finali le parti hanno ribadito le proprie conclusioni, reiterando le rispettive posizioni difensive.
***
5. L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
6. Alla luce delle risultanze probatorie e, in particolar modo, sia della documentazione prodotta dal creditore istante ex art. 2697 c.c. sia delle conclusioni del CTU dott. , è Per_1 necessario articolare la motivazione in modo distinto in base ai due contratti di finanziamento azionati, ossia il contratto di credito personale n. 3955513 del 17.02.2011 e quello di credito revolving n. 1101795228.
7. In merito al primo, deve dirsi che e per essa quale procuratore CP_1 CP_2 ha provato, sin dal procedimento monitorio, l'esistenza del contratto di credito personale
[...]
(all. 4), la cessione del relativo credito e la comunicazione di tale cessione al debitore
[...]
(all. 1, 10, 11, 12 e all. 6 e 7 di questo giudizio) nonché la consistenza del debito residuo Pt_1
(all. 6 e 8).
7.1 Deve osservarsi, altresì, che le doglianze mosse dall'opponente sono risultate infondate.
Al riguardo si condividono le conclusioni adeguatamente motivate e tecnicamente supportate raggiunte dal CTU dott. . Per_1
Dall'analisi delle condizioni contrattuali pattuite e concretamente applicate è emerso che sia il tasso corrispettivo sia quello moratorio sono stati determinati in maniera fissa ed esplicita, atteso che il primo è pari a 7,95% e il secondo a 15,96%, e che entrambi si collocano al di sotto del tasso soglia-usura ratione tempore vigente per i crediti personali pari a 16,95% per quelli corrispettivi e a
20,10% per quelli moratori.
Pag. 3 a 6 Con riferimento ai tassi corrispettivi e al tasso effettivo applicato, il CTU ha precisato che vanno computate anche le spese obbligatorie previste per l'istruttoria, per l'assicurazione obbligatoria, per l'incasso e per la maggiorazione in caso di pagamento a mezzo RID, mentre ha escluso le spese facoltative o eventuali relative alla commissione di estinzione anticipata, alla penale per decadenza del termine, a eventuali solleciti di pagamento nonché all'invio di rendicontazione periodica o di documentazione richiesta dal cliente, come dettagliatamente indicato a pag. 9 dell'elaborato peritale e come richiesto in sede di quesiti peritali dal Tribunale.
In merito alla polizza, si è condivisibilmente ritenuta la stessa obbligatoria in virtù delle condizioni generali di contratto1, atteso che la copertura assicurativa a tutela del rimborso del prestito è obbligatoria qualora il piano di ammortamento prevede un numero di rate uguale o superiore a 48, com'è nel caso di specie in cui il numero di rate è di 120.
Con riferimento al tasso moratorio, il CTU ha chiarito, altresì, che le condizioni di contratto prevedono espressamente la c.d. clausola di salvaguardia, come si evince dalla lettura dell'art. 82, così escludendosi a monte la previsione di tassi usurari.
Il CTU ha evidenziato, d'altronde, che è stata convenuta una rata mensile costante pari a 664,73, comprensiva delle spese di incasso e della maggiorazione per pagamento a mezzo RID, coincidente con quella indicata in sede contrattuale e correttamente riflessa nell'indicazione del
TAEG/ISC del 10,410%.
D'altronde, la recente pronuncia della Cassazione, Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130 ha escluso, di regola, l'esistenza di un meccanismo di capitalizzazione implicita e non autorizzata degli interessi nel piano di ammortamento alla francese. 1 Al riguardo si riporta testualmente il contenuto delle condizioni generali di contratto:
Pag. 4 a 6 8. In merito al secondo contratto di finanziamento c.d. revolving, deve evidenziarsi, invece, che, se è vero che il documento allegato sub 5 in sede monitoria contiene invero non già il contratto n. 1101795228 ma quello n. 3955513 del 17.02.2011, è pur vero che la lista movimenti e l'estratto conto allegati (sub 7 e 9) nonché la cessione del relativo credito espressamente e distintamente riferito al contratto n. 1101795228 (all. 4 e 5 in questa sede) danno ampia dimostrazione, in assenza di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c. da parte dell'opponente, dell'esistenza e consistenza del finanziamento concesso mediante carta revolving.
8.1 non ha contestato, infatti, né l'esistenza del finanziamento c.d. Parte_1 revolving né la consistenza del relativo debito residuo ma si è limitato a dedurre l'errore di allegazione del creditore in sede monitoria sub all. 5, senza censurare anche gli ulteriori allegati riferiti al contratto n. 1101795228 (sub 7 e 9).
Invero, questi rappresentano in modo chiaro l'esistenza del fido concesso mediante carta revolving e danno atto dell'esecuzione parziale del rimborso stesso da parte dell'opponente mediante incasso RID dapprima di € 80,00 e dipoi di € 120,00. Tale modalità di incasso indica, in breve, il sistema di c.d. addebito diretto (oggi SDD - Sepa Direct Debit) con cui, tra le altre cose, il cliente beneficiario del finanziamento autorizza preventivamente la banca erogatrice del prestito al prelievo automatico - da parte della banca e sul conto corrente del cliente - della somma di denaro per il pagamento mensile della rata del finanziamento ottenuto.
È evidente, quindi, che il parziale adempimento del debito esprime un riconoscimento tacito da parte dell'opponente del finanziamento c.d. revolving n. 1101795228. In tale prospettiva, è bene richiamare il principio di diritto espresso, da ultimo, dal Tribunale Bari sez. IV, 04/07/2023,
n.2691: “L'esecuzione seppur parziale di un contratto comporta il suo riconoscimento tacito da parte del debitore”.
In assenza di contestazioni specifiche da parte dell'opponente relative al quantum e alle condizioni contrattuali proprie del finanziamento n. 1101795228, vengono in rilievo, dunque, sia il divieto di venire contra factum proprium per l'opponente sia il soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sul creditore istante a norma degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. da applicare anche al procedimento monitorio conformemente alle caratteristiche proprie di quest'ultimo.
8.2 La mera assenza del contratto di credito revolving, constatata anche dal CTU, non consente, dunque, di escludere quella voce di credito azionata in via monitoria atteso che, per un verso, il creditore opposto ha dato prova aliunde dell'esistenza e della consistenza del prestito revolving e che, per altro verso, il debitore opponente non ha contestato specificamente l'esistenza e consistenza del prestito revolving ma si è limitato solo a dedurre l'errore di allegazione della controparte.
Pag. 5 a 6 9. Al rigetto dell'opposizione segue, infine, la condanna dell'opponente soccombente, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, in considerazione del valore della causa (€ 71.666,75), e con riduzione del 20% del compenso complessivamente previsto in ragione del numero, della serialità e della modesta difficoltà delle questioni trattate
9.1 Da ultimo, vanno poste definitivamente a carico dell'opponente soccombente le spese della CTU svolta dal dott. già liquidate in corso di causa. Per_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 370/2020 che, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., acquista efficacia esecutiva;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e per Parte_1 CP_1 essa quale procuratore che liquida in € 11.282,40 a titolo di onorario, Controparte_2 oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta dal dott. Parte_1
già liquidate in corso di causa. Per_1
Brindisi, 19.03.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 6 a 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Idem: