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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
PILIA PAOLO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DI RO ANGELO, GI
LAFORGIA MARCO, GI
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 128/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Rappresentante_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di SC - Via Roma N. 125 08029 SC NU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 489 2025 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
conclusioni, per la Parte ricorrente – nel Ricorso introduttivo del 16.6.2025 - :<<… CHIEDE a codesta
Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, 1. in via principale di accogliere il ricorso nella sua interezza e, per l'effetto, di annullare integralmente l'avviso di accertamento esecutivo n. 009489/2025 (Cod. n. 724311) emesso dal Comune di SC e notificato a mezzo pec alla società Ricorrente_1 di Rappresentante_1, in persona del suo legale rappresentante Sig. Rappresentante_1 in data 16.04.2025. 2. in ogni caso condannare l'Ufficio al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso del contributo unificato, come per legge. >>.
conclusioni, per la Parte resistente – nell'atto di Costituzione in giudizio del 6.10.2025 - <<… Alla luce delle suesposte deduzioni, voglia la Corte di Giustizia Tributaria di I° - Nuoro dichiarare cessata la materia del contendere, con reciproca compensazione delle spese. uoro 06.10.2025>>.
all'udienza del 3,12.2025
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo Ricorso del 16.6.2025, Ricorrente_1 S.a.s. di Rappresentante_1, con sede in Indirizzo_1, Indirizzo_2 SC (NU), P. Iva P.IVA_1, in persona del legale rappresentante Sig. Rappresentante_1 , nato il Data di nacita a SC (NU) e ivi residente in Indirizzo_1, (C.F CF_Rappresentante_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), elettivamente domiciliato ai fini del giudizio nel suo studio in Via Roma n. 143, Indirizzo_2 SC (NU) – pec Email_1, agendo in contradditorio con il Comune di SC, ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo n. 009/489/2025 –
Cod. Contr. 724311, ai fini IMU, periodo d'imposta 2023, recante l'importo di € 8.263,00, notificato a mezzo pec in data 16.04.2025, deducendone l'illegittimità e l'infondatezza ed evidenziando in punto di fatto
“…L'immobile oggetto dell'accertamento ivi impugnato è distinto al N. C. E. U. di SC (NU) al Foglio 32 particella 618 (all. 1). Trattasi della nota struttura che ospitava il Multiplex Andromeda sito a SC in Indirizzo_3 snc, destinatario tra il 2009 e il 2010 di importanti attacchi dinamitardi (all. 2) che ne avevano imposto la chiusura definitiva al pubblico a causa degli ingenti danni, anche strutturali, sino alla liquidazione giudiziale della società proprietaria, la Società_1 S.r.l. – P. Iva P.IVA_2 (all. 3). L'odierna ricorrente ne è divenuta proprietaria aggiudicandosi la relativa vendita senza incanto nella procedura iscritta al n. 94/2011 di R.G.E. del Tribunale Civile di Nuoro definitasi con Decreto di trasferimento n. 75 del 13.04.2023, trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari di Nuoro in data 20.05.2023 al n. 4697.1/2023 Reparto PI (all. 4). L'acquisto è quindi intervenuto dopo oltre tredici anni di abbandono della struttura che, già inficiata dai menzionati eventi dolosi, è stata nel tempo ulteriormente danneggiata da innumerevoli atti vandalici. - La ricorrente, appena entrata nella disponibilità materiale del bene ha presentato istanza di accesso agli atti amministrativi al Comune di SC, onde estrarre copia del certificato di inagibilità della struttura (all. 5). A tale istanza non è seguito né il rilascio di quanto richiesto né riscontro alcuno sulla disponibilità o meno in capo all'Amministrazione della documentazione richiesta entro i termini di legge. Tale inerzia, come noto, ha valore di silenzio rigetto dell'istanza di accesso. - Nell'incertezza della documentazione esistente, la Ricorrente_1 S.a.S., in persona del legale rapp.te Sig. Rappresentante_1, si è quindi immediatamente attivata sollecitando l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo per la dichiarazione di inagibilità (prto. N. 16960 del 18.07.2023) conclusosi positivamente con l'emissione da parte del Comune di SC della nota prot. 18581 del 07.08.2023 da cui si desume che: “Effettuato il sopralluogo in data 07.08.2023 da parte del personale dell'Ufficio Urbanistica e Gestione del Territorio riferito a un'immobile sito a SC in Indirizzo_3, distinto in catasto fabbricati al Foglio 32 Mappale 618; Rilevato che l'unità immobiliare interessata si presenta completamente fatiscente e per il suo recupero sono necessarie opere di restauro e di risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia” (all. 6). Sebbene rilasciata solo nel mese di agosto 2023 tale certificazione fotografa lo stato dei luoghi della struttura offrendo una descrizione realistica dello status notorio dell'immobile entrato nella disponibilità dell'odierna ricorrente appena due mesi prima. - Il mese seguente l'inagibilità dell'immobile viene ulteriormente certificata dalla relazione tecnica asseverata redatta dal tecnico incaricato dalla ricorrente della gestione dei dati catastali, Geom. Nominativo_2 (all. 7). Dal rapporto si apprende che l'immobile è caratterizzato da “lesioni a strutture orizzontali tali da costituire pericolo a cose o a persone;
lesioni a strutture verticali (muri perimetrali) tali da costituire pericolo a cose o a persone” e che “mancano i servizi igienico-sanitari, l'impianto elettrico e di riscaldamento sono da rifare a norma”. Alla luce di tali rilievi, con pratica DOCFA del 29.09.2023 (all. 8) è stata modificata la categoria catastale da D/3 a F/2 – unità collabente. In vista degli interventi edilizi di ristrutturazione attraverso la medesima pratica, il Tecnico ha provveduto alla costituzione del subalterno 3, in luogo del precedente subalterno 2 contestualmente soppresso. Come si evince dall'elaborato planimetrico allegato alla pratica DOCFA, il costituito subalterno 3 ha ad oggetto l'intera struttura, dal piano seminterrato sino al piano secondo. Resta esonerata dalle menzionate variazioni catastali la sola cabina elettrica esterna distinta al Foglio 32, Mappale 617, Subalterno 2 - categoria D/1. - Tutte le menzionate variazioni catastali risultano allegate alla pratica
SUAPE n. 01230010918-13112023-0909.684312 del 13.11.2023 (all. 9) avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria e cambio di destinazione d'uso di alcune parti del locale Andromeda in Indirizzo_3” con la quale il tecnico incaricato ha notiziato l'Amministrazione comunale dell'avvio dei lavori di ripristino di una piccola parte dell'immobile. L'ampiezza della struttura e lo stato di avanzato degrado causato dai noti eventi dolosi e ulteriormente aggravato da oltre dieci anni di abbandono e da innumerevoli atti vandalici, hanno imposto alla ricorrente interventi di ripristino su singole parti di edificio;
più facilmente sostenibili sia sotto il profilo economico che organizzativo. Tra i destinatari della menzionata pratica SUAPE risulta anche l'Ufficio Tributi del Comune di SC (all. 10). - L'intervento di manutenzione straordinaria segnalato all'Ente ha interessato il locale polivalente collocato al primo piano e lo ha trasformarlo in un locale commerciale. Ultimati i lavori, il tecnico ha provveduto in data 20.11.2023 a registrare la variazione catastale di tale area da F/2 a
C/1, con sottrazione del locale dal generale subalterno 3 (contestualmente soppresso e sostituito dai sub 5 e 6) e costituzione specifica del subalterno 4 (all. 11) - Alla luce di tutto quanto sopra nel mese di febbraio 2024 la ricorrente ha provveduto spontaneamente al versamento ai fini IMU - 2023 in favore del Comune di SC di una somma pari ad € 1.477,00 (all. 12) calcolata sui mesi di possesso dell'immobile e sulle relative variazioni catastali intervenute nel corso dell'anno di competenza, come sinora descritte, inclusa la riduzione della base imponibile per una quota pari al 50% come previsto dall'art. 16 del vigente Regolamento comunale per le ipotesi di inagibilità degli immobili.”. Allega documentazione.
