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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/05/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1154/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del vertente
TRA
CF rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. CONTADINI MAURO
ATTORE OPPONENTE
E
CF: , rappresentato e difeso come Controparte_1 P.IVA_1 in atti dall'avv. CIPOLLETTA MICHELA
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni: all'udienza del le parti concludevano come in atti.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4)
e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È opposto il decreto ingiuntivo n. 302/2024 emesso dal Tribunale di
Rovigo in data 07.05.2024 e successivamente notificato in data
03.06.2024 con cui si è ingiunto a di pagare la somma Parte_1 di €77.962,50 in favore della L'ingiunzione si Controparte_1 fonda sulle seguenti circostanze negoziali, compiutamente riepilogate dall'opponente:
a) in data 24.05.2022 l'opponente ha sottoscritto. un contratto (doc. 3 monitorio) per la fornitura di pellet con il quale la stessa opponente aveva assunto (art.
2.2 del contratto) l'obbligo di acquistare una quantità minima dello stesso prodotto (almeno 247,50 tonnellate pari a 10 bilici) al prezzo di €315,00 alla tonnellata, già predeterminato e pattuito al punto 5 del contratto medesimo;
b) l'opponente si sarebbe resa inadempiente rispetto all'obbligo di acquisto di cui al punto precedente non avendo mai effettuato alcun ordine in tal senso;
c) tale inadempimento avrebbe legittimato l'opposta a valersi della previsione di cui all'art.
8.1 del contratto, a mente della quale, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di acquisto, lo stesso contratto doveva ritenersi automaticamente risolto con diritto di esigere il pagamento della penale da determinarsi ai sensi dell'art. 8.2;
d) in forza di tale previsione, con missiva del 05.02.2024, l'opposta ha comunicato la volontà di valersi di tale clausola, dichiarando risolto il contratto per fatto e colpa di e rivendicando il pagamento della CP_2 somma di €77.962,50, pari alla penale da determinarsi ai sensi dell'art. 8.2.
2 La clausola penale reca quanto segue:
L'opponente ha dedotto in fatto quanto segue: di aver iniziato il rapporto in data 27.04.2022, commissionando a la fornitura di Pt_2 due bilici (cioè camion) di pellet pari a 49.5 tonnellate di prodotto
(doc. 1 attore); di aver ricevuto, due giorni dopo l'ordine, fattura per il pagamento in via anticipata del corrispettivo della fornitura pari ad
€15.246,00, regolarmente saldata (doc. 2 attore); che la consegna era prevista per fine maggio 2022; di aver commissionato con mail del
18.05.2022 un'ulteriore fornitura di dieci bilici di pellet al prezzo di
€315,00 alla tonnellata con consegna da effettuarsi a partire da metà giugno mediante invio di due bilici ogni 15 giorni, ordine accettato con mail del 19.05.2022 (doc. 3 attore); che in sede di tale ordine,
l'opponente chiedeva la formalizzazione di un contratto quadro regolatore dei rapporti tra le parti, inclusi quelli futuri, come effettivamente formalizzato il 24.5.2022 (doc. 4 attore); che ai primi di giugno 2022 la merce ancora non era stata evasa, con conseguente sollecito rivolto all'opposto, il quale si impegnava a sollecitare a sua volta il trasportatore (doc. 5 attore); che con mail del 06.06.2022
l'opponente aveva chiesto l'emissione della fattura relativa al corrispettivo del secondo ordine da 10 bilici per poter procedere al pagamento integrale ed anticipato della fornitura (come previsto dal contratto), ma che l'opposto replicava che la fattura sarebbe stata emessa solo alla consegna del primo dei due bilici di cui al primo ordine del 27.04.2022, sino a quel momento non effettuata nonostante il termine pattuito per tale consegna risalisse al maggio precedente
(doc. 6 attore); che con mail del 12.07.2022 e 19.09.2022, scaduti i
3 termini di consegna, l'opponente rinnovava la richiesta di chiarimenti circa la mancata consegna del prodotto, sottolineando l'urgenza di riceverlo avendo assunto, a sua volta, impegni con i propri clienti, e che in replica venivano addotte circostanze relative ai trasportatori e alle difficoltà di approvvigionamento (doc. 7 attore); che la medesima situazione si ripeteva in seguito con la corrispondenza susseguitasi nei successivi mesi di ottobre (doc. 8 attore) e novembre, a fronte della espressa domanda di rimborso del corrispettivo pagato per la prima fornitura dei due bilici (doc. 9 attore); che, con mail del 22.11.2022
(doc. 10 attore) l'opposta riferiva che per ricevere subito la consegna del prodotto già commissionato l'opponente avrebbe dovuto versare un corrispettivo maggiore di quello già pattuito, stante l'aumento dei prezzi della materia prima;
che solo a marzo del 2023 l'opposta si rifaceva viva asserendo di voler nuovamente dare corso agli ordini già commissionatigli perché, a suo dire, il prezzo di reperimento del prodotto sul mercato era ritornato a livelli di sua convenienza;
che nulla di quanto già pagato è stato mai consegnato.
Sulla base di tali circostanze in fatto, l'opponente ha contestato il grave inadempimento contrattuale di controparte, la quale si sarebbe sottratta ai propri obblighi e non avrebbe neppure consegnato merce già pagata, merce per la quale il contratto prevedeva al punto 5.2. una clausola di prezzo bloccato.
L'opponente, inoltre, sempre sulla base delle medesime circostanze, ha spiegato domanda riconvenzionale, domandando:
a) la risoluzione dei contratti stipulati, con condanna alle restituzioni di quanto versato;
b) il risarcimento del danno emergente relativo ai maggiori costi relativi al reperimento del pellet presso altri fornitori, onde evitare di rendersi a sua volta inadempiente verso i propri clienti per gli ordini già sottoscritti, con un maggior esborso pari a €46.486, 85 (docc. 11-15 attore);
c) il risarcimento del lucro cessante derivante dalla perdita di numerosi clienti che non si è riuscito a soddisfare per la carenza della merce originariamente ordinata e che non si è potuta reperire presso terzi.
