Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 26/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00281/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01252/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2024, proposto da
NI LI, CE LO, OL TO, FR LI, VI De CI, UR De SC, AU De NT, PA AB ES, BE GI Di ZI, CE RA, CE AN, NI GL, TO OL, SE GL, GI IS, TO RI, AN OM, CO ND, IO TO, DO SA, ER OL, DO EL, AT DA, NI NI, IO SI, SE LO O', EA AN, ES EO, rappresentati e difesi dall'avvocato Renzo Filoia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per
l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza Tar Emilia Romagna - Bologna n. 365/2024, resa nel procedimento RGN 494/2021, pubblicata in data 21.5.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza n. 265/2024 con cui questo Tribunale ha accertato il loro diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987.
I ricorrenti hanno precisato che la suddetta sentenza è stata notificata all’Inps in data 17.6.2024, non è stata impugnata e, quindi, è passata in giudicato; è, altresì, trascorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. L’Inps, però, non ha provveduto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis D.L. n. 387/1987 e non ha provveduto a rimborsare quanto dovuto a titolo di contributo unificato (pari a 325,00 euro) nel procedimento promosso avanti al TAR Emilia Romagna e concluso con la citata sentenza.
Tanto premesso i ricorrenti hanno concluso chiedendo di ordinare all’Inps di dare piena ed integrale esecuzione alla suddetta sentenza n. 365/2024 entro il termine di 30 giorni, con nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
Si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale che ha rilevato di non aver ancora provveduto ad eseguire la sentenza non avendo a disposizione, pur avendoli debitamente richiesti, i dati retributivi necessari per la quantificazione del dovuto; essendo pagatore di secondo livello Inps, per poter erogare il trattamento di fine servizio, agisce infatti sulla base dei dati trasmessi dall’Amministrazione di appartenenza dei ricorrenti; la relativa richiesta è stata inoltrata in data 18.11.2024 ed è ancora in attesa di riscontro; quanto al contributo unificato, l’Amministrazione ha precisato che il relativo pagamento è in corso.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Come precisato da Inps nelle proprie difese, l’Istituto è soggetto pagatore di secondo livello e per procedere alla liquidazione delle somme dovute necessita dei dati retributivi in possesso dell’Amministrazione di appartenenza (ovvero degli stessi ricorrenti). Proprio al fine di provvedere all’esecuzione della sentenza n. 365/2024, non disponendo dei dati necessari alla liquidazione, l’Istituto, tramite i propri uffici, ha provveduto, in data 18.11.2024, a inoltrare all’Amministrazione di appartenenza dei ricorrenti la richiesta di trasmissione dei relativi dati retributivi.
Dunque, Inps ha avviato le procedure necessarie per eseguire la citata sentenza, esecuzione che necessita ovviamente di (ragionevoli) tempi tecnici non comprimibili e solo in mancanza di conclusione dell’avviato procedimento di liquidazione degli importi dovuti potrà invocarsi il mancato adempimento della sentenza in oggetto. Peraltro, gli stessi ricorrenti, nell’ambito dei canoni di leale collaborazione, avrebbero potuto attivarsi per trasmettere i propri dati retributivi (già in loro possesso o da acquisirsi presso l’Amministrazione di appartenenza) al fine di velocizzare la pratica di liquidazione di quanto dovuto.
Quanto al rimborso del contributo unificato (pari ad euro 325,00), Inps ha precisato che il relativo pagamento è in corso.
In conclusione, stante quanto sopra evidenziato in relazione all’avviata esecuzione della sentenza n. 365/2024, il ricorso, allo stato, non può trovare accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | PA Carpentieri |
IL SEGRETARIO