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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/05/2024, n. 5150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5150 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico dott. Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 24730/23 riservata in decisione ex art. 281 sexies, terzo, comma, all'udienza del 16.05.2024 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Parte_1 P.IVA_1
On. legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dagli Parte_2
Avv.ti Fernanda Speranza e Fabrizio Niceforo, elett.te domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81;
APPELLANTE
e
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. CP_1 C.F._1
Ugo ODIERNA, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via dei Fiorentini, 61;
APPELLATO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
Con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado ritualmente notificata, CP_1
conveniva in giudizio la dinanzi il Giudice di Pace di Napoli, onde sentirla Parte_1
condannare al risarcimento dei danni causati dalla condotta colposa della convenuta che non aveva dato attuazione, dal 2010 all'ottobre 2019, alla delibera di G.R.C. n. 690 del 2010 che fissava i seguenti tre obiettivi: 1) sostegno al reddito;
2) sviluppo dell'occupabilità e 3) azione di sistema;
in favore dei soggetti, come l'istante partecipanti ai progetti e Org_1 Org_2
A dire dell'attore, con tale condotta, la aveva violato diritti di rango costituzionale, in primis, Pt_1
gli artt. 2 e 3 della Costituzione, nonché gli artt. 1337 c.c. e 2043 c.c.
In particolare, parte attrice sostanzialmente imputava alla la violazione dell'art. 3 Parte_1 della Costituzione eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” … [nonché dell'art. 2 Cost.] atteso che
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”>>.
A dire dell'istante << … la … dal 2010 all'ottobre 2019, … non ha rimosso Parte_1
tali ostacoli e, pertanto, deve essere condannata al risarcimento in via di equità…>>.
Il premesso: CP_1
•di aver <<partecipato ai progetti per soggetti appartenenti a categorie org_3
Org_ disagiate con difficoltà di inserimento Progetto Isola... al Progetto …>>;
•che con dell'istante, proprio perché appartenente alla platea un piano di azione per il Org_4
lavoro attraverso tre tipologie di azione:
1)sostegno al reddito;
2)sviluppo dell'occupabilità;
3)azione di sistema>>;
•di avere lo sviluppo dell'occupabilità, l'azione di sistema>>; chiariva che l'azione risarcitoria e/o indennitaria in punto di petitum ex artt. 2 e 3 Cost.>> sicchè tre fatti giuridici omissivi che il giudice di pace … è chiamato a giudicare …>> (pag. 2).
Secondo l'istante, durata di circa 10 anni posto in essere dalla , si configura una indiscutibile Parte_1 lesione della [sua] legittima aspettativa … di vedere attuato il sostegno al reddito, lo sviluppo dell'occupabilità, l'azione di sistema (causa petendi)>>.
A dire dell'attore, dalla ricognizione di una pluralità di delibere regionali richiamate in citazione,
<<risulta evidente la lesione di posizioni giuridiche ampliative della [sua] sfera giuridica … ad opera della atteso che le varie azioni intraprese (ma mai portate a termine) non hanno Pt_1 prodotto alcun raggiungimento dei tre obiettivi … individuati né, tantomeno, di quello occupazionale… se tanto è vero, dall'anno 2010 sino all'ottobre 2019, sono state caducate ed annullate assai colposamente tutte le delibere sopra richiamate [in citazione: ndr] e che avrebbero dovuto far conservare l'integrità del patrimonio dell'attore e/o comunque incrementare la propria sfera giuridica pregiudicata invece dalle scelte compiute, nei confronti di chi ha sempre conf idato sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi poi di fatto ed in diritto caducati e/o annullati.
Tale comportamento regionale, è intuitivo, è palese, è causa di risarcimento del danno anche non patrimoniale, perché per quanto esposto è provato che, nei confronti dell'istante, la Pt_1 ha violato in primis l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non ha rimosso gli
[...]
ostacoli sopra indicati, ostacoli che, anche intuitivamente, sono in grado di limitare: la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese… è mancato difatti dalla delibera 690/2010 e sino, quantomeno all'ottobre 2019, quando si è iniziato a dare attuazione al progetto di manutenzione delle strade regionali sorto … con delibera 394/18, sia:
1. Il sostegno al reddito, sia 2. Lo sviluppo dell'occupabilità, sia 3. L'azione di sistema. Tale enorme lesione del diritto soggettivo dell'istante ex art. 3 Cost. è già provata documentalmente atteso che dopo il 2010 e sino all'ottobre 2019 l'istante: a) non ha ricevuto più alcun sostegno al reddito;
b) non ha ricevuto più alcun sostegno all'occupabilità; c) non ha visto attuarsi alcuna azione di sistema efficace nel periodo di riferimento>>.
In diritto, l'istante giustificava ulteriormente la domanda, ricordando che orientamento della Cassazione (sentenza n. 30515/2019), qualora il privato cittadino abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica (come le delibere del 2010), successivamente annullate e/o di fatto caducate, senza che si discuta della legittimità dell'annullamento, la controversia relativa ai danni subiti dal privato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, perché ha ad oggetto non già la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione e successivo incremento dell'integrità del patrimonio e/o della propria sfera giuridica, pregiudicato/a dalle scelte compiute … confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativi/i poi di fatto caducato/i>>.
Su tali presupposti, parte attrice rassegnava le seguenti testuali conclusioni: <in via del tutto preliminare accertare e dichiarare che l'art. 2 3 della costituzione impongono alle istituzioni, anche regionali, di farsi carico garantire il principio eguaglianza ed applicando in primis con norma equità cd. formativa o sostitutiva fondata sul giudizio intuitivo non sillogistico, ai sensi per gli effetti cassazione civile sez. u. n. 716 1999, l'istante figura nell'elenco (doc. 19) degli appartenenti alla platea bros l'effetto è mancato colposamente dalla delibera 690 2010 (08 10 2010) sino all'ottobre 2019 quando si iniziato a dare attuazione al progetto manutenzione delle strade sia:
1. sostegno reddito, sia 2. lo sviluppo dell'occupabilità, 3. l'azione sistema, accertando dichiarando, pronuncia sola equità, che tale complessivo comportamento regionale, anche intuitivamente, viola i principi informatori posti dall'art. 2 e 3 della Costituzione, accertando e dichiarando con efficacia di giudicato che non risultano, anche intuitivamente, rimossi nell'arco temporale dedotto in lite, tempestivamente gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dell'istante ne hanno, anche intuitivamente, impedito il pieno sviluppo della persona umana per circa dieci anni e limitandone l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese con irreparabile danno al suo diritto fondamentale alla eguaglianza ed alla dignità costituente danno patrimoniale e/o non patrimoniale e, per tutto quanto sopra esposto: Condannare con pronuncia normativa di equità cd. formativa e/o sostitutiva per gli esposti motivi e di cui ai capi che precedono, la , Parte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, anche a titolo risarcitorio ovvero indennitario e di equità, e comunque per i principi informatori sopra dedotti filtrati per danno cd. non patrimoniale e/o patrimoniale, in favore dell'istante della complessiva somma di € 1.000,00
(mille/00) oltre interessi dalla domanda”.
