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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 4378/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Marina Tafuri Consigliere
Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 10/10/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Separazione giudiziale, avverso la Sentenza n. 197/2024 del
Tribunale di Nola emessa in data 26/07/2024 in calce al verbale di udienza. tra
avv. LUCIO (C.F. ), N. A Pt_1 C.F._1
MARIGLIANO (NA) IL 13/04/1971 residente in [...], rappresentato e difeso da se stesso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in IG (NA), via
Isonzo 18, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
appellante,
e
(C.F. ), n. a OL (NA) Controparte_1 C.F._2
il 06/05/1975 residente a [...]2 80035 OL ITALIA assistito e difeso da se medesima e, giusto mandato in atti, dall'Avv. MAROTTA CARMEN ) con studio in C.F._3
VIA VIVALDI, N.2 80035 OL e indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
appellata,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Fabiana Magnetta,
CONCLUSIONI: per parte appellante rigetto delle eccezioni preliminari e rinvio della causa per le conclusioni sul merito;
per parte appellata dichiararsi l' inammissibilità dell'appello. Il Pg ha concluso chiedendo che l'appello fosse dichiarato inammissibile.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 197/2024 il Tribunale di Nola ha disposto la separazione consensuale dei coniugi / alle condizioni di cui al Pt_1 CP_1
ricorso congiunto presentato il 17.5.2024 .
Con atto di appello depositato il 10.10.2024 il impugnava la Pt_1
predetta sentenza chiedendo in completa riforma della stessa di mutare gli accordi della separazione consensuale in quanto simulata e dunque non corrispondenti alle reali volontà delle parti e riformare la sentenza nella parte relativa agli accordi tra le parti disponendo alternativamente una delle due seguenti soluzioni:
A.1 l'assegnazione della casa in Piazza Salvo D'acquisto n. 2 interno 8 alla sulla quale graverà il pagamento della rata di mutuo di € 588,00 CP_1
pag. 2/6 (sostenuto fino ad ora dall'appellante e con addebito sul proprio conto corrente), l'appellante dovrà sostenere un contributo di € 450,00 quindi con credito per compensazione a favore del della somma di € 138,00 Pt_1
(588,00- 450,00) che la sig. dovrà corrispondere, fermo CP_1
restando i piani di accumulo in corso a carico dell'ex marito;
A.2 l'assegnazione della casa in Piazza Salvo D'acquisto n. 2 interno 7 al con l'onere per quest'ultimo di pagare le rate del mutuo di € Pt_1
588,00, l'affidamento condiviso dei figlicon pari contribuzione economica nonché l'utilizzo dei risparmi e degli affitti delle abitazioni come risorse per un ulteriore piano di risparmio sempre a favore dei figli ed eliminazione del contributo di € 450,00 a titolo di mantenimento considerata la stretta convivenza con la prole;
IN VIA ALTERNATIVA
B. l'assegnazione della casa in Piazza Salvo D'acquisto n. 2 interno 8 alla sig. a cui graverà il pagamento della rata di mutuo di € 588,00 CP_1
sostenuto dall'appellante, l'affidamento condiviso dei figli con pari contribuzione economica nonché l'utilizzo dei risparmi e degli affitti delle abitazioni come risorse per un ulteriore piano di risparmio sempre a favore dei figli ed eliminazione del contributo di € 450,00 a titolo di mantenimento. Obbligo di versamento a carico della sig. della CP_1
somma di € 250,00 (metà di un regolare canone di affitto) a favore del
[...]
a titolo di indennità di occupazione dello studio in Piazza Salvo Pt_1
D'Acquisto, 2 interno 7, ora utilizzato esclusivamente dall'appellata;
C. qualora la Corte d'Appello adita non ritenga adeguato l'accordo concordato dalle parti si chiede di voler disporre l'affidamento esclusivo pag. 3/6 dei figli a carico del ovvero disporre l'affidamento esclusivo del Pt_1
minore presso il padre;
Per_1
D. disporre a favore del ricorrente una somma a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza del comportamento ingiusto della sig.
[...]
che ha privato al coniuge del diritto costituzionalmente CP_1
garantito di separarsi in libertà, operando con raggiri e artifizi con una separazione simulata e l'attivazione di procedimenti penali, nonché per avere la stessa con il proprio comportamento ed espressioni leso personalmente il ricorrente sia come uomo, che come padre e professionista;
E. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellante chiedeva in via preliminare che l'appello venisse dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, per indeterminatezza dello stesso, nel merito il suo rigetto perché palesemente infondato .
