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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4769 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3361 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rap- Parte_1 presentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Incardona Angelo;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e di- CP_1 fesa per mandato in atti dall'Avv. Machì Elvira;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16/06/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 26/02/2023,
1 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1 il 13.04.1996 a Mussomeli, unione dalla quale è nata la figlia Persona_1
(28.09.2003), ha chiesto, a seguito della sentenza di separazione
[...]
n. 577/2022 del 9/02/2022, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente si è dichiarato disponibile a corrispondere in favore di
[...]
a titolo di contributo al mantenimento della figlia , mag- Parte_2 Per_1 giorenne non autosufficiente, la somma di euro 200,00 mensili, in luogo di quella stabilita in sede di separazione nella misura di euro 250,00.
2. costituitasi in giudizio con comparsa depositata il CP_1
30.06.2023, ha aderito alla domanda di divorzio e ha domandato, in via ri- convenzionale, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale per conti- nuare a vivervi con la figlia e di porre a carico del signor l'obbligo di Pt_1 corrisponderle a titolo di contributo al mantenimento della figlia un assegno mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha chiesto, inoltre, al Tribunale di stabilire “l'accudimento paritario dei due cani, acquistati dai coniugi, durante la convivenza matrimoniale, o in subordi- ne disporre che il sig. si occupi dei due cani per un periodo di Parte_1 quaranta giorni all'anno, anche non consecutivi, indicati dalla resistente con preavviso di almeno 15 giorni” e, in via gradata, di “ordinare al sig. Parte_1
ove non venga disposto l'accudimento paritario, di contribuire, nella mi-
[...] sura del 50%, alle spese di mantenimento e veterinarie dei due cani, acquistati dai coniugi durante la convivenza matrimoniale”.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 12/7/2023, il Presidente, con ordinanza del 13/7/2023 rimette- va le parti davanti al Giudice Istruttore previa conferma delle condizioni di- sposte con la sentenza di separazione personale.
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti, essendo stata ritenuta superflua ai fini della decisione la prova testimoniale articolata dal ricorrente (cfr. ordinanza del 20.01.2025).
Infine, all'udienza del 16.06.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione, con asse-
- 2 - gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Sulla domanda di divorzio
A seguito dell'emissione, in data 16.04.2024, della sentenza non definitiva n. 2259/2024 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civi- li del matrimonio contratto dai coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
5. L'assegnazione della casa coniugale
Va, anzitutto, confermata l'assegnazione in favore di CP_1 dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Palermo, via San Lorenzo
n. 209/E, per continuare a vivervi unitamente alla figlia
[...]
. Persona_2
6. Provvedimenti di carattere economico
Deve, ora, essere esaminata la domanda di contenuto economico, attinen- te la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mante- nimento della figlia della coppia.
A tal proposito giova rilevare che è pacifico tra le parti che la figlia, studen- tessa universitaria, non è ancora economicamente autosufficiente e, pertan- to, l'unico motivo di contestazione tra le parti attiene al quantum del contri- buto che il padre deve corrispondere ogni mese per il suo sostentamento.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli met- te conto evidenziare in punto di diritto che, a tenore della previsione del pri- mo comma dell'art. 337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determina- zione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
L'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, essendo destinato a pro- trarsi ove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
6.1 Nella vicenda in esame il ricorrente ha dedotto di essere dipendente dell'ospedale Villa Sofia di Palermo e di percepire una retribuzione per l'attività lavorativa svolta pari a circa 1.850,00-1.900,00 euro mensili.
- 3 - Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risulta che per l'anno di imposta
2019 ha avuto un reddito imponibile di 32.950,00 euro, nel 2020 di
36.503,00 euro;
nel 2021 di euro 38.211,00 e nel 2022 di euro 40.450,00 (si veda documentazione reddituale posta a corredo dell'atto introduttivo e quel- la successivamente depositata il 12.7.2023).
Ha lamentato un peggioramento della propria situazione reddituale che non gli consentirebbe di continuare a corrispondere l'assegno di manteni- mento per la figlia nella misura di 250,00 euro, dovuto all'incremento delle spese che mensilmente deve sostenere e segnatamente: per il costo del cano- ne di locazione dell'immobile in cui vive pari a 450,00 euro mensili, per gli esborsi per le utenze domestiche, per le spese condominiali per metà dell'immobile in comproprietà destinato a casa coniugale, nonché per la rata mensile del mutuo di euro 729,00, oltre al 50% dell'assicurazione sul mutuo pari a euro 50,00.