La chiedeva il rigetto della domanda, sollevando anche eccezioni preliminari Parte_1
relative alla giurisdizione, competenza e nullità della citazione.
Con la sentenza n. 40022/2023 pubblicata in data 6/11/2023, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Parte_1
Si è costituito che ne eccepisce la inammissibilità ed infondatezza. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione dell'appellata, secondo cui l'appello sarebbe inammissibile:
A) ex art. 339 c.p.c., perché trattandosi di sentenza pronunciata secondo equità, è denunciabile solo la violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia;
B) ex art. 342 c.p.c., per difetto del requisito di specificità dei motivi.
L'eccezione sub A) è infondata perché l'appellante ha prospettato, tra i motivi di appello, anche quello del difetto di giurisdizione che rientra nel novero di quelli legittimanti l'appello avverso le sentenze pronunciate secondo equità (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34524 del 16/11/2021).
L'eccezione sub B) è infondata perché l'atto di appello è sufficientemente motivato ed i motivi di impugnazione sono chiaramente intelleggibili.
*****
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE NORME DEL PROCEDIMENTO. OMESSA PRONUNCIA. DIFETTO
ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE. INESISTENZA DI SITUAZIONE SOGGETTIVA
TUTELABILE
L'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inesistenza di una posizione giuridica tutelabile in capo all'appellata, in violazione dell'art. 112 c.p.c..
Premesso che l'attore Parte_3
e di politiche del lavoro dalla cui attuazione lo stesso avrebbe, ipoteticamente, dovuto Controparte_2
trarre beneficio>>, la obietta che, relativamente alle predette iniziative e politiche Parte_1 del lavoro, voler concedere, una posizione di mero interesse di fatto. Né … può risultare utile a sopperire alla mancanza di qualsivoglia posizione soggettiva tutelabile il riferimento al preteso “grimaldello” dell'equità, la quale presuppone, naturalmente, la sussistenza comunque di un diritto e di una posizione soggettiva meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico>>.
Inoltre, l'appellante fa rilevare che le delibere regionali invocate hanno una valenza programmatica, dovendosi leggere proprio in attuazione dell'art. 4 della Costituzione, nell'ottica della promozione delle condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro dei cittadini.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO:
VIOLAZIONE NORME DEL PROCEDIMENTO. OMESSA PRONUNCIA. DIFETTO DI
GIURISDIZIONE. VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C.
Secondo l'appellante, il Giudice di Pace avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., non essendosi correttamente pronunciato sull'eccezione di difetto di giurisdizione. In particolare, la rileva che se esistesse Pt_1
una situazione giuridica tutelabile in capo , questa andrebbe qualificata come interesse CP_3
legittimo (non diritto soggettivo), tutelabile davanti al GA, ai sensi dell'art. 7 del Codice del processo amministrativo approvato con D. Lgs.
2.7.2010 n. 104.
*****
La vicenda portata all'esame di questo giudicante è stata esaminata e decisa con la sentenza di questo
Tribunale n. 5044/2024, pubbl. il 15/05/2024 (GU dott. Forziati), che questo giudice condivide integralmente e che viene qui richiamata e trascritta, perché le questioni di fatto e di diritto oggetto del presente giudizio sono esattamente le stesse di quelle risolte dalla richiamata sentenza.
*****
Il primo motivo di appello è infondato.
<<il difetto assoluto di giurisdizione è configurabile quando la domanda giudiziaria non conoscibile, in astratto e non in concreto, da nessun giudice, sicché tutti i giudici sono tenuti ad arretrare, a farsi da parte rispetto ad una materia che non può formare oggetto di cognizione giurisdizionale (Cass., sez. un., 16 marzo 2022, n. 8600).
Il difetto in esame è ravvisabile quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere;
attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione concernente l'idoneità di norme di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio (Cass., sez. un., 30 marzo 2005, n. 6635; Cass., sez. un., 31 marzo 2006, n. 7577; Cass., sez. un., 8 maggio
2007, n. 10375).
In particolare, si ha difetto assoluto di giurisdizione nel caso in cui manchi in astratto la giustiziabilità della pretesa azionata.
Nel caso in esame non si palesa nessuna delle situazioni innanzi delineate, in quanto la pretesa risarcitoria azionata … attiene alla violazione di norme costituzionali, quali gli artt. 2 e 3 della
Costituzione, e affonda le sue radici nell'asserita inazione amministrativa della Parte_1 nell'ambito delle politiche per il lavoro. In particolare, [parte attrice] lamenta la tardiva attuazione del piano d'azione, denominato “ ”, approvato con la deliberazione di Giunta Organizzazione_5
regionale n. 690 del 08/10/2010, piano che, secondo la sua ricostruzione, avrebbe avuto concreta esecuzione soltanto nell'ottobre 2019, privandolo per 9 anni degli strumenti previsti in favore dei disoccupati di lunga durata, categoria della quale egli fa parte, avendo partecipato in passato ai progetti denominati e Org_1 Org_2
Dunque, la pretesa risarcitoria … non è già in astratto sottratta alla giurisdizione, mentre attiene al merito della controversia la verifica dell'effettiva esistenza di una posizione giuridica lesa, sia essa di diritto soggettivo o di interesse legittimo>> (sentenza Tribunale Napoli n. 5044/2024, in motivazione).
*****
Il secondo motivo di appello è ammissibile e fondato.
Si tratta di questione ammissibile ai sensi del citato art. 37 c.p.c., trattandosi di eccezione già sollevata in primo grado e oggetto di specifico motivo di gravame. Inoltre, la censura integra una violazione di norme sul procedimento e, come tale, rientra tra i motivi contemplati dall'ultimo comma dell'art. 339
c.p.c..
La richiama l'art. 7 del codice del processo amministrativo e sostiene che la posizione Pt_1
azionata dal debba essere qualificata di interesse legittimo, atteso che la domanda risarcitoria si CP_1
fonda su di un atto, il piano per il lavoro, per la cui attuazione era necessario adottare ulteriori atti amministrativi. Tanto premesso, giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (in tal senso, da ultimo, Cass., sez. un., ordinanza n. 2368 del 24/01/2024).
In ragione di ciò, occorre partire dall'individuazione della fattispecie di illecito alla base della domanda, impresa non agevole stante le modalità, involute e confusionarie, con cui è stato redatto l'atto di citazione introduttivo del giudizio di I grado.
Proprio in ragione delle suddette modalità, si ritiene opportuno riportare alcuni passaggi testuali del suddetto atto …. dopo aver allegato di aver partecipato al progetto di “ denominato e al Org_3 Org_1
successivo progetto con il quale gli era stato riconosciuto un sostegno al reddito durante un Org_2 percorso di inserimento lavorativo, l'attore ha richiamato la delibera della Giunta regionale n. 690 del 08.10.2010 di approvazione del piano d'azione denominato “ ”, per poi Organizzazione_5
aggiungere che: - con tale atto, “venne previsto, a favore dell'istante proprio perché appartenente alla platea un piano di azione per il lavoro attraverso tre tipologie di azione: - 1. sostegno Org_4
al reddito, - 2. sviluppo dell'occupabilità, - 3. azione di sistema”; - “il non aver attuati colposamente tali 3 obblighi (obiettivi) […] qualifica l'azione risarcitoria e/o indennitaria in punto di petitum ex artt. 2 e 3 Cost.”.
… l'attore ha descritto l'illecito nel seguente modo: “A fronte di questo reiterato e perseverante comportamento omissivo della durata di circa 10 anni posto in essere dalla , si Parte_1 configura un'indiscutibile lesione della legittima aspettativa dell'istante nella qualità di appartenente alla detta platea così come singolarmente individuato dai provvedimenti in esame.
L'istante ha, difatti, inutilmente per circa dieci (10) anni dal 2010 all'ottobre 2019, atteso di vedere attuato: il sostegno al reddito, lo sviluppo dell'occupabilità, l'azione di sistema (causa petendi).
Sono questi tre fatti giuridici omissivi che il giudice di pace per domanda dell'esponente è chiamato a giudicare secondo la chiesta equità formativa e/o sostitutiva …”.
Dopo aver elencato … una serie di atti amministrativi che dimostrerebbero la mancata attuazione del piano d'azione per il lavoro …, per giustificare l'attrazione della controversia nell'ambito della giurisdizione ordinaria, l'attore ha precisato che la domanda da lui avanzata ha ad oggetto “non già la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione e successivo incremento dell'integrità del patrimonio (borsa formativa) e/o della propria sfera giuridica, pregiudicato/a dalle scelte compiute- la partecipazione ai Org_6 – confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativo/i poi di fatto caducato/i (vedi
[...]
anche Cass. 6885/19). È mancato difatti dalla delibera 690/2010 e sino, quantomeno all'ottobre
2019, quando si è iniziato a dare attuazione al progetto di manutenzione delle strade regionali sorto, come in precedenza detto, con delibera 394/2018, sia:
1. il sostegno al reddito, sia 2. lo sviluppo dell'occupabilità, sia 3. l'azione di sistema. Tale enorme lesione del diritto soggettivo dell'istante ex art. 3 Cost. è già provata documentalmente atteso che dopo il 2010 e quantomeno sino all'ottobre 2019 l'istante: a) non ha ricevuto più alcun sostegno al reddito;
b) non ha ricevuto più alcun sostegno all'occupabilità (essendo rimasto disoccupato come si dimostra dalla sua iscrizione
… nell'elenco dei disoccupati della , c) non ha visto attuarsi alcuna azione di sistema Org_7 efficace nel periodo di riferimento” …
Ancora, secondo la costruzione difensiva, “La deliberazione regionale del 2010 ha determinato (alIl
Luce dell'art. 3 della Costituzione) l'insorgere di una specifica obbligazione, dotata di opportuna copertura finanziaria, nei confronti dei soggetti individuati come l'istante. In sostanza, la favorevole determinazione dell'organo deliberante ha segnato l'apertura di una fase procedimentale diretta alla conclusione dei contratti di avviamento al lavoro. L'esaurimento della fase di competenza della
(delibera 690/2010) ha avviato una sequenza procedimentale finalizzata alla Parte_1 stipula dei contratti di lavoro, che ha determinato l'insorgenza degli specifici doveri di informazione e protezione” …
Infine, … [parte attrice] ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via del tutto preliminare accertare e dichiarare che l'art. 2 e l'art. 3 della Costituzione impongono alle istituzioni, anche regionali, di farsi carico di garantire il principio di eguaglianza ed accertare e dichiarare applicando in primis l'art. 2 e 3 della Costituzione con norma di equità cd. FORMATIVA e/o sostitutiva fondata sul giudizio intuitivo e non sillogistico, ai sensi e per gli effetti di Cassazione
Civile Sez. U. n. 716/1999, che l'istante figura nell'elenco (doc. 19) degli appartenenti alla platea
Bros e per l'effetto accertare e dichiarare che è mancato colposamente dalla delibera 690/2010
(08/10/2010) e sino all'ottobre 2019 quando si è iniziato a dare attuazione al progetto di manutenzione delle strade regionali, sia:
1. il sostegno al reddito, sia 2. lo sviluppo dell'occupabilità, sia 3. l'azione di sistema accertando e dichiarando, con pronuncia di sola equità, che tale complessivo comportamento regionale, anche intuitivamente, viola i principi informatori posti dall'art. 2 e 3 della Costituzione, e l'art. 1337 c.c. e/o l'art. 2043c.c. accertando e dichiarando con efficacia di giudicato che non risultano, anche intuitivamente, rimossi nell'arco temporale dedotto in lite, tempestivamente gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dell'istante ne hanno, anche intuitivamente, impedito il pieno sviluppo della persona umana per circa dieci anni e limitandone l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese con irreparabile danno al suo diritto fondamentale alla eguaglianza ed alla dignità costituente danno patrimoniale e/o non patrimoniale e, per tutto quanto sopra esposto: Condannare con pronuncia normativa di equità cd. formativa e/o sostitutiva per gli esposti motivi e di cui ai capi che precedono, la , in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, anche a titolo Parte_1
risarcitorio ovvero indennitario e di equità, e comunque per i principi informatori sopra dedotti filtrati dall' art. 1337 c.c.e/o ex art. 2043 c.c. per danno cd. non patrimoniale e/o patrimoniale, in favore dell'istante della complessiva somma di € 1.099,00 (millenovantanove) oltre interessi dalla domanda”.
Orbene, il piano per il lavoro approvato con la delibera 690/2010, oltre a non menzionare affatto i partecipanti ai progetti e aveva una valenza meramente programmatica;
da esso, Org_1 Org_2
quindi, non poteva sorgere alcun diritto soggettivo, né alcun tipo di affidamento individuale in capo a… [parte attrice] . Il piano individuava, in via generale, una serie di azioni, per la cui attuazione era necessaria un'ulteriore attività amministrativa, attraverso la quale le varie misure di intervento ipotizzate sarebbero state via via implementate. Pertanto, quando si duole della mancata attuazione del piano per circa 9 anni, l'attore lamenta il mancato esercizio dei poteri autoritativi con i quali la avrebbe dovuto dare concretezza alle singole misure previste in sede programmatica. Pt_1
La causa petendi dell'azione intrapresa non ha quindi ad oggetto la lesione di un inesistente diritto soggettivo, bensì la mancata soddisfazione di un interesse legittimo pretensivo, posto che, secondo la tesi difensiva, il patrimonio dell'attore si sarebbe incrementato laddove il programma fosse stato effettivamente attuato. Stando così le cose, la giurisdizione non può che appartenere al giudice amministrativo in base all'art. 7 del codice del processo amministrativo, a mente del quale “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni” (l'enfasi è dello scrivente).
Sul punto va richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia introdotta dal privato al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'omesso esercizio, da parte della P.A., del potere autoritativo discrezionale, ai sensi dell'art.7 del d.lgs. n.104 del 2010, rispetto al quale la posizione soggettiva vantata dal privato non assume la natura di diritto soggettivo ma quella di interesse legittimo pretensivo;
in tal caso, infatti, non viene in considerazione l'incolpevole affidamento del privato su un provvedimento amministrativo ampliativo legittimamente annullato in sede di autotutela (con conseguente lesione del diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del patrimonio), e neppure l'affidamento, circa l'emanazione di un provvedimento ampliativo, ingenerato da un comportamento della P.A. che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, essendo, al contrario, fondata la pretesa risarcitoria esclusivamente sull'omesso compimento dell'attività provvedimentale necessaria ad evitare l'insorgenza del dedotto pregiudizio” (cfr. Cass., sez. un., 12/11/2021, n. 33851; in senso conforme: Cass., sez. un.,
23/11/2022 n. 34555; Cass., sez. un., 31/10/2023, n. 30175).
Né la giurisdizione ordinaria può essere ricondotta all'allegazione secondo cui l'adozione del piano per il lavoro avrebbe “segnato l'apertura di una fase procedimentale diretta alla conclusione dei contratti di avviamento al lavoro”. Si tratta infatti di una prospettazione difensiva non veritiera, in quanto, lo si ripete, il detto piano aveva una valenza programmatica, restando affidata alla successiva attività amministrativa l'individuazione dei tempi e dei modi attraverso cui dare concretezza alle politiche attive del lavoro in esso delineate.
La giurisdizione ordinaria non può essere ricondotta nemmeno alla fuorviante affermazione dell'attore secondo cui sarebbe stato leso il suo legittimo affidamento, perché la suddetta lesione, secondo la stessa ricostruzione attorea, non discende dall'annullamento in sede di autotutela o giurisdizionale di un atto amministrativo ampliativo della sua sfera giuridica, né essa discende da una condotta materiale della P.A., posto che nessun contatto sociale qualificato è sorto tra la Pt_1
e … [parte attrice]. È vero che, in alcuni fugaci passaggi della citazione, si fa riferimento alla caducazione o annullamento di “tutte le delibere sopra richiamate” … o alla “revoca parziale dei finanziamenti stanziati a favore dell'attore”, ma si tratta di prospettazioni difensive prive di riscontro fattuale (non risultano finanziamenti specificamente stanziati a favore dell'attore, né annullamenti di bandi a lui rivolti) ed ininfluenti ai fini dell'individuazione della posizione giuridica azionata in giudizio, perché, come in precedenza evidenziato, la fattispecie illecita alla base della domanda riguarda, nella sua sostanza, la mancata adozione di atti amministrativi discrezionali destinati ad attuare il piano per il lavoro, con la conseguenza che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (vedi la giurisprudenza della Corte di Cassazione in precedenza citata)>> (sentenza
Tribunale Napoli n. 5044/2024, in motivazione).
Il Giudice di Pace ha dunque errato nel non rilevare la giurisdizione del giudice amministrativo perché questa sussiste anche quando (come nella fattispecie di causa) la lesione derivi dal mancato esercizio di un potere amministrativo discrezionale a fronte del quale la posizione del privato è di interesse legittimo.
*****
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va accolto e va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. L'accoglimento del secondo motivo di appello assorbe l'esame dei restanti.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55 e smi.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, pronunciando sull'appello come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, così provvede:
-accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Napoli n. 40022/2023 pubblicata in data 6/11/2023 e dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da nei confronti della regione per difetto di giurisdizione del CP_1 Pt_1
giudice ordinario ed assegna alle parti il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al Controparte_4
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_1 Parte_1
liquidate:
I) per il primo grado in € 346,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie,
Iva e CPA come per legge;
II) per il secondo grado, in € 64,50 per spese ed € 662,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
Così deciso in Napoli il 17.5.2024.
Il Giudice dott. Francesco Pastore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico dott. Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 24730/23 riservata in decisione ex art. 281 sexies, terzo, comma, all'udienza del 16.05.2024 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Parte_1 P.IVA_1
On. legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dagli Parte_2
Avv.ti Fernanda Speranza e Fabrizio Niceforo, elett.te domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81;
APPELLANTE
e
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. CP_1 C.F._1
Ugo ODIERNA, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via dei Fiorentini, 61;
APPELLATO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
Con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado ritualmente notificata, CP_1
conveniva in giudizio la dinanzi il Giudice di Pace di Napoli, onde sentirla Parte_1
condannare al risarcimento dei danni causati dalla condotta colposa della convenuta che non aveva dato attuazione, dal 2010 all'ottobre 2019, alla delibera di G.R.C. n. 690 del 2010 che fissava i seguenti tre obiettivi: 1) sostegno al reddito;
2) sviluppo dell'occupabilità e 3) azione di sistema;
in favore dei soggetti, come l'istante partecipanti ai progetti e Org_1 Org_2
A dire dell'attore, con tale condotta, la aveva violato diritti di rango costituzionale, in primis, Pt_1
gli artt. 2 e 3 della Costituzione, nonché gli artt. 1337 c.c. e 2043 c.c.
In particolare, parte attrice sostanzialmente imputava alla la violazione dell'art. 3 Parte_1 della Costituzione eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” … [nonché dell'art. 2 Cost.] atteso che
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”>>.
A dire dell'istante << … la … dal 2010 all'ottobre 2019, … non ha rimosso Parte_1
tali ostacoli e, pertanto, deve essere condannata al risarcimento in via di equità…>>.
Il premesso: CP_1
•di aver <<partecipato ai progetti per soggetti appartenenti a categorie org_3
Org_ disagiate con difficoltà di inserimento Progetto Isola... al Progetto …>>;
•che con dell'istante, proprio perché appartenente alla platea un piano di azione per il Org_4
lavoro attraverso tre tipologie di azione:
1)sostegno al reddito;
2)sviluppo dell'occupabilità;
3)azione di sistema>>;
•di avere lo sviluppo dell'occupabilità, l'azione di sistema>>; chiariva che l'azione risarcitoria e/o indennitaria in punto di petitum ex artt. 2 e 3 Cost.>> sicchè tre fatti giuridici omissivi che il giudice di pace … è chiamato a giudicare …>> (pag. 2).
Secondo l'istante, durata di circa 10 anni posto in essere dalla , si configura una indiscutibile Parte_1 lesione della [sua] legittima aspettativa … di vedere attuato il sostegno al reddito, lo sviluppo dell'occupabilità, l'azione di sistema (causa petendi)>>.
A dire dell'attore, dalla ricognizione di una pluralità di delibere regionali richiamate in citazione,
<<risulta evidente la lesione di posizioni giuridiche ampliative della [sua] sfera giuridica … ad opera della atteso che le varie azioni intraprese (ma mai portate a termine) non hanno Pt_1 prodotto alcun raggiungimento dei tre obiettivi … individuati né, tantomeno, di quello occupazionale… se tanto è vero, dall'anno 2010 sino all'ottobre 2019, sono state caducate ed annullate assai colposamente tutte le delibere sopra richiamate [in citazione: ndr] e che avrebbero dovuto far conservare l'integrità del patrimonio dell'attore e/o comunque incrementare la propria sfera giuridica pregiudicata invece dalle scelte compiute, nei confronti di chi ha sempre conf idato sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi poi di fatto ed in diritto caducati e/o annullati.
Tale comportamento regionale, è intuitivo, è palese, è causa di risarcimento del danno anche non patrimoniale, perché per quanto esposto è provato che, nei confronti dell'istante, la Pt_1 ha violato in primis l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non ha rimosso gli
[...]
ostacoli sopra indicati, ostacoli che, anche intuitivamente, sono in grado di limitare: la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese… è mancato difatti dalla delibera 690/2010 e sino, quantomeno all'ottobre 2019, quando si è iniziato a dare attuazione al progetto di manutenzione delle strade regionali sorto … con delibera 394/18, sia:
1. Il sostegno al reddito, sia 2. Lo sviluppo dell'occupabilità, sia 3. L'azione di sistema. Tale enorme lesione del diritto soggettivo dell'istante ex art. 3 Cost. è già provata documentalmente atteso che dopo il 2010 e sino all'ottobre 2019 l'istante: a) non ha ricevuto più alcun sostegno al reddito;
b) non ha ricevuto più alcun sostegno all'occupabilità; c) non ha visto attuarsi alcuna azione di sistema efficace nel periodo di riferimento>>.
In diritto, l'istante giustificava ulteriormente la domanda, ricordando che orientamento della Cassazione (sentenza n. 30515/2019), qualora il privato cittadino abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica (come le delibere del 2010), successivamente annullate e/o di fatto caducate, senza che si discuta della legittimità dell'annullamento, la controversia relativa ai danni subiti dal privato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, perché ha ad oggetto non già la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione e successivo incremento dell'integrità del patrimonio e/o della propria sfera giuridica, pregiudicato/a dalle scelte compiute … confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativi/i poi di fatto caducato/i>>.
Su tali presupposti, parte attrice rassegnava le seguenti testuali conclusioni: <in via del tutto preliminare accertare e dichiarare che l'art. 2 3 della costituzione impongono alle istituzioni, anche regionali, di farsi carico garantire il principio eguaglianza ed applicando in primis con norma equità cd. formativa o sostitutiva fondata sul giudizio intuitivo non sillogistico, ai sensi per gli effetti cassazione civile sez. u. n. 716 1999, l'istante figura nell'elenco (doc. 19) degli appartenenti alla platea bros l'effetto è mancato colposamente dalla delibera 690 2010 (08 10 2010) sino all'ottobre 2019 quando si iniziato a dare attuazione al progetto manutenzione delle strade sia:
1. sostegno reddito, sia 2. lo sviluppo dell'occupabilità, 3. l'azione sistema, accertando dichiarando, pronuncia sola equità, che tale complessivo comportamento regionale, anche intuitivamente, viola i principi informatori posti dall'art. 2 e 3 della Costituzione, accertando e dichiarando con efficacia di giudicato che non risultano, anche intuitivamente, rimossi nell'arco temporale dedotto in lite, tempestivamente gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dell'istante ne hanno, anche intuitivamente, impedito il pieno sviluppo della persona umana per circa dieci anni e limitandone l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese con irreparabile danno al suo diritto fondamentale alla eguaglianza ed alla dignità costituente danno patrimoniale e/o non patrimoniale e, per tutto quanto sopra esposto: Condannare con pronuncia normativa di equità cd. formativa e/o sostitutiva per gli esposti motivi e di cui ai capi che precedono, la , Parte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, anche a titolo risarcitorio ovvero indennitario e di equità, e comunque per i principi informatori sopra dedotti filtrati per danno cd. non patrimoniale e/o patrimoniale, in favore dell'istante della complessiva somma di € 1.000,00
(mille/00) oltre interessi dalla domanda”.
La chiedeva il rigetto della domanda, sollevando anche eccezioni preliminari Parte_1
relative alla giurisdizione, competenza e nullità della citazione.
Con la sentenza n. 40022/2023 pubblicata in data 6/11/2023, il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Parte_1
Si è costituito che ne eccepisce la inammissibilità ed infondatezza. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione dell'appellata, secondo cui l'appello sarebbe inammissibile:
A) ex art. 339 c.p.c., perché trattandosi di sentenza pronunciata secondo equità, è denunciabile solo la violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia;
B) ex art. 342 c.p.c., per difetto del requisito di specificità dei motivi.
L'eccezione sub A) è infondata perché l'appellante ha prospettato, tra i motivi di appello, anche quello del difetto di giurisdizione che rientra nel novero di quelli legittimanti l'appello avverso le sentenze pronunciate secondo equità (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34524 del 16/11/2021).
L'eccezione sub B) è infondata perché l'atto di appello è sufficientemente motivato ed i motivi di impugnazione sono chiaramente intelleggibili.
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PRIMO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE NORME DEL PROCEDIMENTO. OMESSA PRONUNCIA. DIFETTO
ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE. INESISTENZA DI SITUAZIONE SOGGETTIVA
TUTELABILE
L'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inesistenza di una posizione giuridica tutelabile in capo all'appellata, in violazione dell'art. 112 c.p.c..
Premesso che l'attore Parte_3
e di politiche del lavoro dalla cui attuazione lo stesso avrebbe, ipoteticamente, dovuto Controparte_2
trarre beneficio>>, la obietta che, relativamente alle predette iniziative e politiche Parte_1 del lavoro, voler concedere, una posizione di mero interesse di fatto. Né … può risultare utile a sopperire alla mancanza di qualsivoglia posizione soggettiva tutelabile il riferimento al preteso “grimaldello” dell'equità, la quale presuppone, naturalmente, la sussistenza comunque di un diritto e di una posizione soggettiva meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico>>.
Inoltre, l'appellante fa rilevare che le delibere regionali invocate hanno una valenza programmatica, dovendosi leggere proprio in attuazione dell'art. 4 della Costituzione, nell'ottica della promozione delle condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro dei cittadini.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO:
VIOLAZIONE NORME DEL PROCEDIMENTO. OMESSA PRONUNCIA. DIFETTO DI
GIURISDIZIONE. VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C.
Secondo l'appellante, il Giudice di Pace avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., non essendosi correttamente pronunciato sull'eccezione di difetto di giurisdizione. In particolare, la rileva che se esistesse Pt_1
una situazione giuridica tutelabile in capo , questa andrebbe qualificata come interesse CP_3
legittimo (non diritto soggettivo), tutelabile davanti al GA, ai sensi dell'art. 7 del Codice del processo amministrativo approvato con D. Lgs.
2.7.2010 n. 104.
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La vicenda portata all'esame di questo giudicante è stata esaminata e decisa con la sentenza di questo
Tribunale n. 5044/2024, pubbl. il 15/05/2024 (GU dott. Forziati), che questo giudice condivide integralmente e che viene qui richiamata e trascritta, perché le questioni di fatto e di diritto oggetto del presente giudizio sono esattamente le stesse di quelle risolte dalla richiamata sentenza.
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Il primo motivo di appello è infondato.
<<il difetto assoluto di giurisdizione è configurabile quando la domanda giudiziaria non conoscibile, in astratto e non in concreto, da nessun giudice, sicché tutti i giudici sono tenuti ad arretrare, a farsi da parte rispetto ad una materia che non può formare oggetto di cognizione giurisdizionale (Cass., sez. un., 16 marzo 2022, n. 8600).
Il difetto in esame è ravvisabile quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere;
attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione concernente l'idoneità di norme di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio (Cass., sez. un., 30 marzo 2005, n. 6635; Cass., sez. un., 31 marzo 2006, n. 7577; Cass., sez. un., 8 maggio
2007, n. 10375).
In particolare, si ha difetto assoluto di giurisdizione nel caso in cui manchi in astratto la giustiziabilità della pretesa azionata.
Nel caso in esame non si palesa nessuna delle situazioni innanzi delineate, in quanto la pretesa risarcitoria azionata … attiene alla violazione di norme costituzionali, quali gli artt. 2 e 3 della
Costituzione, e affonda le sue radici nell'asserita inazione amministrativa della Parte_1 nell'ambito delle politiche per il lavoro. In particolare, [parte attrice] lamenta la tardiva attuazione del piano d'azione, denominato “ ”, approvato con la deliberazione di Giunta Organizzazione_5
regionale n. 690 del 08/10/2010, piano che, secondo la sua ricostruzione, avrebbe avuto concreta esecuzione soltanto nell'ottobre 2019, privandolo per 9 anni degli strumenti previsti in favore dei disoccupati di lunga durata, categoria della quale egli fa parte, avendo partecipato in passato ai progetti denominati e Org_1 Org_2
Dunque, la pretesa risarcitoria … non è già in astratto sottratta alla giurisdizione, mentre attiene al merito della controversia la verifica dell'effettiva esistenza di una posizione giuridica lesa, sia essa di diritto soggettivo o di interesse legittimo>> (sentenza Tribunale Napoli n. 5044/2024, in motivazione).
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Il secondo motivo di appello è ammissibile e fondato.
Si tratta di questione ammissibile ai sensi del citato art. 37 c.p.c., trattandosi di eccezione già sollevata in primo grado e oggetto di specifico motivo di gravame. Inoltre, la censura integra una violazione di norme sul procedimento e, come tale, rientra tra i motivi contemplati dall'ultimo comma dell'art. 339
c.p.c..
La richiama l'art. 7 del codice del processo amministrativo e sostiene che la posizione Pt_1
azionata dal debba essere qualificata di interesse legittimo, atteso che la domanda risarcitoria si CP_1
fonda su di un atto, il piano per il lavoro, per la cui attuazione era necessario adottare ulteriori atti amministrativi. Tanto premesso, giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (in tal senso, da ultimo, Cass., sez. un., ordinanza n. 2368 del 24/01/2024).
In ragione di ciò, occorre partire dall'individuazione della fattispecie di illecito alla base della domanda, impresa non agevole stante le modalità, involute e confusionarie, con cui è stato redatto l'atto di citazione introduttivo del giudizio di I grado.
Proprio in ragione delle suddette modalità, si ritiene opportuno riportare alcuni passaggi testuali del suddetto atto …. dopo aver allegato di aver partecipato al progetto di “ denominato e al Org_3 Org_1
successivo progetto con il quale gli era stato riconosciuto un sostegno al reddito durante un Org_2 percorso di inserimento lavorativo, l'attore ha richiamato la delibera della Giunta regionale n. 690 del 08.10.2010 di approvazione del piano d'azione denominato “ ”, per poi Organizzazione_5
aggiungere che: - con tale atto, “venne previsto, a favore dell'istante proprio perché appartenente alla platea un piano di azione per il lavoro attraverso tre tipologie di azione: - 1. sostegno Org_4
al reddito, - 2. sviluppo dell'occupabilità, - 3. azione di sistema”; - “il non aver attuati colposamente tali 3 obblighi (obiettivi) […] qualifica l'azione risarcitoria e/o indennitaria in punto di petitum ex artt. 2 e 3 Cost.”.
… l'attore ha descritto l'illecito nel seguente modo: “A fronte di questo reiterato e perseverante comportamento omissivo della durata di circa 10 anni posto in essere dalla , si Parte_1 configura un'indiscutibile lesione della legittima aspettativa dell'istante nella qualità di appartenente alla detta platea così come singolarmente individuato dai provvedimenti in esame.
L'istante ha, difatti, inutilmente per circa dieci (10) anni dal 2010 all'ottobre 2019, atteso di vedere attuato: il sostegno al reddito, lo sviluppo dell'occupabilità, l'azione di sistema (causa petendi).
Sono questi tre fatti giuridici omissivi che il giudice di pace per domanda dell'esponente è chiamato a giudicare secondo la chiesta equità formativa e/o sostitutiva …”.
Dopo aver elencato … una serie di atti amministrativi che dimostrerebbero la mancata attuazione del piano d'azione per il lavoro …, per giustificare l'attrazione della controversia nell'ambito della giurisdizione ordinaria, l'attore ha precisato che la domanda da lui avanzata ha ad oggetto “non già la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione e successivo incremento dell'integrità del patrimonio (borsa formativa) e/o della propria sfera giuridica, pregiudicato/a dalle scelte compiute- la partecipazione ai Org_6 – confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativo/i poi di fatto caducato/i (vedi
[...]
anche Cass. 6885/19). È mancato difatti dalla delibera 690/2010 e sino, quantomeno all'ottobre
2019, quando si è iniziato a dare attuazione al progetto di manutenzione delle strade regionali sorto, come in precedenza detto, con delibera 394/2018, sia:
1. il sostegno al reddito, sia 2. lo sviluppo dell'occupabilità, sia 3. l'azione di sistema. Tale enorme lesione del diritto soggettivo dell'istante ex art. 3 Cost. è già provata documentalmente atteso che dopo il 2010 e quantomeno sino all'ottobre 2019 l'istante: a) non ha ricevuto più alcun sostegno al reddito;
b) non ha ricevuto più alcun sostegno all'occupabilità (essendo rimasto disoccupato come si dimostra dalla sua iscrizione
… nell'elenco dei disoccupati della , c) non ha visto attuarsi alcuna azione di sistema Org_7 efficace nel periodo di riferimento” …
Ancora, secondo la costruzione difensiva, “La deliberazione regionale del 2010 ha determinato (alIl
Luce dell'art. 3 della Costituzione) l'insorgere di una specifica obbligazione, dotata di opportuna copertura finanziaria, nei confronti dei soggetti individuati come l'istante. In sostanza, la favorevole determinazione dell'organo deliberante ha segnato l'apertura di una fase procedimentale diretta alla conclusione dei contratti di avviamento al lavoro. L'esaurimento della fase di competenza della
(delibera 690/2010) ha avviato una sequenza procedimentale finalizzata alla Parte_1 stipula dei contratti di lavoro, che ha determinato l'insorgenza degli specifici doveri di informazione e protezione” …
Infine, … [parte attrice] ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via del tutto preliminare accertare e dichiarare che l'art. 2 e l'art. 3 della Costituzione impongono alle istituzioni, anche regionali, di farsi carico di garantire il principio di eguaglianza ed accertare e dichiarare applicando in primis l'art. 2 e 3 della Costituzione con norma di equità cd. FORMATIVA e/o sostitutiva fondata sul giudizio intuitivo e non sillogistico, ai sensi e per gli effetti di Cassazione
Civile Sez. U. n. 716/1999, che l'istante figura nell'elenco (doc. 19) degli appartenenti alla platea
Bros e per l'effetto accertare e dichiarare che è mancato colposamente dalla delibera 690/2010
(08/10/2010) e sino all'ottobre 2019 quando si è iniziato a dare attuazione al progetto di manutenzione delle strade regionali, sia:
1. il sostegno al reddito, sia 2. lo sviluppo dell'occupabilità, sia 3. l'azione di sistema accertando e dichiarando, con pronuncia di sola equità, che tale complessivo comportamento regionale, anche intuitivamente, viola i principi informatori posti dall'art. 2 e 3 della Costituzione, e l'art. 1337 c.c. e/o l'art. 2043c.c. accertando e dichiarando con efficacia di giudicato che non risultano, anche intuitivamente, rimossi nell'arco temporale dedotto in lite, tempestivamente gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dell'istante ne hanno, anche intuitivamente, impedito il pieno sviluppo della persona umana per circa dieci anni e limitandone l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese con irreparabile danno al suo diritto fondamentale alla eguaglianza ed alla dignità costituente danno patrimoniale e/o non patrimoniale e, per tutto quanto sopra esposto: Condannare con pronuncia normativa di equità cd. formativa e/o sostitutiva per gli esposti motivi e di cui ai capi che precedono, la , in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento, anche a titolo Parte_1
risarcitorio ovvero indennitario e di equità, e comunque per i principi informatori sopra dedotti filtrati dall' art. 1337 c.c.e/o ex art. 2043 c.c. per danno cd. non patrimoniale e/o patrimoniale, in favore dell'istante della complessiva somma di € 1.099,00 (millenovantanove) oltre interessi dalla domanda”.
Orbene, il piano per il lavoro approvato con la delibera 690/2010, oltre a non menzionare affatto i partecipanti ai progetti e aveva una valenza meramente programmatica;
da esso, Org_1 Org_2
quindi, non poteva sorgere alcun diritto soggettivo, né alcun tipo di affidamento individuale in capo a… [parte attrice] . Il piano individuava, in via generale, una serie di azioni, per la cui attuazione era necessaria un'ulteriore attività amministrativa, attraverso la quale le varie misure di intervento ipotizzate sarebbero state via via implementate. Pertanto, quando si duole della mancata attuazione del piano per circa 9 anni, l'attore lamenta il mancato esercizio dei poteri autoritativi con i quali la avrebbe dovuto dare concretezza alle singole misure previste in sede programmatica. Pt_1
La causa petendi dell'azione intrapresa non ha quindi ad oggetto la lesione di un inesistente diritto soggettivo, bensì la mancata soddisfazione di un interesse legittimo pretensivo, posto che, secondo la tesi difensiva, il patrimonio dell'attore si sarebbe incrementato laddove il programma fosse stato effettivamente attuato. Stando così le cose, la giurisdizione non può che appartenere al giudice amministrativo in base all'art. 7 del codice del processo amministrativo, a mente del quale “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni” (l'enfasi è dello scrivente).
Sul punto va richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia introdotta dal privato al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'omesso esercizio, da parte della P.A., del potere autoritativo discrezionale, ai sensi dell'art.7 del d.lgs. n.104 del 2010, rispetto al quale la posizione soggettiva vantata dal privato non assume la natura di diritto soggettivo ma quella di interesse legittimo pretensivo;
in tal caso, infatti, non viene in considerazione l'incolpevole affidamento del privato su un provvedimento amministrativo ampliativo legittimamente annullato in sede di autotutela (con conseguente lesione del diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del patrimonio), e neppure l'affidamento, circa l'emanazione di un provvedimento ampliativo, ingenerato da un comportamento della P.A. che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, essendo, al contrario, fondata la pretesa risarcitoria esclusivamente sull'omesso compimento dell'attività provvedimentale necessaria ad evitare l'insorgenza del dedotto pregiudizio” (cfr. Cass., sez. un., 12/11/2021, n. 33851; in senso conforme: Cass., sez. un.,
23/11/2022 n. 34555; Cass., sez. un., 31/10/2023, n. 30175).
Né la giurisdizione ordinaria può essere ricondotta all'allegazione secondo cui l'adozione del piano per il lavoro avrebbe “segnato l'apertura di una fase procedimentale diretta alla conclusione dei contratti di avviamento al lavoro”. Si tratta infatti di una prospettazione difensiva non veritiera, in quanto, lo si ripete, il detto piano aveva una valenza programmatica, restando affidata alla successiva attività amministrativa l'individuazione dei tempi e dei modi attraverso cui dare concretezza alle politiche attive del lavoro in esso delineate.
La giurisdizione ordinaria non può essere ricondotta nemmeno alla fuorviante affermazione dell'attore secondo cui sarebbe stato leso il suo legittimo affidamento, perché la suddetta lesione, secondo la stessa ricostruzione attorea, non discende dall'annullamento in sede di autotutela o giurisdizionale di un atto amministrativo ampliativo della sua sfera giuridica, né essa discende da una condotta materiale della P.A., posto che nessun contatto sociale qualificato è sorto tra la Pt_1
e … [parte attrice]. È vero che, in alcuni fugaci passaggi della citazione, si fa riferimento alla caducazione o annullamento di “tutte le delibere sopra richiamate” … o alla “revoca parziale dei finanziamenti stanziati a favore dell'attore”, ma si tratta di prospettazioni difensive prive di riscontro fattuale (non risultano finanziamenti specificamente stanziati a favore dell'attore, né annullamenti di bandi a lui rivolti) ed ininfluenti ai fini dell'individuazione della posizione giuridica azionata in giudizio, perché, come in precedenza evidenziato, la fattispecie illecita alla base della domanda riguarda, nella sua sostanza, la mancata adozione di atti amministrativi discrezionali destinati ad attuare il piano per il lavoro, con la conseguenza che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (vedi la giurisprudenza della Corte di Cassazione in precedenza citata)>> (sentenza
Tribunale Napoli n. 5044/2024, in motivazione).
Il Giudice di Pace ha dunque errato nel non rilevare la giurisdizione del giudice amministrativo perché questa sussiste anche quando (come nella fattispecie di causa) la lesione derivi dal mancato esercizio di un potere amministrativo discrezionale a fronte del quale la posizione del privato è di interesse legittimo.
*****
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va accolto e va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. L'accoglimento del secondo motivo di appello assorbe l'esame dei restanti.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55 e smi.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - decima sezione civile, pronunciando sull'appello come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, così provvede:
-accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Napoli n. 40022/2023 pubblicata in data 6/11/2023 e dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da nei confronti della regione per difetto di giurisdizione del CP_1 Pt_1
giudice ordinario ed assegna alle parti il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al Controparte_4
-condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_1 Parte_1
liquidate:
I) per il primo grado in € 346,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie,
Iva e CPA come per legge;
II) per il secondo grado, in € 64,50 per spese ed € 662,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
Così deciso in Napoli il 17.5.2024.
Il Giudice dott. Francesco Pastore