Con atto di costituzione del 6.10.2025 il Comune di SC, in persona del Funzionario Responsabile, dottor Difensore_2 , nominato con delibera di Giunta numero 107 del 17.7.2025, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, codice fiscale P.IVA_3, indirizzo di posta elettronica certificata Email_2, ha controdedotto che “… In seguito alla ricezione del ricorso, l'Ente impositore, effettuate le opportune verifiche, procedeva alla rettifica dell'accertamento, riconoscendo l'inagibilità del cespite attribuita con protocollo numero 16960 del 18.7.2023 (allegato 3).”. Allega documentazione.
Con Memoria del 19.11.2025 la Ricorrente società ha inteso replicare assumendo “… 2. Nel merito.
2.1. Attraverso le proprie controdeduzioni il Comune non ha esperito alcuna difesa o contestato ed eccepito alcunché in ordine alle allegazioni e ai motivi di diritto specificamente avanzati dalla ricorrente. Di qui la necessaria applicazione del principio di non contestazione e di quanto ne consegue in ambito probatorio.
2.2. La difesa dell'Ente si è limitata a riconoscere valenza all'inagibilità del cespite attribuita dal proprio Ufficio Urbanistica con protocollo n. 16960 in data 07 agosto 2023 (all. 6 del ricorso) e, di conseguenza, ha rettificato l'atto accertativo. L'atto di rettifica depositato è però inspiegabilmente datato 06.06.2025 e sottoscritto dal Responsabile Dott.ssa Nominativo_3. Trattasi dunque di un atto risalente, adottato dal Comune di SC in un periodo antecedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Che l'atto di rettifica non sia attuale lo si desume, oltre che dalla datazione risalente, dal fatto che risulta sottoscritto da un funzionario oggi non più in servizio poiché collocato a riposo per pensionamento di vecchiaia con decorrenza dal 01.07.2025 (come da note che si depositano proseguendo la numerazione del ricorso introduttivo ai n. 15
e 16). Non si comprende perché detto atto non sia stato notificato alla società ricorrente all'epoca della sua adozione e dunque in tempo utile alla sua valutazione anche e soprattutto ai fini dell'opportunità o meno della instaurazione del presente giudizio, anche in relazione ai costi legali e di giudizio che ne sono conseguiti in capo alla Ricorrente_1 S.a.S. di Rappresentante_1. L'ente attraverso detta produzione (tardiva) ha di fatto dimostrato ulteriormente il proprio atteggiamento non collaborativo nei confronti del contribuente e la reiterata violazione del principio di buona fede che dovrebbe invece improntare i rapporti tra l'ente impositore e il contribuente.
2.3. Alla luce della tardiva rettifica, il Comune di SC ha concluso le proprie controdeduzioni chiedendo unilateralmente alla Corte dichiararsi “cessata la materia del contendere con reciproca compensazione delle spese”. Ferma l'impossibilità di avanzare in via unilaterale una siffatta richiesta che avrebbe invece dovuto essere discussa tra le parti e poi eventualmente proposta congiuntamente al Collegio, la ricorrente vi si oppone recisamente contestando l'atto di rettifica anche nel merito della rinnovata pretesa tributaria per i motivi che si andranno brevemente ad illustrare: a. La rettifica è espressamente fondata sull'applicazione della riduzione dell'imposta in misura pari al 50% per l'inagibilità dell'immobile a far data dalla sua certificazione da parte dell'Ufficio Urbanistica e dunque solo a partire dal mese di agosto 2023. Come ampiamente allegato nel ricorso introduttivo (al secondo motivo di impugnazione) invece lo status dell'immobile de quo era ben precedente a quella data oltreché noto al Comune. Circostanze non contestate in sede di costituzione e dunque da ritenersi pacificamente provate ai fini del presente giudizio e, in particolare, ai fini della quantificazione dell'atto di rettifica che risulta, per i medesimi motivi, comunque erroneo. Peraltro, oltre ad omettere l'applicazione del beneficio fiscale per l'intero periodo di competenza della ricorrente, al pari dell'accertamento principale anche l'atto di revisione della pretesa tributaria non prende in considerazione i ritardi procedurali