TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 6835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6835 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4271/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 07/07/2025 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), in perso- Parte_1 P.IVA_1
na del curatore p.t., elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. COSTANZO LUCIANO
(c.f.: ) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. C.F._1
- Attore
E
(CF ) in persona del Ministro pro tem- Controparte_1 P.IVA_2
pore, e (CF , in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Na- poli, domiciliata alla Via Diaz n. 11;.
- Convenuti
È presente dell'interesse del (già Parte_1 [...]
, per delega dell'avv. Luciano Costanzo, l'Avv Francesca Spino- Controparte_3
sa, la quale si ri-porta all'atto di citazione ed ai successivi atti e verbali di causa chie- dendone l'integrale accoglimento.
Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito sic- come inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto.
Ribadisce l'inammissibilità del deposito della produzione documentale operata
1 dall'Avvocatura dello Stato in data 23.06.2025, così come la tardività delle relative ec- cezioni non suffragate da alcuna prova.
Insiste affinché venga disposto un supplemento istruttorio richiedendo al C.T.U. di rispondere ai quesiti così come individuati dal Tribunale anche mediante l'acquisizione della documentazione detenuta dalla S.A., così come ampiamente chiari- to nei precedenti atti di causa.
In subordine, chiede che la causa venga decisa con vittoria delle spese di lite da liquidarsi integralmente a favore della procedura concorsuale.
È presente per il e per il Controparte_1 Controparte_2
l'Avv. Malvino la quale preliminarmente insiste nell'accoglimento dell'istanza di rimes- sione in termini formulata con le note conclusionali depositate in data 23/06/2025; in particolare , per l'ipotesi di reiezione della istanza , si chiede di dichiarare improcedibi- lità della domanda riconvenzionale erroneamente proposta in questo giudizio per ca- renza originaria di interesse, attenendo tale domanda al diverso giudizio relativo alla casa dei Per il resto, la domanda andrà rigettata come da conclusioni in atti. CP_4
La scrivente difesa tra l'altro impugna e contesta tutto quanto ex adverso de- dotto opponendo alla richiesta di integrazione causa formulata da controparte.
È, altresì, presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2 Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4271/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in perso- Parte_1 P.IVA_1
na del curatore p.t., elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. COSTANZO LUCIANO
(c.f.: ) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. C.F._1
- Attore
E
(CF ) in persona del Ministro pro tem- Controparte_1 P.IVA_2
pore, e (CF , in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Na- poli, domiciliata alla Via Diaz n. 11;.
- Convenuti
OGGETTO: Appalto pubblico.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec l'11.02.2021, la società
[...]
conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale il Parte_1 Controparte_5
(Già
[...] Controparte_6
ed il per vedere accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza, così provvedere:
a) accertare e dichiarare l'inadempimento del Controparte_2
(Già , per le ragioni Controparte_6
sopra esposte, rispetto agli obblighi contrattuali per violazione del “dovere di cooperazione” e dei “principi di buona fede contrattuale” gravanti sul committente pubblico, anche ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.;
3 b) accertare, in ogni caso, la responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale del in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
c) condannare il (Già Controparte_2 [...]
[...] ed il Controparte_7 Controparte_8
, in persona del rispettivi legali rapp.t p.t., in solido, alternativamen-
[...]
te ed ognuno per quanto di ragione e competenza, al risarcimento dei danni subiti dalla impresa liquidazione (già per maggiori Parte_1 Controparte_9
oneri e spese sostenuti a causa l'andamento anomalo dei lavori che ne è derivato, oltre il mancato utile, in misura non inferiore ad € 393.000,37 o nella diversa misura che il
Tribunale riterrà equa e giusta anche a seguito di apposita C.T.U., oltre interessi al tas- so bancario corrente a decorrere dal danno verificatosi e rivalutazione monetaria per il corrente svilimento della moneta e fino all'effettivo soddisfo;
In via gradata:
d) condannare il (Già Controparte_2 [...]
ed il Controparte_6 ON
, in persona del rispettivi legali rapp.t p.t., in solido,
[...]
alternativamente ed ognuno per quanto di ragione e competenza, al risarcimento dei danni subiti dalla impresa liquidazione (già Parte_1 Controparte_9
per maggiori oneri e spese sostenuti a causa l'andamento anomalo dei lavori che ne è derivato, in misura non inferiore ad € 311.001,07 o nella diversa misura che il Tribunale riterrà equa e giusta anche a seguito di apposita C.T.U., oltre interessi al tasso bancario corrente a decorrere dal danno verificatosi e rivalutazione monetaria per il corrente svilimento della moneta e fino all'effettivo soddisfo;
In via ulteriormente gradata:
e) condannare il (Già Controparte_2 [...]
ed il Controparte_6 ON
, in persona del rispettivi legali rapp.t p.t., in solido,
[...]
alternativamente ed ognuno per quanto di ragione e competenza, al risarcimento dei danni subiti dalla impresa (già Pt_1 Parte_1 Controparte_9
per maggiori oneri e spese sostenuti a causa l'andamento anomalo dei lavori che ne è derivato, così come specificato nelle riserve apposte allo stato finale e al certificato di collaudo, in misura non inferiore ad € 232.178,06 o nella diversa misura
5 che il Tribunale riterrà equa e giusta anche a seguito di apposita C.T.U., oltre interessi al tasso bancario corrente a decorrere dal danno verificatosi e rivalutazione monetaria per il corrente svilimento della moneta e fino all'effettivo soddisfo;
e) con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudi- zio da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistata- rio”.
A fondamento della propria domanda, parte attrice deduceva quanto se- gue:
-con provvedimento n. 55 del 15.3.2013 l'appalto per i lavori di re- stauro architettonico e strutturale della Casa di Sirico in Pompei Scavi, di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
43 del 13.04.2012 indetto da Controparte_11
veniva aggiudicato, all'esito di una proce-
[...]
dura ristretta, alla società attrice (oggi Controparte_9
) per un importo pari ad Parte_1
€ 550.307,86 oltre IVA, ed € 21.777,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
-in data 27.06.2013 veniva stipulato il contratto di appalto ed il giorno successivo la stazione appaltante procedeva alla consegna dei lavori, i quali, come da verbale, avrebbero dovuto concludersi entro il 28.06.2015 (en- tro 730 giorni);
-in data 15.09.2013, a causa del rinvenimento di lastre di amianto, il Di- rettore dei Lavori sospendeva i lavori nell'ambiente 18b ed in quelli limitrofi che riprendevano, all'esito della rimozione ad opera dell'autorità sani- taria, solo in data 6.11.2013;
- dal giorno 15.03.2014, pur in mancanza di un provvedimento formale di sospensione, i lavori venivano sospesi di fatto in quanto la parte strutturale del progetto esecutivo posto a base di gara non era stata 6
ancora redatta;
-in data 21.10.2014 venivano trasmesse alla società attrice
l'autorizzazione sismica e copia di una prima parte del progetto strutturale redatta dall'Ing. ; Per_2
- solo in data 9.3.2015 l'ing. trasmetteva alla impresa Per_2
appaltatrice la seconda parte del progetto strutturale, all'esito di attività ed indagini del tutto incompatibili con la prosecuzione delle opere;
-con nota del 30 aprile 2015, l'archeologa dott.ssa ostacolava Pt_2
nuovamente la prosecuzione delle opere oggetto di contratto propo- nendo diapprofondire, mediante l'esecuzione di scavi ed analisi diagnosti- che, una serie di evidenze archeologiche scoperte durante i lavori di ripri- stino della parete ovest dell'ambiente n. 21 e dei lavori di pulizia degli am- bienti n. 3, 5, 18, 19 e 31 ed, in virtù di tanto, il stralciava dal progetto la copertura dell'ambiente n. 3 ed indicava, in sostituzione, inediti lavori di con- solidamento e restauro dei reperti archeologici di nuova emersione;
- in data 28 maggio 2015 la relazione del RUP del 30.4.2015 veniva trasmessa all'impresa che si vedeva costretta a richiedere una proroga di 120 giorni del termine contrattuali che veniva concessa dal RUP con nuova scadenza al 25 ottobre 2015;
-in data 22 settembre 2015 l'Amministrazione, resasi conto di non poter portare a termine il carente progetto originariamente posto a base di gara, decideva di approvare una seconda perizia di variante con una ri- duzione dell'importo dei lavori che passava da € 550.307,86 ad €
525.663,18, con una contrazione di oltre 24.000,00 euro;
- successivamente venivano redatte altre due perizie di assestamento, con le quali l'importo contrattuale veniva ulteriormente ridotto di € 44.873,18, a tutto discapito dell'impresa mentre il termine di ultimazione veniva prorogato prima al 2 gennaio 2016 ed infine al
25.6.2016;
7
- in data 30.06.2016, malgrado la anomala gestione del cantiere, la società attrice ultimava i lavori;
- con nota del 27.11.2016 il nuovo RUP, ritenendo di poter contestare alla ditta un ritardo di 5 giorni maturato nel completamento delle opere rispetto alla data di ultima proroga, applicava una penale di €
2.860,40;
-in data 28 novembre 2016 la firmava con riserva il SAL Finale Pt_1
ed il relativo Certificato di collaudo e con successiva nota del 12.12.2016 esplici- tava n. 8 riserve con le quali chiedeva il ristoro dei maggiori oneri sostenuti per l'indebita protrazione del termine contrattuale per un importo di
232.187,06 euro;
- nonostante le diffide, la Stazione Appaltante non riteneva di ristorare l'appaltatore dei danni subiti, importo, poi, rideterminato in citazione nelle maggiori somme richieste, come sopra indicate e fondate sulla relaziona tecnica in atti a firma dell'Ing. (cfr. allegato 8 della CP_9
produzione di parte attrice).
In data 3.06.2021 si costituivano i convenuti chiedendo di “dichiarare
l'inammissibilità o comunque l'infondatezza dell'avversa domanda per essere fondata su riserve tardive e in ogni caso infondate” ed, in via riconvenzionale, di “accertare la responsabilità della ditta per il mancato completamento delle opere e conseguentemente condannarla al risarcimento del danno subito dall'Amm.ne per mancato collaudo dei lavori appaltati e per maggiori esborsi per l'affidamento ad altra impresa dei lavori di ultimazione necessari e per collaudabilità dell'opera”.
Dalla lettura di detta comparsa emergeva, in maniera palese, l'infortunio in cui era incappata l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale articolava di- fese del tutto inconferenti con l'atto di citazione notificato e le vicende contrat- tuali ivi descritte, trattandosi, con tutta evidenza, di difese predisposte per con- trapporsi ad altro contenzioso vertente tra le parti in relazione a distinta vicenda
8
contrattuale.
Tale ultima circostanza, tuttavia, non veniva rilevata e/o segnalata dai difensori e dal Giudice (dottor ) nel corso dell'udienza di trattazio- Per_1
ne del 24 giugno 2021, sicchè venivano concessi i termini di cui all'art.183 6° comma c.p.c..
Nella prima memoria ex art.183 6° comma 1° termine, depositata il 29 novembre 2021, parte attrice (nel frattempo costituitasi nell'interesse del si è limitata a reiterare le richieste già avanzate, senza prendere posizio-
[...]
ne in ordine agli argomenti difensivi (palesemente inconferenti) addotti da con- troparte.
Le convenute amministrazioni, in data 30 novembre 2021, hanno deposi- tato la memoria di cui all'art.183 6° comma 1° termine c.p.c. perpetuando l'equivoco di cui sopra e sviluppando difese, ancora una volta, afferenti ad un diverso contenzioso nonchè ad una diversa vicenda contrattuale (lavori di re- stauro della casa dei Dioscuri;
contratto rep. n. 297 del 14.05.2013).
Con la memoria di cui all'art.183 6° comma 2° termine c.p.c. (la parte er- roneamente la individua quale memoria ex art.183 6° comma 1° termine), de- positata il 23 dicembre 2021, parte attrice ha reso palese la totale incongruenza delle difese di controparte rispetto al “thema decidendum” delineato in citazio- ne e nei successivi scritti difensivi, invocando l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e la nullità della comparsa di costituzione.
Le convenute amministrazioni non hanno depositato ulteriori memorie ex art.183 6°comma c.p.c. né note di trattazione scritta in vista dell'udienza di valutazione dei mezzi istruttori;
in particolare si sono limitate a provvedere alla nomina di proprio ctp, senza prendere posizione su quanto evidenziato da con- troparte.
