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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del
06/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6999/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELENTANO GIACOMO Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANCHETTI FRANCESCA CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/07/2024 premesso di aver proposto ricorso Parte_1 per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, assumeva che la CTU aveva sortito esito negativo e di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del suo diritto, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile e/o all'assegno di invalidità civile e/o all'indennità di accompagnamento a far tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * * pagina 1 di 4 In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso». I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito occorre premettere che ai sensi dell'art.12 L. 118/1971 “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del dell'interno, una pensione di CP_2 inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità”.
Per quanto attiene all'indennità di accompagnamento (istituita con le leggi 406/68 e 18/80, modificata dalla L.508/88), la stessa spetta ai mutilati ed invalidi dichiarati totalmente inabili non deambulanti e non autosufficienti, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purchè non ricoverati gratuitamente in istituti. Tale indennità compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr. Cass., sez. lav., 16.04.1992, n.4640) e non è reversibile.
Nel caso di specie la CTU medico–legale depositata dal dott. ha concluso che le Persona_1 patologie riscontrate sulla persona dell'istante non risultano di entità tale da comportare la totale ìnabilità, tanto che la percentuale della stessa è stata determinata nel 66%, nonché 'impossibilità di deambulare pagina 2 di 4 o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n.6742/2023 R.G. Lavoro). Infatti, ha evidenziato che “Il sig.
dopo attenta e scrupolosa disamina della documentazione sanitaria agli atti e le evidenze Parte_1
scaturite dalla visita medica effettuata in data 26/02/2024,basata su colloquio clinico e anamnestico approfondito e di una valutazione clinica e semeiologica,è affetto da: Pregresso carcinoma basocellulare regione temporale trattato con exeresi chirurgica e radioterapia complementare Ipertensione arteriosa
Disfunzione ventricolare sx di grado moderato Obesità Classe II BMI 35,5 Insufficienza renale cronica stadio III KDOQI Dislipidemia Rispondendo ai quesiti posto in sede di giuramento dal Sig. Giudice posso affermare che trattasi di: “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 al
73 % (art.2 e 13 Legge 118/71 e art.9 D.L. 509/88).” PERCENTUALE 66 % “.
Parte ricorrente proponeva il dissenso avverso tali conclusioni e chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile e/o all'assegno di invalidità civile e/o all'indennità di accompagnamento a far tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Innanzitutto va rilevato che nel corso del procedimento per ATP parte ricorrente ha rinunciato all'accertamento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile, per cui la detta domanda nel presente procedimento è inammissibile.
Per quanto attiene alle ulteriori prestazioni, il CTU è stato chiamato a rendere chiarimenti sulle osservazioni critiche di parte ricorrente;
in tale sede il dott. ha confermato le conclusioni rese nella Per_1 precedente perizia con argomentazioni convincenti.
Le dette conclusioni possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano invero logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di consulenza devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 31/07/2024 , nella causa iscritta al n. 6999 /2024 R.G.A.C. così CP_1 provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla sulle spese processuali;
pagina 3 di 4 c) pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto emesso in data odierna.
Foggia, 06/02/2025 ore 14,50
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del
06/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6999/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELENTANO GIACOMO Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANCHETTI FRANCESCA CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/07/2024 premesso di aver proposto ricorso Parte_1 per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, assumeva che la CTU aveva sortito esito negativo e di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del suo diritto, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile e/o all'assegno di invalidità civile e/o all'indennità di accompagnamento a far tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * * pagina 1 di 4 In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso». I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito occorre premettere che ai sensi dell'art.12 L. 118/1971 “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del dell'interno, una pensione di CP_2 inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità”.
Per quanto attiene all'indennità di accompagnamento (istituita con le leggi 406/68 e 18/80, modificata dalla L.508/88), la stessa spetta ai mutilati ed invalidi dichiarati totalmente inabili non deambulanti e non autosufficienti, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purchè non ricoverati gratuitamente in istituti. Tale indennità compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr. Cass., sez. lav., 16.04.1992, n.4640) e non è reversibile.
Nel caso di specie la CTU medico–legale depositata dal dott. ha concluso che le Persona_1 patologie riscontrate sulla persona dell'istante non risultano di entità tale da comportare la totale ìnabilità, tanto che la percentuale della stessa è stata determinata nel 66%, nonché 'impossibilità di deambulare pagina 2 di 4 o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n.6742/2023 R.G. Lavoro). Infatti, ha evidenziato che “Il sig.
dopo attenta e scrupolosa disamina della documentazione sanitaria agli atti e le evidenze Parte_1
scaturite dalla visita medica effettuata in data 26/02/2024,basata su colloquio clinico e anamnestico approfondito e di una valutazione clinica e semeiologica,è affetto da: Pregresso carcinoma basocellulare regione temporale trattato con exeresi chirurgica e radioterapia complementare Ipertensione arteriosa
Disfunzione ventricolare sx di grado moderato Obesità Classe II BMI 35,5 Insufficienza renale cronica stadio III KDOQI Dislipidemia Rispondendo ai quesiti posto in sede di giuramento dal Sig. Giudice posso affermare che trattasi di: “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 al
73 % (art.2 e 13 Legge 118/71 e art.9 D.L. 509/88).” PERCENTUALE 66 % “.
Parte ricorrente proponeva il dissenso avverso tali conclusioni e chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile e/o all'assegno di invalidità civile e/o all'indennità di accompagnamento a far tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Innanzitutto va rilevato che nel corso del procedimento per ATP parte ricorrente ha rinunciato all'accertamento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile, per cui la detta domanda nel presente procedimento è inammissibile.
Per quanto attiene alle ulteriori prestazioni, il CTU è stato chiamato a rendere chiarimenti sulle osservazioni critiche di parte ricorrente;
in tale sede il dott. ha confermato le conclusioni rese nella Per_1 precedente perizia con argomentazioni convincenti.
Le dette conclusioni possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano invero logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di consulenza devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 31/07/2024 , nella causa iscritta al n. 6999 /2024 R.G.A.C. così CP_1 provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla sulle spese processuali;
pagina 3 di 4 c) pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto emesso in data odierna.
Foggia, 06/02/2025 ore 14,50
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 4 di 4