causati dalla medesima amministrazione innanzi alle tempestive istanze della società ricorrente, come allegato nel ricorso introduttivo. b. Stesso dicasi me le mensilità considerate nell'atto di rettifica per le quali si rinvia e si rinnovano in questa sede le osservazioni già avanzate con il primo motivo di impugnazione del ricorso. c. Si rinnova altresì integralmente nei riguardi della rettifica quanto osservato con il terzo motivo di impugnazione in ordine all'assenza di motivazione dell'atto. Tale aspetto necessita anzi di essere integrato in relazione alla condotta dell'Ente che ha omesso di notiziare tempestivamente il contribuente dell'esistenza di una rettifica adottata prima della notifica del ricorso e depositata solo quattro mesi dopo in occasione della costituzione in giudizio del Comune. d. L'atto di rettifica si limita a diminuire quantitativamente l'importo accertato senza modificarne gli aspetti qualitativi. Pertanto, conformemente a quanto disposto nella nota ordinanza n. 39808/2021 della Suprema Corte, trattasi di un atto non autonomamente impugnabile in quanto non idoneo a determinare l'insorgenza di un nuovo e diverso interesse ad agire rispetto all'atto di accertamento originario. Di qui la Sua mancata impugnazione in questa sede attraverso motivi aggiunti e l'idoneità processuale della sua contestazione attraverso le presenti memorie difensive. e.
Considerato che
l'atto di rettifica risale al 06.06.2025 ma è stato reso noto alla ricorrente solo nel mese di ottobre dello stesso anno, in occasione della costituzione del Comune nel presente giudizio, ci si oppone recisamente alla richiesta di compensazione delle spese avanzata da controparte poiché le stesse sono state ingiustamente ed inopportunamente aggravate in danno della ricorrente proprio a causa della mancata notifica dell'atto di rettifica all'epoca della sua emanazione. Circostanza che ha costretto la Ricorrente_1 S.a.s. di Rappresentante_1 ad instaurare un giudizio di valore pari all'atto di accertamento originario, adeguandone contributo unificato e spese legali per una somma ben superiore al doppio del valore della rettifica. Spese che il contribuente avrebbe ben potuto valutare, o comunque, ridurre considerevolmente ove l'Ente avesse provveduto a notificare l'atto di rettifica all'epoca della sua emanazione e, dunque, prima della notifica del ricorso introduttivo o, in alternativa, nei 30 giorni successivi utili per la sua iscrizione a ruolo>>. Allega documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il GI, letti gli atti causa, preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per avere il Comune resistente proceduto alla rettifica dell'accertamento, riconoscendo l'inagibilità del cespite attribuita con protocollo numero 16960 del 18.7.2023 (v.di allegato 3 documenti Comune SC), non può esimersi dal dichirare l'estinzione del giudizio per siffata ragione.
Quanto alle spese di lite, che nel caso di specie, seguono il criterio di una soccombenza sostanziale del comune resistente il quale pur potendo, non ha tempestivamente provveduto a notificare alla contribuente odierna Ricorrente, in tempo utile per evitare l'intrapresa della soluzione giudiziale la rettifica dell'accertamento di cui all'atto contraddistinto dal numero di protocollo numero 16960 del 18.7.2023 (invero recante quale data di adozione quella di effettiva adozione del 6.6.2025. In ragione di tanto condanna il
Comune di SC al pagamento delle spese di lite in favore della società Ricorrente_1 S.a.s. di Rappresentante_1, con sede in Indirizzo_1, Indirizzo_2 SC (NU), P. Iva P.IVA_1, che si liquidano in complessivi €. 500,00, oltre al rimborso del contributo unificato corrisposto dalla stessa, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, condanna il Comune di SC al pagamento delle spese di lite in favore della società Ricorrente_1 S.a.s. di Rappresentante_1, con sede in Indirizzo_1, Indirizzo_2 SC (NU), P. Iva P.IVA_1, che si liquidano in complessivi €. 500,00, oltre al rimborso del contributo unificato corrisposto dalla stessa, iva e cpa come per legge.