4 Si è costituita l'opposta, contestando l'avversa opposizione e chiedendo il rigetto della stessa e delle domande riconvenzionali ivi spiegate, chiedendo inoltre la condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma di €10.000,00.
Parte opposta, richiamato il quadro negoziale -che risulta documentalmente pacifico- ha allegato in fatto quanto segue: che l'opponente, dopo la stipula del 24.5.2022 non ha effettuato alcun ordine;
che non sussiste alcun inadempimento da parte dell'opposta, poiché il contenuto della mail del 19.5.2022 di cui al doc. 3 attoreo altro non sarebbe se non lo scambio di comunicazioni tra le parti per la definizione dei confini esatti degli accordi che, successivamente, sono confluiti ufficialmente nel contratto di cui si discorre: dette comunicazioni sarebbero dunque una mera dichiarazione di intenti, poi effettivamente esitata nel contratto del 24.5.2022; che, a seguito del perfezionamento del contratto, e nel periodo previsto anche per la consegna dell'ordine precedente al contratto per cui è causa – fino a gennaio/febbraio 2023, il perfezionamento della consegna risultava temporaneamente impossibile, oltreché eccessivamente oneroso, per circostanze di forza maggiore sopravvenuta (nella specie: prima
COVID, quindi conflitto russo-ucraino, con blocchi alle esportazioni di materie prime energetiche da qualificarsi quale factum principis, come risulta anche dagli articoli di stampa prodotti in atti;
che, sebbene fossero state reperite alcune finestre temporali di approvvigionamento, parte opponente aveva rifiutato di stipulare le forniture, non accettando di corrispondere i sovrapprezzi derivanti dai nuovi corrispettivi di mercato, arrivati a oltre il doppio del prezzo originariamente pattuito (doc. D convenuto), come peraltro emergerebbe dalla stessa documentazione prodotta da controparte
(docc. 11-15 attore); che a fronte delle richieste di rimborso di controparte l'opposta in data 16.11.2022 e 22.11.2022, la CP_1 formalmente invocava l'evento di forza maggiore, sospendendo temporaneamente le proprie obbligazioni e avvisando che la consegna immediata avrebbe comportato maggiorazioni di prezzo, apparendo preferibile invece attendere la stabilizzazione dei prezzi, con auspicio di evasione degli ordini entro fine 2022 (doc. E ed F convenuto); che, vista la non volontà di controparte di rinegoziare il contratto,
5 l'opposta, a seguito dell'invio della fattura n. 8/2023 del 06.03.2023 emessa per la “Quantità minima d'acquisto” di cui al Contratto del
24/05/2022 AL PREZZO CONCORDATO ORIGINARIAMENTE di
€315,00 a tonnellata (doc. G convenuto), in data 07.03/2023 manifestava formalmente l'intenzione di dare esecuzione al contratto, con consegna totale della merce nei successivi 30 gg l'accredito della somma;
che, malgrado l'emissione della fattura e la richiesta di pagamento, questa rimaneva impagata, dal che è conseguita l'attivazione della clausola di risoluzione e la odierna domanda giudiziale;
che, conseguentemente, ne deriva anche l'infondatezza delle domande riconvenzionali di risoluzione e risarcitorie avversarie.
3. In sede di prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. l'opponente ha svolto le seguenti precisazioni della domanda: è incontestato che parte opposta, a fronte dell'ordine del 27.4.2022 per due bilici, regolarmente pagata, non ha mai consegnato la merce;
a fronte dell'ordine del 18.5.2022 per dieci bilici, regolarmente pagata, non ha mai consegnato la merce nel termine di fine giugno 2022; che è documentato dalla corrispondenza tra le parti come l'ordine del 18-
19.05.2022 (fornitura di n. 10 bilici di pellet al prezzo di €315,00 la tonnellata) fosse da collocarsi e da ricomprendersi nel contratto poi sottoscritto in data 24.05.2022 (doc. 3 opponente); le giustificazioni di controparte all'inadempimento dei due contratti sono irragionevoli, perché le relative commesse furono stipulate in data successiva tanto all'emergenza pandemica quanto allo scoppio della guerra in Ucraina, con conseguente inclusione di tali circostanze nella normale alea contrattuale;
che l'opposta ha preteso di imporre il pagamento di maggiorazioni di prezzo per la consegna del prodotto, rifiutando tuttavia di restituire il corrispettivo già pagato;
la circostanza che a marzo del 2023 la controparte ha manifestato la volontà di dare corso all'esecuzione dei contratti perché, a suo dire, il prezzo di reperimento del prodotto sul mercato era ritornato a livelli di sua convenienza attesta ulteriormente la sua inadempienza e la malafede che ha animato il suo comportamento.
Parte opposta, in prima memoria, si limita a richiamare le conclusioni già rassegnate.
6 4. In sede di seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.
l'opponente evidenzia: che l'opposto, in comparsa di costituzione, chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto per una somma minore rispetto a quella per la quale lo stesso decreto era stato originariamente ottenuto, ovverosia per il minor importo di
€62.716,50, pari alla differenza della somma richiesta a titolo di clausola penale per il Contratto del 24/05/2022 e la somma di cui all'ordine O.C. 017 del 27/04/2022 (€. 77.962,50 – 15.246,00 = €.
62.716,50)” - che, dunque, parte opposta decurta dall'importo originariamente richiesto la somma di €15.246,00, ossia il corrispettivo già pagato da per l'ordine dei due bilici di pellet del 27.04.2022, CP_2 somme per cui è stata chiesta la restituzione in via riconvenzionale;
che, conseguentemente, il decreto opposto deve essere necessariamente revocato, non potendo in ogni caso essere confermato;
che con mail del 08.06.2022 provvedeva, proprio in CP_2 esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte, alla richiesta di un ulteriore ordine di altri 10 bilici di pallet (doc. 5 opponente), il cui prezzo (ai sensi dello stesso contratto già firmato) avrebbe dovuto essere di € 315,00 alla tonnellata, e che con mail del 09.06.2022 (sempre doc. 5 opponente) rispondeva che l'ordine di 10 bilici sarebbe Pt_2 stato effettuato solo a fronte del pagamento non del prezzo di €315,00 tonnellata (lo si ripete, già contrattualmente pattuito) ma solo al maggior prezzo di € 325,00 alla tonnellata, così rendendosi inadempiente agli accordi.
L'opposto, in seconda memoria, ha dedotto: che nulla è stato allegato da controparte in punto di adempimento dell'obbligo di ordine minimo garantito, ribadendo quanto già sostenuto in punto di separatezza tra gli ordini;
che l'impossibilità di procedere alla consegna della merce deriva dalle disposizioni governative sui blocchi all'esportazione della merce dal giugno/luglio del 2022; che l'avversa domanda risarcitoria dimostra essa stessa i notevoli incrementi di prezzo della materia prima. Sono stati formulati capitoli di prova orale.
7 5. In sede di terza memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. l'opponente ha chiesto il rigetto delle avverse istanze istruttorie.
L'opposto, invece: contesta la tardività di tutte le eccezioni mosse da controparte in sede di memoria ex art. 171ter n° 2 C.p.c.; dichiara di non aver effettuato alcun riconoscimento delle doglianze avversarie;
che è meramente suggestiva l'argomentazione di controparte secondo la quale avrebbe disconosciuto le pattuizioni del Contratto del CP_1
24/05/2022 laddove – a fronte della nuova richiesta di altri 10 bilici da parte di 8/06/2022 – avrebbe Parte_3 subordinato l'accettazione dell'ordine al pagamento di un prezzo della merce superiore rispetto a quello contrattualmente pattuito
(€.325,00 ton anziché €.315,00 ton.) come emergerebbe dal tenore della mail del 09/06/2022 a firma : ciò in quanto la predetta richiesta CP_1 di ulteriori 10 bilici avrebbe dovuto sostanziarsi in un nuovo contratto e, anche a ipotizzare che detta richiesta rientrasse nel vecchio
Contratto, a norma del combinato disposto degli artt.
4.1 e 3.1 del
Contratto – secondo i quali “eventuali modifiche al Contratto, proposte dall'Acquirente (ovverosia Ulteriore fornitura rispetto a quella prevista in Contratto, come richiesto) comporteranno una modifica dello stesso, sempre e solo se accettate dal Fornitore” – il fornitore non accettava CP_1 la proposta di modifica del contratto sulla quantità (10 bilici) al prezzo richiesto dall'Acquirente tant'è che ne proponeva l'aumento, CP_2 facendo rientrare l'affare nella predisposizione di un nuovo accordo distinto e separato da quello per cui è causa.
6. La causa è stata ritenuta documentalmente istruita e rinviata per la decisione senza concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. L'opposizione è fondata.
7. Osserva innanzitutto questo giudicante che la domanda monitoria si fonda sull'applicazione di una clausola penale per mancata presentazione di ordini, di modo che deve verificarsi se parte opponente sia venuta meno o no ai propri obblighi.
Dalla ricostruzione della documentazione negoziale e delle relative vicende, emerge innanzitutto che il contratto del 24.5.2022 azionato da
8 (doc. 3 monitorio), per quanto qui di interesse, riporta le CP_1 seguenti clausole:
9 Alla luce delle previsioni dell'art. 2 e di quelli successivi, il contratto di cui si discute può qualificarsi come contratto normativo ad efficacia obbligatoria bilaterale, in quanto lo stesso disciplina in maniera analitica il prodotto e le relative condizioni di vendita e pagamento da dedurre in successivi ordinativi, ordinativi alla cui effettuazione la parte acquirente si obbliga entro un determinato ammontare minimo,
e alla cui evasione alle condizioni pattuite il venditore del pari si obbliga, seppur entro il limite dei dieci bilici (cfr. clausole 4.1 e 4.2).
Ciò posto, e lette le clausole nel loro complesso, la domanda di parte intimante / odierna opposta deve ritenersi infondata. Soprassedendo, in quanto superfluo ai fini del decidere, sulla manifesta sproporzione della penale prevista dall'art. 8.2 - penale che, per come strutturata, consente al venditore di incamerare un importo pari al valore lordo degli ordini non effettuati senza tuttavia dover consegnare alcunchè, accompagnandosi la penale alla risoluzione del contratto, e venendo così dunque, in maniera platealmente iniqua, liquidati danni corrispondendi non al profitto, ma al ricavo al lordo dei costi – evidenzia questo giudicante che, per poter addivenire a una dichiaraizone di responsabilità dell'acquirente, deve sussistere un inadempimento dello stesso al contratto così per come questo è formulato. Non colgono nel segno le difese di parte opposta laddove sostengono che la merce non poteva ragionevolmente essere consegnata al prezzo originariamente pattuito, e ciò in quanto le stesse trascurano l'evidenza per cui seppure è possibile e in un certo grado auspicabile la manutenzione del contratto in condizioni di hardship, è del pari vero che una rimodulazione dei prezzi pattuiti, laddove non gradita all'acquirente, non può certo condurre a una dichiarazione di responsabilità contrattuale nei suoi confronti, in quanto giungere a tale conclusione significherebbe applicare una clasuola negoziale di inadempimento a fronte della violazione non degli obblighi contrattuali che sono stati pattuiti, ma di quelli che, unilateralmente, parte venditrice propone all'acquirente di sostiture a quelli originari in punto di prezzo. Se è infatti pienamente ammissibile che la parte, a fronte della eccessiva onerosità sopravvenuta, eccepisca la stessa alla controparte, la quale potrà a sua
10 volta pretendere la prestazione riconducendo il contratto ad equità
(art. 1467 c.c.), non è previsto anche l'inverso, ovverosia che la parte che veda la propria prestazione divenuta maggiormente onerosa possa modificare di propria iniziativa le condizioni negoziali e imporle unilateralmente alla controparte, peraltro sotto pena di pesantissime penali contrattuali: sarebbe stato dunque (astrattamente) ammissibile che a fronte della pretersa di di CP_1 acquistare la merce al prezzo pattuito, eccepisse l'eccessiva onerosità sopravvenuta al fine di scongiurare il proprio inadempimento, mentre non è legittima l'operazione posta in essere nel caso di specie. Ciò in quanto la norma codicistica richiamata è finalizzata a proteggere dalle conseguenze dell'inadempimento chi si veda contestate le pattuizioni divenute ormai inique, non a consentire a una parte di far valere in via di azione, per tutelare il proprio profitto sperato, un contratto diverso da quello che è stato stipulato.