Di contro, ha dedotto che la moglie in aggiunta al proprio stipendio da in- fermiera avrebbe ricevuto degli ulteriori incarichi dai quali ha ricavato ulte- riori indennità (cfr. delibere dell'azienda ospedaliera Villa Sofia - documenti 1
e 2 depositati il 17.06.2024).
6.2 La resistente, dal canto suo, all'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del 12/7/2023 ha dichiarato: “Sono in- CP_1 fermiera a villa Sofia. L'assegno di 250 euro mi è stato versato regolarmente.
Mia figlia studia, quest'anno riproverà i test in medicina. Sta frequentando in- gegneria chimica e biochimica. La rata del mutuo ammonta a circa 710 euro e pago la metà. Gli immobili a Mussomeli sono di mia madre, non sono né miei né dei miei fratelli. Mia figlia è interamente a mio carico, mio marito non contri- buisce a nessuna spesa” (si veda verbale di udienza citato).
Ha poi dedotto che agli incarichi di “Bed Manager” conferiti dall'azienda ospedaliera hanno carattere temporaneo e le relative indennità percepite so- no, in realtà, lorde e che il coniuge percepirebbe uno stipendio più elevato ri- spetto a quello labialmente affermato, ovvero pari a € 2.417,16 mensili, oltre a rimborsi spese e ulteriori bonus economici per lo svolgimento dell'incarico di segretario regionale del sindacato “Nursing UP1”.
Dalla documentazione reddituale offerta in comunicazione emerge che per
- 4 - l'anno di imposta 2020 ha avuto un reddito imponibile di 35.117,00 euro, nel 2021 di 36.128,00 euro e nel 2022 di euro 36.893,00 (si veda doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione).
6.3 Orbene, alla luce delle dichiarazioni delle parti, delle risultanze della documentazione depositata, delle condizioni reddituali precedentemente in- dicate ed in considerazione delle esigenze di vita ordinarie della figlia, appare equo stabilire a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ciascun mese, un contributo complessivo – Parte_2 tenuto conto dall'adeguamento ISTAT nel frattempo maturato - pari ad euro
280,00 mensili per il mantenimento della figlia , Persona_1 annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La decorrenza della superiore statuizione, adottata sulla scorta delle emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, va stabilita a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Entrambe le parti vanno, inoltre, obbligate a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
7. Sulle ulteriori domande
Va poi rilevata l'inammissibilità della domanda con la quale la resistente ha chiesto che venga disciplinato il regime di accudimento dei due cani, ac- quistati dai coniugi, durante la convivenza matrimoniale.
Al riguardo preme osservare che, sebbene la tutela degli animali abbia re- centemente ricevuto un espresso riconoscimento da parte del legislatore nell'ambito dell'art. 9 Cost., come modificato dalla l. cost. 11 febbraio 2022,
n. 1, nel nostro ordinamento non esiste una normativa specifica che regola l'affido degli animali domestici in caso di separazione o divorzio tra i coniugi.
Pertanto, benché il Collegio non disconosca l'importanza dei legami affetti- vi con gli animali domestici, la relativa pretesa non può trovare accoglimento nell'ambito del divorzio dei coniugi, sicché spetta alle parti regolamentare, nell'esercizio della loro autonomia privata, il regime di gestione dei cani.
- 5 - In difetto di accordo, la domanda che riguarda animali domestici va infatti proposta in un giudizio distinto da quello di separazione, salva la possibilità di omologare nel giudizio di separazione eventuali accordi intervenuti fra le parti, ovvero adottare provvedimenti che coinvolgano gli animali domestici a tutela dei figli minorenni, riconducibili alla regolazione dell'esercizio della re- sponsabilità genitoriale.
8. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio e della soc- combenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per com- pensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. richiama la sentenza non definitiva n. 2259/2024 emessa il
16.04.2024, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti ci- vili del matrimonio concordatario contratto a Mussomeli il 13/04/1996 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri CP_1 dello Stato civile del Comune di Mussomeli al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 1996;
2. conferma l'assegnazione della casa coniugale ubicata in Palermo, via
San Lorenzo n. 209/E, in favore di;
CP_1
3. pone a carico di , a far data dal mese successivo alla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza e fermo restando quanto già sta- bilito per il periodo antecedente con l'ordinanza presidenziale, l'obbligo di corrispondere in favore di , un assegno mensile di euro CP_1
280,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia della coppia, maggiorenne non autosufficiente , somma da Persona_1 versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente se- condo gli indici ISTAT secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
4. dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate
- 6 - nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019;
5. dichiara inammissibile la domanda proposta da , volta a CP_1 disciplinare il regime di accudimento dei due cani, acquistati dai co- niugi, durante la convivenza matrimoniale;
6. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
7. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice Relatore.