Nuoro
Il Presidente - relatore
Dott. Paolo Giuseppe Pilia
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
PILIA PAOLO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DI RO ANGELO, GI
LAFORGIA MARCO, GI
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 128/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Rappresentante_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di SC - Via Roma N. 125 08029 SC NU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 009 489 2025 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
conclusioni, per la Parte ricorrente – nel Ricorso introduttivo del 16.6.2025 - :<<… CHIEDE a codesta
Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, 1. in via principale di accogliere il ricorso nella sua interezza e, per l'effetto, di annullare integralmente l'avviso di accertamento esecutivo n. 009489/2025 (Cod. n. 724311) emesso dal Comune di SC e notificato a mezzo pec alla società Ricorrente_1 di Rappresentante_1, in persona del suo legale rappresentante Sig. Rappresentante_1 in data 16.04.2025. 2. in ogni caso condannare l'Ufficio al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso del contributo unificato, come per legge. >>.
conclusioni, per la Parte resistente – nell'atto di Costituzione in giudizio del 6.10.2025 - <<… Alla luce delle suesposte deduzioni, voglia la Corte di Giustizia Tributaria di I° - Nuoro dichiarare cessata la materia del contendere, con reciproca compensazione delle spese. uoro 06.10.2025>>.
all'udienza del 3,12.2025
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo Ricorso del 16.6.2025, Ricorrente_1 S.a.s. di Rappresentante_1, con sede in Indirizzo_1, Indirizzo_2 SC (NU), P. Iva P.IVA_1, in persona del legale rappresentante Sig. Rappresentante_1 , nato il Data di nacita a SC (NU) e ivi residente in Indirizzo_1, (C.F CF_Rappresentante_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), elettivamente domiciliato ai fini del giudizio nel suo studio in Via Roma n. 143, Indirizzo_2 SC (NU) – pec Email_1, agendo in contradditorio con il Comune di SC, ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo n. 009/489/2025 –
Cod. Contr. 724311, ai fini IMU, periodo d'imposta 2023, recante l'importo di € 8.263,00, notificato a mezzo pec in data 16.04.2025, deducendone l'illegittimità e l'infondatezza ed evidenziando in punto di fatto
“…L'immobile oggetto dell'accertamento ivi impugnato è distinto al N. C. E. U. di SC (NU) al Foglio 32 particella 618 (all. 1). Trattasi della nota struttura che ospitava il Multiplex Andromeda sito a SC in Indirizzo_3 snc, destinatario tra il 2009 e il 2010 di importanti attacchi dinamitardi (all. 2) che ne avevano imposto la chiusura definitiva al pubblico a causa degli ingenti danni, anche strutturali, sino alla liquidazione giudiziale della società proprietaria, la Società_1 S.r.l. – P. Iva P.IVA_2 (all. 3). L'odierna ricorrente ne è divenuta proprietaria aggiudicandosi la relativa vendita senza incanto nella procedura iscritta al n. 94/2011 di R.G.E. del Tribunale Civile di Nuoro definitasi con Decreto di trasferimento n. 75 del 13.04.2023, trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari di Nuoro in data 20.05.2023 al n. 4697.1/2023 Reparto PI (all. 4). L'acquisto è quindi intervenuto dopo oltre tredici anni di abbandono della struttura che, già inficiata dai menzionati eventi dolosi, è stata nel tempo ulteriormente danneggiata da innumerevoli atti vandalici. - La ricorrente, appena entrata nella disponibilità materiale del bene ha presentato istanza di accesso agli atti amministrativi al Comune di SC, onde estrarre copia del certificato di inagibilità della struttura (all. 5). A tale istanza non è seguito né il rilascio di quanto richiesto né riscontro alcuno sulla disponibilità o meno in capo all'Amministrazione della documentazione richiesta entro i termini di legge. Tale inerzia, come noto, ha valore di silenzio rigetto dell'istanza di accesso. - Nell'incertezza della documentazione esistente, la Ricorrente_1 S.a.S., in persona del legale rapp.te Sig. Rappresentante_1, si è quindi immediatamente attivata sollecitando