Va poi osservato che nessun rilievo può avere la considerazione svolta dall'opposta per cui, a seguito dell'invio della fattura n. 8/2023 del
06.03.2023 emessa per la “Quantità minima d'acquisto” di cui al
Contratto del 24/05/2022 AL PREZZO CONCORDATO
ORIGINARIAMENTE di €315,00 a tonnellata in data 07.03/2023,
l'opponente avrebbe omesso il pagamento, e ciò in quanto, a tale epoca, era già decorso il termine finale previsto dal contratto per il
31.10.2022.
In definitiva, deve ritenersi che il contratto si sia estinto per naturale scadenza e per concludente volontà delle parti di non addivenire alla sua attuazione alle condizioni pattuite.
Già per tale assorbenti ragioni la domanda monitoria deve ritenersi radicalmente infondata.
8. Può ora passarsi all'esame delle domande riconvenzionali di parte opponente.
9. Va in primo luogo esaminata la domanda di “risoluzione del contratto di fornitura di 2 (due) bilici di pellet del 27.04.2022, siccome mai consegnati, per fatto e colpa di con condanna Controparte_1
11 alla restituzione del prezzo pagato di €15.246,00”. La domanda è fondata. Non è contestato che il contratto sia stato eseguito da parte dell'acquirente, così come è pacifico che il pellet non sia stato consegnato. Deve pertanto condannarsi l'opposto alla restituzione del prezzo pagato, con interessi ex art. 1284, IV co. c.p.c. dal 12.7.2024 al soddisfo.
10. Va quindi esaminata la domanda “di risoluzione del contratto di fornitura di dieci (10) bilici di pellet del 18.05.2022 e con esso quello del 24.05.2022, siccome mai consegnati, per fatto e colpa di
[...]
con condanna al risarcimento del danno, da quantificarsi CP_1 in € 46.486,85 quello per danno emergente e per lucro cessante”. La domanda è infondata.
10.1. Quanto al profilo del danno emergente, come correttamente osservato da parte opposta, la stessa produzione dei riferimenti dei contratti stipulati da parte dell'opponente è prova documentale essa stessa della circostanza per cui, nel periodo di interesse, il prezzo del pellet avesse raggiunto importi ragguardevoli, con incrementi assolutamente esuberanti l'alea normale del contratto: dalla stessa tabella riepilogativa prodotta da parte opponente emerge come nel periodo compreso tra agosto e dicembre 2022, con acquisti effettuati da due fornitori diversi, il prezzo alla tonnellata applicato sia oscillato tra un minimo di €495,33 (dicembre 2022) e un massimo di
€622,00 (settembre 2022), cifre che arrivano addirittura al doppio dell'importo originariamente negoziato tra le parti per
€315/tonnellata. Sulla base di tali circostanze, deve ritenersi che legittimamente l'odierna opposta avrebbe potuto rifiutare l'esecuzione del contratto al prezzo originariamente pattuito, essendo innegabile un'oscillazione di prezzo ampiamente fuori dal margine della normale alea contrattuale, e che pertanto non è congruo che oggi l'opponente cerchi di ottenere un effetto indiretto equivalente all'esatto adempimento del contratto originario mediante domanda risarcitoria per la differenza tra il prezzo di quanto aliunde acquistato e l'importo originariamente pattuito con l'opposto e successivamente divenuto eccessivamente oneroso. La domanda va pertanto rigettata.
12 10.2. Quanto, infine, alla domanda risarcitoria per lucro cessante, identificato nel mancato guadagno patito da a causa del CP_2 mancato introito dei corrispettivi della rivendita del pellet già pattuita coi propri clienti, a cui non ha potuto ottemperare a causa dell'omessa consegna del prodotto da parte di la stessa è Pt_2 infondata per assoluto difetto di allegazione e prova, essendo rimasta la predetta domanda a livello di mera petizione di principio.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell'opposto ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €52.000,00 a
€260.000,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, con applicazione di una compensazione del
50% per soccombenza reciproca parziale ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Accoglie la domanda riconvenzionale di parte opponente in punto di risoluzione del contratto di fornitura di 2 (due) bilici di pellet del
27.04.2022 e, per l'effetto, condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'attrice opponente, della somma di €15.246,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato, oltre interessi ex art. 1284, IV co. c.p.c. dal 12.7.2024 al soddisfo.
3. Rigetta le ulteriori domande riconvenzionali di parte opponente.
4. Condanna l'opposta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opponente, che liquida, già applicata una compensazione del 50%, in €7.051,50, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo.