Ammessa ed espletata ctu (affidata all'ing. con depo- Persona_3
sito dell'elaborato peritale in data 26 giugno 2024; alle operazioni hanno parte- cipato i soli ctp delle parti, in assenza dei difensori), la causa (nel frattempo rias-
9
segnata allo scrivente Giudice) veniva rinviata all'udienza del 23 giugno 2025 per la decisione a norma dell'art.281 sexies c.p.c. ed, all'esito di ulteriori rinvii, all'odierna udienza, anche al fine di ottenere chiarimenti dall'attrice e dal suo difensore in ordine all'ammissione della procedura fallimentare al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Con note conclusionali autorizzate, depositate in data 20 giugno 2025,
l'Avvocatura di Stato ha chiesto di essere rimessa in termini ai sensi degli artt.153 e 294 c.p.c. per il deposito della comparsa di risposta e della prima memoria ex art.183 6° comma c.p.c. ritenendo di essere incorsa in un errore scusabile consistente nell'aver depositato la documentazione relativa ad un contratto diverso da quello oggetto del presente giudizio in ragione della identi- tà dell'attore ( , della data di notificazione dei due atti di citazione Parte_1
proposti nei confronti della medesima amministrazione, nonché a causa della identità della data di udienza di prima comparizione (23 giugno 2021) nonchè della Sezione e del magistrato cui la trattazione era affidata.
Inoltre, nella medesima nota, l'Avvocatura dello Stato, in subordine all'accoglimento della suesposta istanza di remissione in termini, rinunciava alla domanda riconvenzionale per carenza di interesse dell'Amministrazione a colti- vare la stessa in quanto relativa ad un contratto diverso da quello per cui è cau- sa.
***
1. § Sulla richiesta di rimessione in termini ai sensi degli artt.153 e
294 c.p.c. articolata dalle convenute amministrazioni.
Si è detto che le convenute amministrazioni hanno formulato, con la comparsa conclusionale autorizzata depositata il 20 giugno 2025, “richiesta di rimessione in termini ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 153 e 294
c.p.c., valutando le circostanze di fatto in cui è maturata l'erronea produzione
10
degli atti e documenti necessari alla difesa erariale come integrante una ipo- tesi di caso fortuito ingenerante un errore scusabile”.
L'istanza non appare accoglibile in quanto la confusione tra due giudi- zi, per quanto simili, in cui è incorsa l'Avvocatura di Stato non può configurar- si quale causa non imputabile alla difesa ed oggettivamente insuperabile.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità è chiara nel richiedere, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di remissione in termini, che l'errore che ha de- terminato la decadenza sia cagionato da un fatto impeditivo estraneo alla vo- lontà della parte e che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (ex multis: Cass. civ. n. 4135/2019).
Questo Giudice ritiene, peraltro, la richiesta non accoglibile, pur a pre- scindere da qualsivoglia valutazione in ordine alla scusabilità o meno dell'errore in cui è incappata l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
invero
“l'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si at- tivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo ( in tal senso
Cass. Sez. 2, 17/02/2025, n. 4034, Rv. 673885 - 01).
Nel caso di specie appare evidente il ritardo con cui è stata proposta la suddetta istanza, ovvero in sede di comparsa conclusionale in vista dell'udienza destinata alla decisione della controversia a norma dell'art.281 sexies c.p.c..
In ordine all'intercettabilità dell'errore, non può non segnalarsi come parte attrice, con la memoria di cui all'art.183 6° comma 2° termine c.p.c. depo- sitata il 23 dicembre 2021, abbia espressamente evidenziato l'incongruenza del- le difese dell'Avvocatura, sicchè, quanto meno a partire dalla data di deposito di detta memoria, non appare ulteriormente giustificabile il ritardo con cui ci si è attivati per la richiesta di rimessione in termini.
Ciò comporta la non esaminabilità delle eccezioni in senso stretto avanza-
11
te per la prima volta con la comparsa conclusionale depositata il 20 giugno
2025; in particolare non può esaminarsi l'eccezione di decadenza dell'appaltatore per tardiva iscrizione delle riserve;
sul punto si rammenta che
“in tema di appalto di opere pubbliche, l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve costituisce un'eccezione in senso stretto, poi- ché è nella disponibilità esclusiva della stazione appaltante, e, pertanto, la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevarla d'ufficio (Cass. Sez. 1, 10/01/2017, n. 281, Rv. 643158
- 01).
Dalla tardiva formulazione di tale eccezione discende l'inammissibilità della stessa.
2. § Sulla domanda riconvenzionale proposta dalle convenute am- ministrazioni con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 3 giu- gno 2021.
È stato già rilevato come, nelle note conclusionali depositate da parte convenuta in data 20.06.2025, l'Avvocatura dello Stato abbia manifestato
l'intenzione di rinunziare alla domanda riconvenzionale proposta in compar- sa di costituzione.
Trattandosi di mera rinuncia alla domanda che non richiede l'accettazione della controparte, relativamente alla stessa va dichiarata cessata la materia del contendere, rinviandosi all'apposito capitolo le conseguenze in termini di governo delle spese di lite.
3.1§ Sulle domande risarcitorie avanzate dall'attrice: accertamento degli inadempimenti imputati alla stazione appaltante.
L'intero impianto deduttivo delineato in citazione è volto ad evidenziare e stigmatizzare presunti ritardi nell'esecuzione del contratto per ragioni che parte attrice imputa alla stazione appaltante (ritardi e carenze nella progetta- zione esecutiva, avuto particolare riguardo alla progettazione strutturale;
ritardi
12
determinati dal rinvenimento di lastre di amianto;
ritardi per approfondimenti disposti dall'archeologa dott.ssa in ragione dell'emersione di nuove Pt_2
evidenze archeologiche;
ritardi determinate da non condivise scelte gestionali del cantiere disposte dal RUP e dalla Direzione dei Lavori).
In particolare, viene invocata la violazione degli obblighi discendenti dagli artt. 1175, 1375 c.c.; si assume che “l'appalto in oggetto è stato caratte- rizzato da evidenti omissioni ed errori progettuali che hanno determinato sin dall'inizio un andamento anomalo dei lavori ed una indebita protrazione del termine contrattuale, con maggiori oneri e spese per l'appaltatore. Come det- to, infatti, i lavori, il cui termine di ultimazione era stato stabilito in 730 giorni, sono stati avviati il 28.6.2013 e ultimati il 30.6.2016 con 367 giorni di ritardo rispetto alla data del 28.6.2015 stabilita nel verbale di consegna di lavori”.
A pagina 9 dell'atto di citazione si rinviene un'elencazione degli addebiti che appare opportuno riportare proprio al fine di compiutamente vagliare le in- dagini svolte e le conclusioni rassegnate dal ctu:
“a) a distanza di poche settimane dalla consegna dei lavori veniva di- sposta una prima sospensione dei lavori (dal 19.9.203 al 6.11.2013), della du- rata di due mesi, del tutto illegittima in quanto dovuta al rinvenimento di la- stre di amianto, non previste in progetto;
b) una parte dei lavori veniva poi di fatto sospesa dal 15.3.2014 al
21.10.2014, per una durata di 7 mesi, in attesa che venisse redatto il progetto strutturale necessario per il conseguimento dell'autorizzazione sismica;
c) la restante parte dei lavori rimaneva anch'essa di fatto sospesa per le medesime motivazioni, dal 15.3.2014 al 15.4.2015, fino a quando non furono consegnati i nuovi elaborati progettuali;
d) anche dopo l'acquisizione del progetto strutturale del quale, in maniera del tutto illegittima, la stazione appaltante non si era dotata prima di bandire la gara, l'appalto veniva condotto a regia in assenza di cronoprogramma e secondo le indicazioni che di volta in volta venivano
13
fornite dal RUP e dalla Direzione Lavori;
e) essendo emersi duranti i lavori reperti e suppellettili, dei quali non era stata nemmeno valutata la possibile rinvenienza dalla stazione appaltante, l'impresa è stata costretta ad eseguire saggi e scavi non previsti in progetto, che hanno ovviamente determinato ulteriori rallentamenti ed aumenti dei costi sia in termini di personale che di protrazione nel cantiere”.
Ciò chiarito, occorre analizzare le conclusioni rassegnate dal ctu no- minato in corso di causa (ing. ), il quale ha preliminarmen- Persona_3
te fornito una ricostruzione delle vicende contrattuali, quali emergenti dalla documentazione ritualmente prodotta dalle parti
All'esito di tale ricostruzione il ctu ha evidenziato quanto segue:
“Risulta doveroso precisare che la documentazione prodotta agli atti non è sufficiente a rispondere in maniera completa e circostanziata ai quesiti posti dal Giudice (manca l'intero progetto posto a base di gara, mancano gli elaborati dei progetti strutturali, autorizzazioni sismiche, giornale dei lavori, registro di contabilità, gli atti contabili dei lavori eseguiti, la relazione riservata del D. L.), inoltre la documentazione prodotta agli atti della parte convenuta riguar- da documenti non attinenti all'oggetto dell'appalto (Casa di Sirico) ma riguarda un ulteriore diverso appalto (Casa dei Dioscuri)”; si è già detto dell'infortunio in cui è incorsa l'Avvocatura e, quindi, la sostanziale assenza di documentazione prodotta dalla stessa.
Il ctu ha, quindi, precisato di aver raggiunto le conclusioni sulla base della sola documentazione presente negli atti del p.c.t..
Al ctu è stato chiesto di verificare se sussistono le carenze progettuali la- mentate da parte ricorrente, precisando se le stesse fossero tali da incidere sulla realizzabilità dell'opera, ovvero sui tempi di esecuzione di essa.
Il ctu ha risposto evidenziando che “il progetto esecutivo, posto a base di gara, non è presente negli atti del p.c.t., come già relazionato e per di più
14
non vi è stato accordo reciproco delle parti, all'acquisizione della documenta- zione, pertanto non è possibile rilevare eventuali carenze progettuali.
Dalla lettura degli atti presenti si evince che in data 28/07/2014 viene emesso il decreto n. 25 del 28/07/2014, relativo all'autorizzazione sismica n. 2
(vedi Allegato n. 21) e soltanto in data 21/10/2014 il Soprintendente trasmet- te alla ditta esecutrice l'autorizzazione sismica n. 2 e il progetto strutturale
(Allegato n. 21).
È indubbio che senza il progetto strutturale, l'impresa non poteva eseguire i lavori, pertanto tale circostanza ha sicuramente inciso sulla realiz- zabilità dell'opera e sui tempi di esecuzione di essa”.
Si legge, inoltre, che “dalla lettura dell'atto di citazione e dalla nume- rosa corrispondenza allegata dalla parte ricorrente si rileva che in data
10/09/2013, sotto un cumulo di tegole, si è avuto il rinvenimento di n. 2 lastre di amianto nell'ambiente 18b, il Direttore dei Lavori sospende parzialmente i lavori nelle aree interessate e negli ambienti limitrofi (Allegato n. 9).
In data 06/11/2013 viene comunicato, all'impresa esecutrice, la rimo- zione delle lastre di amianto previa presentazione del piano di lavoro e nulla osta dell'ASL competente (Allegato n. 10).
Dunque dal 10/09/2013 al 06/11/2013 vengono sospesi i lavori nell'ambiente 18b e nelle aree interessate dal ritrovamento delle lastre di amianto.
Dalla lettura degli atti presenti nel p.c.t. si evince che i lavori appaltati hanno inizio senza Autorizzazione Sismica;
soltanto in data 28/07/2014 viene rilasciato il decreto n. 25 del 28/07/2014, relativo all'autorizzazione sismica n.
2 (vedi Allegato n. 21). In data 21/10/2014 il progettista strutturale comunica al D. L. che si è costatato che la parete posta a confine tra gli ambienti 17 e 8, ha uno spessore di circa 20cm, ove dal rilievo di progetto risultava uno spes- sore di circa 25cm, pertanto si è invertita l'orditura del solaio dell'ambiente 17
15
non modificando le dimensioni della sezione trasversale delle travi in legno
(Allegato n. 20). In data 21/10/2014 il Soprintendente trasmette alla ditta esecutrice l'autorizzazione sismica n. 2 e il progetto strutturale (Allegato n.