l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo per la dichiarazione di inagibilità (prto. N. 16960 del 18.07.2023) conclusosi positivamente con l'emissione da parte del Comune di SC della nota prot. 18581 del 07.08.2023 da cui si desume che: “Effettuato il sopralluogo in data 07.08.2023 da parte del personale dell'Ufficio Urbanistica e Gestione del Territorio riferito a un'immobile sito a SC in Indirizzo_3, distinto in catasto fabbricati al Foglio 32 Mappale 618; Rilevato che l'unità immobiliare interessata si presenta completamente fatiscente e per il suo recupero sono necessarie opere di restauro e di risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia” (all. 6). Sebbene rilasciata solo nel mese di agosto 2023 tale certificazione fotografa lo stato dei luoghi della struttura offrendo una descrizione realistica dello status notorio dell'immobile entrato nella disponibilità dell'odierna ricorrente appena due mesi prima. - Il mese seguente l'inagibilità dell'immobile viene ulteriormente certificata dalla relazione tecnica asseverata redatta dal tecnico incaricato dalla ricorrente della gestione dei dati catastali, Geom. Nominativo_2 (all. 7). Dal rapporto si apprende che l'immobile è caratterizzato da “lesioni a strutture orizzontali tali da costituire pericolo a cose o a persone;
lesioni a strutture verticali (muri perimetrali) tali da costituire pericolo a cose o a persone” e che “mancano i servizi igienico-sanitari, l'impianto elettrico e di riscaldamento sono da rifare a norma”. Alla luce di tali rilievi, con pratica DOCFA del 29.09.2023 (all. 8) è stata modificata la categoria catastale da D/3 a F/2 – unità collabente. In vista degli interventi edilizi di ristrutturazione attraverso la medesima pratica, il Tecnico ha provveduto alla costituzione del subalterno 3, in luogo del precedente subalterno 2 contestualmente soppresso. Come si evince dall'elaborato planimetrico allegato alla pratica DOCFA, il costituito subalterno 3 ha ad oggetto l'intera struttura, dal piano seminterrato sino al piano secondo. Resta esonerata dalle menzionate variazioni catastali la sola cabina elettrica esterna distinta al Foglio 32, Mappale 617, Subalterno 2 - categoria D/1. - Tutte le menzionate variazioni catastali risultano allegate alla pratica
SUAPE n. 01230010918-13112023-0909.684312 del 13.11.2023 (all. 9) avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria e cambio di destinazione d'uso di alcune parti del locale Andromeda in Indirizzo_3” con la quale il tecnico incaricato ha notiziato l'Amministrazione comunale dell'avvio dei lavori di ripristino di una piccola parte dell'immobile. L'ampiezza della struttura e lo stato di avanzato degrado causato dai noti eventi dolosi e ulteriormente aggravato da oltre dieci anni di abbandono e da innumerevoli atti vandalici, hanno imposto alla ricorrente interventi di ripristino su singole parti di edificio;
più facilmente sostenibili sia sotto il profilo economico che organizzativo. Tra i destinatari della menzionata pratica SUAPE risulta anche l'Ufficio Tributi del Comune di SC (all. 10). - L'intervento di manutenzione straordinaria segnalato all'Ente ha interessato il locale polivalente collocato al primo piano e lo ha trasformarlo in un locale commerciale. Ultimati i lavori, il tecnico ha provveduto in data 20.11.2023 a registrare la variazione catastale di tale area da F/2 a
C/1, con sottrazione del locale dal generale subalterno 3 (contestualmente soppresso e sostituito dai sub 5 e 6) e costituzione specifica del subalterno 4 (all. 11) - Alla luce di tutto quanto sopra nel mese di febbraio 2024 la ricorrente ha provveduto spontaneamente al versamento ai fini IMU - 2023 in favore del Comune di SC di una somma pari ad € 1.477,00 (all. 12) calcolata sui mesi di possesso dell'immobile e sulle relative variazioni catastali intervenute nel corso dell'anno di competenza, come sinora descritte, inclusa la riduzione della base imponibile per una quota pari al 50% come previsto dall'art. 16 del vigente Regolamento comunale per le ipotesi di inagibilità degli immobili.”. Allega documentazione.