13 Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 27.5.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1154/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del vertente
TRA
CF rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. CONTADINI MAURO
ATTORE OPPONENTE
E
CF: , rappresentato e difeso come Controparte_1 P.IVA_1 in atti dall'avv. CIPOLLETTA MICHELA
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni: all'udienza del le parti concludevano come in atti.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4)
e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. È opposto il decreto ingiuntivo n. 302/2024 emesso dal Tribunale di
Rovigo in data 07.05.2024 e successivamente notificato in data
03.06.2024 con cui si è ingiunto a di pagare la somma Parte_1 di €77.962,50 in favore della L'ingiunzione si Controparte_1 fonda sulle seguenti circostanze negoziali, compiutamente riepilogate dall'opponente:
a) in data 24.05.2022 l'opponente ha sottoscritto. un contratto (doc. 3 monitorio) per la fornitura di pellet con il quale la stessa opponente aveva assunto (art.
2.2 del contratto) l'obbligo di acquistare una quantità minima dello stesso prodotto (almeno 247,50 tonnellate pari a 10 bilici) al prezzo di €315,00 alla tonnellata, già predeterminato e pattuito al punto 5 del contratto medesimo;
b) l'opponente si sarebbe resa inadempiente rispetto all'obbligo di acquisto di cui al punto precedente non avendo mai effettuato alcun ordine in tal senso;
c) tale inadempimento avrebbe legittimato l'opposta a valersi della previsione di cui all'art.
8.1 del contratto, a mente della quale, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di acquisto, lo stesso contratto doveva ritenersi automaticamente risolto con diritto di esigere il pagamento della penale da determinarsi ai sensi dell'art. 8.2;
d) in forza di tale previsione, con missiva del 05.02.2024, l'opposta ha comunicato la volontà di valersi di tale clausola, dichiarando risolto il contratto per fatto e colpa di e rivendicando il pagamento della CP_2 somma di €77.962,50, pari alla penale da determinarsi ai sensi dell'art. 8.2.
2 La clausola penale reca quanto segue:
L'opponente ha dedotto in fatto quanto segue: di aver iniziato il rapporto in data 27.04.2022, commissionando a la fornitura di Pt_2 due bilici (cioè camion) di pellet pari a 49.5 tonnellate di prodotto
(doc. 1 attore); di aver ricevuto, due giorni dopo l'ordine, fattura per il pagamento in via anticipata del corrispettivo della fornitura pari ad
€15.246,00, regolarmente saldata (doc. 2 attore); che la consegna era prevista per fine maggio 2022; di aver commissionato con mail del
18.05.2022 un'ulteriore fornitura di dieci bilici di pellet al prezzo di
€315,00 alla tonnellata con consegna da effettuarsi a partire da metà giugno mediante invio di due bilici ogni 15 giorni, ordine accettato con mail del 19.05.2022 (doc. 3 attore); che in sede di tale ordine,
l'opponente chiedeva la formalizzazione di un contratto quadro regolatore dei rapporti tra le parti, inclusi quelli futuri, come effettivamente formalizzato il 24.5.2022 (doc. 4 attore); che ai primi di giugno 2022 la merce ancora non era stata evasa, con conseguente sollecito rivolto all'opposto, il quale si impegnava a sollecitare a sua volta il trasportatore (doc. 5 attore); che con mail del 06.06.2022
l'opponente aveva chiesto l'emissione della fattura relativa al corrispettivo del secondo ordine da 10 bilici per poter procedere al pagamento integrale ed anticipato della fornitura (come previsto dal contratto), ma che l'opposto replicava che la fattura sarebbe stata emessa solo alla consegna del primo dei due bilici di cui al primo ordine del 27.04.2022, sino a quel momento non effettuata nonostante il termine pattuito per tale consegna risalisse al maggio precedente
(doc. 6 attore); che con mail del 12.07.2022 e 19.09.2022, scaduti i
3 termini di consegna, l'opponente rinnovava la richiesta di chiarimenti circa la mancata consegna del prodotto, sottolineando l'urgenza di riceverlo avendo assunto, a sua volta, impegni con i propri clienti, e che in replica venivano addotte circostanze relative ai trasportatori e alle difficoltà di approvvigionamento (doc. 7 attore); che la medesima situazione si ripeteva in seguito con la corrispondenza susseguitasi nei successivi mesi di ottobre (doc. 8 attore) e novembre, a fronte della espressa domanda di rimborso del corrispettivo pagato per la prima fornitura dei due bilici (doc. 9 attore); che, con mail del 22.11.2022
(doc. 10 attore) l'opposta riferiva che per ricevere subito la consegna del prodotto già commissionato l'opponente avrebbe dovuto versare un corrispettivo maggiore di quello già pattuito, stante l'aumento dei prezzi della materia prima;
che solo a marzo del 2023 l'opposta si rifaceva viva asserendo di voler nuovamente dare corso agli ordini già commissionatigli perché, a suo dire, il prezzo di reperimento del prodotto sul mercato era ritornato a livelli di sua convenienza;
che nulla di quanto già pagato è stato mai consegnato.
Sulla base di tali circostanze in fatto, l'opponente ha contestato il grave inadempimento contrattuale di controparte, la quale si sarebbe sottratta ai propri obblighi e non avrebbe neppure consegnato merce già pagata, merce per la quale il contratto prevedeva al punto 5.2. una clausola di prezzo bloccato.
L'opponente, inoltre, sempre sulla base delle medesime circostanze, ha spiegato domanda riconvenzionale, domandando:
a) la risoluzione dei contratti stipulati, con condanna alle restituzioni di quanto versato;
b) il risarcimento del danno emergente relativo ai maggiori costi relativi al reperimento del pellet presso altri fornitori, onde evitare di rendersi a sua volta inadempiente verso i propri clienti per gli ordini già sottoscritti, con un maggior esborso pari a €46.486, 85 (docc. 11-15 attore);
c) il risarcimento del lucro cessante derivante dalla perdita di numerosi clienti che non si è riuscito a soddisfare per la carenza della merce originariamente ordinata e che non si è potuta reperire presso terzi.