21).
Dunque soltanto a decorrere dalla data 21/10/2014 l'impresa esecutri- ce poteva eseguire i lavori strutturali previsti nel progetto esecutivo dell'Autorizzazione Sismica di cui al decreto n. 25 del 28/07/2014.
Dalla lettura degli atti presenti nel p.c.t. non si evincono quali siano i rinvenimenti di evidenze archeologiche.
Nel p.c.t. non sono presenti gli atti di validazione del progetto ai sensi dell'articolo 55 e dell'art. 106 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. né tantomeno
è presente il verbale del 13/06/2013 con il quale il RUP e l'impresa hanno verificato il permanere delle condizioni che consentivano l'immediata esecu- zione dei lavori (vedi verbale di consegna dei lavori Allegato n. 7).
Appare del tutto singolare che un progetto esecutivo posto a gara, con atto di validazione del 28/03/2012, ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 5 otto- bre 2010, n. 207 (vedi contratto di appalto Allegato n. 6) sia privo del proget- to strutturale e della relativa autorizzazione sismica, e che soltanto con
l'intervento del collaudatore in corso d'opera, incaricato con nota n. 443 del
17.01.2014, si richiede l'elaborato “Relazione di calcolo” integrato con tutte le verifiche previste dalle norme tecniche per le costruzioni, approvate con de- creto del Ministero delle infrastrutture 14/01/2008 NT/08 (vedi Nota del
30/04/2015 prot. n. 8802-2015 a firma del RUP Allegato n. 24)
Al di là del rinvenimento dell'amianto di cui non si può accertare
l'evidenza della sua presenza (nella corrispondenza si parla del ritrovamento sotto un cumulo di tegole, non è allegata la documentazione fotografica) e di quali siano stati i rinvenimenti delle evidenze archeologiche, si può senza al- cun dubbio asserire che il rilascio successivo dell'autorizzazione sismica (co- municata all'impresa in data 21/10/2014) ha inciso sull'esecuzione dei lavori
16
determinandone la sospensione relativamente alle lavorazioni previste nel progetto esecutivo di cui al il decreto n. 25 del 28/07/2014 dell'autorizzazione sismica.
In definitiva dal 10/09/2013 al 06/11/2013 i lavori vengono sospesi nell'ambiente 18b e nelle aree interessate dal ritrovamento delle lastre di amianto.
Soltanto a decorrere dalla data 21/10/2014 l'impresa esecutrice pote- va eseguire i lavori strutturali previsti nel progetto esecutivo dell'Autorizzazione Sismica di cui al decreto n. 25 del 28/07/2014”.
Al capo 5.4 della ctu vengono, inoltre, ulteriormente indagati i profili di inadempimento in ordine all'assenza e/o inadeguatezza della progettazio- ne, da cui si trae la conferma della violazione “dell'obbligo dell'amministrazione committente dell'esecuzione di opere pubbliche .. di for- nire all'appaltatore un progetto esecutivo “immediatamente cantierabile”, cioè concernente un'opera che non necessita di ulteriori specificazioni per essere realizzata, in quanto contenente la puntuale e dettagliata descri- zione e rappresentazione dell'opera stessa”.
Al punto 5.6 della ctu viene, quindi, ribadito che “il ritardo nell'ultimazione delle opere è imputabile ad errori progettuali della stazione appaltante nonché ad inadempienze poste in essere dal nel validare (in CP_12
data 28/03/2012) il progetto esecutivo per i “lavori di Restauro Architettonico
e Strutturale della Casa di Sirico in Pompei Scavi” dimostratosi successivamen- te non cantierabile.
Avendo rilevato l'anomalo andamento dei lavori, per le motivazioni già esposte in precedenza, non è configurabile l'applicazione della penale a carico dell'impresa appaltatrice. In riferimento alla penale applicata dal nuovo
R.U.P., si rileva che in data 27/06/2016 l'impresa comunica al D. L.
l'ultimazione dei lavori avvenuti in data 24/06/2016 (Allegato n. 31) e soltan- to in data 30/06/2016, dopo la scadenza contrattuale il D. L. recandosi in can-
17
tiere dichiarava, in pari data, l'ultimazione dei lavori. Dunque non si ritiene applicabile la penale dei 5 giorni di ritardo in quanto l'impresa dichiarava ul- timati i lavori in tempo utile (entro il 25/06/2016), oltretutto non si riscontra- no accertamenti del D. L. attestanti il ritardo nell'ultimazione dei lavori oltre il termine previsto (25/06/2016)”.
A conforto delle conclusioni rassegnate dal ctu, volte a rimarcare
l'imputabilità alla stazione appaltante dei ritardi nell'avvio e prosecuzione delle lavorazioni, si rammenta come le evidenziate carenze deduttive e do- cumentali pregiudichino la posizione processuale delle convenute ammini- strazioni, su cui, a fronte dell'allegazione dei predetti profili di inadempimen- to, gravava l'onere di allegare e provare l'esatto adempimento della presta- zioni richieste (adeguatezza e completezza della progettazione strutturale).
Va, quindi, affermata la responsabilità contrattuale della Stazione ap- paltante per violazione della clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.1375 c.c.
Invero, costituisce ormai giurisprudenza consolidata quella secondo cui tutti i paciscenti, in virtù del principio di solidarietà sociale di cui all'art.2 Cost., devono agire secondo buona fede al fine di salvaguardare il contratto nella sua stessa funzionalità, evitando condotte esecutive strumentali che possano vanificare il contratto medesimo o determinare un sacrificio sproporzionato a carico della controparte.
In altri termini, la buona fede nell'esecuzione del contratto si pone come fonte di obblighi giuridici strumentali al funzionamento contrattuale idoneo a soddisfare gli interessi delle parti, divenendo fonte di integrazione del sinallagma contrattuale (ex multis: Cass., 5 giugno 2020, n. 10822).
Ne consegue che la violazione della clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto, che può sostanziarsi nell'inosservanza di obblighi di informazione, nell'inadempimento di prestazioni strumentali alla corretta esecuzione dell'opera o nella produzione di maggiori oneri non previsti per la
18
controparte, può integrare un inadempimento che, se grave, può condurre alla risoluzione del contratto (ex multis: Cass.ord. 9 luglio 2021, n. 19579) ovvero all'azione di risarcimento danni, come nel caso di specie.
Nel giudizio volto al risarcimento dei danni scaturenti dall'inadempimento della controparte, spetta al creditore allegare le circostan- ze integranti le inosservanze del debitore, laddove a quest'ultimo compete pro- vare il fatto estintivo delle obbligazioni poste a suo carico dal programma con- trattuale, come si evince chiaramente dall'art.2697 c.c. e come sostenuto da consolidata giurisprudenza (ex multis: Cass. S.U. n. 13533/2001; Cass. n.
3373/2010).
In virtù dei suesposti principi, nell'esaminare la fattispecie concretamen- te posta all'attenzione di questo Giudice, si rileva come la società attrice abbia puntualmente allegato una pluralità di circostanze che costituiscono espressio- ne dell'inadempimento della stazione appaltante e violazione del principio ge- nerale di buona fede nel corso dell'esecuzione del contratto.
Non vi è dubbio, a ben vedere, che le vicende ricostruite dal ctu – sia sin- golarmente che complessivamente - integrino un inadempimento della stazione appaltante per violazione del principio di buona fede esecutiva atteso che l'Ente committente non ha posto in essere quelle prestazioni strumentali (ad esempio, la predisposizione tempestiva di un progetto esecutivo completo ovvero la con- segna dell'autorizzazione sismica) alla corretta esecuzione della prestazione di controparte ed, anzi, ha con la propria condotta ostacolato l'esecuzione dei la- vori, con maggiore sacrificio per la società appaltatrice.
Orbene, tali circostanze, come già evidenziato, non contestate da con- troparte (decisamente tardiva appare la contestazione operata in sede di com- parsa conclusionale, così come inutilizzabile la documentazione contestualmen- te prodotta), possono essere pacificamente poste a fondamento della presente decisione atteso che, in virtù delle regole ordinarie di riparto dell'onere della prova in punto di responsabilità contrattuale, è sufficiente che il creditore alle-
19
ghi l'inadempimento, spettando al debitore provare l'adempimento ovvero dei fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione, onere non assolto dalla stazione appaltante nel giudizio in esame.
Va, tuttavia, operata una precisazione in ordine al periodo di effettivo ri- tardo imputabile alla stazione appaltante;
dal periodo complessivamente de- terminato dal ctu va detratto il periodo di 90 giorni ascrivibile alla richiesta di proroga espressamente formulata dall'appaltatore (cfr. allegato 26 alla ctu) per ragioni correlate alle condizioni meteorologiche ed all'approvvigionamento di materiali, circostanze sicuramente non addebitabili alle convenute amministra- zioni.
Di tale circostanza dovrà tenersi conto in sede di liquidazione dei danni.
Non può darsi, invece, rilievo all'ulteriore richiesta di proroga di 120 giorni
(cfr. allegato 25 alla ctu), in quanto, alla luce delle vicende contrattuali come rico- struite in citazione e dal ctu alla luce della documentazione in atti, deve affermar- si che tale istanza sia da porsi in correlazione con gli inadempimenti sopra denun- ziati ed accertati.
3.2. § Sulle domande risarcitorie avanzate dall'attrice: accertamento e quantificazione dei crediti azionati.
Chiarita la sussistenza di un inadempimento di parte convenuta, occorre verificare se ed in che misura esso abbia determinato un danno risarcibile alla controparte atteso che tale danno non può essere presunto o riconosciuto au- tomaticamente come conseguenza dell'inadempimento ma deve essere specifi- camente provato da parte attrice (ex multis Cass. sent. n. 24632 del 3.12.2015) in quanto la giurisprudenza di legittimità è ormai chiaramente orientata, anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, a ritenere che “se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarci- toria" (Cass. Sez. Un. 576 del 2008; in tal senso, chiarificatrice la sent. Cass. Sez.
Un. Del 15.11.2022 n.33645).
Al ctu è stato, pertanto, chiesto di accertare l'effettiva sussistenza di
20
danni subiti dalla società attrice;
in secondo luogo, l'astratta e concreta ricondu- cibilità eziologica degli stessi alle condotte inadempienti della stazione appaltan- te;
infine, in caso di risposta affermativa ai primi quesiti, la loro quantificazione.
Orbene:
➢ va riconosciuto il pagamento dell'importo oggetto della penale per ritardo indebitamente applicata, pari ad € 2.636,05, (riserva n.1 apposta dall'attrice allo Stato finale dei lavori del 28.11.2016); tale condivisibile conclusione trova fondamento nel fatto che l'applicazione della penale è ingiustificata, atteso l'andamento anomalo dei lavori imputabile alla stazione appaltante;
➢ il pagamento dell'importo di € 2.540,82 relativo alla relazione archeologica, trasmessa all'Amministrazione, redatta dall'archeologo fornito dall'impresa e non contabilizzata allo Stato Finale dei Lavori (riserva n.2) non
è dovuto in quanto parte attrice non comprova la richiesta con opportuna documentazione;
➢ il ristoro delle spese generali sostenute dall'impresa in ragione dell'anomalo andamento dei lavori (riserva n.3) devono essere riconosciute alla parte attrice e quantificate in misura pari alla somma concretamente richiesta in sede di riserva n.3 (euro 17.050,82), somma da ritenersi congrua alla luce dei criteri di calcolo individuati dall'art. 32 del Regolamento
Attuativo del d.lgs. 12/04/2006 n 163, secondo cui nella determinazione dei prezzi contrattuali di un pubblico appalto, deve aggiungersi ai costi unitari delle singole specie, stabiliti dall'analisi dei prezzi, una percentuale variabile tra il 13% ed il 17% per spese generali ed una quota del 10% per utile dell'appaltatore; a tal riguardo va segnalato come il ctu abbia determinato un importo superiore a quello richiesto che, in ogni caso, non appare riconoscibile in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato.
