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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/01/2024, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 52131/2023 , introdotto da
ROMA (RM), 13/12/1978) e da Parte_1 Parte_2
(ROMA (RM), 26/03/1977), con il patrocinio dell'avv. VIVIANI
[...]
LUISA;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/11/2023 le parti in epigrafe hanno chiesto di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati dalla loro unione, alle seguenti condizioni:
1) la responsabilità genitoriale sui figli minori, verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori;
2) i figli minori ed avranno e manterranno la residenza Per_1 Per_2
anagrafica presso la madre in Roma Via Francesco Calzolaio n. 19; 3) al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore,
ed in considerazione dello svolgimento della turnazione lavorativa dei genitori,
ed saranno collocati paritariamente, secondo i giorni di Per_1 Per_2
permanenza già operanti, a settimane alterne, che da lunedì 20.11.2023 vedranno l'applicazione dei giorni come da allegato prospetto e che per comodità vengono individuati come “ prima settimana” e così a seguire:
giorni mese basati su Mattina con accompagno a dall'uscita di scuola settimane alterne scuola Prima settimana
Lunedi Mamma Papà TE Papà Mamma
Mercoledì Mamma Mamma Giovedì Mamma Papà
Venerdì Papà Papà Sabato Papà Papà Domenica Papà Papà
Seconda settimana Lunedi Papà Mamma
TE Mamma Mamma Mercoledì Mamma Mamma
Giovedi Mamma Papà VE Papà Mamma
Sabato Mamma Mamma Domenica Mamma Mamma
Terza settimana Lunedi Mamma Papà TE Papà Mamma
Mercoledì Mamma Mamma Giovedì Mamma Papà
Venerdì Papà Papà Sabato Papà Papà
Domenica Papà Papà Quarta settimana
Lunedi Papà Mamma TE Mamma Mamma Mercoledì Mamma Mamma
Giovedi Mamma Papà VE Papà Mamma
Sabato Mamma Mamma Domenica Mamma Mamma 4) fatta salva la frequentazione e permanenza di ed presso Per_1 Per_2
ciascun genitore come da prospetto di cui al precedente punto, mantenendo l'alternanza dei week end, considerato che le parti svolgono attività lavorativa su turni, le stesse parti concordano che i tempi di permanenza dei bambini durante i giorni settimanali con ciascun genitore potranno essere diversamente concordati e modificati in conseguenza della variazione dei turni, che andrà comunicata all'altro genitore entro l'ultimo giorno del mese antecedente a quello da variare,
con un preavviso di almeno 7 gg e compatibilmente con gli impegni lavorativi dell'altro genitore;
4.a) in caso di variazione dei turni lavorativi delle parti, che non consentirebbero alle stesse di vedere i figli secondo il prospetto di cui al punto 3, ferma la preventiva comunicazione ed il preventivo accordo di cui al precedente capitolo,
le parti si rendono disponibili a variare i giorni della settimana di propria spettanza e permanenza al fine di riequilibrare la permanenza e la frequentazione genitoriale con i bambini;
4.b) sempre ferma la preventiva comunicazione ed il preventivo accordo, con un preavviso di almeno 7 gg, le parti convengono che in via del tutto eccezionale e sporadica potrà essere variato il week end in cui, per motivi lavorativi, non vi fosse la consequenzialità della giornata del sabato con la domenica nella permanenza dei bambini con il genitore (a titolo esemplificativo il genitore lavora il sabato pomeriggio) salvo disponibilità organizzativa dell'altro genitore;
5) poiché i genitori svolgono attività lavorativa su turnazioni settimanali, le parti si danno atto che i minori potranno essere accompagnati e prelevati - a e/o da -
scuola anche dai nonni materni e paterni, e dalla figlia dell'istante sig.ra
[...]