4 Si è costituita l'opposta, contestando l'avversa opposizione e chiedendo il rigetto della stessa e delle domande riconvenzionali ivi spiegate, chiedendo inoltre la condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma di €10.000,00.
Parte opposta, richiamato il quadro negoziale -che risulta documentalmente pacifico- ha allegato in fatto quanto segue: che l'opponente, dopo la stipula del 24.5.2022 non ha effettuato alcun ordine;
che non sussiste alcun inadempimento da parte dell'opposta, poiché il contenuto della mail del 19.5.2022 di cui al doc. 3 attoreo altro non sarebbe se non lo scambio di comunicazioni tra le parti per la definizione dei confini esatti degli accordi che, successivamente, sono confluiti ufficialmente nel contratto di cui si discorre: dette comunicazioni sarebbero dunque una mera dichiarazione di intenti, poi effettivamente esitata nel contratto del 24.5.2022; che, a seguito del perfezionamento del contratto, e nel periodo previsto anche per la consegna dell'ordine precedente al contratto per cui è causa – fino a gennaio/febbraio 2023, il perfezionamento della consegna risultava temporaneamente impossibile, oltreché eccessivamente oneroso, per circostanze di forza maggiore sopravvenuta (nella specie: prima
COVID, quindi conflitto russo-ucraino, con blocchi alle esportazioni di materie prime energetiche da qualificarsi quale factum principis, come risulta anche dagli articoli di stampa prodotti in atti;
che, sebbene fossero state reperite alcune finestre temporali di approvvigionamento, parte opponente aveva rifiutato di stipulare le forniture, non accettando di corrispondere i sovrapprezzi derivanti dai nuovi corrispettivi di mercato, arrivati a oltre il doppio del prezzo originariamente pattuito (doc. D convenuto), come peraltro emergerebbe dalla stessa documentazione prodotta da controparte
(docc. 11-15 attore); che a fronte delle richieste di rimborso di controparte l'opposta in data 16.11.2022 e 22.11.2022, la CP_1 formalmente invocava l'evento di forza maggiore, sospendendo temporaneamente le proprie obbligazioni e avvisando che la consegna immediata avrebbe comportato maggiorazioni di prezzo, apparendo preferibile invece attendere la stabilizzazione dei prezzi, con auspicio di evasione degli ordini entro fine 2022 (doc. E ed F convenuto); che, vista la non volontà di controparte di rinegoziare il contratto,
5 l'opposta, a seguito dell'invio della fattura n. 8/2023 del 06.03.2023 emessa per la “Quantità minima d'acquisto” di cui al Contratto del
24/05/2022 AL PREZZO CONCORDATO ORIGINARIAMENTE di
€315,00 a tonnellata (doc. G convenuto), in data 07.03/2023 manifestava formalmente l'intenzione di dare esecuzione al contratto, con consegna totale della merce nei successivi 30 gg l'accredito della somma;
che, malgrado l'emissione della fattura e la richiesta di pagamento, questa rimaneva impagata, dal che è conseguita l'attivazione della clausola di risoluzione e la odierna domanda giudiziale;
che, conseguentemente, ne deriva anche l'infondatezza delle domande riconvenzionali di risoluzione e risarcitorie avversarie.
3. In sede di prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. l'opponente ha svolto le seguenti precisazioni della domanda: è incontestato che parte opposta, a fronte dell'ordine del 27.4.2022 per due bilici, regolarmente pagata, non ha mai consegnato la merce;
a fronte dell'ordine del 18.5.2022 per dieci bilici, regolarmente pagata, non ha mai consegnato la merce nel termine di fine giugno 2022; che è documentato dalla corrispondenza tra le parti come l'ordine del 18-
19.05.2022 (fornitura di n. 10 bilici di pellet al prezzo di €315,00 la tonnellata) fosse da collocarsi e da ricomprendersi nel contratto poi sottoscritto in data 24.05.2022 (doc. 3 opponente); le giustificazioni di controparte all'inadempimento dei due contratti sono irragionevoli, perché le relative commesse furono stipulate in data successiva tanto all'emergenza pandemica quanto allo scoppio della guerra in Ucraina, con conseguente inclusione di tali circostanze nella normale alea contrattuale;
che l'opposta ha preteso di imporre il pagamento di maggiorazioni di prezzo per la consegna del prodotto, rifiutando tuttavia di restituire il corrispettivo già pagato;
la circostanza che a marzo del 2023 la controparte ha manifestato la volontà di dare corso all'esecuzione dei contratti perché, a suo dire, il prezzo di reperimento del prodotto sul mercato era ritornato a livelli di sua convenienza attesta ulteriormente la sua inadempienza e la malafede che ha animato il suo comportamento.
Parte opposta, in prima memoria, si limita a richiamare le conclusioni già rassegnate.
6 4. In sede di seconda memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c.
l'opponente evidenzia: che l'opposto, in comparsa di costituzione, chiede la conferma del decreto ingiuntivo opposto per una somma minore rispetto a quella per la quale lo stesso decreto era stato originariamente ottenuto, ovverosia per il minor importo di
€62.716,50, pari alla differenza della somma richiesta a titolo di clausola penale per il Contratto del 24/05/2022 e la somma di cui all'ordine O.C. 017 del 27/04/2022 (€. 77.962,50 – 15.246,00 = €.