Tuttavia, la somma di euro 17.050,82 concretamente riconosciuta alla
21
parte attrice appare comunque congrua in relazione al periodo di ritardo effettivamente imputabile alle convenute amministrazioni, minore rispetto a quello preso in considerazione dal ctu che non tiene conto di quanto sopra evidenziato, ovvero della non imputabilità del ritardo quanto meno nella misura di 90 giorni, alla luce di quanto emergente dalla richiesta di proroga richiamata (allegato 26 alla ctu).
➢ il pagamento degli interessi per la ritardata percezione degli utili di impresa (riserva n.4) è dovuto a parte attrice, dato il comprovato ritardo dei lavori cagionato dalle inadempienze della stazione appaltante e deve essere quantificato in € 3.912,06 (applicando un tasso di mora dell'8%).
Deve rilevarsi come, anche per la voce in esame, il ctu avesse incluso nel calcolo dei giorni di ritardo imputabili alla Stazione Appaltante i 90 giorni richiesti dalla società appaltatrice a titolo di proroga che, per contro, sono attribuibili a ragioni del tutto estranee all'inadempimento dell'Amministrazione, sicché l'ausiliario del giudice era pervenuto alla maggiore cifra di € 4.816,08. Tale somma, pertanto, è stata opportunamente ridotta sottraendo ai giorni totali di ritardo i suddetti 90 giorni e ricalcolando la voce di danno secondo la formula individuata dal ctu nella relazione a pagina 23.
➢ il pagamento dei maggiori costi per rinnovo della cauzione definitiva (riserva n.5) a causa della maggiore durata del cantiere non è dovuto in quanto non sono depositate copia della cauzione definitiva, né vi è prova del suo rinnovo;
➢ il pagamento dei maggiori costi per il mantenimento delle polizze (riserva n.6) non è dovuto in quanto, pur essendo depositata in atti copia della polizza assicurativa, non vi è prova del suo rinnovo;
➢ il pagamento di maggiori costi per le spese del personale impiegato (riserva n.7) non è dovuto in quanto non vi è prova dello stesso: non vengono, infatti, fornite agli atti le buste paga degli operai, né il giornale
22
dei lavori dai quali sarebbe stato possibile accertare la presenza delle maestranze sul cantiere;
➢ il pagamento del costo relativo al mancato ammortamento dei macchinari (riserva n.8) non è dovuto in quanto il costo reale dei macchinari sostenuto dall'impresa non risulta adeguatamente dimostrato, mancando agli atti il libro dei cespiti, almeno un verbale di sopralluogo redatto dal Direttore dei Lavori nonché il giornale dei lavori dal quale si sarebbe potuto evincere quali macchinari erano presenti in cantiere.
Parte attrice, tanto in sede di osservazioni alla bozza dell'elaborato peri- tale quanto all'udienza del 6.02.2025 (cfr. verbale), contestava le conclusioni cui era pervenuto il CTU ritenendo che l'ausiliario del Giudice ben avrebbe potuto ed, anzi, dovuto acquisire la documentazione in possesso della Parte_3
tante quali il giornale dei lavori, il registro di contabilità e le buste paga degli operai, anche alla luce dei poteri riconosciutigli dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. Civ. sez. un., 3086 del 1 febbraio 2022). In virtù di tanto, all'udienza del 6.02.2025, chiedeva un supplemento istruttorio affinché il CTU rispondesse integralmente ai quesiti posti dal Tribunale.
Questo Giudice non ha ritenuto di accogliere l'istanza di supplemento istruttorio atteso che la documentazione che sarebbe stata necessaria al CTU per verificare la sussistenza dei danni lamentati da parte attrice avrebbe dovuto essere prodotta da quest'ultima o perché nella sua disponibilità (ad esempio, le buste paga degli operai o l'atto di rinnovo della polizza assicurativa e/o della cauzione) o perché da essa facilmente reperibile mediante mere istanze di ac- cesso agli atti nei confronti della Stazione appaltante (ad esempio, il libro gior- nale dei lavori ed ulteriore documentazione afferente al contratto di appalto).
Peraltro, pur prescindendo dai criteri che governano il riparto dell'onere probatorio, si legge nella relazione peritale depositata dal CTU che, attesa la mancanza di documentazione necessaria per esercitare il proprio incarico,
l'ausiliario del Giudice concedeva alle parti un termine di 15 giorni, a far data dal
23
7.02.2024, per far pervenire, a mezzo pec, il consenso o il diniego dell'Amministrazione all'acquisizione del fascicolo amministrativo relativo all'appalto in oggetto. Tuttavia, nel temine concesso, egli non aveva ricevuto al- cun riscontro né da parte attrice né da parte convenuta sicché si trovava co- stretto a rispondere ai quesiti posti dal Giudice in virtù della sola documenta- zione di cui aveva disponibilità.
Non appare conferente, inoltre, nemmeno il richiamo alla sentenza delle
Sezioni Unite n.3086/2022 in quanto, se è vero che essa ammette che il CTU possa acquisire tutti i documenti necessari per rispondere al quesito formulato dal Giudice, è altrettanto vero che limite invalicabile di tale potere è rappresen- tato dal fatto che tali documenti non debbano essere diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda, rappresentando quest'ultima una facoltà concessa espressamente al consulente tecnico solo in sede di esame contabile di cui all'art.198 co.2 c.p.c.
Non vi è dubbio, infatti, che la prova dei danni lamentati dalla società attrice rientri tra i fatti principali oggetto della domanda risarcitoria e non possa, pertanto, essere supplita dall'attività del CTU.
Ne consegue che, ritenuto che non sia necessario un supplemento istrut- torio e che, al contrario, sia sufficiente la perizia depositata dal CTU, alla luce di quanto accertato e calcolato nella stessa, i crediti concretamente riconoscibili all'attrice in ragione degli inadempimenti imputabili alla stazione appaltante ammontino ad € 23.597,93, somma che deve essere rivalutata dal momento della liquidazione (compiuta all'interno della relazione peritale della CTU deposi- tata in data 26.06.2024) sino alla data del deposito della presente sentenza, per un totale di € 23.933,01.
Poiché, infine, il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. dif-
24
fusamente, Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17.02.1995), con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della li- quidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di riva- lutazione medio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi, computati sulla somma sopra individuata di €23.933,01, devalutata in base all'indice ISTAT in virtù del c.d. FOI, dalla data dell'evento dannoso, che per convenzione si assu- me essersi verificato nel momento in cui sono state manifestate le riserve
(12.12.2016), e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momen- to della pubblicazione della presente decisione, per un totale di € 26.449,47.
Su tale somma decorrono gli eventuali interessi in misura legale dalla data di liquidazione sino all'effettivo soddisfo.
4. § Sulle spese di giustizia.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza delle convenute ammini- strazioni e si liquidano come in dispositivo, alla luce di una serie di considera- zioni che di seguito si precisano.
In primo luogo, occorre prendere in considerazione che, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda principale e della distanza tra la som- ma richiesta e quella liquidata, lo scaglione tariffario di riferimento ai fini della quantificazione del compenso del difensore di parte attrice, è quello relativo al decisum e non al deductum, come chiaramente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il valore dichiarato in citazione vale ai fini della liqui- dazione del compenso solo laddove la domanda venga accolta integralmente con condanna del soccombente alle spese diversamente dal caso in cui l'azione si riveli infondata o non venga accolta, anche in parte. In questa seconda ipote- si, nella quale si inscrive il caso di specie, il valore della controversia va dimo-
25
strato in concreto “determinandosi in astratto un conflitto di interessi per una azione incoata per un dichiarato alto valore, ma infondata o non accolta anche in parte” (Cass. ord. 10 aprile, n. 21243/2018).
In secondo luogo, ai fini del calcolo dello scaglione di riferimento, non può non tenersi conto del valore della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta – malgrado rinunciata nelle note conclusionali – pari ad euro €
126.270,42, dalla quale parte attrice ha dovuto, seppur blandamente, difender- si evidenziandone l'inammissibilità (cfr. seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c. depositata in data 23.12.2021).
Inoltre, giova tener conto del fatto che la società attrice ha avviato il giu- dizio quando era ancora in bonis, ma che nel corso del giudizio è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della stessa, sicché, all'esito dell'interruzione del pro- cesso, con atto di riassunzione depositato in data 19.10.2021, si costituiva lo stesso Avvocato Luciano Costanzo quale difensore del Parte_1
in persona del curatore dott. , così come autorizzato con Persona_4
provvedimento del G.D. del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Benedetta Ma- gliulo, del 18.10.2021 (allegato alla costituzione del fallimento), nel quale si dispone anche la ammissione al patrocinio a spese dello Stato del suddetto fallimento, stante la dichiarata assenza di fondi.
All'esito dei chiarimenti resi dall'Avvocato Luciano Costanzo con le note depositate in data 1 luglio 2025, è emersa la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in ragione della sopravvenienza di attivo.
Appare, pertanto, opportuno scindere l'attività difensiva in due fasi: quel- la di studio e di introduzione del giudizio, compiuta dall'Avvocato Costanzo - di- chiaratosi, peraltro, antistatario - nell'interesse della società Controparte_14
quella di trattazione, istruttoria e decisionale, compiuta
[...]
dall'Avvocato Costanzo nell'interesse del fallimento, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
26
In virtù di tale netta scissione tra due distinti momenti dell'attività di- fensiva, si ritiene di dover compiere due differenti liquidazioni dei compensi.
La prima, relativa all'attività difensiva svolta prima del fallimento, per la sola fase di introduzione e di studio, parametrata allo scaglione compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, ovverosia, alla somma effettivamente li- quidata da questo Giudice in accoglimento della domanda principale.
A tale titolo può riconoscersi l'applicazione dei medi tariffari per un impor- to di euro 2.905,00.
La seconda (per l'attività svolta dal difensore nell'interesse del fallimento nelle fasi di trattazione, istruttoria e decisionale) va, invece, parametrata allo scaglione compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000, ovverosia al valore del- la domanda riconvenzionale rispetto alla quale, nella prima memoria ex art.183 co.6 c.p.c., parte attrice ha dovuto difendersi, seppur eccependo semplicemente la totale inconferenza della stessa rispetto alla domanda principale.
Per tale attività questo Giudice ritiene di applicare valori tra i minimi ed in medi, tenuto conto della modesta attività svolta in relazione alla domanda ricon- venzionale rinunziata;
da ciò deriva il riconoscimento dell'importo di euro
6.500,00.
Il totale dei compensi è, pertanto, pari ad euro 9.405,00.
Va, inoltre, chiarito che la statuizione di condanna va disposta integral- mente in favore della procedura fallimentare, ciò in applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “il difensore della parte che fallisce nel corso del giudizio in cassazione conserva il potere di rappresentare il suo as- sistito nel processo, che non si interrompe per effetto della perdita della capacità di stare in giudizio della parte, ma non può chiedere, nel caso di vittoria della causa, la distrazione delle spese di lite, poiché il rapporto interno tra lui e il cliente si estingue e, venendo meno, per effetto del fallimento, il potere di di- sporre del diritto alla rifusione di tali spese in capo al fallito, non sopravvive nep- pure il potere di disposizione di quello stesso diritto eccezionalmente attribuito
27
dalla legge al suo difensore e non ancora esercitato prima del fallimento (Cass.
Sez. 1, 23/12/2022, n. 37719, Rv. 666564 - 01).
Infine le spese di ctu, come liquidate in corso di causa e fatta salva la so- lidarietà operante in favore del consulente, vanno definitivamente poste a cari- co delle convenute che vanno condannate a rivalere l'attrice delle somme a tale titolo eventualmente corrisposte al nominato ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1. Accoglie parzialmente le domande di parte attrice nei termini di cui in parte motiva;
accerta, quindi, la responsabilità contrattuale della Stazione
Appaltante e per l'effetto condanna parti convenute al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di € 26.449,47, oltre eventuali interessi legali dalla data della sentenza a quella di effettivo soddisfo;
2. Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al contenzioso instaurato con la domanda riconvenzionale;
3. Pone le spese di lite a carico delle convenute e le condanna al pagamento di € euro 9.405,00 in favore di parte attrice, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4. Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa e fatta salva la solidarietà operante in favore del consulente, definitivamente a carico delle convenute che vanno condannate a rivalere l'attrice delle somme a tale titolo eventualmente corrisposte al nominato ctu.
É verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
28
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con la dottoressa
Cristina Gagliotta, Mot in tirocinio.