, i quali si avvicenderanno e con i quali potranno anche permanere in Parte_3
caso di impossibilità dei genitori, salva la possibilità di chiedere aiuto anche ad altri parenti;
6) le parti concordano che, in caso di impossibilità personale dei genitori a permanere con i figli nelle settimane di spettanza e di impossibilità dell'ausilio delle altre figure parentali nelle settimane di spettanza rispettivamente della mamma o del papà, si farà ricorso all'ausilio di una baby – sitter il cui incarico dovrà essere precedentemente concordato tra entrambi i genitori e la cui spesa sarà suddivisa al 50% tra le parti;
7) la sig.ra attualmente coabita con i propri genitori presso Parte_1
l'immobile di cui è nuda proprietaria sito in Roma, via Francesco Calzolaio 19
presso il cui immobile sta provvedendo a spostare la residenza sua e dei figli ed Per_1 Per_2
8) il sig. è residente presso l'immobile di sua proprietà sito Parte_2
nel Comune di Nepi (VT), Via San Silvestro n. 25, ma nei giorni di permanenza dei figli continuerà, come ad oggi, a coabitare con i propri genitori in Roma, Via
Ernesto Nathan n. 102 nell'interesse dei minori;
9) a partire dal mese di dicembre 2023, il sig. verserà alla Parte_2
sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_1
somma di € 250,00 mensili (€ 125,00 per ciascuno di essi), oltre alla partecipazione alle spese straordinarie in ragione del 50% in conformità al
Protocollo approvato dal Tribunale di Roma. Qualora la sig.ra
[...]
dovesse trasferirsi in un alloggio condotto in locazione e/o mutuo, il Parte_1
contributo a titolo di mantenimento posto a carico del sig. verrà Parte_2
aumentato ad € 280,00 mensili ( € 140,00 per ciascun figlio); l'importo a titolo di mantenimento per i figli ed verrà corrisposto a mezzo Per_1 Per_2
bonifico entro il 5 di ciascun mese con la seguente causale “assegno mantenimento ed mese di ___ ” alle seguenti coordinate Per_1 Per_2
IBAN: IT 26Y0760 1032 0000000 3715992 relative al conto corrente intestato alla sig.ra rivalutato annualmente in base agli indici Istat, Parte_1 costo vita;
viene, altresì, stabilito che l'assegno unico universale oppure altro equipollente, venga richiesto e percepito nella misura del 50% per ciascun genitore;
10) data la distanza minima tra le abitazioni ove i minori permangono con ciascun genitore, gli stessi convengono che ed trascorreranno, Per_1 Per_2
secondo il principio dell'alternanza il 24 dicembre con un genitore, il 25 con l'altro genitore ed il 26 con ciascun genitore ad anni alterni, così come saranno suddivise, altresì, le festività del 31 e 1 gennaio con un genitore e 5 gennaio e ed epifania con l'altro, salvo diverso accordo. Per il Natale 2023 la vigilia di Natale
spetterà al papà ed il 26 dicembre con la mamma;
trascorreranno anche le vacanze pasquali in alternanza con i genitori i quali suddivideranno la giornata di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo;
così come trascorreranno con il genitore corrispondente la festa della mamma, la festa del papà, il compleanno della madre, il compleanno del padre con la previsione che qualora la giornata cada nella giornata di spettanza dell'altro genitore,
quest'ultimo cederà la sua giornata;
Salvo diverso accordo, la permanenza dei minori presso il padre o presso la madre in occasione delle ulteriori festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29
giugno, 1 novembre ed 8 dicembre), sarà suddivisa equamente prevedendo una festività ciascuno in modo alternato di anno in anno.
11) durante il periodo estivo di chiusura delle scuole ciascun genitore potrà
trascorrere tre settimane, anche non consecutive, con i minori da individuarsi nel suddetto periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori avranno l'obbligo di comunicare, senza ritardo, l'indirizzo di destinazione e l'utenza fissa cui è raggiungibile nel caso di mancato funzionamento del telefono cellulare;
per le altre festività comandate i genitori avranno con sé ed di volta in volta rispettando sempre il Per_1 Per_2 principio dell'alternanza e della parità; le modalità di frequentazione e collocamento sono sospese durante il periodo estivo nei giorni nei quali i minori trascorrerà le vacanze con l'altro genitore;
12) ogni comunicazione tra i genitori relativa ai minori avverrà per iscritto tramite e-mail e/o whatsapp;
13) le parti, si prestano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto per sé e per i figli minori ed Per_1 Per_2
14) le parti si esonerano reciprocamente dal deposito degli estratti conto degli ultimi 3 anni;
Le spese di lite si intendono compensate.
Il collegio ritiene che le conclusioni proposte siano accoglibili, in quanto conformi all'interesse morale e materiale dei minori coinvolti.
Le spese di lite sono compensate atteso l'esito del giudizio.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento dei figli delle parti e Per_2
in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, Per_1
come riportate in parte motiva.
Spese compensate.
