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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2113/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) Giuseppe Rini - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) Rosario La Fata - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2113 2023
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Vitale Stefano Parte_1 C.F._1
E
, (C.F. ), con l'Avv. Vitale Stefano Controparte_1 C.F._2
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come verbale dell'udienza del 19 febbraio
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto e contestuale di separazione e divorzio ex art. 473-bis.51 c.p.c.,
e premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario, e di non aver avuto figli, hanno chiesto al Tribunale di omologare la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, di pronunciare sentenza di divorzio alle condizioni esplicitate nel ricorso congiunto depositato in data 7 settembre
2023, come modificate con l'accordo del 27 maggio 2024.
1 Pronunciata la separazione personale dei coniugi con la sentenza n. 939 del 11 giugno
2024, pubblicata il 17 giugno 2024, che ha omologato le condizioni della separazione, la causa è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trasmessi gli atti al Pubblico ministero, che non ha fatto opposizione, all'udienza del 19 febbraio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ciò posto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 939/2024 del 11 giugno 2024, passata in giudicato, giusta attestazione di Cancelleria del 5 febbraio 2025;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente indicato i rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato in data 7 settembre 2023 e poi modificato dall'accordo del 27 maggio
2024, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, le cui condizioni sono conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico.
Data la natura del giudizio, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Santa Flavia, il 25 agosto 2018, da , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso Controparte_1
congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 7 settembre 2023, come modificate con l'accordo del 27 maggio 2024;
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
Pag. 2 di 3 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa Flavia dell'anno 2018, al numero 17, Parte II, Serie A).
NULLA sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Rosario La Fata Giuseppe Rini
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) Giuseppe Rini - Presidente
2) Rossana Musumeci - Giudice
3) Rosario La Fata - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 2113 2023
TRA
, (C.F. ), con l'Avv. Vitale Stefano Parte_1 C.F._1
E
, (C.F. ), con l'Avv. Vitale Stefano Controparte_1 C.F._2
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come verbale dell'udienza del 19 febbraio
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto e contestuale di separazione e divorzio ex art. 473-bis.51 c.p.c.,
e premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario, e di non aver avuto figli, hanno chiesto al Tribunale di omologare la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, di pronunciare sentenza di divorzio alle condizioni esplicitate nel ricorso congiunto depositato in data 7 settembre
2023, come modificate con l'accordo del 27 maggio 2024.
1 Pronunciata la separazione personale dei coniugi con la sentenza n. 939 del 11 giugno
2024, pubblicata il 17 giugno 2024, che ha omologato le condizioni della separazione, la causa è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trasmessi gli atti al Pubblico ministero, che non ha fatto opposizione, all'udienza del 19 febbraio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ciò posto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 939/2024 del 11 giugno 2024, passata in giudicato, giusta attestazione di Cancelleria del 5 febbraio 2025;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente indicato i rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato in data 7 settembre 2023 e poi modificato dall'accordo del 27 maggio
2024, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, le cui condizioni sono conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico.
Data la natura del giudizio, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Santa Flavia, il 25 agosto 2018, da , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso Controparte_1
congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 7 settembre 2023, come modificate con l'accordo del 27 maggio 2024;
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
Pag. 2 di 3 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa Flavia dell'anno 2018, al numero 17, Parte II, Serie A).
NULLA sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Rosario La Fata Giuseppe Rini
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