29
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 07/07/2025 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), in perso- Parte_1 P.IVA_1
na del curatore p.t., elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. COSTANZO LUCIANO
(c.f.: ) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. C.F._1
- Attore
E
(CF ) in persona del Ministro pro tem- Controparte_1 P.IVA_2
pore, e (CF , in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Na- poli, domiciliata alla Via Diaz n. 11;.
- Convenuti
È presente dell'interesse del (già Parte_1 [...]
, per delega dell'avv. Luciano Costanzo, l'Avv Francesca Spino- Controparte_3
sa, la quale si ri-porta all'atto di citazione ed ai successivi atti e verbali di causa chie- dendone l'integrale accoglimento.
Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito sic- come inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto.
Ribadisce l'inammissibilità del deposito della produzione documentale operata
1 dall'Avvocatura dello Stato in data 23.06.2025, così come la tardività delle relative ec- cezioni non suffragate da alcuna prova.
Insiste affinché venga disposto un supplemento istruttorio richiedendo al C.T.U. di rispondere ai quesiti così come individuati dal Tribunale anche mediante l'acquisizione della documentazione detenuta dalla S.A., così come ampiamente chiari- to nei precedenti atti di causa.
In subordine, chiede che la causa venga decisa con vittoria delle spese di lite da liquidarsi integralmente a favore della procedura concorsuale.
È presente per il e per il Controparte_1 Controparte_2
l'Avv. Malvino la quale preliminarmente insiste nell'accoglimento dell'istanza di rimes- sione in termini formulata con le note conclusionali depositate in data 23/06/2025; in particolare , per l'ipotesi di reiezione della istanza , si chiede di dichiarare improcedibi- lità della domanda riconvenzionale erroneamente proposta in questo giudizio per ca- renza originaria di interesse, attenendo tale domanda al diverso giudizio relativo alla casa dei Per il resto, la domanda andrà rigettata come da conclusioni in atti. CP_4
La scrivente difesa tra l'altro impugna e contesta tutto quanto ex adverso de- dotto opponendo alla richiesta di integrazione causa formulata da controparte.
È, altresì, presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2 Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4271/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in perso- Parte_1 P.IVA_1
na del curatore p.t., elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. COSTANZO LUCIANO
(c.f.: ) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti. C.F._1
- Attore
E
(CF ) in persona del Ministro pro tem- Controparte_1 P.IVA_2
pore, e (CF , in persona del Direttore Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Na- poli, domiciliata alla Via Diaz n. 11;.
- Convenuti
OGGETTO: Appalto pubblico.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec l'11.02.2021, la società
[...]
conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale il Parte_1 Controparte_5
(Già
[...] Controparte_6
ed il per vedere accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza, così provvedere:
a) accertare e dichiarare l'inadempimento del Controparte_2
(Già , per le ragioni Controparte_6
sopra esposte, rispetto agli obblighi contrattuali per violazione del “dovere di cooperazione” e dei “principi di buona fede contrattuale” gravanti sul committente pubblico, anche ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.;
3 b) accertare, in ogni caso, la responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale del in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
c) condannare il (Già Controparte_2 [...]
[...] ed il Controparte_7 Controparte_8
, in persona del rispettivi legali rapp.t p.t., in solido, alternativamen-
[...]
te ed ognuno per quanto di ragione e competenza, al risarcimento dei danni subiti dalla impresa liquidazione (già per maggiori Parte_1 Controparte_9
oneri e spese sostenuti a causa l'andamento anomalo dei lavori che ne è derivato, oltre il mancato utile, in misura non inferiore ad € 393.000,37 o nella diversa misura che il
Tribunale riterrà equa e giusta anche a seguito di apposita C.T.U., oltre interessi al tas- so bancario corrente a decorrere dal danno verificatosi e rivalutazione monetaria per il corrente svilimento della moneta e fino all'effettivo soddisfo;
In via gradata:
d) condannare il (Già Controparte_2 [...]
ed il Controparte_6 ON
, in persona del rispettivi legali rapp.t p.t., in solido,
[...]
alternativamente ed ognuno per quanto di ragione e competenza, al risarcimento dei danni subiti dalla impresa liquidazione (già Parte_1 Controparte_9
per maggiori oneri e spese sostenuti a causa l'andamento anomalo dei lavori che ne è derivato, in misura non inferiore ad € 311.001,07 o nella diversa misura che il Tribunale riterrà equa e giusta anche a seguito di apposita C.T.U., oltre interessi al tasso bancario corrente a decorrere dal danno verificatosi e rivalutazione monetaria per il corrente svilimento della moneta e fino all'effettivo soddisfo;
In via ulteriormente gradata:
e) condannare il (Già Controparte_2 [...]
ed il Controparte_6 ON
, in persona del rispettivi legali rapp.t p.t., in solido,
[...]
alternativamente ed ognuno per quanto di ragione e competenza, al risarcimento dei danni subiti dalla impresa (già Pt_1 Parte_1 Controparte_9
per maggiori oneri e spese sostenuti a causa l'andamento anomalo dei lavori che ne è derivato, così come specificato nelle riserve apposte allo stato finale e al certificato di collaudo, in misura non inferiore ad € 232.178,06 o nella diversa misura
5 che il Tribunale riterrà equa e giusta anche a seguito di apposita C.T.U., oltre interessi al tasso bancario corrente a decorrere dal danno verificatosi e rivalutazione monetaria per il corrente svilimento della moneta e fino all'effettivo soddisfo;
e) con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudi- zio da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistata- rio”.
A fondamento della propria domanda, parte attrice deduceva quanto se- gue:
-con provvedimento n. 55 del 15.3.2013 l'appalto per i lavori di re- stauro architettonico e strutturale della Casa di Sirico in Pompei Scavi, di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
43 del 13.04.2012 indetto da Controparte_11
veniva aggiudicato, all'esito di una proce-
[...]
dura ristretta, alla società attrice (oggi Controparte_9
) per un importo pari ad Parte_1
€ 550.307,86 oltre IVA, ed € 21.777,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
-in data 27.06.2013 veniva stipulato il contratto di appalto ed il giorno successivo la stazione appaltante procedeva alla consegna dei lavori, i quali, come da verbale, avrebbero dovuto concludersi entro il 28.06.2015 (en- tro 730 giorni);
-in data 15.09.2013, a causa del rinvenimento di lastre di amianto, il Di- rettore dei Lavori sospendeva i lavori nell'ambiente 18b ed in quelli limitrofi che riprendevano, all'esito della rimozione ad opera dell'autorità sani- taria, solo in data 6.11.2013;
- dal giorno 15.03.2014, pur in mancanza di un provvedimento formale di sospensione, i lavori venivano sospesi di fatto in quanto la parte strutturale del progetto esecutivo posto a base di gara non era stata 6
ancora redatta;
-in data 21.10.2014 venivano trasmesse alla società attrice
l'autorizzazione sismica e copia di una prima parte del progetto strutturale redatta dall'Ing. ; Per_2
- solo in data 9.3.2015 l'ing. trasmetteva alla impresa Per_2
appaltatrice la seconda parte del progetto strutturale, all'esito di attività ed indagini del tutto incompatibili con la prosecuzione delle opere;
-con nota del 30 aprile 2015, l'archeologa dott.ssa ostacolava Pt_2
nuovamente la prosecuzione delle opere oggetto di contratto propo- nendo diapprofondire, mediante l'esecuzione di scavi ed analisi diagnosti- che, una serie di evidenze archeologiche scoperte durante i lavori di ripri- stino della parete ovest dell'ambiente n. 21 e dei lavori di pulizia degli am- bienti n. 3, 5, 18, 19 e 31 ed, in virtù di tanto, il stralciava dal progetto la copertura dell'ambiente n. 3 ed indicava, in sostituzione, inediti lavori di con- solidamento e restauro dei reperti archeologici di nuova emersione;
- in data 28 maggio 2015 la relazione del RUP del 30.4.2015 veniva trasmessa all'impresa che si vedeva costretta a richiedere una proroga di 120 giorni del termine contrattuali che veniva concessa dal RUP con nuova scadenza al 25 ottobre 2015;
-in data 22 settembre 2015 l'Amministrazione, resasi conto di non poter portare a termine il carente progetto originariamente posto a base di gara, decideva di approvare una seconda perizia di variante con una ri- duzione dell'importo dei lavori che passava da € 550.307,86 ad €
525.663,18, con una contrazione di oltre 24.000,00 euro;
- successivamente venivano redatte altre due perizie di assestamento, con le quali l'importo contrattuale veniva ulteriormente ridotto di € 44.873,18, a tutto discapito dell'impresa mentre il termine di ultimazione veniva prorogato prima al 2 gennaio 2016 ed infine al
25.6.2016;
7
- in data 30.06.2016, malgrado la anomala gestione del cantiere, la società attrice ultimava i lavori;
- con nota del 27.11.2016 il nuovo RUP, ritenendo di poter contestare alla ditta un ritardo di 5 giorni maturato nel completamento delle opere rispetto alla data di ultima proroga, applicava una penale di €
2.860,40;
-in data 28 novembre 2016 la firmava con riserva il SAL Finale Pt_1
ed il relativo Certificato di collaudo e con successiva nota del 12.12.2016 esplici- tava n. 8 riserve con le quali chiedeva il ristoro dei maggiori oneri sostenuti per l'indebita protrazione del termine contrattuale per un importo di
232.187,06 euro;
- nonostante le diffide, la Stazione Appaltante non riteneva di ristorare l'appaltatore dei danni subiti, importo, poi, rideterminato in citazione nelle maggiori somme richieste, come sopra indicate e fondate sulla relaziona tecnica in atti a firma dell'Ing. (cfr. allegato 8 della CP_9
produzione di parte attrice).
In data 3.06.2021 si costituivano i convenuti chiedendo di “dichiarare
l'inammissibilità o comunque l'infondatezza dell'avversa domanda per essere fondata su riserve tardive e in ogni caso infondate” ed, in via riconvenzionale, di “accertare la responsabilità della ditta per il mancato completamento delle opere e conseguentemente condannarla al risarcimento del danno subito dall'Amm.ne per mancato collaudo dei lavori appaltati e per maggiori esborsi per l'affidamento ad altra impresa dei lavori di ultimazione necessari e per collaudabilità dell'opera”.
Dalla lettura di detta comparsa emergeva, in maniera palese, l'infortunio in cui era incappata l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale articolava di- fese del tutto inconferenti con l'atto di citazione notificato e le vicende contrat- tuali ivi descritte, trattandosi, con tutta evidenza, di difese predisposte per con- trapporsi ad altro contenzioso vertente tra le parti in relazione a distinta vicenda
8
contrattuale.
Tale ultima circostanza, tuttavia, non veniva rilevata e/o segnalata dai difensori e dal Giudice (dottor ) nel corso dell'udienza di trattazio- Per_1
ne del 24 giugno 2021, sicchè venivano concessi i termini di cui all'art.183 6° comma c.p.c..
Nella prima memoria ex art.183 6° comma 1° termine, depositata il 29 novembre 2021, parte attrice (nel frattempo costituitasi nell'interesse del si è limitata a reiterare le richieste già avanzate, senza prendere posizio-
[...]
ne in ordine agli argomenti difensivi (palesemente inconferenti) addotti da con- troparte.
Le convenute amministrazioni, in data 30 novembre 2021, hanno deposi- tato la memoria di cui all'art.183 6° comma 1° termine c.p.c. perpetuando l'equivoco di cui sopra e sviluppando difese, ancora una volta, afferenti ad un diverso contenzioso nonchè ad una diversa vicenda contrattuale (lavori di re- stauro della casa dei Dioscuri;
contratto rep. n. 297 del 14.05.2013).
Con la memoria di cui all'art.183 6° comma 2° termine c.p.c. (la parte er- roneamente la individua quale memoria ex art.183 6° comma 1° termine), de- positata il 23 dicembre 2021, parte attrice ha reso palese la totale incongruenza delle difese di controparte rispetto al “thema decidendum” delineato in citazio- ne e nei successivi scritti difensivi, invocando l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e la nullità della comparsa di costituzione.
Le convenute amministrazioni non hanno depositato ulteriori memorie ex art.183 6°comma c.p.c. né note di trattazione scritta in vista dell'udienza di valutazione dei mezzi istruttori;
in particolare si sono limitate a provvedere alla nomina di proprio ctp, senza prendere posizione su quanto evidenziato da con- troparte.