Con atto di costituzione del 6.10.2025 il Comune di SC, in persona del Funzionario Responsabile, dottor Difensore_2 , nominato con delibera di Giunta numero 107 del 17.7.2025, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, codice fiscale P.IVA_3, indirizzo di posta elettronica certificata Email_2, ha controdedotto che “… In seguito alla ricezione del ricorso, l'Ente impositore, effettuate le opportune verifiche, procedeva alla rettifica dell'accertamento, riconoscendo l'inagibilità del cespite attribuita con protocollo numero 16960 del 18.7.2023 (allegato 3).”. Allega documentazione.
Con Memoria del 19.11.2025 la Ricorrente società ha inteso replicare assumendo “… 2. Nel merito.
2.1. Attraverso le proprie controdeduzioni il Comune non ha esperito alcuna difesa o contestato ed eccepito alcunché in ordine alle allegazioni e ai motivi di diritto specificamente avanzati dalla ricorrente. Di qui la necessaria applicazione del principio di non contestazione e di quanto ne consegue in ambito probatorio.
2.2. La difesa dell'Ente si è limitata a riconoscere valenza all'inagibilità del cespite attribuita dal proprio Ufficio Urbanistica con protocollo n. 16960 in data 07 agosto 2023 (all. 6 del ricorso) e, di conseguenza, ha rettificato l'atto accertativo. L'atto di rettifica depositato è però inspiegabilmente datato 06.06.2025 e sottoscritto dal Responsabile Dott.ssa Nominativo_3. Trattasi dunque di un atto risalente, adottato dal Comune di SC in un periodo antecedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Che l'atto di rettifica non sia attuale lo si desume, oltre che dalla datazione risalente, dal fatto che risulta sottoscritto da un funzionario oggi non più in servizio poiché collocato a riposo per pensionamento di vecchiaia con decorrenza dal 01.07.2025 (come da note che si depositano proseguendo la numerazione del ricorso introduttivo ai n. 15
e 16). Non si comprende perché detto atto non sia stato notificato alla società ricorrente all'epoca della sua adozione e dunque in tempo utile alla sua valutazione anche e soprattutto ai fini dell'opportunità o meno della instaurazione del presente giudizio, anche in relazione ai costi legali e di giudizio che ne sono conseguiti in capo alla Ricorrente_1 S.a.S. di Rappresentante_1. L'ente attraverso detta produzione (tardiva) ha di fatto dimostrato ulteriormente il proprio atteggiamento non collaborativo nei confronti del contribuente e la reiterata violazione del principio di buona fede che dovrebbe invece improntare i rapporti tra l'ente impositore e il contribuente.
2.3. Alla luce della tardiva rettifica, il Comune di SC ha concluso le proprie controdeduzioni chiedendo unilateralmente alla Corte dichiararsi “cessata la materia del contendere con reciproca compensazione delle spese”. Ferma l'impossibilità di avanzare in via unilaterale una siffatta richiesta che avrebbe invece dovuto essere discussa tra le parti e poi eventualmente proposta congiuntamente al Collegio, la ricorrente vi si oppone recisamente contestando l'atto di rettifica anche nel merito della rinnovata pretesa tributaria per i motivi che si andranno brevemente ad illustrare: a. La rettifica è espressamente fondata sull'applicazione della riduzione dell'imposta in misura pari al 50% per l'inagibilità dell'immobile a far data dalla sua certificazione da parte dell'Ufficio Urbanistica e dunque solo a partire dal mese di agosto 2023. Come ampiamente allegato nel ricorso introduttivo (al secondo motivo di impugnazione) invece lo status dell'immobile de quo era ben precedente a quella data oltreché noto al Comune. Circostanze non contestate in sede di costituzione e dunque da ritenersi pacificamente provate ai fini del presente giudizio e, in particolare, ai fini della quantificazione dell'atto di rettifica che risulta, per i medesimi motivi, comunque erroneo. Peraltro, oltre ad omettere l'applicazione del beneficio fiscale per l'intero periodo di competenza della ricorrente, al pari dell'accertamento principale anche l'atto di revisione della pretesa tributaria non prende in considerazione i ritardi procedurali causati dalla medesima