- 7 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3361 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rap- Parte_1 presentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Incardona Angelo;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e di- CP_1 fesa per mandato in atti dall'Avv. Machì Elvira;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16/06/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 26/02/2023,
1 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1 il 13.04.1996 a Mussomeli, unione dalla quale è nata la figlia Persona_1
(28.09.2003), ha chiesto, a seguito della sentenza di separazione
[...]
n. 577/2022 del 9/02/2022, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il ricorrente si è dichiarato disponibile a corrispondere in favore di
[...]
a titolo di contributo al mantenimento della figlia , mag- Parte_2 Per_1 giorenne non autosufficiente, la somma di euro 200,00 mensili, in luogo di quella stabilita in sede di separazione nella misura di euro 250,00.
2. costituitasi in giudizio con comparsa depositata il CP_1
30.06.2023, ha aderito alla domanda di divorzio e ha domandato, in via ri- convenzionale, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale per conti- nuare a vivervi con la figlia e di porre a carico del signor l'obbligo di Pt_1 corrisponderle a titolo di contributo al mantenimento della figlia un assegno mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha chiesto, inoltre, al Tribunale di stabilire “l'accudimento paritario dei due cani, acquistati dai coniugi, durante la convivenza matrimoniale, o in subordi- ne disporre che il sig. si occupi dei due cani per un periodo di Parte_1 quaranta giorni all'anno, anche non consecutivi, indicati dalla resistente con preavviso di almeno 15 giorni” e, in via gradata, di “ordinare al sig. Parte_1
ove non venga disposto l'accudimento paritario, di contribuire, nella mi-
[...] sura del 50%, alle spese di mantenimento e veterinarie dei due cani, acquistati dai coniugi durante la convivenza matrimoniale”.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 12/7/2023, il Presidente, con ordinanza del 13/7/2023 rimette- va le parti davanti al Giudice Istruttore previa conferma delle condizioni di- sposte con la sentenza di separazione personale.
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti, essendo stata ritenuta superflua ai fini della decisione la prova testimoniale articolata dal ricorrente (cfr. ordinanza del 20.01.2025).
Infine, all'udienza del 16.06.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione, con asse-
- 2 - gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Sulla domanda di divorzio
A seguito dell'emissione, in data 16.04.2024, della sentenza non definitiva n. 2259/2024 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civi- li del matrimonio contratto dai coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
5. L'assegnazione della casa coniugale
Va, anzitutto, confermata l'assegnazione in favore di CP_1 dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Palermo, via San Lorenzo
n. 209/E, per continuare a vivervi unitamente alla figlia
[...]
. Persona_2
6. Provvedimenti di carattere economico
Deve, ora, essere esaminata la domanda di contenuto economico, attinen- te la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mante- nimento della figlia della coppia.
A tal proposito giova rilevare che è pacifico tra le parti che la figlia, studen- tessa universitaria, non è ancora economicamente autosufficiente e, pertan- to, l'unico motivo di contestazione tra le parti attiene al quantum del contri- buto che il padre deve corrispondere ogni mese per il suo sostentamento.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli met- te conto evidenziare in punto di diritto che, a tenore della previsione del pri- mo comma dell'art. 337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determina- zione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
L'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, essendo destinato a pro- trarsi ove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
6.1 Nella vicenda in esame il ricorrente ha dedotto di essere dipendente dell'ospedale Villa Sofia di Palermo e di percepire una retribuzione per l'attività lavorativa svolta pari a circa 1.850,00-1.900,00 euro mensili.
- 3 - Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risulta che per l'anno di imposta
2019 ha avuto un reddito imponibile di 32.950,00 euro, nel 2020 di
36.503,00 euro;
nel 2021 di euro 38.211,00 e nel 2022 di euro 40.450,00 (si veda documentazione reddituale posta a corredo dell'atto introduttivo e quel- la successivamente depositata il 12.7.2023).
Ha lamentato un peggioramento della propria situazione reddituale che non gli consentirebbe di continuare a corrispondere l'assegno di manteni- mento per la figlia nella misura di 250,00 euro, dovuto all'incremento delle spese che mensilmente deve sostenere e segnatamente: per il costo del cano- ne di locazione dell'immobile in cui vive pari a 450,00 euro mensili, per gli esborsi per le utenze domestiche, per le spese condominiali per metà dell'immobile in comproprietà destinato a casa coniugale, nonché per la rata mensile del mutuo di euro 729,00, oltre al 50% dell'assicurazione sul mutuo pari a euro 50,00.