Ammessa ed espletata ctu (affidata all'ing. con depo- Persona_3
sito dell'elaborato peritale in data 26 giugno 2024; alle operazioni hanno parte- cipato i soli ctp delle parti, in assenza dei difensori), la causa (nel frattempo rias-
9
segnata allo scrivente Giudice) veniva rinviata all'udienza del 23 giugno 2025 per la decisione a norma dell'art.281 sexies c.p.c. ed, all'esito di ulteriori rinvii, all'odierna udienza, anche al fine di ottenere chiarimenti dall'attrice e dal suo difensore in ordine all'ammissione della procedura fallimentare al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Con note conclusionali autorizzate, depositate in data 20 giugno 2025,
l'Avvocatura di Stato ha chiesto di essere rimessa in termini ai sensi degli artt.153 e 294 c.p.c. per il deposito della comparsa di risposta e della prima memoria ex art.183 6° comma c.p.c. ritenendo di essere incorsa in un errore scusabile consistente nell'aver depositato la documentazione relativa ad un contratto diverso da quello oggetto del presente giudizio in ragione della identi- tà dell'attore ( , della data di notificazione dei due atti di citazione Parte_1
proposti nei confronti della medesima amministrazione, nonché a causa della identità della data di udienza di prima comparizione (23 giugno 2021) nonchè della Sezione e del magistrato cui la trattazione era affidata.
Inoltre, nella medesima nota, l'Avvocatura dello Stato, in subordine all'accoglimento della suesposta istanza di remissione in termini, rinunciava alla domanda riconvenzionale per carenza di interesse dell'Amministrazione a colti- vare la stessa in quanto relativa ad un contratto diverso da quello per cui è cau- sa.
***
1. § Sulla richiesta di rimessione in termini ai sensi degli artt.153 e
294 c.p.c. articolata dalle convenute amministrazioni.
Si è detto che le convenute amministrazioni hanno formulato, con la comparsa conclusionale autorizzata depositata il 20 giugno 2025, “richiesta di rimessione in termini ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 153 e 294
c.p.c., valutando le circostanze di fatto in cui è maturata l'erronea produzione
10
degli atti e documenti necessari alla difesa erariale come integrante una ipo- tesi di caso fortuito ingenerante un errore scusabile”.
L'istanza non appare accoglibile in quanto la confusione tra due giudi- zi, per quanto simili, in cui è incorsa l'Avvocatura di Stato non può configurar- si quale causa non imputabile alla difesa ed oggettivamente insuperabile.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità è chiara nel richiedere, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di remissione in termini, che l'errore che ha de- terminato la decadenza sia cagionato da un fatto impeditivo estraneo alla vo- lontà della parte e che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (ex multis: Cass. civ. n. 4135/2019).
Questo Giudice ritiene, peraltro, la richiesta non accoglibile, pur a pre- scindere da qualsivoglia valutazione in ordine alla scusabilità o meno dell'errore in cui è incappata l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
invero
“l'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si at- tivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo ( in tal senso
Cass. Sez. 2, 17/02/2025, n. 4034, Rv. 673885 - 01).
Nel caso di specie appare evidente il ritardo con cui è stata proposta la suddetta istanza, ovvero in sede di comparsa conclusionale in vista dell'udienza destinata alla decisione della controversia a norma dell'art.281 sexies c.p.c..
In ordine all'intercettabilità dell'errore, non può non segnalarsi come parte attrice, con la memoria di cui all'art.183 6° comma 2° termine c.p.c. depo- sitata il 23 dicembre 2021, abbia espressamente evidenziato l'incongruenza del- le difese dell'Avvocatura, sicchè, quanto meno a partire dalla data di deposito di detta memoria, non appare ulteriormente giustificabile il ritardo con cui ci si è attivati per la richiesta di rimessione in termini.
Ciò comporta la non esaminabilità delle eccezioni in senso stretto avanza-
11
te per la prima volta con la comparsa conclusionale depositata il 20 giugno
2025; in particolare non può esaminarsi l'eccezione di decadenza dell'appaltatore per tardiva iscrizione delle riserve;
sul punto si rammenta che
“in tema di appalto di opere pubbliche, l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve costituisce un'eccezione in senso stretto, poi- ché è nella disponibilità esclusiva della stazione appaltante, e, pertanto, la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevarla d'ufficio (Cass. Sez. 1, 10/01/2017, n. 281, Rv. 643158
- 01).
Dalla tardiva formulazione di tale eccezione discende l'inammissibilità della stessa.
2. § Sulla domanda riconvenzionale proposta dalle convenute am- ministrazioni con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 3 giu- gno 2021.
È stato già rilevato come, nelle note conclusionali depositate da parte convenuta in data 20.06.2025, l'Avvocatura dello Stato abbia manifestato
l'intenzione di rinunziare alla domanda riconvenzionale proposta in compar- sa di costituzione.
Trattandosi di mera rinuncia alla domanda che non richiede l'accettazione della controparte, relativamente alla stessa va dichiarata cessata la materia del contendere, rinviandosi all'apposito capitolo le conseguenze in termini di governo delle spese di lite.
3.1§ Sulle domande risarcitorie avanzate dall'attrice: accertamento degli inadempimenti imputati alla stazione appaltante.
L'intero impianto deduttivo delineato in citazione è volto ad evidenziare e stigmatizzare presunti ritardi nell'esecuzione del contratto per ragioni che parte attrice imputa alla stazione appaltante (ritardi e carenze nella progetta- zione esecutiva, avuto particolare riguardo alla progettazione strutturale;
ritardi
12
determinati dal rinvenimento di lastre di amianto;
ritardi per approfondimenti disposti dall'archeologa dott.ssa in ragione dell'emersione di nuove Pt_2
evidenze archeologiche;
ritardi determinate da non condivise scelte gestionali del cantiere disposte dal RUP e dalla Direzione dei Lavori).
In particolare, viene invocata la violazione degli obblighi discendenti dagli artt. 1175, 1375 c.c.; si assume che “l'appalto in oggetto è stato caratte- rizzato da evidenti omissioni ed errori progettuali che hanno determinato sin dall'inizio un andamento anomalo dei lavori ed una indebita protrazione del termine contrattuale, con maggiori oneri e spese per l'appaltatore. Come det- to, infatti, i lavori, il cui termine di ultimazione era stato stabilito in 730 giorni, sono stati avviati il 28.6.2013 e ultimati il 30.6.2016 con 367 giorni di ritardo rispetto alla data del 28.6.2015 stabilita nel verbale di consegna di lavori”.
A pagina 9 dell'atto di citazione si rinviene un'elencazione degli addebiti che appare opportuno riportare proprio al fine di compiutamente vagliare le in- dagini svolte e le conclusioni rassegnate dal ctu:
“a) a distanza di poche settimane dalla consegna dei lavori veniva di- sposta una prima sospensione dei lavori (dal 19.9.203 al 6.11.2013), della du- rata di due mesi, del tutto illegittima in quanto dovuta al rinvenimento di la- stre di amianto, non previste in progetto;
b) una parte dei lavori veniva poi di fatto sospesa dal 15.3.2014 al
21.10.2014, per una durata di 7 mesi, in attesa che venisse redatto il progetto strutturale necessario per il conseguimento dell'autorizzazione sismica;
c) la restante parte dei lavori rimaneva anch'essa di fatto sospesa per le medesime motivazioni, dal 15.3.2014 al 15.4.2015, fino a quando non furono consegnati i nuovi elaborati progettuali;
d) anche dopo l'acquisizione del progetto strutturale del quale, in maniera del tutto illegittima, la stazione appaltante non si era dotata prima di bandire la gara, l'appalto veniva condotto a regia in assenza di cronoprogramma e secondo le indicazioni che di volta in volta venivano
13
fornite dal RUP e dalla Direzione Lavori;
e) essendo emersi duranti i lavori reperti e suppellettili, dei quali non era stata nemmeno valutata la possibile rinvenienza dalla stazione appaltante, l'impresa è stata costretta ad eseguire saggi e scavi non previsti in progetto, che hanno ovviamente determinato ulteriori rallentamenti ed aumenti dei costi sia in termini di personale che di protrazione nel cantiere”.
Ciò chiarito, occorre analizzare le conclusioni rassegnate dal ctu no- minato in corso di causa (ing. ), il quale ha preliminarmen- Persona_3
te fornito una ricostruzione delle vicende contrattuali, quali emergenti dalla documentazione ritualmente prodotta dalle parti
All'esito di tale ricostruzione il ctu ha evidenziato quanto segue:
“Risulta doveroso precisare che la documentazione prodotta agli atti non è sufficiente a rispondere in maniera completa e circostanziata ai quesiti posti dal Giudice (manca l'intero progetto posto a base di gara, mancano gli elaborati dei progetti strutturali, autorizzazioni sismiche, giornale dei lavori, registro di contabilità, gli atti contabili dei lavori eseguiti, la relazione riservata del D. L.), inoltre la documentazione prodotta agli atti della parte convenuta riguar- da documenti non attinenti all'oggetto dell'appalto (Casa di Sirico) ma riguarda un ulteriore diverso appalto (Casa dei Dioscuri)”; si è già detto dell'infortunio in cui è incorsa l'Avvocatura e, quindi, la sostanziale assenza di documentazione prodotta dalla stessa.
Il ctu ha, quindi, precisato di aver raggiunto le conclusioni sulla base della sola documentazione presente negli atti del p.c.t..
Al ctu è stato chiesto di verificare se sussistono le carenze progettuali la- mentate da parte ricorrente, precisando se le stesse fossero tali da incidere sulla realizzabilità dell'opera, ovvero sui tempi di esecuzione di essa.
Il ctu ha risposto evidenziando che “il progetto esecutivo, posto a base di gara, non è presente negli atti del p.c.t., come già relazionato e per di più
14
non vi è stato accordo reciproco delle parti, all'acquisizione della documenta- zione, pertanto non è possibile rilevare eventuali carenze progettuali.
Dalla lettura degli atti presenti si evince che in data 28/07/2014 viene emesso il decreto n. 25 del 28/07/2014, relativo all'autorizzazione sismica n. 2
(vedi Allegato n. 21) e soltanto in data 21/10/2014 il Soprintendente trasmet- te alla ditta esecutrice l'autorizzazione sismica n. 2 e il progetto strutturale
(Allegato n. 21).
È indubbio che senza il progetto strutturale, l'impresa non poteva eseguire i lavori, pertanto tale circostanza ha sicuramente inciso sulla realiz- zabilità dell'opera e sui tempi di esecuzione di essa”.
Si legge, inoltre, che “dalla lettura dell'atto di citazione e dalla nume- rosa corrispondenza allegata dalla parte ricorrente si rileva che in data
10/09/2013, sotto un cumulo di tegole, si è avuto il rinvenimento di n. 2 lastre di amianto nell'ambiente 18b, il Direttore dei Lavori sospende parzialmente i lavori nelle aree interessate e negli ambienti limitrofi (Allegato n. 9).
In data 06/11/2013 viene comunicato, all'impresa esecutrice, la rimo- zione delle lastre di amianto previa presentazione del piano di lavoro e nulla osta dell'ASL competente (Allegato n. 10).
Dunque dal 10/09/2013 al 06/11/2013 vengono sospesi i lavori nell'ambiente 18b e nelle aree interessate dal ritrovamento delle lastre di amianto.
Dalla lettura degli atti presenti nel p.c.t. si evince che i lavori appaltati hanno inizio senza Autorizzazione Sismica;
soltanto in data 28/07/2014 viene rilasciato il decreto n. 25 del 28/07/2014, relativo all'autorizzazione sismica n.
2 (vedi Allegato n. 21). In data 21/10/2014 il progettista strutturale comunica al D. L. che si è costatato che la parete posta a confine tra gli ambienti 17 e 8, ha uno spessore di circa 20cm, ove dal rilievo di progetto risultava uno spes- sore di circa 25cm, pertanto si è invertita l'orditura del solaio dell'ambiente 17
15
non modificando le dimensioni della sezione trasversale delle travi in legno
(Allegato n. 20). In data 21/10/2014 il Soprintendente trasmette alla ditta esecutrice l'autorizzazione sismica n. 2 e il progetto strutturale (Allegato n.