Roma, 09/01/2024
Il Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 52131/2023 , introdotto da
ROMA (RM), 13/12/1978) e da Parte_1 Parte_2
(ROMA (RM), 26/03/1977), con il patrocinio dell'avv. VIVIANI
[...]
LUISA;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22/11/2023 le parti in epigrafe hanno chiesto di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati dalla loro unione, alle seguenti condizioni:
1) la responsabilità genitoriale sui figli minori, verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori;
2) i figli minori ed avranno e manterranno la residenza Per_1 Per_2
anagrafica presso la madre in Roma Via Francesco Calzolaio n. 19; 3) al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore,
ed in considerazione dello svolgimento della turnazione lavorativa dei genitori,
ed saranno collocati paritariamente, secondo i giorni di Per_1 Per_2
permanenza già operanti, a settimane alterne, che da lunedì 20.11.2023 vedranno l'applicazione dei giorni come da allegato prospetto e che per comodità vengono individuati come “ prima settimana” e così a seguire:
giorni mese basati su Mattina con accompagno a dall'uscita di scuola settimane alterne scuola Prima settimana
Lunedi Mamma Papà TE Papà Mamma
Mercoledì Mamma Mamma Giovedì Mamma Papà
Venerdì Papà Papà Sabato Papà Papà Domenica Papà Papà
Seconda settimana Lunedi Papà Mamma
TE Mamma Mamma Mercoledì Mamma Mamma
Giovedi Mamma Papà VE Papà Mamma
Sabato Mamma Mamma Domenica Mamma Mamma
Terza settimana Lunedi Mamma Papà TE Papà Mamma
Mercoledì Mamma Mamma Giovedì Mamma Papà
Venerdì Papà Papà Sabato Papà Papà
Domenica Papà Papà Quarta settimana
Lunedi Papà Mamma TE Mamma Mamma Mercoledì Mamma Mamma
Giovedi Mamma Papà VE Papà Mamma
Sabato Mamma Mamma Domenica Mamma Mamma 4) fatta salva la frequentazione e permanenza di ed presso Per_1 Per_2
ciascun genitore come da prospetto di cui al precedente punto, mantenendo l'alternanza dei week end, considerato che le parti svolgono attività lavorativa su turni, le stesse parti concordano che i tempi di permanenza dei bambini durante i giorni settimanali con ciascun genitore potranno essere diversamente concordati e modificati in conseguenza della variazione dei turni, che andrà comunicata all'altro genitore entro l'ultimo giorno del mese antecedente a quello da variare,
con un preavviso di almeno 7 gg e compatibilmente con gli impegni lavorativi dell'altro genitore;
4.a) in caso di variazione dei turni lavorativi delle parti, che non consentirebbero alle stesse di vedere i figli secondo il prospetto di cui al punto 3, ferma la preventiva comunicazione ed il preventivo accordo di cui al precedente capitolo,
le parti si rendono disponibili a variare i giorni della settimana di propria spettanza e permanenza al fine di riequilibrare la permanenza e la frequentazione genitoriale con i bambini;
4.b) sempre ferma la preventiva comunicazione ed il preventivo accordo, con un preavviso di almeno 7 gg, le parti convengono che in via del tutto eccezionale e sporadica potrà essere variato il week end in cui, per motivi lavorativi, non vi fosse la consequenzialità della giornata del sabato con la domenica nella permanenza dei bambini con il genitore (a titolo esemplificativo il genitore lavora il sabato pomeriggio) salvo disponibilità organizzativa dell'altro genitore;
5) poiché i genitori svolgono attività lavorativa su turnazioni settimanali, le parti si danno atto che i minori potranno essere accompagnati e prelevati - a e/o da -
scuola anche dai nonni materni e paterni, e dalla figlia dell'istante sig.ra
[...]