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione concedendo alle parti un termine di giorni dieci per il deposito di note.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Questo collegio condivide integralmente la prospettazione sul punto della difesa di parte appellata Il giudizio di appello quale mezzo di gravame, presuppone, infatti, ai fini dell'interesse all'impugnazione, la soccombenza dell'appellante(Cfr. ex multis Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 settembre 2022| n. 27991 “Poiché, ai sensi dell'articolo 100 cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di impugnazione, per
pag. 4/6 proporre una domanda in giudizio o per resistere ad essa occorre avervi interesse, la sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, presuppone una soccombenza della parte sul punto nel precedente giudizio”), soccombenza che evidentemente manca nel caso di specie, trattandosi di appello propostoavverso una sentenza di separazione consensuale.
La natura consensuale della separazione implica che le parti hanno raggiunto un accordo su tutti gli aspetti della separazione, sia personali che patrimoniali, limitandosi la sentenza del Tribunale a conferire efficacia all'accordo raggiunto, dopo aver verificato che i patti non siano in contrasto con norme imperative o con i diritti indisponibili delle parti.
In questo contesto, è, dunque, del tutto inesistente il presupposto fondamentale dell'impugnazione, ovvero la soccombenza, non potendosi l'appellante dirsi "soccombente" rispetto ad una decisione che ha recepito il sua stessa domanda.
L'assenza di soccombenza, e quindi di interesse all'impugnazione, determina l'inammissibilità dell'appello,
L'inammissibilità dell'appello in tale specifica ipotesi è rafforzata dalla previsione di cui all'art. 345 c.p.c. in quanto in appello non possono proporsi domande nuove e quindi il non può proporre in questa CP_1
sede domande diverse da quelle che sono state oggetto di conclusione in primo grado ovvero da quelle che sono state formulate con la richiesta di omologa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della causa e delle riduzioni trattandosi di pronuncia in punto di mero rito.
pag. 5/6 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello depositato il 10.10.2024 nei Parte_2
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Nola n. 197/2024 così provvede:
Dichiara inammissibile l'appello, condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.473,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 22/04/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 4378/2024
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Marina Tafuri Consigliere
Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 10/10/2024 AVENTE AD
OGGETTO: Separazione giudiziale, avverso la Sentenza n. 197/2024 del
Tribunale di Nola emessa in data 26/07/2024 in calce al verbale di udienza. tra
avv. LUCIO (C.F. ), N. A Pt_1 C.F._1
MARIGLIANO (NA) IL 13/04/1971 residente in [...], rappresentato e difeso da se stesso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in IG (NA), via
Isonzo 18, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
appellante,
e
(C.F. ), n. a OL (NA) Controparte_1 C.F._2
il 06/05/1975 residente a [...]2 80035 OL ITALIA assistito e difeso da se medesima e, giusto mandato in atti, dall'Avv. MAROTTA CARMEN ) con studio in C.F._3
VIA VIVALDI, N.2 80035 OL e indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
appellata,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Fabiana Magnetta,
CONCLUSIONI: per parte appellante rigetto delle eccezioni preliminari e rinvio della causa per le conclusioni sul merito;
per parte appellata dichiararsi l' inammissibilità dell'appello. Il Pg ha concluso chiedendo che l'appello fosse dichiarato inammissibile.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 197/2024 il Tribunale di Nola ha disposto la separazione consensuale dei coniugi / alle condizioni di cui al Pt_1 CP_1
ricorso congiunto presentato il 17.5.2024 .