21).
Dunque soltanto a decorrere dalla data 21/10/2014 l'impresa esecutri- ce poteva eseguire i lavori strutturali previsti nel progetto esecutivo dell'Autorizzazione Sismica di cui al decreto n. 25 del 28/07/2014.
Dalla lettura degli atti presenti nel p.c.t. non si evincono quali siano i rinvenimenti di evidenze archeologiche.
Nel p.c.t. non sono presenti gli atti di validazione del progetto ai sensi dell'articolo 55 e dell'art. 106 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. né tantomeno
è presente il verbale del 13/06/2013 con il quale il RUP e l'impresa hanno verificato il permanere delle condizioni che consentivano l'immediata esecu- zione dei lavori (vedi verbale di consegna dei lavori Allegato n. 7).
Appare del tutto singolare che un progetto esecutivo posto a gara, con atto di validazione del 28/03/2012, ai sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 5 otto- bre 2010, n. 207 (vedi contratto di appalto Allegato n. 6) sia privo del proget- to strutturale e della relativa autorizzazione sismica, e che soltanto con
l'intervento del collaudatore in corso d'opera, incaricato con nota n. 443 del
17.01.2014, si richiede l'elaborato “Relazione di calcolo” integrato con tutte le verifiche previste dalle norme tecniche per le costruzioni, approvate con de- creto del Ministero delle infrastrutture 14/01/2008 NT/08 (vedi Nota del
30/04/2015 prot. n. 8802-2015 a firma del RUP Allegato n. 24)
Al di là del rinvenimento dell'amianto di cui non si può accertare
l'evidenza della sua presenza (nella corrispondenza si parla del ritrovamento sotto un cumulo di tegole, non è allegata la documentazione fotografica) e di quali siano stati i rinvenimenti delle evidenze archeologiche, si può senza al- cun dubbio asserire che il rilascio successivo dell'autorizzazione sismica (co- municata all'impresa in data 21/10/2014) ha inciso sull'esecuzione dei lavori
16
determinandone la sospensione relativamente alle lavorazioni previste nel progetto esecutivo di cui al il decreto n. 25 del 28/07/2014 dell'autorizzazione sismica.
In definitiva dal 10/09/2013 al 06/11/2013 i lavori vengono sospesi nell'ambiente 18b e nelle aree interessate dal ritrovamento delle lastre di amianto.
Soltanto a decorrere dalla data 21/10/2014 l'impresa esecutrice pote- va eseguire i lavori strutturali previsti nel progetto esecutivo dell'Autorizzazione Sismica di cui al decreto n. 25 del 28/07/2014”.
Al capo 5.4 della ctu vengono, inoltre, ulteriormente indagati i profili di inadempimento in ordine all'assenza e/o inadeguatezza della progettazio- ne, da cui si trae la conferma della violazione “dell'obbligo dell'amministrazione committente dell'esecuzione di opere pubbliche .. di for- nire all'appaltatore un progetto esecutivo “immediatamente cantierabile”, cioè concernente un'opera che non necessita di ulteriori specificazioni per essere realizzata, in quanto contenente la puntuale e dettagliata descri- zione e rappresentazione dell'opera stessa”.
Al punto 5.6 della ctu viene, quindi, ribadito che “il ritardo nell'ultimazione delle opere è imputabile ad errori progettuali della stazione appaltante nonché ad inadempienze poste in essere dal nel validare (in CP_12
data 28/03/2012) il progetto esecutivo per i “lavori di Restauro Architettonico
e Strutturale della Casa di Sirico in Pompei Scavi” dimostratosi successivamen- te non cantierabile.
Avendo rilevato l'anomalo andamento dei lavori, per le motivazioni già esposte in precedenza, non è configurabile l'applicazione della penale a carico dell'impresa appaltatrice. In riferimento alla penale applicata dal nuovo
R.U.P., si rileva che in data 27/06/2016 l'impresa comunica al D. L.
l'ultimazione dei lavori avvenuti in data 24/06/2016 (Allegato n. 31) e soltan- to in data 30/06/2016, dopo la scadenza contrattuale il D. L. recandosi in can-
17
tiere dichiarava, in pari data, l'ultimazione dei lavori. Dunque non si ritiene applicabile la penale dei 5 giorni di ritardo in quanto l'impresa dichiarava ul- timati i lavori in tempo utile (entro il 25/06/2016), oltretutto non si riscontra- no accertamenti del D. L. attestanti il ritardo nell'ultimazione dei lavori oltre il termine previsto (25/06/2016)”.
A conforto delle conclusioni rassegnate dal ctu, volte a rimarcare
l'imputabilità alla stazione appaltante dei ritardi nell'avvio e prosecuzione delle lavorazioni, si rammenta come le evidenziate carenze deduttive e do- cumentali pregiudichino la posizione processuale delle convenute ammini- strazioni, su cui, a fronte dell'allegazione dei predetti profili di inadempimen- to, gravava l'onere di allegare e provare l'esatto adempimento della presta- zioni richieste (adeguatezza e completezza della progettazione strutturale).
Va, quindi, affermata la responsabilità contrattuale della Stazione ap- paltante per violazione della clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.1375 c.c.
Invero, costituisce ormai giurisprudenza consolidata quella secondo cui tutti i paciscenti, in virtù del principio di solidarietà sociale di cui all'art.2 Cost., devono agire secondo buona fede al fine di salvaguardare il contratto nella sua stessa funzionalità, evitando condotte esecutive strumentali che possano vanificare il contratto medesimo o determinare un sacrificio sproporzionato a carico della controparte.
In altri termini, la buona fede nell'esecuzione del contratto si pone come fonte di obblighi giuridici strumentali al funzionamento contrattuale idoneo a soddisfare gli interessi delle parti, divenendo fonte di integrazione del sinallagma contrattuale (ex multis: Cass., 5 giugno 2020, n. 10822).
Ne consegue che la violazione della clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto, che può sostanziarsi nell'inosservanza di obblighi di informazione, nell'inadempimento di prestazioni strumentali alla corretta esecuzione dell'opera o nella produzione di maggiori oneri non previsti per la
18
controparte, può integrare un inadempimento che, se grave, può condurre alla risoluzione del contratto (ex multis: Cass.ord. 9 luglio 2021, n. 19579) ovvero all'azione di risarcimento danni, come nel caso di specie.
Nel giudizio volto al risarcimento dei danni scaturenti dall'inadempimento della controparte, spetta al creditore allegare le circostan- ze integranti le inosservanze del debitore, laddove a quest'ultimo compete pro- vare il fatto estintivo delle obbligazioni poste a suo carico dal programma con- trattuale, come si evince chiaramente dall'art.2697 c.c. e come sostenuto da consolidata giurisprudenza (ex multis: Cass. S.U. n. 13533/2001; Cass. n.
3373/2010).
In virtù dei suesposti principi, nell'esaminare la fattispecie concretamen- te posta all'attenzione di questo Giudice, si rileva come la società attrice abbia puntualmente allegato una pluralità di circostanze che costituiscono espressio- ne dell'inadempimento della stazione appaltante e violazione del principio ge- nerale di buona fede nel corso dell'esecuzione del contratto.
Non vi è dubbio, a ben vedere, che le vicende ricostruite dal ctu – sia sin- golarmente che complessivamente - integrino un inadempimento della stazione appaltante per violazione del principio di buona fede esecutiva atteso che l'Ente committente non ha posto in essere quelle prestazioni strumentali (ad esempio, la predisposizione tempestiva di un progetto esecutivo completo ovvero la con- segna dell'autorizzazione sismica) alla corretta esecuzione della prestazione di controparte ed, anzi, ha con la propria condotta ostacolato l'esecuzione dei la- vori, con maggiore sacrificio per la società appaltatrice.
Orbene, tali circostanze, come già evidenziato, non contestate da con- troparte (decisamente tardiva appare la contestazione operata in sede di com- parsa conclusionale, così come inutilizzabile la documentazione contestualmen- te prodotta), possono essere pacificamente poste a fondamento della presente decisione atteso che, in virtù delle regole ordinarie di riparto dell'onere della prova in punto di responsabilità contrattuale, è sufficiente che il creditore alle-
19
ghi l'inadempimento, spettando al debitore provare l'adempimento ovvero dei fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione, onere non assolto dalla stazione appaltante nel giudizio in esame.
Va, tuttavia, operata una precisazione in ordine al periodo di effettivo ri- tardo imputabile alla stazione appaltante;
dal periodo complessivamente de- terminato dal ctu va detratto il periodo di 90 giorni ascrivibile alla richiesta di proroga espressamente formulata dall'appaltatore (cfr. allegato 26 alla ctu) per ragioni correlate alle condizioni meteorologiche ed all'approvvigionamento di materiali, circostanze sicuramente non addebitabili alle convenute amministra- zioni.
Di tale circostanza dovrà tenersi conto in sede di liquidazione dei danni.
Non può darsi, invece, rilievo all'ulteriore richiesta di proroga di 120 giorni
(cfr. allegato 25 alla ctu), in quanto, alla luce delle vicende contrattuali come rico- struite in citazione e dal ctu alla luce della documentazione in atti, deve affermar- si che tale istanza sia da porsi in correlazione con gli inadempimenti sopra denun- ziati ed accertati.
3.2. § Sulle domande risarcitorie avanzate dall'attrice: accertamento e quantificazione dei crediti azionati.
Chiarita la sussistenza di un inadempimento di parte convenuta, occorre verificare se ed in che misura esso abbia determinato un danno risarcibile alla controparte atteso che tale danno non può essere presunto o riconosciuto au- tomaticamente come conseguenza dell'inadempimento ma deve essere specifi- camente provato da parte attrice (ex multis Cass. sent. n. 24632 del 3.12.2015) in quanto la giurisprudenza di legittimità è ormai chiaramente orientata, anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, a ritenere che “se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarci- toria" (Cass. Sez. Un. 576 del 2008; in tal senso, chiarificatrice la sent. Cass. Sez.
Un. Del 15.11.2022 n.33645).
Al ctu è stato, pertanto, chiesto di accertare l'effettiva sussistenza di
20
danni subiti dalla società attrice;
in secondo luogo, l'astratta e concreta ricondu- cibilità eziologica degli stessi alle condotte inadempienti della stazione appaltan- te;
infine, in caso di risposta affermativa ai primi quesiti, la loro quantificazione.
Orbene:
➢ va riconosciuto il pagamento dell'importo oggetto della penale per ritardo indebitamente applicata, pari ad € 2.636,05, (riserva n.1 apposta dall'attrice allo Stato finale dei lavori del 28.11.2016); tale condivisibile conclusione trova fondamento nel fatto che l'applicazione della penale è ingiustificata, atteso l'andamento anomalo dei lavori imputabile alla stazione appaltante;
➢ il pagamento dell'importo di € 2.540,82 relativo alla relazione archeologica, trasmessa all'Amministrazione, redatta dall'archeologo fornito dall'impresa e non contabilizzata allo Stato Finale dei Lavori (riserva n.2) non
è dovuto in quanto parte attrice non comprova la richiesta con opportuna documentazione;
➢ il ristoro delle spese generali sostenute dall'impresa in ragione dell'anomalo andamento dei lavori (riserva n.3) devono essere riconosciute alla parte attrice e quantificate in misura pari alla somma concretamente richiesta in sede di riserva n.3 (euro 17.050,82), somma da ritenersi congrua alla luce dei criteri di calcolo individuati dall'art. 32 del Regolamento
Attuativo del d.lgs. 12/04/2006 n 163, secondo cui nella determinazione dei prezzi contrattuali di un pubblico appalto, deve aggiungersi ai costi unitari delle singole specie, stabiliti dall'analisi dei prezzi, una percentuale variabile tra il 13% ed il 17% per spese generali ed una quota del 10% per utile dell'appaltatore; a tal riguardo va segnalato come il ctu abbia determinato un importo superiore a quello richiesto che, in ogni caso, non appare riconoscibile in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato.
Tuttavia, la somma di euro 17.050,82 concretamente riconosciuta alla
21
parte attrice appare comunque congrua in relazione al periodo di ritardo effettivamente imputabile alle convenute amministrazioni, minore rispetto a quello preso in considerazione dal ctu che non tiene conto di quanto sopra evidenziato, ovvero della non imputabilità del ritardo quanto meno nella misura di 90 giorni, alla luce di quanto emergente dalla richiesta di proroga richiamata (allegato 26 alla ctu).
