Sentenza 10 giugno 1967
Massime • 2
Il difetto di legittimazione, attenendo alla regolarita del contraddittorio, puo essere rilevato in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in Cassazione. Ma tale rilevabilita trova un limite preclusivo nel giudicato formatosi al riguardo, ravvisabile nel caso in cui la questione, discussa e decisa in primo grado, non sia stata proposta nel giudizio di appello giudicato che la Cassazione ha il potere-dovere di far valere d'ufficio, trattandosi di giudicato formatosi nel medesimo processo. ( Conf. 1881-65, 1634-62).*
Il principio secondo il quale senza previo ricorso amministrativo, in tema di Tributi locali, l,amministrazione non puo essere condannata alle spese, anche in caso di soccombenza -art.48 T.U. 14 settembre 1931, n.1175- ha come necessario presupposto che l,amministrazione stessa abbia il potere di imposizione del tributo. Esso e, pertanto, inapplicabile - riprendendo vigore la regola generale per cui la condanna alle spese segue la soccombenza -, qualora nel corso del giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale sopravvenga la dichiarazione d,illegittimita costituzionale della norma di legge sulla quale sia fondata la pretesa tributaria fatta valere. Invero, per fruire del trattamento di favore il potere d,imposizione deve sussistere nel momento in cui la relativa pretesa e fatta valere dalla pubblica amministrazione. Conforme alla sentenza n.1796-66, massima n.323512.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/06/1967, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1967 |
Testo completo
Il difetto di legittimazione, attenendo alla regolarita del contraddittorio, puo essere rilevato in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in Cassazione. Ma tale rilevabilita trova un limite preclusivo nel giudicato formatosi al riguardo, ravvisabile nel caso in cui la questione, discussa e decisa in primo grado, non sia stata proposta nel giudizio di appello giudicato che la Cassazione ha il potere-dovere di far valere d'ufficio, trattandosi di giudicato formatosi nel medesimo processo. ( Conf. 1881-65, 1634-62).*