Con atto di appello depositato il 10.10.2024 il impugnava la Pt_1
predetta sentenza chiedendo in completa riforma della stessa di mutare gli accordi della separazione consensuale in quanto simulata e dunque non corrispondenti alle reali volontà delle parti e riformare la sentenza nella parte relativa agli accordi tra le parti disponendo alternativamente una delle due seguenti soluzioni:
A.1 l'assegnazione della casa in Piazza Salvo D'acquisto n. 2 interno 8 alla sulla quale graverà il pagamento della rata di mutuo di € 588,00 CP_1
pag. 2/6 (sostenuto fino ad ora dall'appellante e con addebito sul proprio conto corrente), l'appellante dovrà sostenere un contributo di € 450,00 quindi con credito per compensazione a favore del della somma di € 138,00 Pt_1
(588,00- 450,00) che la sig. dovrà corrispondere, fermo CP_1
restando i piani di accumulo in corso a carico dell'ex marito;
A.2 l'assegnazione della casa in Piazza Salvo D'acquisto n. 2 interno 7 al con l'onere per quest'ultimo di pagare le rate del mutuo di € Pt_1
588,00, l'affidamento condiviso dei figlicon pari contribuzione economica nonché l'utilizzo dei risparmi e degli affitti delle abitazioni come risorse per un ulteriore piano di risparmio sempre a favore dei figli ed eliminazione del contributo di € 450,00 a titolo di mantenimento considerata la stretta convivenza con la prole;
IN VIA ALTERNATIVA
B. l'assegnazione della casa in Piazza Salvo D'acquisto n. 2 interno 8 alla sig. a cui graverà il pagamento della rata di mutuo di € 588,00 CP_1
sostenuto dall'appellante, l'affidamento condiviso dei figli con pari contribuzione economica nonché l'utilizzo dei risparmi e degli affitti delle abitazioni come risorse per un ulteriore piano di risparmio sempre a favore dei figli ed eliminazione del contributo di € 450,00 a titolo di mantenimento. Obbligo di versamento a carico della sig. della CP_1
somma di € 250,00 (metà di un regolare canone di affitto) a favore del
[...]
a titolo di indennità di occupazione dello studio in Piazza Salvo Pt_1
D'Acquisto, 2 interno 7, ora utilizzato esclusivamente dall'appellata;
C. qualora la Corte d'Appello adita non ritenga adeguato l'accordo concordato dalle parti si chiede di voler disporre l'affidamento esclusivo pag. 3/6 dei figli a carico del ovvero disporre l'affidamento esclusivo del Pt_1
minore presso il padre;
Per_1
D. disporre a favore del ricorrente una somma a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza del comportamento ingiusto della sig.
[...]
che ha privato al coniuge del diritto costituzionalmente CP_1
garantito di separarsi in libertà, operando con raggiri e artifizi con una separazione simulata e l'attivazione di procedimenti penali, nonché per avere la stessa con il proprio comportamento ed espressioni leso personalmente il ricorrente sia come uomo, che come padre e professionista;
E. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellante chiedeva in via preliminare che l'appello venisse dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, per indeterminatezza dello stesso, nel merito il suo rigetto perché palesemente infondato .
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione concedendo alle parti un termine di giorni dieci per il deposito di note.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Questo collegio condivide integralmente la prospettazione sul punto della difesa di parte appellata Il giudizio di appello quale mezzo di gravame, presuppone, infatti, ai fini dell'interesse all'impugnazione, la soccombenza dell'appellante(Cfr. ex multis Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 settembre 2022| n. 27991 “Poiché, ai sensi dell'articolo 100 cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di impugnazione, per
pag. 4/6 proporre una domanda in giudizio o per resistere ad essa occorre avervi interesse, la sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, presuppone una soccombenza della parte sul punto nel precedente giudizio”), soccombenza che evidentemente manca nel caso di specie, trattandosi di appello propostoavverso una sentenza di separazione consensuale.
La natura consensuale della separazione implica che le parti hanno raggiunto un accordo su tutti gli aspetti della separazione, sia personali che patrimoniali, limitandosi la sentenza del Tribunale a conferire efficacia all'accordo raggiunto, dopo aver verificato che i patti non siano in contrasto con norme imperative o con i diritti indisponibili delle parti.
In questo contesto, è, dunque, del tutto inesistente il presupposto fondamentale dell'impugnazione, ovvero la soccombenza, non potendosi l'appellante dirsi "soccombente" rispetto ad una decisione che ha recepito il sua stessa domanda.
L'assenza di soccombenza, e quindi di interesse all'impugnazione, determina l'inammissibilità dell'appello,
L'inammissibilità dell'appello in tale specifica ipotesi è rafforzata dalla previsione di cui all'art. 345 c.p.c. in quanto in appello non possono proporsi domande nuove e quindi il non può proporre in questa CP_1
sede domande diverse da quelle che sono state oggetto di conclusione in primo grado ovvero da quelle che sono state formulate con la richiesta di omologa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della causa e delle riduzioni trattandosi di pronuncia in punto di mero rito.
pag. 5/6 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello depositato il 10.10.2024 nei Parte_2
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Nola n. 197/2024 così provvede:
Dichiara inammissibile l'appello, condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.473,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 22/04/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
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