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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 30/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1086/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 1086/2023 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Gorizia in via Maniacco
n. 10 presso lo studio dell'avv. GROSSI ELENA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in Gorizia in Corso Italia n. 244 presso la casa di riposo Villa San Giusto, elettivamente domiciliato in Gorizia via Nizza n. 1 presso lo studio dell'avv. TAVELLA
ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“A) pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...] Parte_2
Gorizia al numero 13, parte 1, anno 2017, con conseguente annotazione negli Uffici competenti;
B) disporre la corresponsione da parte della sig. al sig. di Parte_1 Parte_2 assegno divorzile una tantum nella misura di € 5.000, con conseguente rinuncia delle parti al reciproco mantenimento. Detta corresponsione avverrà al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
”
[...] Parte_2
Conclusioni del P.M.:
Esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Gorizia in data
14/04/2017 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2017, atto n. 13, parte 1); dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 22/12/2023 la sig.ra ha chiesto al Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni ivi riportate.
Nel corso del procedimento si è costituito il sig. mediante il deposito Parte_2
della comparsa di risposta.
Nelle more del giudizio le parti processuali sono addivenute ad un accordo sulle condizioni di separazione e hanno conseguentemente presentato domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., chiedendo altresì la sostituzione dell'udienza con deposito delle note scritte.
Il Tribunale ha pronunciato la sentenza di separazione n. 165/24 (depositata il 10/07/2024), disponendo, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo.
Passata in giudicato la sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi, con note scritte in sostituzione d'udienza d.d. 03/03/2025, le parti hanno confermato che la separazione non si è interrotta e che la comunione spirituale e
2 materiale non può essere ricostituita;
hanno insistito, quindi, per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
E' stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M., il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, da accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898: la domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima, pertanto, sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 14/04/2017 in
Gorizia con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia (reg.
Atti di Matrimonio, anno 2017, atto n. 13, parte 1), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 1086/2023 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Gorizia in via Maniacco
n. 10 presso lo studio dell'avv. GROSSI ELENA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in Gorizia in Corso Italia n. 244 presso la casa di riposo Villa San Giusto, elettivamente domiciliato in Gorizia via Nizza n. 1 presso lo studio dell'avv. TAVELLA
ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“A) pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...] Parte_2
Gorizia al numero 13, parte 1, anno 2017, con conseguente annotazione negli Uffici competenti;
B) disporre la corresponsione da parte della sig. al sig. di Parte_1 Parte_2 assegno divorzile una tantum nella misura di € 5.000, con conseguente rinuncia delle parti al reciproco mantenimento. Detta corresponsione avverrà al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
”
[...] Parte_2
Conclusioni del P.M.:
Esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Gorizia in data
14/04/2017 (reg. Atti di Matrimonio, anno 2017, atto n. 13, parte 1); dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 22/12/2023 la sig.ra ha chiesto al Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni ivi riportate.
Nel corso del procedimento si è costituito il sig. mediante il deposito Parte_2
della comparsa di risposta.
Nelle more del giudizio le parti processuali sono addivenute ad un accordo sulle condizioni di separazione e hanno conseguentemente presentato domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., chiedendo altresì la sostituzione dell'udienza con deposito delle note scritte.
Il Tribunale ha pronunciato la sentenza di separazione n. 165/24 (depositata il 10/07/2024), disponendo, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo.
Passata in giudicato la sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi, con note scritte in sostituzione d'udienza d.d. 03/03/2025, le parti hanno confermato che la separazione non si è interrotta e che la comunione spirituale e
2 materiale non può essere ricostituita;
hanno insistito, quindi, per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
E' stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M., il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, da accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898: la domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima, pertanto, sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 14/04/2017 in
Gorizia con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gorizia (reg.
Atti di Matrimonio, anno 2017, atto n. 13, parte 1), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- nulla sulle spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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