Di contro, ha dedotto che la moglie in aggiunta al proprio stipendio da in- fermiera avrebbe ricevuto degli ulteriori incarichi dai quali ha ricavato ulte- riori indennità (cfr. delibere dell'azienda ospedaliera Villa Sofia - documenti 1
e 2 depositati il 17.06.2024).
6.2 La resistente, dal canto suo, all'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del 12/7/2023 ha dichiarato: “Sono in- CP_1 fermiera a villa Sofia. L'assegno di 250 euro mi è stato versato regolarmente.
Mia figlia studia, quest'anno riproverà i test in medicina. Sta frequentando in- gegneria chimica e biochimica. La rata del mutuo ammonta a circa 710 euro e pago la metà. Gli immobili a Mussomeli sono di mia madre, non sono né miei né dei miei fratelli. Mia figlia è interamente a mio carico, mio marito non contri- buisce a nessuna spesa” (si veda verbale di udienza citato).
Ha poi dedotto che agli incarichi di “Bed Manager” conferiti dall'azienda ospedaliera hanno carattere temporaneo e le relative indennità percepite so- no, in realtà, lorde e che il coniuge percepirebbe uno stipendio più elevato ri- spetto a quello labialmente affermato, ovvero pari a € 2.417,16 mensili, oltre a rimborsi spese e ulteriori bonus economici per lo svolgimento dell'incarico di segretario regionale del sindacato “Nursing UP1”.
Dalla documentazione reddituale offerta in comunicazione emerge che per
- 4 - l'anno di imposta 2020 ha avuto un reddito imponibile di 35.117,00 euro, nel 2021 di 36.128,00 euro e nel 2022 di euro 36.893,00 (si veda doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione).
6.3 Orbene, alla luce delle dichiarazioni delle parti, delle risultanze della documentazione depositata, delle condizioni reddituali precedentemente in- dicate ed in considerazione delle esigenze di vita ordinarie della figlia, appare equo stabilire a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ciascun mese, un contributo complessivo – Parte_2 tenuto conto dall'adeguamento ISTAT nel frattempo maturato - pari ad euro
280,00 mensili per il mantenimento della figlia , Persona_1 annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La decorrenza della superiore statuizione, adottata sulla scorta delle emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, va stabilita a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Entrambe le parti vanno, inoltre, obbligate a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
7. Sulle ulteriori domande
Va poi rilevata l'inammissibilità della domanda con la quale la resistente ha chiesto che venga disciplinato il regime di accudimento dei due cani, ac- quistati dai coniugi, durante la convivenza matrimoniale.
Al riguardo preme osservare che, sebbene la tutela degli animali abbia re- centemente ricevuto un espresso riconoscimento da parte del legislatore nell'ambito dell'art. 9 Cost., come modificato dalla l. cost. 11 febbraio 2022,
n. 1, nel nostro ordinamento non esiste una normativa specifica che regola l'affido degli animali domestici in caso di separazione o divorzio tra i coniugi.
Pertanto, benché il Collegio non disconosca l'importanza dei legami affetti- vi con gli animali domestici, la relativa pretesa non può trovare accoglimento nell'ambito del divorzio dei coniugi, sicché spetta alle parti regolamentare, nell'esercizio della loro autonomia privata, il regime di gestione dei cani.
- 5 - In difetto di accordo, la domanda che riguarda animali domestici va infatti proposta in un giudizio distinto da quello di separazione, salva la possibilità di omologare nel giudizio di separazione eventuali accordi intervenuti fra le parti, ovvero adottare provvedimenti che coinvolgano gli animali domestici a tutela dei figli minorenni, riconducibili alla regolazione dell'esercizio della re- sponsabilità genitoriale.
8. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio e della soc- combenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per com- pensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. richiama la sentenza non definitiva n. 2259/2024 emessa il
16.04.2024, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti ci- vili del matrimonio concordatario contratto a Mussomeli il 13/04/1996 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri CP_1 dello Stato civile del Comune di Mussomeli al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 1996;
2. conferma l'assegnazione della casa coniugale ubicata in Palermo, via
San Lorenzo n. 209/E, in favore di;
CP_1
3. pone a carico di , a far data dal mese successivo alla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza e fermo restando quanto già sta- bilito per il periodo antecedente con l'ordinanza presidenziale, l'obbligo di corrispondere in favore di , un assegno mensile di euro CP_1
280,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia della coppia, maggiorenne non autosufficiente , somma da Persona_1 versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente se- condo gli indici ISTAT secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
4. dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate
- 6 - nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio
2019;
5. dichiara inammissibile la domanda proposta da , volta a CP_1 disciplinare il regime di accudimento dei due cani, acquistati dai co- niugi, durante la convivenza matrimoniale;
6. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
7. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice Relatore.
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