Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 2895 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2024
Vertente tra con Avv.ti Alfonso Lamberti e Antonella Parte_1
Moscato
Parte attrice
E , con Avv. Nicola Tirino CP_1
Parte convenuta
E Controparte_2
Parte convenuta contumace
Avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 25.11.2024,
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
e chiedendo di far accertare e dichiarare ex art. CP_1
2901 c.c. l'inefficacia della donazione posta in essere da CP_2
a favore della figlia giusto atto per notar
[...] CP_1 del 30.06.2002 rep. 30189 racc. 15550, trascritto in Persona_1
Benevento l'08.07.2022, Reg. Gen. 7332, Reg. Part. 6097, in quanto lesiva delle ragioni creditorie dell'odierna attrice. Parte_1 premetteva di essere creditrice nei confronti di
[...] CP_2
in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
[...]
Benevento n.r. 608/2018. In particolare, ad avviso della parte attrice l'atto di cui si controverte sarebbe stato posto in essere dalla
1
, terza donataria del bene immobile, contestando CP_1
l'avverso dedotto e chiedendo di far accertare e dichiarare che la donazione de quo non fosse stata posta in essere in pregiudizio delle ragioni creditorie dell'odierna attrice e, conseguentemente, di far dichiarare l'infondatezza dell'azione revocatoria esperita nei propri confronti. In subordine, nell'eventualità in cui l'atto impugnato non fosse stato dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c., domandava la detrazione dal credito vantato dall'attrice di € 7.000, ché già conferiti quale acconto sulla somma di € 42.00 0,00 di cui all'atto transattivo raggiunto tra e Controparte_2 Parte_1 nella causa R.G.N. 536/2024.
[...]
Non si costituiva, invece, , benché ritualmente Controparte_3 citata in giudizio;
pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
La causa, acquisita la documentazione ritualmente prodotta, previa istanza di anticipazione dell'udienza avanzata dalla parte attrice, veniva assegnata in decisione, con assegnazione alle parti del termine per il deposito di memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della valutazione della domanda, non appare inopportuno richiamare alcuni principi generali in materia di azione revocatoria.
L'azione revocatoria, anche detta actio pauliana, rappresenta un mezzo legale di conservazione della garanzia generica d el patrimonio del debitore, con il quale il creditore può domandare che, nei suoi confronti, sia dichiarata l'inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio del debitore i quali abbiano arrecato pregiudizio alle sue ragioni creditorie, sì da consent ire, al creditore medesimo, l'effettivo soddisfacimento del credito attraverso il successivo esperimento di un'azione esecutiva sui beni oggetto dell'atto di disposizione revocato. Dal punto di vista degli effetti,
l'azione revocatoria, la quale, ai sensi dell'art. 2903 c.c., si
2 prescrive in cinque anni, produce un'inefficacia relativa, cioè a dire limitata al creditore istante. In vero, l'atto revocato conserva la sua validità e continua a produrre i suoi effetti sia tra le parti, sia nei confronti dei terzi, inclusi i creditori i quali non abbiano agito in revocatoria. Trattasi, inoltre, di un'inefficacia originaria, cioè a dire coeva all'atto di disposizione posto in essere dal debitore, sicché
l'azione volta a farla valere è un'azione di mero accertament o, non già di nullità, né, tantomeno costitutiva, escludendo, tra l'altro, qualsiasi effetto restitutorio. Ciò premesso, il potere del creditore di incidere sulla sfera patrimoniale del debitore è pur sempre sottoposto alla sussistenza di alcuni presuppost i. A tal proposito, ai sensi dell'art. 2901 c.c., il creditore “anche se il credito è soggetto a condizione o termine può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pre giudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito,
l'atto fosse dolosamente preordinato a l fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe alla dolosa preordinazione”. Dunque, affinch é possa esperirsi l'azione revocatoria, è, innanzitutto, necessario che nella parte istante si configuri la qualità di creditore, in senso ampio inteso, quale titolare di un credito già esistente, anche se soggetto a condizione o termine. Legittimato passivo dell'azione revocatoria è il debitore, oltre che il terzo, cioè a dire colui che sia attualmente obbligato nei confronti del creditore istante. Inoltre, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, è necessario accertare la sussistenza, sul piano oggettivo, del presupposto dell'eventus damni, cioè il pregiudizio alle ragioni del creditore. Più precisamente, il
3 pregiudizio deve essere effettivo ed attuale, coincidendo con il patrimonio del proprio debitore su cui soddisfarsi. Non è necessario, tuttavia, che l'atto stesso renda impossibile la realizzazione del credito, essendo sufficiente, per integrare il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, che l'atto di disposizione renda la realizzazione del diritto del creditore incerta o soltanto difficoltosa (cfr. Cass. 26310/2021; Cass.
19207/2018; Cass. 1896/2012; Cass. 19234/2009). Appare, dunque, evidente che l'atto di cui in causa era idoneo ad arrecare pregiudizio alla creditrice odierna attrice venendo sottratti alla garanzia del credito della ricorrente, rendendone impossibile o almeno difficile il soddisfacimento. L'interesse ad agire della parte creditrice, che deve permanere fino alla decisione definitiva, viene meno solo in caso di pagamento integrale del debito non sussistendo solo in quell'ipotesi l'esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio
(Cass. civ., Sez. II, ord. 20/12/2024, n. 33704). Non rileva, perciò, in questa sede che abbia versato a Controparte_2 Parte_1 la somma di € 7.000,00, a titolo di acconto sulla somma di €
[...]
42.000,00 di cui all'accordo transattivo raggiunto tra le parti nella causa civile iscritta all'R.G.N. 536/2024.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, anche detto consilium fraudis, esso si sostanzia nella consapevolezza di star ponendo in essere un atto riduttivo, nonché lesivo della garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore ed è diversamente richiesto a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito o vvero oneroso o gratuito. Con specifico riferimento ai crediti sorti anteriormente all'atto dispositivo, è richiesta la “dolosa preordinazione” del debitore, cioè a dire che l'atto sia stato preordinato ad impedire o pregiudicare il soddisfacimento del credito. Qualora l'atto sia a titolo oneroso, è necessario, altresì, che il terzo fosse a conoscenza dell'intento pregiudizievole
4 perseguito dal debitore (Cass., s.u., 1898/2025). Qualora, invece,
l'atto sia successivo al sorgere del credito è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore. Nell'ipotesi di atto a titolo gratuito, il consilium fraudis deve sussistere, e accertarsi, unicamente in capo al debitore, poiché il conflitto tra il c reditore istante e il terzo, il quale ha precedentemente conseguito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio, si risolve in favore del primo. Di talché, la gratuità ovvero l'onerosità dell'atto impugnato rilevano sul piano dei limiti soggettivi entro cui l'accertamento dell'atteggiamento psicologico deve essere compiuto.
Ciò premesso in punto di diritto, applicando questi principi alla fattispecie in esame, la donazione de quo va dichiarata inefficace nei confronti della creditrice attrice ai sensi art. 2901 c.c.
Innanzitutto, risulta certamente sussistere il presupposto oggettivo dell'eventus damni. La donazione dell'immobile a favore della convenuta, senza dubbio, configura una modificazione qualitativa e quantitativa del patrimonio della donante, di per sé sufficiente a rendere maggiormente difficoltosa la soddisfazione del credito in questione. Quanto all'elemento soggettivo, trattandosi di un atto a titolo gratuito, come anticipato, esso deve accertarsi unicamente in capo alla debitrice donante, la quale visto anche il valore dei beni donati, non poteva non conoscere il pregiudizio che la donazione avrebbe arrecato alle ragioni creditorie dell'odierna attrice.
D'altronde, la donazione, cioè a dire “il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione” (art. 769 c.c.), è l'atto a titolo di liberalità per antonomasia in forza del quale si realizza un'utilità, un arricchimento a favore di una parte e un sacrificio economico spontaneo e disinteressato dell'altra. Sicché la prova dell'avvenuta donazione è sufficiente a dimostrare
5 l'impoverimento del debitore idoneo a pregiudicare le ragioni creditrici, rendendo il soddisfacimento del c redito maggiormente difficoltoso e incerto. Tutt'al più, spettava alle parti convenute dimostrare che, nonostante la donazione, il patrimonio del donante sarebbe stato sufficiente a soddisfare la creditrice. (cfr. Cass.
03.07.2018).
Traendo le conseguenze di quanto fin qui argomentato l'atto di donazione impugnato va dichiarato inefficace nei confronti di
. Parte_1
Quanto alla domanda della convenuta di detrazione dal credito di €
7.000,00, ché già versati a titolo di acconto sulla somma di € 42. 000 di cui all'accordo transattivo raggiunto tra le parti nella causa iscritta all'R.G.N. 536/202, essa va rigettata, stante la natura di mero accertamento dell'actio pauliana.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Possono essere compensate nei confronti di CP_1 per espressa rinunzia della parte attrice.
[...]
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, pronunziando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e , ogni altra istanza CP_1 Controparte_2 eccezione e deduzioni disattese, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti dell'attrice la donazione intercorsa tra le convenute;
compensa le spese di lite nei confronti della convenuta CP_4
e condanna al pagamento delle spese in
[...] Controparte_2 favore di parte attrice, che liquida in € 3.500,00 oltre al rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cp a secondo legge e spese di c.u. con distrazione in favore degli avv.ti Alfonso Lamberti e Antonella
Moscato antistatari.
Così deciso, Benevento il 12.06.2025
Il giudice
6 (Dott. Rocco Abbondandolo)
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