62.716,50)” - che, dunque, parte opposta decurta dall'importo originariamente richiesto la somma di €15.246,00, ossia il corrispettivo già pagato da per l'ordine dei due bilici di pellet del 27.04.2022, CP_2 somme per cui è stata chiesta la restituzione in via riconvenzionale;
che, conseguentemente, il decreto opposto deve essere necessariamente revocato, non potendo in ogni caso essere confermato;
che con mail del 08.06.2022 provvedeva, proprio in CP_2 esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte, alla richiesta di un ulteriore ordine di altri 10 bilici di pallet (doc. 5 opponente), il cui prezzo (ai sensi dello stesso contratto già firmato) avrebbe dovuto essere di € 315,00 alla tonnellata, e che con mail del 09.06.2022 (sempre doc. 5 opponente) rispondeva che l'ordine di 10 bilici sarebbe Pt_2 stato effettuato solo a fronte del pagamento non del prezzo di €315,00 tonnellata (lo si ripete, già contrattualmente pattuito) ma solo al maggior prezzo di € 325,00 alla tonnellata, così rendendosi inadempiente agli accordi.
L'opposto, in seconda memoria, ha dedotto: che nulla è stato allegato da controparte in punto di adempimento dell'obbligo di ordine minimo garantito, ribadendo quanto già sostenuto in punto di separatezza tra gli ordini;
che l'impossibilità di procedere alla consegna della merce deriva dalle disposizioni governative sui blocchi all'esportazione della merce dal giugno/luglio del 2022; che l'avversa domanda risarcitoria dimostra essa stessa i notevoli incrementi di prezzo della materia prima. Sono stati formulati capitoli di prova orale.
7 5. In sede di terza memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. l'opponente ha chiesto il rigetto delle avverse istanze istruttorie.
L'opposto, invece: contesta la tardività di tutte le eccezioni mosse da controparte in sede di memoria ex art. 171ter n° 2 C.p.c.; dichiara di non aver effettuato alcun riconoscimento delle doglianze avversarie;
che è meramente suggestiva l'argomentazione di controparte secondo la quale avrebbe disconosciuto le pattuizioni del Contratto del CP_1
24/05/2022 laddove – a fronte della nuova richiesta di altri 10 bilici da parte di 8/06/2022 – avrebbe Parte_3 subordinato l'accettazione dell'ordine al pagamento di un prezzo della merce superiore rispetto a quello contrattualmente pattuito
(€.325,00 ton anziché €.315,00 ton.) come emergerebbe dal tenore della mail del 09/06/2022 a firma : ciò in quanto la predetta richiesta CP_1 di ulteriori 10 bilici avrebbe dovuto sostanziarsi in un nuovo contratto e, anche a ipotizzare che detta richiesta rientrasse nel vecchio
Contratto, a norma del combinato disposto degli artt.
4.1 e 3.1 del
Contratto – secondo i quali “eventuali modifiche al Contratto, proposte dall'Acquirente (ovverosia Ulteriore fornitura rispetto a quella prevista in Contratto, come richiesto) comporteranno una modifica dello stesso, sempre e solo se accettate dal Fornitore” – il fornitore non accettava CP_1 la proposta di modifica del contratto sulla quantità (10 bilici) al prezzo richiesto dall'Acquirente tant'è che ne proponeva l'aumento, CP_2 facendo rientrare l'affare nella predisposizione di un nuovo accordo distinto e separato da quello per cui è causa.
6. La causa è stata ritenuta documentalmente istruita e rinviata per la decisione senza concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. L'opposizione è fondata.
7. Osserva innanzitutto questo giudicante che la domanda monitoria si fonda sull'applicazione di una clausola penale per mancata presentazione di ordini, di modo che deve verificarsi se parte opponente sia venuta meno o no ai propri obblighi.
Dalla ricostruzione della documentazione negoziale e delle relative vicende, emerge innanzitutto che il contratto del 24.5.2022 azionato da
8 (doc. 3 monitorio), per quanto qui di interesse, riporta le CP_1 seguenti clausole:
9 Alla luce delle previsioni dell'art. 2 e di quelli successivi, il contratto di cui si discute può qualificarsi come contratto normativo ad efficacia obbligatoria bilaterale, in quanto lo stesso disciplina in maniera analitica il prodotto e le relative condizioni di vendita e pagamento da dedurre in successivi ordinativi, ordinativi alla cui effettuazione la parte acquirente si obbliga entro un determinato ammontare minimo,
e alla cui evasione alle condizioni pattuite il venditore del pari si obbliga, seppur entro il limite dei dieci bilici (cfr. clausole 4.1 e 4.2).
Ciò posto, e lette le clausole nel loro complesso, la domanda di parte intimante / odierna opposta deve ritenersi infondata. Soprassedendo, in quanto superfluo ai fini del decidere, sulla manifesta sproporzione della penale prevista dall'art. 8.2 - penale che, per come strutturata, consente al venditore di incamerare un importo pari al valore lordo degli ordini non effettuati senza tuttavia dover consegnare alcunchè, accompagnandosi la penale alla risoluzione del contratto, e venendo così dunque, in maniera platealmente iniqua, liquidati danni corrispondendi non al profitto, ma al ricavo al lordo dei costi – evidenzia questo giudicante che, per poter addivenire a una dichiaraizone di responsabilità dell'acquirente, deve sussistere un inadempimento dello stesso al contratto così per come questo è formulato. Non colgono nel segno le difese di parte opposta laddove sostengono che la merce non poteva ragionevolmente essere consegnata al prezzo originariamente pattuito, e ciò in quanto le stesse trascurano l'evidenza per cui seppure è possibile e in un certo grado auspicabile la manutenzione del contratto in condizioni di hardship, è del pari vero che una rimodulazione dei prezzi pattuiti, laddove non gradita all'acquirente, non può certo condurre a una dichiarazione di responsabilità contrattuale nei suoi confronti, in quanto giungere a tale conclusione significherebbe applicare una clasuola negoziale di inadempimento a fronte della violazione non degli obblighi contrattuali che sono stati pattuiti, ma di quelli che, unilateralmente, parte venditrice propone all'acquirente di sostiture a quelli originari in punto di prezzo. Se è infatti pienamente ammissibile che la parte, a fronte della eccessiva onerosità sopravvenuta, eccepisca la stessa alla controparte, la quale potrà a sua
10 volta pretendere la prestazione riconducendo il contratto ad equità
(art. 1467 c.c.), non è previsto anche l'inverso, ovverosia che la parte che veda la propria prestazione divenuta maggiormente onerosa possa modificare di propria iniziativa le condizioni negoziali e imporle unilateralmente alla controparte, peraltro sotto pena di pesantissime penali contrattuali: sarebbe stato dunque (astrattamente) ammissibile che a fronte della pretersa di di CP_1 acquistare la merce al prezzo pattuito, eccepisse l'eccessiva onerosità sopravvenuta al fine di scongiurare il proprio inadempimento, mentre non è legittima l'operazione posta in essere nel caso di specie. Ciò in quanto la norma codicistica richiamata è finalizzata a proteggere dalle conseguenze dell'inadempimento chi si veda contestate le pattuizioni divenute ormai inique, non a consentire a una parte di far valere in via di azione, per tutelare il proprio profitto sperato, un contratto diverso da quello che è stato stipulato.