amministrazione innanzi alle tempestive istanze della società ricorrente, come allegato nel ricorso introduttivo. b. Stesso dicasi me le mensilità considerate nell'atto di rettifica per le quali si rinvia e si rinnovano in questa sede le osservazioni già avanzate con il primo motivo di impugnazione del ricorso. c. Si rinnova altresì integralmente nei riguardi della rettifica quanto osservato con il terzo motivo di impugnazione in ordine all'assenza di motivazione dell'atto. Tale aspetto necessita anzi di essere integrato in relazione alla condotta dell'Ente che ha omesso di notiziare tempestivamente il contribuente dell'esistenza di una rettifica adottata prima della notifica del ricorso e depositata solo quattro mesi dopo in occasione della costituzione in giudizio del Comune. d. L'atto di rettifica si limita a diminuire quantitativamente l'importo accertato senza modificarne gli aspetti qualitativi. Pertanto, conformemente a quanto disposto nella nota ordinanza n. 39808/2021 della Suprema Corte, trattasi di un atto non autonomamente impugnabile in quanto non idoneo a determinare l'insorgenza di un nuovo e diverso interesse ad agire rispetto all'atto di accertamento originario. Di qui la Sua mancata impugnazione in questa sede attraverso motivi aggiunti e l'idoneità processuale della sua contestazione attraverso le presenti memorie difensive. e.
Considerato che
l'atto di rettifica risale al 06.06.2025 ma è stato reso noto alla ricorrente solo nel mese di ottobre dello stesso anno, in occasione della costituzione del Comune nel presente giudizio, ci si oppone recisamente alla richiesta di compensazione delle spese avanzata da controparte poiché le stesse sono state ingiustamente ed inopportunamente aggravate in danno della ricorrente proprio a causa della mancata notifica dell'atto di rettifica all'epoca della sua emanazione. Circostanza che ha costretto la Ricorrente_1 S.a.s. di Rappresentante_1 ad instaurare un giudizio di valore pari all'atto di accertamento originario, adeguandone contributo unificato e spese legali per una somma ben superiore al doppio del valore della rettifica. Spese che il contribuente avrebbe ben potuto valutare, o comunque, ridurre considerevolmente ove l'Ente avesse provveduto a notificare l'atto di rettifica all'epoca della sua emanazione e, dunque, prima della notifica del ricorso introduttivo o, in alternativa, nei 30 giorni successivi utili per la sua iscrizione a ruolo>>. Allega documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il GI, letti gli atti causa, preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per avere il Comune resistente proceduto alla rettifica dell'accertamento, riconoscendo l'inagibilità del cespite attribuita con protocollo numero 16960 del 18.7.2023 (v.di allegato 3 documenti Comune SC), non può esimersi dal dichirare l'estinzione del giudizio per siffata ragione.
Quanto alle spese di lite, che nel caso di specie, seguono il criterio di una soccombenza sostanziale del comune resistente il quale pur potendo, non ha tempestivamente provveduto a notificare alla contribuente odierna Ricorrente, in tempo utile per evitare l'intrapresa della soluzione giudiziale la rettifica dell'accertamento di cui all'atto contraddistinto dal numero di protocollo numero 16960 del 18.7.2023 (invero recante quale data di adozione quella di effettiva adozione del 6.6.2025. In ragione di tanto condanna il
Comune di SC al pagamento delle spese di lite in favore della società Ricorrente_1 S.a.s. di Rappresentante_1, con sede in Indirizzo_1, Indirizzo_2 SC (NU), P. Iva P.IVA_1, che si liquidano in complessivi €. 500,00, oltre al rimborso del contributo unificato corrisposto dalla stessa, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, condanna il Comune di SC al pagamento delle spese di lite in favore della società Ricorrente_1 S.a.s. di Rappresentante_1, con sede in Indirizzo_1, Indirizzo_2 SC (NU), P. Iva P.IVA_1, che si liquidano in complessivi €. 500,00, oltre al rimborso del contributo unificato corrisposto dalla stessa, iva e cpa come per legge.
Nuoro
Il Presidente - relatore
Dott. Paolo Giuseppe Pilia