➢ il pagamento degli interessi per la ritardata percezione degli utili di impresa (riserva n.4) è dovuto a parte attrice, dato il comprovato ritardo dei lavori cagionato dalle inadempienze della stazione appaltante e deve essere quantificato in € 3.912,06 (applicando un tasso di mora dell'8%).
Deve rilevarsi come, anche per la voce in esame, il ctu avesse incluso nel calcolo dei giorni di ritardo imputabili alla Stazione Appaltante i 90 giorni richiesti dalla società appaltatrice a titolo di proroga che, per contro, sono attribuibili a ragioni del tutto estranee all'inadempimento dell'Amministrazione, sicché l'ausiliario del giudice era pervenuto alla maggiore cifra di € 4.816,08. Tale somma, pertanto, è stata opportunamente ridotta sottraendo ai giorni totali di ritardo i suddetti 90 giorni e ricalcolando la voce di danno secondo la formula individuata dal ctu nella relazione a pagina 23.
➢ il pagamento dei maggiori costi per rinnovo della cauzione definitiva (riserva n.5) a causa della maggiore durata del cantiere non è dovuto in quanto non sono depositate copia della cauzione definitiva, né vi è prova del suo rinnovo;
➢ il pagamento dei maggiori costi per il mantenimento delle polizze (riserva n.6) non è dovuto in quanto, pur essendo depositata in atti copia della polizza assicurativa, non vi è prova del suo rinnovo;
➢ il pagamento di maggiori costi per le spese del personale impiegato (riserva n.7) non è dovuto in quanto non vi è prova dello stesso: non vengono, infatti, fornite agli atti le buste paga degli operai, né il giornale
22
dei lavori dai quali sarebbe stato possibile accertare la presenza delle maestranze sul cantiere;
➢ il pagamento del costo relativo al mancato ammortamento dei macchinari (riserva n.8) non è dovuto in quanto il costo reale dei macchinari sostenuto dall'impresa non risulta adeguatamente dimostrato, mancando agli atti il libro dei cespiti, almeno un verbale di sopralluogo redatto dal Direttore dei Lavori nonché il giornale dei lavori dal quale si sarebbe potuto evincere quali macchinari erano presenti in cantiere.
Parte attrice, tanto in sede di osservazioni alla bozza dell'elaborato peri- tale quanto all'udienza del 6.02.2025 (cfr. verbale), contestava le conclusioni cui era pervenuto il CTU ritenendo che l'ausiliario del Giudice ben avrebbe potuto ed, anzi, dovuto acquisire la documentazione in possesso della Parte_3
tante quali il giornale dei lavori, il registro di contabilità e le buste paga degli operai, anche alla luce dei poteri riconosciutigli dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. Civ. sez. un., 3086 del 1 febbraio 2022). In virtù di tanto, all'udienza del 6.02.2025, chiedeva un supplemento istruttorio affinché il CTU rispondesse integralmente ai quesiti posti dal Tribunale.
Questo Giudice non ha ritenuto di accogliere l'istanza di supplemento istruttorio atteso che la documentazione che sarebbe stata necessaria al CTU per verificare la sussistenza dei danni lamentati da parte attrice avrebbe dovuto essere prodotta da quest'ultima o perché nella sua disponibilità (ad esempio, le buste paga degli operai o l'atto di rinnovo della polizza assicurativa e/o della cauzione) o perché da essa facilmente reperibile mediante mere istanze di ac- cesso agli atti nei confronti della Stazione appaltante (ad esempio, il libro gior- nale dei lavori ed ulteriore documentazione afferente al contratto di appalto).
Peraltro, pur prescindendo dai criteri che governano il riparto dell'onere probatorio, si legge nella relazione peritale depositata dal CTU che, attesa la mancanza di documentazione necessaria per esercitare il proprio incarico,
l'ausiliario del Giudice concedeva alle parti un termine di 15 giorni, a far data dal
23
7.02.2024, per far pervenire, a mezzo pec, il consenso o il diniego dell'Amministrazione all'acquisizione del fascicolo amministrativo relativo all'appalto in oggetto. Tuttavia, nel temine concesso, egli non aveva ricevuto al- cun riscontro né da parte attrice né da parte convenuta sicché si trovava co- stretto a rispondere ai quesiti posti dal Giudice in virtù della sola documenta- zione di cui aveva disponibilità.
Non appare conferente, inoltre, nemmeno il richiamo alla sentenza delle
Sezioni Unite n.3086/2022 in quanto, se è vero che essa ammette che il CTU possa acquisire tutti i documenti necessari per rispondere al quesito formulato dal Giudice, è altrettanto vero che limite invalicabile di tale potere è rappresen- tato dal fatto che tali documenti non debbano essere diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda, rappresentando quest'ultima una facoltà concessa espressamente al consulente tecnico solo in sede di esame contabile di cui all'art.198 co.2 c.p.c.
Non vi è dubbio, infatti, che la prova dei danni lamentati dalla società attrice rientri tra i fatti principali oggetto della domanda risarcitoria e non possa, pertanto, essere supplita dall'attività del CTU.
Ne consegue che, ritenuto che non sia necessario un supplemento istrut- torio e che, al contrario, sia sufficiente la perizia depositata dal CTU, alla luce di quanto accertato e calcolato nella stessa, i crediti concretamente riconoscibili all'attrice in ragione degli inadempimenti imputabili alla stazione appaltante ammontino ad € 23.597,93, somma che deve essere rivalutata dal momento della liquidazione (compiuta all'interno della relazione peritale della CTU deposi- tata in data 26.06.2024) sino alla data del deposito della presente sentenza, per un totale di € 23.933,01.
Poiché, infine, il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. dif-
24
fusamente, Cass., Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17.02.1995), con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della li- quidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di riva- lutazione medio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi, computati sulla somma sopra individuata di €23.933,01, devalutata in base all'indice ISTAT in virtù del c.d. FOI, dalla data dell'evento dannoso, che per convenzione si assu- me essersi verificato nel momento in cui sono state manifestate le riserve
(12.12.2016), e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momen- to della pubblicazione della presente decisione, per un totale di € 26.449,47.
Su tale somma decorrono gli eventuali interessi in misura legale dalla data di liquidazione sino all'effettivo soddisfo.
4. § Sulle spese di giustizia.
Le spese di giustizia seguono la soccombenza delle convenute ammini- strazioni e si liquidano come in dispositivo, alla luce di una serie di considera- zioni che di seguito si precisano.
In primo luogo, occorre prendere in considerazione che, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda principale e della distanza tra la som- ma richiesta e quella liquidata, lo scaglione tariffario di riferimento ai fini della quantificazione del compenso del difensore di parte attrice, è quello relativo al decisum e non al deductum, come chiaramente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il valore dichiarato in citazione vale ai fini della liqui- dazione del compenso solo laddove la domanda venga accolta integralmente con condanna del soccombente alle spese diversamente dal caso in cui l'azione si riveli infondata o non venga accolta, anche in parte. In questa seconda ipote- si, nella quale si inscrive il caso di specie, il valore della controversia va dimo-
25
strato in concreto “determinandosi in astratto un conflitto di interessi per una azione incoata per un dichiarato alto valore, ma infondata o non accolta anche in parte” (Cass. ord. 10 aprile, n. 21243/2018).
In secondo luogo, ai fini del calcolo dello scaglione di riferimento, non può non tenersi conto del valore della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta – malgrado rinunciata nelle note conclusionali – pari ad euro €
126.270,42, dalla quale parte attrice ha dovuto, seppur blandamente, difender- si evidenziandone l'inammissibilità (cfr. seconda memoria ex art.183 co.6 c.p.c. depositata in data 23.12.2021).
Inoltre, giova tener conto del fatto che la società attrice ha avviato il giu- dizio quando era ancora in bonis, ma che nel corso del giudizio è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della stessa, sicché, all'esito dell'interruzione del pro- cesso, con atto di riassunzione depositato in data 19.10.2021, si costituiva lo stesso Avvocato Luciano Costanzo quale difensore del Parte_1
in persona del curatore dott. , così come autorizzato con Persona_4
provvedimento del G.D. del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Benedetta Ma- gliulo, del 18.10.2021 (allegato alla costituzione del fallimento), nel quale si dispone anche la ammissione al patrocinio a spese dello Stato del suddetto fallimento, stante la dichiarata assenza di fondi.
All'esito dei chiarimenti resi dall'Avvocato Luciano Costanzo con le note depositate in data 1 luglio 2025, è emersa la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in ragione della sopravvenienza di attivo.
Appare, pertanto, opportuno scindere l'attività difensiva in due fasi: quel- la di studio e di introduzione del giudizio, compiuta dall'Avvocato Costanzo - di- chiaratosi, peraltro, antistatario - nell'interesse della società Controparte_14
quella di trattazione, istruttoria e decisionale, compiuta
[...]
dall'Avvocato Costanzo nell'interesse del fallimento, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
26
In virtù di tale netta scissione tra due distinti momenti dell'attività di- fensiva, si ritiene di dover compiere due differenti liquidazioni dei compensi.
La prima, relativa all'attività difensiva svolta prima del fallimento, per la sola fase di introduzione e di studio, parametrata allo scaglione compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, ovverosia, alla somma effettivamente li- quidata da questo Giudice in accoglimento della domanda principale.
A tale titolo può riconoscersi l'applicazione dei medi tariffari per un impor- to di euro 2.905,00.
La seconda (per l'attività svolta dal difensore nell'interesse del fallimento nelle fasi di trattazione, istruttoria e decisionale) va, invece, parametrata allo scaglione compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000, ovverosia al valore del- la domanda riconvenzionale rispetto alla quale, nella prima memoria ex art.183 co.6 c.p.c., parte attrice ha dovuto difendersi, seppur eccependo semplicemente la totale inconferenza della stessa rispetto alla domanda principale.
Per tale attività questo Giudice ritiene di applicare valori tra i minimi ed in medi, tenuto conto della modesta attività svolta in relazione alla domanda ricon- venzionale rinunziata;
da ciò deriva il riconoscimento dell'importo di euro
6.500,00.
Il totale dei compensi è, pertanto, pari ad euro 9.405,00.
Va, inoltre, chiarito che la statuizione di condanna va disposta integral- mente in favore della procedura fallimentare, ciò in applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “il difensore della parte che fallisce nel corso del giudizio in cassazione conserva il potere di rappresentare il suo as- sistito nel processo, che non si interrompe per effetto della perdita della capacità di stare in giudizio della parte, ma non può chiedere, nel caso di vittoria della causa, la distrazione delle spese di lite, poiché il rapporto interno tra lui e il cliente si estingue e, venendo meno, per effetto del fallimento, il potere di di- sporre del diritto alla rifusione di tali spese in capo al fallito, non sopravvive nep- pure il potere di disposizione di quello stesso diritto eccezionalmente attribuito
27
dalla legge al suo difensore e non ancora esercitato prima del fallimento (Cass.
Sez. 1, 23/12/2022, n. 37719, Rv. 666564 - 01).
Infine le spese di ctu, come liquidate in corso di causa e fatta salva la so- lidarietà operante in favore del consulente, vanno definitivamente poste a cari- co delle convenute che vanno condannate a rivalere l'attrice delle somme a tale titolo eventualmente corrisposte al nominato ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1. Accoglie parzialmente le domande di parte attrice nei termini di cui in parte motiva;
accerta, quindi, la responsabilità contrattuale della Stazione
Appaltante e per l'effetto condanna parti convenute al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di € 26.449,47, oltre eventuali interessi legali dalla data della sentenza a quella di effettivo soddisfo;
2. Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al contenzioso instaurato con la domanda riconvenzionale;
3. Pone le spese di lite a carico delle convenute e le condanna al pagamento di € euro 9.405,00 in favore di parte attrice, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4. Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa e fatta salva la solidarietà operante in favore del consulente, definitivamente a carico delle convenute che vanno condannate a rivalere l'attrice delle somme a tale titolo eventualmente corrisposte al nominato ctu.
É verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
28
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con la dottoressa
Cristina Gagliotta, Mot in tirocinio.
29