, i quali si avvicenderanno e con i quali potranno anche permanere in Parte_3
caso di impossibilità dei genitori, salva la possibilità di chiedere aiuto anche ad altri parenti;
6) le parti concordano che, in caso di impossibilità personale dei genitori a permanere con i figli nelle settimane di spettanza e di impossibilità dell'ausilio delle altre figure parentali nelle settimane di spettanza rispettivamente della mamma o del papà, si farà ricorso all'ausilio di una baby – sitter il cui incarico dovrà essere precedentemente concordato tra entrambi i genitori e la cui spesa sarà suddivisa al 50% tra le parti;
7) la sig.ra attualmente coabita con i propri genitori presso Parte_1
l'immobile di cui è nuda proprietaria sito in Roma, via Francesco Calzolaio 19
presso il cui immobile sta provvedendo a spostare la residenza sua e dei figli ed Per_1 Per_2
8) il sig. è residente presso l'immobile di sua proprietà sito Parte_2
nel Comune di Nepi (VT), Via San Silvestro n. 25, ma nei giorni di permanenza dei figli continuerà, come ad oggi, a coabitare con i propri genitori in Roma, Via
Ernesto Nathan n. 102 nell'interesse dei minori;
9) a partire dal mese di dicembre 2023, il sig. verserà alla Parte_2
sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_1
somma di € 250,00 mensili (€ 125,00 per ciascuno di essi), oltre alla partecipazione alle spese straordinarie in ragione del 50% in conformità al
Protocollo approvato dal Tribunale di Roma. Qualora la sig.ra
[...]
dovesse trasferirsi in un alloggio condotto in locazione e/o mutuo, il Parte_1
contributo a titolo di mantenimento posto a carico del sig. verrà Parte_2
aumentato ad € 280,00 mensili ( € 140,00 per ciascun figlio); l'importo a titolo di mantenimento per i figli ed verrà corrisposto a mezzo Per_1 Per_2
bonifico entro il 5 di ciascun mese con la seguente causale “assegno mantenimento ed mese di ___ ” alle seguenti coordinate Per_1 Per_2
IBAN: IT 26Y0760 1032 0000000 3715992 relative al conto corrente intestato alla sig.ra rivalutato annualmente in base agli indici Istat, Parte_1 costo vita;
viene, altresì, stabilito che l'assegno unico universale oppure altro equipollente, venga richiesto e percepito nella misura del 50% per ciascun genitore;
10) data la distanza minima tra le abitazioni ove i minori permangono con ciascun genitore, gli stessi convengono che ed trascorreranno, Per_1 Per_2
secondo il principio dell'alternanza il 24 dicembre con un genitore, il 25 con l'altro genitore ed il 26 con ciascun genitore ad anni alterni, così come saranno suddivise, altresì, le festività del 31 e 1 gennaio con un genitore e 5 gennaio e ed epifania con l'altro, salvo diverso accordo. Per il Natale 2023 la vigilia di Natale
spetterà al papà ed il 26 dicembre con la mamma;
trascorreranno anche le vacanze pasquali in alternanza con i genitori i quali suddivideranno la giornata di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo;
così come trascorreranno con il genitore corrispondente la festa della mamma, la festa del papà, il compleanno della madre, il compleanno del padre con la previsione che qualora la giornata cada nella giornata di spettanza dell'altro genitore,
quest'ultimo cederà la sua giornata;
Salvo diverso accordo, la permanenza dei minori presso il padre o presso la madre in occasione delle ulteriori festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29
giugno, 1 novembre ed 8 dicembre), sarà suddivisa equamente prevedendo una festività ciascuno in modo alternato di anno in anno.
11) durante il periodo estivo di chiusura delle scuole ciascun genitore potrà
trascorrere tre settimane, anche non consecutive, con i minori da individuarsi nel suddetto periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori avranno l'obbligo di comunicare, senza ritardo, l'indirizzo di destinazione e l'utenza fissa cui è raggiungibile nel caso di mancato funzionamento del telefono cellulare;
per le altre festività comandate i genitori avranno con sé ed di volta in volta rispettando sempre il Per_1 Per_2 principio dell'alternanza e della parità; le modalità di frequentazione e collocamento sono sospese durante il periodo estivo nei giorni nei quali i minori trascorrerà le vacanze con l'altro genitore;
12) ogni comunicazione tra i genitori relativa ai minori avverrà per iscritto tramite e-mail e/o whatsapp;
13) le parti, si prestano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto per sé e per i figli minori ed Per_1 Per_2
14) le parti si esonerano reciprocamente dal deposito degli estratti conto degli ultimi 3 anni;
Le spese di lite si intendono compensate.
Il collegio ritiene che le conclusioni proposte siano accoglibili, in quanto conformi all'interesse morale e materiale dei minori coinvolti.
Le spese di lite sono compensate atteso l'esito del giudizio.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento dei figli delle parti e Per_2
in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, Per_1
come riportate in parte motiva.
Spese compensate.
Roma, 09/01/2024
Il Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi