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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17019 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9073/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa VI BA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9073 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e residente a [...], in Corso Trieste n. 51, rappresentato C.F._1 e difeso dagli Avv.ti prof. Andrea Di Porto (c.f. , Giorgio C.F._2 Perroni (c.f. ), e DO LD (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4 ;
[...]
- attore - E (C.F. ), in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1
, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Controparte_2 Rappresentante p.t., quale editore del quotidiano CP_1 [...]
( , direttore responsabile del quotidiano CP_3 C.F._5
( ), giornalista;
CP_1 Controparte_4 CodiceFiscale_6 ( ), giornalista;
Controparte_5 C.F._7 CP_6
), giornalista;
tutti rappresentati e difesi dalle
[...] C.F._8 Avvocate Virginia Ripa di Meana ( ) e AN Piana C.F._9 ( ); C.F._10 in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Parte_2
con sede in Roma, via Savoia n.78, C.F. e P. IVA Parte_3
, domiciliato presso la società, P.IVA_2 Parte_3 rappresentati e difesi, dalle Avvocate Valentina Ramella del Foro di Milano (C.F.
) e AR AN del Foro di Milano (C.F. C.F._11
); C.F._12
- convenuti - OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio in qualità di direttore responsabile Controparte_1 Controparte_3 del quotidiano i sig.ri , e CP_1 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 in qualità di giornalisti estensori degli articoli oggetto di contestazione,
[...] nonché e , in qualità di direttore della testata Parte_2 Parte_3 giornalistica che aveva ripreso i suddetti articoli, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale Ordinario di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere: I. accertare e dichiarare la natura diffamatoria o, comunque, illecita degli articoli editi dal quotidiano Domani indicati in narrativa e degli adattamenti apportati da
in sede di rilancio dei medesimi articoli;
II. e, per l'effetto: a) Pt_2 condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal prof. a causa dell'illegittima lesione alla sua Parte_1 immagine e reputazione, da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; b) condannare gli autori degli articoli e il direttore responsabile del quotidiano ai sensi CP_1 dell'art. 12 legge 8 febbraio 1948 n. 47, al versamento, in favore del prof.
di una somma a titolo di riparazione da liquidarsi nella somma Parte_1 che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., parametrata alla gravità dell'offesa ed alla diffusione degli articoli;
c) ordinare la pubblicazione integrale della emananda sentenza di condanna sul quotidiano Domani e sul sito internet del medesimo quotidiano, nonché sul sito internet di , disponendo altresì la rimozione degli articoli oggetto del Pt_2 giudizi dagli archivi on line delle testate giornalistiche convenute”. L'attore ha fondato la domanda risarcitoria sulla campagna diffamatoria asseritamente condotta ai suoi danni dal quotidiano attraverso quattro CP_1 articoli pubblicati tra il 12 e il 16 febbraio 2024, firmati dai giornalisti CP_5
e , e poi rilanciati dal sito internet
[...] Controparte_6 Controparte_4
con l'aggiunta di titoli, occhielli, fotografie, che ne avevano amplificato Pt_2 la portata diffamatoria. Esponeva che già dal titolo del primo pezzo, “Trust, palazzi, milioni e Monopoli. Gli affari del braccio destro di , emergeva l'intento di suggestionare il CP_7 lettore in ordine all'asserita sussistenza di una grave commistione tra cariche pubbliche e affari privati, che l'attore avrebbe condotto con modalità opache;
gli autori suggerivano in modo velato che il prof. nella sua qualità di Capo di Pt_1 Gabinetto della avrebbe favorito o addirittura determinato la CP_8 nomina del suo 'amico' a Direttore dell' Persona_1 CP_9 Parte_4
per perseguire interessi privati e illeciti, con intrecci personali e
[...] societari poco trasparenti, e addirittura al di fuori delle sedi ufficiali del Governo;
sia nel primo che nel secondo articolo, “Azzardo e nomine. La rete di , la Pt_1 sua figura era stata inoltre accostata in modo del tutto gratuito a CP_10
, soggetto coinvolto in inchieste per riciclaggio e reati tributari, creando un
[...] suggestivo effetto di contaminazione narrativa, come anche confermato dalla scelta di di rilanciare la notizia accostando una foto del prof. a Pt_2 Pt_1 quella di in manette, con una tecnica visiva gravemente lesiva;
il secondo CP_10 articolo insinuava poi che l'attore grazie a una presunta 'rete' di potere, sarebbe stato in grado di influenzare le nomine e l'attività dell'amministrazione nel settore del gioco d'azzardo; nel terzo articolo, “Così l'azienda di ha vinto Pt_1 l'appalto da 180mila euro con i notai”, come chiaramente indicato anche da occhiello (“I conflitti di interessi del capo di gabinetto della premier ) e CP_7 sottotitolo (“La società di famiglia amministrata da un trust si è aggiudicata la gara bandita dal Consiglio del notariato. L'organismo è vigilato dal ministero della Giustizia. E risulta tuttora consulente”), gli autori avevano veicolato Pt_1 il messaggio che l'attore, grazie al proprio ruolo pubblico, si era aggiudicato con la sua società l'appalto del Consiglio Nazionale del Notariato;
anche nel quarto articolo, “Gli affari con VI e Garante del burocrate scelto da , la CP_7 diffamazione era stata veicolata attraverso insinuazioni e allusioni che avevano preso di mira gli affidamenti pubblici disposti da VI e da altri enti, lasciando intendere che gli assegnatari ne avessero beneficiato grazie ad un ruolo attivo e occulto del prof. Pt_1 Evidenziava l'attore che oggetto di contestazione non erano i fatti neutri riportati nei pezzi, bensì l'utilizzo suggestivo di informazioni parziali, accostate in modo artificioso al fine di evocare nel lettore scenari illeciti privi di fondamento;
gli articoli erano infatti caratterizzati da uno “sleale difetto di chiarezza”, ravvisato dalla giurisprudenza in presenza di “accostamenti suggestionanti”, oppure quando il giornalista ricorra ad una artificiosa e sistematica “drammatizzazione di notizie neutre”, o ancora si lanci in vere e proprie “insinuazioni”, dunque in presenza di
“subdoli espedienti” che escludevano radicalmente che i giornalisti potessero avere agito nell'esercizio di un diritto;
a ciò doveva aggiungersi che nel caso di specie non poteva invocarsi il diritto di critica, laddove negli articoli oggetto di contestazione nessuna critica era stata espressa all'operato pubblico del prof.
ma la costruzione narrativa si era fondata su un uso improprio e Pt_1 tendenzioso dei dati, accompagnato da artifici retorici e sollecitazioni emotive, in evidente contrasto con i presupposti minimi dell'esimente in questione. Parta attrice estendeva poi la domanda risarcitoria a e al sig. Parte_2
, in quanto aveva sempre rilanciato sulla propria Parte_3 Pt_2 piattaforma internet gli articoli via via pubblicati dal quotidiano facendo CP_1 così da cassa di risonanza alla diffamazione ed enfatizzando tutti gli accostamenti suggestionanti e le insinuazioni già presenti negli scritti di CP_1 L'attore chiedeva dunque il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, da liquidarsi in via equitativa, per come allegato e dimostrato alla luce dell'intensità dell'offesa, all'ampia diffusione dei testi diffamatori e al ruolo di pubblico rilievo da lui ricoperto, parametri che la Suprema Corte ha qualificato come idonei a provare il danno in via presuntiva. Si costituivano in giudizio e i dottori Controparte_1 Controparte_3
, e i quali chiedevano il Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 rigetto delle domande attoree e la condanna dell'attore ex art.96 co.3 c.p.c., evidenziando che l'azione avversaria era non solo infondata nel merito ma altresì temeraria, in quanto strumentalmente finalizzata ad attaccare la libertà di stampa ed il giornalismo investigativo, come anche dimostrato dal fatto che il prof. Pt_1 non aveva neanche avanzato richieste di rettifica né aveva ritenuto di rendere chiarimenti o rilasciare la propria versione dei fatti nell'interlocuzione telefonica avvenuta con il giornalista CP_6
Esponevano che gli articoli contestati costituivano legittima espressione del diritto di inchiesta giornalistica e critica politica, nonché un fedele resoconto degli atti e dei documenti reperiti dai giornalisti;
che quelli che l'attore definiva “subdoli espedienti”, da cui sarebbe discesa la portata diffamatoria dell'inchiesta, erano in realtà personali ricostruzioni critiche elaborate dai giornalisti a partire da fatti veri e pacificamente non contestati dal medesimo attore;
che doveva inoltre darsi preminenza all'interesse della cittadinanza alla conoscenza di fatti veri riguardanti l'attore, il quale ricopriva e svolge tuttora un incarico pubblico;
che l'attore aveva lamentato la violazione della continenza ravvisando insinuazioni, accostamenti suggestionanti e allusioni, in realtà frutto di riletture forzate e rielaborazioni del tutto personali degli scritti contestati;
che i pezzi contenevano in alcuni passaggi un'aspra critica nei confronti dell'attore in tema di opportunità evidenziando però la totale liceità e regolarità degli affari di cui si narrava;
che infine, in ordine al danno non patrimoniale lamentato, le deduzioni avversarie rappresentavano mere petizioni di principio, prive di qualsiasi plausibile fondamento, non essendo stato fornito alcun elemento probatorio in grado di documentare e quantificare gli asseriti danni. Si costituivano in giudizio e chiedendo il Parte_2 Parte_3 rigetto delle domande in quanto infondate, laddove negli articoli pubblicati da
, che altro non erano che la ripubblicazione di stralci di articoli già CP_11 diffusi al pubblico sul quotidiano e sul relativo sito web, erano riportate CP_1 informazioni corrette riguardanti il prof. e le vicende societarie e Pt_1 finanziarie che lo avevano visto protagonista, tanto che l'attore non aveva contestato la falsità delle notizie ma aveva lamentato l'utilizzo di espressioni allusive e insinuanti, frutto in realtà di una personale interpretazione dei pezzi;
che le espressioni oggetto di contestazione costituivano legittimo esercizio di critica giornalistica, peraltro rivolta al potere politico e dunque a maggior ragione non censurabile;
che sotto il profilo della continenza, doveva essere tenuta in considerazione la cifra della testata giornalistica, la quale propone ai lettori i suoi contenuti con uno stile dissacrante e ironico, in cui le notizie sono presentate con il filtro della satira, in una cornice non istituzionale e che non ambisce ad esserlo;
che, infine, non era stata fornita alcuna prova in ordine ai danni lamentati.
*** Le domande sono infondate e devono essere rigettate in quanto gli articoli oggetto del giudizio costituiscono legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica costituzionalmente tutelati. Nel caso in esame le contestazioni dell'attore non hanno riguardato i fatti riportati, la cui verità non è stata messa in discussione, bensì l'utilizzo di toni, espressioni e accostamenti ritenuti allusivi e insinuanti, in quanto finalizzati a generare nel lettore l'idea di una grave commistione tra incarichi pubblici e interessi privati dell'attore, con conseguente capacità diffamatoria. Tale ricostruzione non si ritiene condivisibile, laddove sebbene dalla lettura degli articoli sia certamente possibile evincere una posizione fortemente critica verso la suddetta “commistione di incarichi pubblici e interessi privati”, essa viene affrontata da un punto di vista di opportunità e non di illiceità delle condotte dell'attore, come peraltro espressamente sottolineato in alcuni passaggi dei pezzi in questione. L'art. 21 della Costituzione, di cui il diritto di critica è espressione e che in questa sede trova diretta applicazione, costituisce un pilastro dello stato democratico e della effettiva possibilità per il popolo di esercitare la propria sovranità essendo stato correttamente informato ed avendo potuto conoscere l'opinione degli esperti in relazione ad ogni settore di rilevante interesse sociale o pubblico. Tale diritto è tanto più tutelato quando oggetto della critica è il potere politico, come ribadito da una recente decisione della Cedu, del 10.10.2022,
[...]
contro . Scrivono al riguardo i giudici di Parte_5 CP_12 Strasburgo: "36. La Corte rammenta che l'articolo 10 § 2 non lascia spazio per restrizioni della libertà di espressione nell'ambito del discorso e del dibattito politico - nel quale la libertà di espressione assume la massima importanza - o delle questioni di interesse generale (ND, KY e July c. Francia [GC], nn. 21279/02 e 36448/02, § 46, CEDU 2007 IV). I limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti di una personalità o di un partito politico che nei confronti di un semplice cittadino: a differenza di quest'ultimo, i primi si espongono inevitabilmente e volontariamente a un controllo vigile dei loro fatti e comportamenti sia da parte dei giornalisti che da parte dei cittadini;
di conseguenza, essi devono dimostrare una maggiore tolleranza ( c. Persona_2 Ungheria, n. 11257/16, § 81, 4 dicembre 2018). Una personalità politica ha certamente diritto a che la sua reputazione sia protetta, anche fuori dall'ambito della sua vita privata, ma gli imperativi di questa protezione devono essere bilanciati con gli interessi della libera discussione delle questioni politiche, e le eccezioni alla libertà di espressione richiedono un'interpretazione stretta (si vedano e c. Spagna, nn. 51168/15 e 51186/15, § 32, CP_13 CP_14 13 marzo 2018, e i riferimenti ivi citati). Inoltre, anche se il diritto alla protezione della reputazione è un diritto che rientra, in quanto elemento della vita privata, nell'articolo 8 della Convenzione, affinché sia applicabile quest'ultimo articolo l'offesa alla reputazione personale deve raggiungere un certo livello di gravità, ed essere stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per il godimento personale del diritto al rispetto della vita privata. Questa condizione vale per la reputazione sociale in generale e per la reputazione professionale in particolare (Med2lis Islamske Zajednice Brdko e altri c. Bosnia-Erzegovina [GC], nn. 17224/11, §§ 76 e 105-106, 27 giugno 2017)". Ciò che determina l'abuso del diritto di critica è solo il palese travalicamento dei limiti della civile convivenza, mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l'uso di argomenti che mirano soltanto ad insultare o ad evocare una pretesa indegnità personale. Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto (così Cass. n. 17172/07). È indubbio che nel caso in esame ricorra il requisito dell'interesse pubblico, dal momento che l'attore ricopre un ruolo pubblico apicale in quanto Capo di Gabinetto dell'attuale Governo ed è pertanto fisiologicamente esposto ad uno scrutinio, anche critico, rispetto alle passate e presenti attività svolte nonché alla rete di contatti e conoscenze creata nel tempo. Né si rinvengono negli articoli in questione espressioni ed argomentazioni che superino il limite della continenza, dal momento che la critica è focalizzata sui potenziali conflitti d'interesse tra le attività private e il ruolo pubblico del prof.
senza mai sfociare in un linguaggio inappropriato o in considerazioni non Pt_1 pertinenti rispetto agli argomenti trattati. Il primo articolo, “Trust, palazzi, milioni e Monopoli. Gli affari del braccio destro di , come è possibile evincere anche da quanto esplicitato nel sottotitolo, CP_7
“Il capo di gabinetto di ha accumulato incarichi pubblici. Senza CP_15 lasciare il business privato. Affidate a un fiduciario alcune ricche attività dello stretto collaboratore della presidente del Consiglio. Fino a gennaio è stato socio di una srl insieme a , nuovo capo dell' , si Persona_1 Parte_6 focalizza non soltanto sulle attività economiche private del prof. ma anche Pt_1 sulle vicende che avevano riguardato il nuovo presidente dell' Parte_7
, ex socio dell'odierno attore, e sin dalle prime righe se ne
[...] Persona_1 chiariscono l'oggetto e la finalità critica (“Affari e incarichi. Incarichi e affari. e nomi rampanti della destra di governo, si Parte_1 Persona_1 muovono in coppia e in coppia hanno conquistato posizioni di vertice nelle istituzioni: ministeri, enti, grandi agenzie. Domani ha ricostruito la loro storia, alzando il velo su potenziali conflitti d'interesse tra le loro attività private e i ruoli pubblici che hanno ricoperto nel corso degli anni. Si scopre, così, che i due amici hanno creato insieme un'azienda, mentre ha mosso milioni di euro Pt_1 per finanziare società e operazioni immobiliari”). Ciò chiarito, il richiamo nell'articolo alla figura di , coinvolto in Controparte_10 un'inchiesta giudiziaria per riciclaggio e reati tributari, non si ritiene tale da integrare, come suggerito dall'attore, “un accostamento suggestionante” effettuato con finalità diffamatorie, in quanto contenuto nel paragrafo dedicato ad e a Per_1 lui esclusivamente riferito, come risulta agevole comprendere dalla lettura del passaggio in questione (“Tuttavia la questione più spinosa che riguarda il nuovo ruolo di è un'altra. E ha a che fare con i dossier più caldi sul tavolo Per_1 dell' che guida da gennaio. Una storia che ci riporta all'anno in cui il suo CP_9 riferimento politico, Fini, è stato travolto dall'inchiesta giudiziaria per riciclaggio iniziata quando la guardia di finanza mette nel mirino il re delle slot
. […] Quel che interessa qui, però, è il destino della società di Controparte_10
. è finita in amministrazione giudiziaria e lo è tuttora. CP_10 Parte_8 Deve allo Stato sulla base di sentenze della Corte dei Conti 335 milioni di euro di tasse non pagate. Per questo nel 2017 è stata revocata la concessione, ma grazie alle proroghe ad hoc che si sono succedute negli anni risulta Parte_8 ancora titolare della concessione. Il fatto è che i pronunciamenti dei giudici imponevano la decadenza definitiva il 31 dicembre 2023, perché hanno perso tutti i ricorsi. E di questo si stava discutendo negli uffici di anche quando lui si Per_1 è insediato. Ebbene, da quanto risulta a Domani, la decisione alla fine è arrivata ed è stata tenuta riservata: concessione prorogata fino al 31 dicembre 2024. […] Il Presidente ha preferito non rispondere alle domande inviate da Per_1 Domani”). Anche la lamentata “drammatizzazione” di notizie neutre appare interpretazione del tutto soggettiva, laddove gli estensori del pezzo si limitano a dare atto che la società Servizi professionali evoluti (Spe), fondata nel 2016 dal e dalla Pt_1 moglie, era stata intestata ad un trust che vedeva come beneficiari i tre figli della coppia;
non si afferma né si lascia intendere che si sia trattato di una
“macchinazione illecita di particolare gravità, attraverso il preteso ricorso a strutture societarie complesse ed opache (il trust), di rilevante impatto finanziario, ma prive di consistenza effettiva (capitale versato in misura minima), veicolando il messaggio che tutto sarebbe da intendersi come un intreccio artificioso ed opaco” (cfr. p. 9 atto di citazione). Né si rilevano velate accuse di illeciti nel sottoparagrafo intitolato “Soci nei guai”, in cui viene fatto riferimento ad una ulteriore attività intrapresa congiuntamente da ed e alle Pt_1 Per_1 irregolarità contestate a coloro che per un breve periodo di tempo erano stati loro soci nella News Data Analysis;
anche in questo caso il lettore può agevolmente evincere che la sanzione comminata dalla aveva riguardato CP_16 esclusivamente la società Proiezioni di Borsa, inizialmente titolare di una quota della News Data Analysis (poi completamente rilevata nel 2023), mentre il quesito che chiude il paragrafo (La stangata non è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il procedimento concluso a febbraio del 2023 era in corso da almeno un anno e i dirigenti di Proiezioni di Borsa erano stati puntualmente informati.
e che tra l'altro è stato direttore generale della dal 2011 al Per_1 Pt_1 CP_16 2015, erano conoscenza delle irregolarità contestate ai loro soci? Come detto il capo di gabinetto della premier ha preferito non rispondere alle domande di
risulta in sé neutro e privo di capacità lesiva. CP_1 Anche per ciò che attiene al secondo articolo, “Il network di Caputi. Dall'azzardo di stato alle società pubbliche”, si rileva come le contestazioni mosse dall'attore siano il frutto di una rilettura e interpretazione personale del pezzo, nel quale si ricostruiscono le conoscenze e relazioni del Caputi senza trarne alcuna specifica conclusione. Espressione del legittimo diritto di cronaca si ritiene altresì il terzo articolo contestato, in cui gli estensori riportano il fatto che la società Spe era stata intestata ad un trust di cui erano beneficiari i tre figli della coppia ma, pur dandone correttamente conto ai lettori, esprimono una legittima posizione critica rispetto alla questione di opportunità posta dalla sua partecipazione e successiva aggiudicazione di una gara d'appalto indetta dal Consiglio del Notariato, organo sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia e di cui era stato Pt_1 consulente. Legittima espressione del diritto di cronaca e critica è altresì la segnalata apparente conflittualità dei ruoli ricoperti dal dott. Controparte_17
, che aveva seguito la gara per conto di Spe ma che dai documenti in
[...] possesso del giornale risultava altresì senior consultant del Consiglio del Notariato, con la funzione tra l'altro di predisporre “bandi, avvisi, appalti… supporto nei procedimenti e nella realizzazione della contrattualistica pubblica”. Deve inoltre evidenziarsi come, in ogni caso, nello stesso pezzo si era dato atto della smentita del Consiglio del Notariato, che aveva dichiarato che “ non CP_17 risulta titolare di alcun contratto con l'ente”. Le medesime conclusioni devono ribadirsi in ordine all'ultimo articolo oggetto di contestazione nel quale, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, secondo cui “i fatti riferiti sono continuamente intervallati da commenti allusivi e suggestionanti, oltre che da un linguaggio del tutto inappropriato e tendenzioso, che mira ad evocare addirittura scenari criminali”, gli estensori aprono il pezzo chiarendo sin da subito ai lettori che i fatti riportati non costituiscono illeciti ma pongono questioni di opportunità (“Tra un incarico ai vertici della burocrazia governativa e un altro, il braccio destro di a Palazzo Chigi ha CP_15 fatto incetta di appalti pubblici, tramite società a lui riconducibili. Tra gli affidamenti ottenuti quando già era diventato capo di gabinetto della premier, spicca per rilevanza anche uno di VI, l'Agenzia controllata dal ministero dell'Economia. Nessun illecito, certamente. Di sicuro una palese questione di opportunità, con la quale convive da tempo. Infatti. nella Parte_1 carriera professionale recente di nomine e commesse pubbliche corrono Pt_1 parallele”). In definitiva, non si rinvengono profili di illegittimità negli articoli in esame, i quali costituiscono legittima espressione del diritto di cronaca e critica giornalistica. Le considerazioni sopra svolte possono estendersi a quanto pubblicato sul sito
, che ha sostanzialmente riportato il contenuto dei pezzi sopra CP_11 esaminati attraverso alcuni stralci;
né assumono portata diffamatoria i titoli dei pezzi, che pur nei toni irriverenti che caratterizzano il sito in questione, si sono limitati a riassumere i punti essenziali degli argomenti trattati. Ciò detto, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere in ogni caso rigettata sotto il profilo della mancata prova del danno, del quale non sono nemmeno stati allegati i fatti da cui desumerne l'esistenza.
“Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008). Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, allegazione che nel caso di specie è completamente mancata. Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale (nello stesso senso v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 2014, 13153/2017, 25420/2017). Parte attrice si è invece limitata ad argomentare in ordine ai criteri di liquidazione del danno, nulla allegando al fine di provare, anche in via presuntiva, l'esistenza di un danno risarcibile. Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidate come da dispositivo, mentre non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna di parte soccombente ex art.96 co. 3 c.p.c. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 26545 del 30/09/2021). Nel caso in esame non si ritiene che la condotta processuale tenuta da parte attrice sia stata caratterizzata da malafede e pretestuosità, rientrando nel legittimo esercizio del diritto di azione costituzionalmente tutelato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta le domande;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti
, Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 e che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre Controparte_5 rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti e , che liquida in complessivi € 4.500,00 per Parte_2 Parte_3 compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025
La GIUDICE
VI BA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa VI BA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9073 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e residente a [...], in Corso Trieste n. 51, rappresentato C.F._1 e difeso dagli Avv.ti prof. Andrea Di Porto (c.f. , Giorgio C.F._2 Perroni (c.f. ), e DO LD (c.f. CodiceFiscale_3 C.F._4 ;
[...]
- attore - E (C.F. ), in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1
, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Controparte_2 Rappresentante p.t., quale editore del quotidiano CP_1 [...]
( , direttore responsabile del quotidiano CP_3 C.F._5
( ), giornalista;
CP_1 Controparte_4 CodiceFiscale_6 ( ), giornalista;
Controparte_5 C.F._7 CP_6
), giornalista;
tutti rappresentati e difesi dalle
[...] C.F._8 Avvocate Virginia Ripa di Meana ( ) e AN Piana C.F._9 ( ); C.F._10 in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Parte_2
con sede in Roma, via Savoia n.78, C.F. e P. IVA Parte_3
, domiciliato presso la società, P.IVA_2 Parte_3 rappresentati e difesi, dalle Avvocate Valentina Ramella del Foro di Milano (C.F.
) e AR AN del Foro di Milano (C.F. C.F._11
); C.F._12
- convenuti - OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio in qualità di direttore responsabile Controparte_1 Controparte_3 del quotidiano i sig.ri , e CP_1 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 in qualità di giornalisti estensori degli articoli oggetto di contestazione,
[...] nonché e , in qualità di direttore della testata Parte_2 Parte_3 giornalistica che aveva ripreso i suddetti articoli, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale Ordinario di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere: I. accertare e dichiarare la natura diffamatoria o, comunque, illecita degli articoli editi dal quotidiano Domani indicati in narrativa e degli adattamenti apportati da
in sede di rilancio dei medesimi articoli;
II. e, per l'effetto: a) Pt_2 condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal prof. a causa dell'illegittima lesione alla sua Parte_1 immagine e reputazione, da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.; b) condannare gli autori degli articoli e il direttore responsabile del quotidiano ai sensi CP_1 dell'art. 12 legge 8 febbraio 1948 n. 47, al versamento, in favore del prof.
di una somma a titolo di riparazione da liquidarsi nella somma Parte_1 che sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., parametrata alla gravità dell'offesa ed alla diffusione degli articoli;
c) ordinare la pubblicazione integrale della emananda sentenza di condanna sul quotidiano Domani e sul sito internet del medesimo quotidiano, nonché sul sito internet di , disponendo altresì la rimozione degli articoli oggetto del Pt_2 giudizi dagli archivi on line delle testate giornalistiche convenute”. L'attore ha fondato la domanda risarcitoria sulla campagna diffamatoria asseritamente condotta ai suoi danni dal quotidiano attraverso quattro CP_1 articoli pubblicati tra il 12 e il 16 febbraio 2024, firmati dai giornalisti CP_5
e , e poi rilanciati dal sito internet
[...] Controparte_6 Controparte_4
con l'aggiunta di titoli, occhielli, fotografie, che ne avevano amplificato Pt_2 la portata diffamatoria. Esponeva che già dal titolo del primo pezzo, “Trust, palazzi, milioni e Monopoli. Gli affari del braccio destro di , emergeva l'intento di suggestionare il CP_7 lettore in ordine all'asserita sussistenza di una grave commistione tra cariche pubbliche e affari privati, che l'attore avrebbe condotto con modalità opache;
gli autori suggerivano in modo velato che il prof. nella sua qualità di Capo di Pt_1 Gabinetto della avrebbe favorito o addirittura determinato la CP_8 nomina del suo 'amico' a Direttore dell' Persona_1 CP_9 Parte_4
per perseguire interessi privati e illeciti, con intrecci personali e
[...] societari poco trasparenti, e addirittura al di fuori delle sedi ufficiali del Governo;
sia nel primo che nel secondo articolo, “Azzardo e nomine. La rete di , la Pt_1 sua figura era stata inoltre accostata in modo del tutto gratuito a CP_10
, soggetto coinvolto in inchieste per riciclaggio e reati tributari, creando un
[...] suggestivo effetto di contaminazione narrativa, come anche confermato dalla scelta di di rilanciare la notizia accostando una foto del prof. a Pt_2 Pt_1 quella di in manette, con una tecnica visiva gravemente lesiva;
il secondo CP_10 articolo insinuava poi che l'attore grazie a una presunta 'rete' di potere, sarebbe stato in grado di influenzare le nomine e l'attività dell'amministrazione nel settore del gioco d'azzardo; nel terzo articolo, “Così l'azienda di ha vinto Pt_1 l'appalto da 180mila euro con i notai”, come chiaramente indicato anche da occhiello (“I conflitti di interessi del capo di gabinetto della premier ) e CP_7 sottotitolo (“La società di famiglia amministrata da un trust si è aggiudicata la gara bandita dal Consiglio del notariato. L'organismo è vigilato dal ministero della Giustizia. E risulta tuttora consulente”), gli autori avevano veicolato Pt_1 il messaggio che l'attore, grazie al proprio ruolo pubblico, si era aggiudicato con la sua società l'appalto del Consiglio Nazionale del Notariato;
anche nel quarto articolo, “Gli affari con VI e Garante del burocrate scelto da , la CP_7 diffamazione era stata veicolata attraverso insinuazioni e allusioni che avevano preso di mira gli affidamenti pubblici disposti da VI e da altri enti, lasciando intendere che gli assegnatari ne avessero beneficiato grazie ad un ruolo attivo e occulto del prof. Pt_1 Evidenziava l'attore che oggetto di contestazione non erano i fatti neutri riportati nei pezzi, bensì l'utilizzo suggestivo di informazioni parziali, accostate in modo artificioso al fine di evocare nel lettore scenari illeciti privi di fondamento;
gli articoli erano infatti caratterizzati da uno “sleale difetto di chiarezza”, ravvisato dalla giurisprudenza in presenza di “accostamenti suggestionanti”, oppure quando il giornalista ricorra ad una artificiosa e sistematica “drammatizzazione di notizie neutre”, o ancora si lanci in vere e proprie “insinuazioni”, dunque in presenza di
“subdoli espedienti” che escludevano radicalmente che i giornalisti potessero avere agito nell'esercizio di un diritto;
a ciò doveva aggiungersi che nel caso di specie non poteva invocarsi il diritto di critica, laddove negli articoli oggetto di contestazione nessuna critica era stata espressa all'operato pubblico del prof.
ma la costruzione narrativa si era fondata su un uso improprio e Pt_1 tendenzioso dei dati, accompagnato da artifici retorici e sollecitazioni emotive, in evidente contrasto con i presupposti minimi dell'esimente in questione. Parta attrice estendeva poi la domanda risarcitoria a e al sig. Parte_2
, in quanto aveva sempre rilanciato sulla propria Parte_3 Pt_2 piattaforma internet gli articoli via via pubblicati dal quotidiano facendo CP_1 così da cassa di risonanza alla diffamazione ed enfatizzando tutti gli accostamenti suggestionanti e le insinuazioni già presenti negli scritti di CP_1 L'attore chiedeva dunque il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto, da liquidarsi in via equitativa, per come allegato e dimostrato alla luce dell'intensità dell'offesa, all'ampia diffusione dei testi diffamatori e al ruolo di pubblico rilievo da lui ricoperto, parametri che la Suprema Corte ha qualificato come idonei a provare il danno in via presuntiva. Si costituivano in giudizio e i dottori Controparte_1 Controparte_3
, e i quali chiedevano il Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 rigetto delle domande attoree e la condanna dell'attore ex art.96 co.3 c.p.c., evidenziando che l'azione avversaria era non solo infondata nel merito ma altresì temeraria, in quanto strumentalmente finalizzata ad attaccare la libertà di stampa ed il giornalismo investigativo, come anche dimostrato dal fatto che il prof. Pt_1 non aveva neanche avanzato richieste di rettifica né aveva ritenuto di rendere chiarimenti o rilasciare la propria versione dei fatti nell'interlocuzione telefonica avvenuta con il giornalista CP_6
Esponevano che gli articoli contestati costituivano legittima espressione del diritto di inchiesta giornalistica e critica politica, nonché un fedele resoconto degli atti e dei documenti reperiti dai giornalisti;
che quelli che l'attore definiva “subdoli espedienti”, da cui sarebbe discesa la portata diffamatoria dell'inchiesta, erano in realtà personali ricostruzioni critiche elaborate dai giornalisti a partire da fatti veri e pacificamente non contestati dal medesimo attore;
che doveva inoltre darsi preminenza all'interesse della cittadinanza alla conoscenza di fatti veri riguardanti l'attore, il quale ricopriva e svolge tuttora un incarico pubblico;
che l'attore aveva lamentato la violazione della continenza ravvisando insinuazioni, accostamenti suggestionanti e allusioni, in realtà frutto di riletture forzate e rielaborazioni del tutto personali degli scritti contestati;
che i pezzi contenevano in alcuni passaggi un'aspra critica nei confronti dell'attore in tema di opportunità evidenziando però la totale liceità e regolarità degli affari di cui si narrava;
che infine, in ordine al danno non patrimoniale lamentato, le deduzioni avversarie rappresentavano mere petizioni di principio, prive di qualsiasi plausibile fondamento, non essendo stato fornito alcun elemento probatorio in grado di documentare e quantificare gli asseriti danni. Si costituivano in giudizio e chiedendo il Parte_2 Parte_3 rigetto delle domande in quanto infondate, laddove negli articoli pubblicati da
, che altro non erano che la ripubblicazione di stralci di articoli già CP_11 diffusi al pubblico sul quotidiano e sul relativo sito web, erano riportate CP_1 informazioni corrette riguardanti il prof. e le vicende societarie e Pt_1 finanziarie che lo avevano visto protagonista, tanto che l'attore non aveva contestato la falsità delle notizie ma aveva lamentato l'utilizzo di espressioni allusive e insinuanti, frutto in realtà di una personale interpretazione dei pezzi;
che le espressioni oggetto di contestazione costituivano legittimo esercizio di critica giornalistica, peraltro rivolta al potere politico e dunque a maggior ragione non censurabile;
che sotto il profilo della continenza, doveva essere tenuta in considerazione la cifra della testata giornalistica, la quale propone ai lettori i suoi contenuti con uno stile dissacrante e ironico, in cui le notizie sono presentate con il filtro della satira, in una cornice non istituzionale e che non ambisce ad esserlo;
che, infine, non era stata fornita alcuna prova in ordine ai danni lamentati.
*** Le domande sono infondate e devono essere rigettate in quanto gli articoli oggetto del giudizio costituiscono legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica costituzionalmente tutelati. Nel caso in esame le contestazioni dell'attore non hanno riguardato i fatti riportati, la cui verità non è stata messa in discussione, bensì l'utilizzo di toni, espressioni e accostamenti ritenuti allusivi e insinuanti, in quanto finalizzati a generare nel lettore l'idea di una grave commistione tra incarichi pubblici e interessi privati dell'attore, con conseguente capacità diffamatoria. Tale ricostruzione non si ritiene condivisibile, laddove sebbene dalla lettura degli articoli sia certamente possibile evincere una posizione fortemente critica verso la suddetta “commistione di incarichi pubblici e interessi privati”, essa viene affrontata da un punto di vista di opportunità e non di illiceità delle condotte dell'attore, come peraltro espressamente sottolineato in alcuni passaggi dei pezzi in questione. L'art. 21 della Costituzione, di cui il diritto di critica è espressione e che in questa sede trova diretta applicazione, costituisce un pilastro dello stato democratico e della effettiva possibilità per il popolo di esercitare la propria sovranità essendo stato correttamente informato ed avendo potuto conoscere l'opinione degli esperti in relazione ad ogni settore di rilevante interesse sociale o pubblico. Tale diritto è tanto più tutelato quando oggetto della critica è il potere politico, come ribadito da una recente decisione della Cedu, del 10.10.2022,
[...]
contro . Scrivono al riguardo i giudici di Parte_5 CP_12 Strasburgo: "36. La Corte rammenta che l'articolo 10 § 2 non lascia spazio per restrizioni della libertà di espressione nell'ambito del discorso e del dibattito politico - nel quale la libertà di espressione assume la massima importanza - o delle questioni di interesse generale (ND, KY e July c. Francia [GC], nn. 21279/02 e 36448/02, § 46, CEDU 2007 IV). I limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti di una personalità o di un partito politico che nei confronti di un semplice cittadino: a differenza di quest'ultimo, i primi si espongono inevitabilmente e volontariamente a un controllo vigile dei loro fatti e comportamenti sia da parte dei giornalisti che da parte dei cittadini;
di conseguenza, essi devono dimostrare una maggiore tolleranza ( c. Persona_2 Ungheria, n. 11257/16, § 81, 4 dicembre 2018). Una personalità politica ha certamente diritto a che la sua reputazione sia protetta, anche fuori dall'ambito della sua vita privata, ma gli imperativi di questa protezione devono essere bilanciati con gli interessi della libera discussione delle questioni politiche, e le eccezioni alla libertà di espressione richiedono un'interpretazione stretta (si vedano e c. Spagna, nn. 51168/15 e 51186/15, § 32, CP_13 CP_14 13 marzo 2018, e i riferimenti ivi citati). Inoltre, anche se il diritto alla protezione della reputazione è un diritto che rientra, in quanto elemento della vita privata, nell'articolo 8 della Convenzione, affinché sia applicabile quest'ultimo articolo l'offesa alla reputazione personale deve raggiungere un certo livello di gravità, ed essere stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per il godimento personale del diritto al rispetto della vita privata. Questa condizione vale per la reputazione sociale in generale e per la reputazione professionale in particolare (Med2lis Islamske Zajednice Brdko e altri c. Bosnia-Erzegovina [GC], nn. 17224/11, §§ 76 e 105-106, 27 giugno 2017)". Ciò che determina l'abuso del diritto di critica è solo il palese travalicamento dei limiti della civile convivenza, mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l'uso di argomenti che mirano soltanto ad insultare o ad evocare una pretesa indegnità personale. Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto (così Cass. n. 17172/07). È indubbio che nel caso in esame ricorra il requisito dell'interesse pubblico, dal momento che l'attore ricopre un ruolo pubblico apicale in quanto Capo di Gabinetto dell'attuale Governo ed è pertanto fisiologicamente esposto ad uno scrutinio, anche critico, rispetto alle passate e presenti attività svolte nonché alla rete di contatti e conoscenze creata nel tempo. Né si rinvengono negli articoli in questione espressioni ed argomentazioni che superino il limite della continenza, dal momento che la critica è focalizzata sui potenziali conflitti d'interesse tra le attività private e il ruolo pubblico del prof.
senza mai sfociare in un linguaggio inappropriato o in considerazioni non Pt_1 pertinenti rispetto agli argomenti trattati. Il primo articolo, “Trust, palazzi, milioni e Monopoli. Gli affari del braccio destro di , come è possibile evincere anche da quanto esplicitato nel sottotitolo, CP_7
“Il capo di gabinetto di ha accumulato incarichi pubblici. Senza CP_15 lasciare il business privato. Affidate a un fiduciario alcune ricche attività dello stretto collaboratore della presidente del Consiglio. Fino a gennaio è stato socio di una srl insieme a , nuovo capo dell' , si Persona_1 Parte_6 focalizza non soltanto sulle attività economiche private del prof. ma anche Pt_1 sulle vicende che avevano riguardato il nuovo presidente dell' Parte_7
, ex socio dell'odierno attore, e sin dalle prime righe se ne
[...] Persona_1 chiariscono l'oggetto e la finalità critica (“Affari e incarichi. Incarichi e affari. e nomi rampanti della destra di governo, si Parte_1 Persona_1 muovono in coppia e in coppia hanno conquistato posizioni di vertice nelle istituzioni: ministeri, enti, grandi agenzie. Domani ha ricostruito la loro storia, alzando il velo su potenziali conflitti d'interesse tra le loro attività private e i ruoli pubblici che hanno ricoperto nel corso degli anni. Si scopre, così, che i due amici hanno creato insieme un'azienda, mentre ha mosso milioni di euro Pt_1 per finanziare società e operazioni immobiliari”). Ciò chiarito, il richiamo nell'articolo alla figura di , coinvolto in Controparte_10 un'inchiesta giudiziaria per riciclaggio e reati tributari, non si ritiene tale da integrare, come suggerito dall'attore, “un accostamento suggestionante” effettuato con finalità diffamatorie, in quanto contenuto nel paragrafo dedicato ad e a Per_1 lui esclusivamente riferito, come risulta agevole comprendere dalla lettura del passaggio in questione (“Tuttavia la questione più spinosa che riguarda il nuovo ruolo di è un'altra. E ha a che fare con i dossier più caldi sul tavolo Per_1 dell' che guida da gennaio. Una storia che ci riporta all'anno in cui il suo CP_9 riferimento politico, Fini, è stato travolto dall'inchiesta giudiziaria per riciclaggio iniziata quando la guardia di finanza mette nel mirino il re delle slot
. […] Quel che interessa qui, però, è il destino della società di Controparte_10
. è finita in amministrazione giudiziaria e lo è tuttora. CP_10 Parte_8 Deve allo Stato sulla base di sentenze della Corte dei Conti 335 milioni di euro di tasse non pagate. Per questo nel 2017 è stata revocata la concessione, ma grazie alle proroghe ad hoc che si sono succedute negli anni risulta Parte_8 ancora titolare della concessione. Il fatto è che i pronunciamenti dei giudici imponevano la decadenza definitiva il 31 dicembre 2023, perché hanno perso tutti i ricorsi. E di questo si stava discutendo negli uffici di anche quando lui si Per_1 è insediato. Ebbene, da quanto risulta a Domani, la decisione alla fine è arrivata ed è stata tenuta riservata: concessione prorogata fino al 31 dicembre 2024. […] Il Presidente ha preferito non rispondere alle domande inviate da Per_1 Domani”). Anche la lamentata “drammatizzazione” di notizie neutre appare interpretazione del tutto soggettiva, laddove gli estensori del pezzo si limitano a dare atto che la società Servizi professionali evoluti (Spe), fondata nel 2016 dal e dalla Pt_1 moglie, era stata intestata ad un trust che vedeva come beneficiari i tre figli della coppia;
non si afferma né si lascia intendere che si sia trattato di una
“macchinazione illecita di particolare gravità, attraverso il preteso ricorso a strutture societarie complesse ed opache (il trust), di rilevante impatto finanziario, ma prive di consistenza effettiva (capitale versato in misura minima), veicolando il messaggio che tutto sarebbe da intendersi come un intreccio artificioso ed opaco” (cfr. p. 9 atto di citazione). Né si rilevano velate accuse di illeciti nel sottoparagrafo intitolato “Soci nei guai”, in cui viene fatto riferimento ad una ulteriore attività intrapresa congiuntamente da ed e alle Pt_1 Per_1 irregolarità contestate a coloro che per un breve periodo di tempo erano stati loro soci nella News Data Analysis;
anche in questo caso il lettore può agevolmente evincere che la sanzione comminata dalla aveva riguardato CP_16 esclusivamente la società Proiezioni di Borsa, inizialmente titolare di una quota della News Data Analysis (poi completamente rilevata nel 2023), mentre il quesito che chiude il paragrafo (La stangata non è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il procedimento concluso a febbraio del 2023 era in corso da almeno un anno e i dirigenti di Proiezioni di Borsa erano stati puntualmente informati.
e che tra l'altro è stato direttore generale della dal 2011 al Per_1 Pt_1 CP_16 2015, erano conoscenza delle irregolarità contestate ai loro soci? Come detto il capo di gabinetto della premier ha preferito non rispondere alle domande di
risulta in sé neutro e privo di capacità lesiva. CP_1 Anche per ciò che attiene al secondo articolo, “Il network di Caputi. Dall'azzardo di stato alle società pubbliche”, si rileva come le contestazioni mosse dall'attore siano il frutto di una rilettura e interpretazione personale del pezzo, nel quale si ricostruiscono le conoscenze e relazioni del Caputi senza trarne alcuna specifica conclusione. Espressione del legittimo diritto di cronaca si ritiene altresì il terzo articolo contestato, in cui gli estensori riportano il fatto che la società Spe era stata intestata ad un trust di cui erano beneficiari i tre figli della coppia ma, pur dandone correttamente conto ai lettori, esprimono una legittima posizione critica rispetto alla questione di opportunità posta dalla sua partecipazione e successiva aggiudicazione di una gara d'appalto indetta dal Consiglio del Notariato, organo sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia e di cui era stato Pt_1 consulente. Legittima espressione del diritto di cronaca e critica è altresì la segnalata apparente conflittualità dei ruoli ricoperti dal dott. Controparte_17
, che aveva seguito la gara per conto di Spe ma che dai documenti in
[...] possesso del giornale risultava altresì senior consultant del Consiglio del Notariato, con la funzione tra l'altro di predisporre “bandi, avvisi, appalti… supporto nei procedimenti e nella realizzazione della contrattualistica pubblica”. Deve inoltre evidenziarsi come, in ogni caso, nello stesso pezzo si era dato atto della smentita del Consiglio del Notariato, che aveva dichiarato che “ non CP_17 risulta titolare di alcun contratto con l'ente”. Le medesime conclusioni devono ribadirsi in ordine all'ultimo articolo oggetto di contestazione nel quale, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, secondo cui “i fatti riferiti sono continuamente intervallati da commenti allusivi e suggestionanti, oltre che da un linguaggio del tutto inappropriato e tendenzioso, che mira ad evocare addirittura scenari criminali”, gli estensori aprono il pezzo chiarendo sin da subito ai lettori che i fatti riportati non costituiscono illeciti ma pongono questioni di opportunità (“Tra un incarico ai vertici della burocrazia governativa e un altro, il braccio destro di a Palazzo Chigi ha CP_15 fatto incetta di appalti pubblici, tramite società a lui riconducibili. Tra gli affidamenti ottenuti quando già era diventato capo di gabinetto della premier, spicca per rilevanza anche uno di VI, l'Agenzia controllata dal ministero dell'Economia. Nessun illecito, certamente. Di sicuro una palese questione di opportunità, con la quale convive da tempo. Infatti. nella Parte_1 carriera professionale recente di nomine e commesse pubbliche corrono Pt_1 parallele”). In definitiva, non si rinvengono profili di illegittimità negli articoli in esame, i quali costituiscono legittima espressione del diritto di cronaca e critica giornalistica. Le considerazioni sopra svolte possono estendersi a quanto pubblicato sul sito
, che ha sostanzialmente riportato il contenuto dei pezzi sopra CP_11 esaminati attraverso alcuni stralci;
né assumono portata diffamatoria i titoli dei pezzi, che pur nei toni irriverenti che caratterizzano il sito in questione, si sono limitati a riassumere i punti essenziali degli argomenti trattati. Ciò detto, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere in ogni caso rigettata sotto il profilo della mancata prova del danno, del quale non sono nemmeno stati allegati i fatti da cui desumerne l'esistenza.
“Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008). Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, allegazione che nel caso di specie è completamente mancata. Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale (nello stesso senso v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 2014, 13153/2017, 25420/2017). Parte attrice si è invece limitata ad argomentare in ordine ai criteri di liquidazione del danno, nulla allegando al fine di provare, anche in via presuntiva, l'esistenza di un danno risarcibile. Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidate come da dispositivo, mentre non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna di parte soccombente ex art.96 co. 3 c.p.c. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (Cass. Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 26545 del 30/09/2021). Nel caso in esame non si ritiene che la condotta processuale tenuta da parte attrice sia stata caratterizzata da malafede e pretestuosità, rientrando nel legittimo esercizio del diritto di azione costituzionalmente tutelato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta le domande;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti
, Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 e che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre Controparte_5 rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti e , che liquida in complessivi € 4.500,00 per Parte_2 Parte_3 compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025
La GIUDICE
VI BA