Va poi osservato che nessun rilievo può avere la considerazione svolta dall'opposta per cui, a seguito dell'invio della fattura n. 8/2023 del
06.03.2023 emessa per la “Quantità minima d'acquisto” di cui al
Contratto del 24/05/2022 AL PREZZO CONCORDATO
ORIGINARIAMENTE di €315,00 a tonnellata in data 07.03/2023,
l'opponente avrebbe omesso il pagamento, e ciò in quanto, a tale epoca, era già decorso il termine finale previsto dal contratto per il
31.10.2022.
In definitiva, deve ritenersi che il contratto si sia estinto per naturale scadenza e per concludente volontà delle parti di non addivenire alla sua attuazione alle condizioni pattuite.
Già per tale assorbenti ragioni la domanda monitoria deve ritenersi radicalmente infondata.
8. Può ora passarsi all'esame delle domande riconvenzionali di parte opponente.
9. Va in primo luogo esaminata la domanda di “risoluzione del contratto di fornitura di 2 (due) bilici di pellet del 27.04.2022, siccome mai consegnati, per fatto e colpa di con condanna Controparte_1
11 alla restituzione del prezzo pagato di €15.246,00”. La domanda è fondata. Non è contestato che il contratto sia stato eseguito da parte dell'acquirente, così come è pacifico che il pellet non sia stato consegnato. Deve pertanto condannarsi l'opposto alla restituzione del prezzo pagato, con interessi ex art. 1284, IV co. c.p.c. dal 12.7.2024 al soddisfo.
10. Va quindi esaminata la domanda “di risoluzione del contratto di fornitura di dieci (10) bilici di pellet del 18.05.2022 e con esso quello del 24.05.2022, siccome mai consegnati, per fatto e colpa di
[...]
con condanna al risarcimento del danno, da quantificarsi CP_1 in € 46.486,85 quello per danno emergente e per lucro cessante”. La domanda è infondata.
10.1. Quanto al profilo del danno emergente, come correttamente osservato da parte opposta, la stessa produzione dei riferimenti dei contratti stipulati da parte dell'opponente è prova documentale essa stessa della circostanza per cui, nel periodo di interesse, il prezzo del pellet avesse raggiunto importi ragguardevoli, con incrementi assolutamente esuberanti l'alea normale del contratto: dalla stessa tabella riepilogativa prodotta da parte opponente emerge come nel periodo compreso tra agosto e dicembre 2022, con acquisti effettuati da due fornitori diversi, il prezzo alla tonnellata applicato sia oscillato tra un minimo di €495,33 (dicembre 2022) e un massimo di
€622,00 (settembre 2022), cifre che arrivano addirittura al doppio dell'importo originariamente negoziato tra le parti per
€315/tonnellata. Sulla base di tali circostanze, deve ritenersi che legittimamente l'odierna opposta avrebbe potuto rifiutare l'esecuzione del contratto al prezzo originariamente pattuito, essendo innegabile un'oscillazione di prezzo ampiamente fuori dal margine della normale alea contrattuale, e che pertanto non è congruo che oggi l'opponente cerchi di ottenere un effetto indiretto equivalente all'esatto adempimento del contratto originario mediante domanda risarcitoria per la differenza tra il prezzo di quanto aliunde acquistato e l'importo originariamente pattuito con l'opposto e successivamente divenuto eccessivamente oneroso. La domanda va pertanto rigettata.
12 10.2. Quanto, infine, alla domanda risarcitoria per lucro cessante, identificato nel mancato guadagno patito da a causa del CP_2 mancato introito dei corrispettivi della rivendita del pellet già pattuita coi propri clienti, a cui non ha potuto ottemperare a causa dell'omessa consegna del prodotto da parte di la stessa è Pt_2 infondata per assoluto difetto di allegazione e prova, essendo rimasta la predetta domanda a livello di mera petizione di principio.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell'opposto ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie ricomprese nello scaglione da €52.000,00 a
€260.000,00 a valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione, con applicazione di una compensazione del
50% per soccombenza reciproca parziale ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2. Accoglie la domanda riconvenzionale di parte opponente in punto di risoluzione del contratto di fornitura di 2 (due) bilici di pellet del
27.04.2022 e, per l'effetto, condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'attrice opponente, della somma di €15.246,00 a titolo di restituzione del prezzo pagato, oltre interessi ex art. 1284, IV co. c.p.c. dal 12.7.2024 al soddisfo.
3. Rigetta le ulteriori domande riconvenzionali di parte opponente.
4. Condanna l'opposta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opponente, che liquida, già applicata una compensazione del 50%, in €7.051,50, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo.
13 Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 27.5.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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