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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/12/2024, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
RG n. 739/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ilaria PEPE Presidente dott. Antonio Stanislao FIDUCCIA Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 739/2024 V.G. promosso da:
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.09.1970, e (C.F.: ), nata il Parte_2 C.F._2
04.03.1993 ad Avezzano, entrambi residenti in Carsoli, Contrada Le Valli snc, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Di Salvatore elettivamente domiciliati presso e nel suo studio sito in Avezzano, Piazza Torlonia, 42, giusta procura in calce al ricorso ex art. 473 bis n. 51 c.p.c..
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 25.10.2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
Come previste nell'accordo depositato in data 8.11.2024:
1 2 3 Così modificate all'udienza del 18.12.2024:
“Le parti chiedono di modificare l'accordo prevedendo al punto 5) un mantenimento pari ad € 200 mensili, anziché 150.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 25.10.2024,
e hanno adìto congiuntamente il Parte_1 Parte_2
Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio in Vivaro Romano (RM) in data 15.12.2018 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n.1, parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2018, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
All'udienza del 18 dicembre 2024, dinanzi al Giudice Istruttore, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle
4 condizioni di cui al libello introduttivo così come modificato con la memoria integrativa depositata in data 8.11.2024. In tal sede, inoltre, le parti hanno richiesto di modificare l'accordo prevedendo al punto 5) un mantenimento pari ad € 200 mensili, anziché 150; inoltre hanno precisato che l'assegno unico universale ammonta ad € 150 mensili circa. Il padre percepisce l'assegno unico al 100% e versa un altro mantenimento per una figlia avuta da altra relazione pari a circa € 500 mensili.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose dell'interesse della figlia minore della coppia.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, e Parte_1
come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affidamento e al collocamento della figlia minore:
“- l'abitazione familiare sita in Carsoli, Contrada Le Valli snc, sarà assegnata alla madre con tutti i mobili e gli arredi, e qui vivrà con la figlia minore,
- i coniugi concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno con responsabilità genitoriale riconoscendo il diritto di quest'ultimi di mantenere
5 un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi. I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente tra loro in modo costruttivo nell'interesse della figlia minore, tracciando in armonia, una comune linea educativa dei ragazzi.”
-al diritto di visita paterno:
“il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni volta che lei lo vorrà, compatibilmente con le esigenze di entrambi i genitori e concordandone tra loro le modalità. In ogni caso i coniugi chiedono disporsi che, in difetto di diverso accordo, il padre veda e tenga con sè la figlia minore con le seguenti modalità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
• due weekend al mese, dal venerdì pomeriggio, prelevandola da scuola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna entro le ore 21:30 del giorno successivo;
• il martedì di ogni settimana prelevandola il pomeriggio da scuola e riaccompagnandola presso
l'abitazione materna entro le ore 21:30 del giorno successivo;
• quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi tra
i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
• cinque giorni durante le vacanze scolastiche natalizie anche non consecutive, alternando ogni anno con la madre le festività del 24, 25 e 31 dicembre e del 1, 5 e 6 gennaio;
in tali occasioni, il padre potrà riaccompagnare la figlia presso l'abitazione materna entro le ore 13:00 del giorno seguente;
• metà vacanze pasquali alternando ogni anno con la madre le festività della Santa Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; in tali occasioni, il padre potrà riaccompagnare la figlia presso
l'abitazione materna entro le ore 13:00 del giorno seguente.”
-al mantenimento per la figlia:
“ 5) il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre e quindi sul libretto postale o c/c dedicato entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo aumento ISTAT” (come da verbale di udienza del 18.12.2024)
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Celano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero
1, parte II, serie C, Ufficio 1, dell'anno 2018.
6 COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott.ssa Ilaria Pepe
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ilaria PEPE Presidente dott. Antonio Stanislao FIDUCCIA Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 739/2024 V.G. promosso da:
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.09.1970, e (C.F.: ), nata il Parte_2 C.F._2
04.03.1993 ad Avezzano, entrambi residenti in Carsoli, Contrada Le Valli snc, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Di Salvatore elettivamente domiciliati presso e nel suo studio sito in Avezzano, Piazza Torlonia, 42, giusta procura in calce al ricorso ex art. 473 bis n. 51 c.p.c..
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 25.10.2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
Come previste nell'accordo depositato in data 8.11.2024:
1 2 3 Così modificate all'udienza del 18.12.2024:
“Le parti chiedono di modificare l'accordo prevedendo al punto 5) un mantenimento pari ad € 200 mensili, anziché 150.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 25.10.2024,
e hanno adìto congiuntamente il Parte_1 Parte_2
Tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio in Vivaro Romano (RM) in data 15.12.2018 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n.1, parte II, Serie C, Ufficio 1, anno 2018, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
All'udienza del 18 dicembre 2024, dinanzi al Giudice Istruttore, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle
4 condizioni di cui al libello introduttivo così come modificato con la memoria integrativa depositata in data 8.11.2024. In tal sede, inoltre, le parti hanno richiesto di modificare l'accordo prevedendo al punto 5) un mantenimento pari ad € 200 mensili, anziché 150; inoltre hanno precisato che l'assegno unico universale ammonta ad € 150 mensili circa. Il padre percepisce l'assegno unico al 100% e versa un altro mantenimento per una figlia avuta da altra relazione pari a circa € 500 mensili.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose dell'interesse della figlia minore della coppia.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, e Parte_1
come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affidamento e al collocamento della figlia minore:
“- l'abitazione familiare sita in Carsoli, Contrada Le Valli snc, sarà assegnata alla madre con tutti i mobili e gli arredi, e qui vivrà con la figlia minore,
- i coniugi concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori che eserciteranno con responsabilità genitoriale riconoscendo il diritto di quest'ultimi di mantenere
5 un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi. I coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente tra loro in modo costruttivo nell'interesse della figlia minore, tracciando in armonia, una comune linea educativa dei ragazzi.”
-al diritto di visita paterno:
“il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni volta che lei lo vorrà, compatibilmente con le esigenze di entrambi i genitori e concordandone tra loro le modalità. In ogni caso i coniugi chiedono disporsi che, in difetto di diverso accordo, il padre veda e tenga con sè la figlia minore con le seguenti modalità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
• due weekend al mese, dal venerdì pomeriggio, prelevandola da scuola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna entro le ore 21:30 del giorno successivo;
• il martedì di ogni settimana prelevandola il pomeriggio da scuola e riaccompagnandola presso
l'abitazione materna entro le ore 21:30 del giorno successivo;
• quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi tra
i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
• cinque giorni durante le vacanze scolastiche natalizie anche non consecutive, alternando ogni anno con la madre le festività del 24, 25 e 31 dicembre e del 1, 5 e 6 gennaio;
in tali occasioni, il padre potrà riaccompagnare la figlia presso l'abitazione materna entro le ore 13:00 del giorno seguente;
• metà vacanze pasquali alternando ogni anno con la madre le festività della Santa Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; in tali occasioni, il padre potrà riaccompagnare la figlia presso
l'abitazione materna entro le ore 13:00 del giorno seguente.”
-al mantenimento per la figlia:
“ 5) il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando alla madre e quindi sul libretto postale o c/c dedicato entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo aumento ISTAT” (come da verbale di udienza del 18.12.2024)
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Celano (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero
1, parte II, serie C, Ufficio 1, dell'anno 2018.
6 COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott.ssa Ilaria Pepe
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