Decreto presidenziale 18 giugno 2025
Rigetto
Sentenza breve 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 04/07/2025, n. 5786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5786 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05786/2025REG.PROV.COLL.
N. 04869/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4869 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pio De Giovanni, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Centro di reclutamento, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma,
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Centro di reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Udito l’avvocato Giovanni Pio De Giovanni;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è costituito:
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dal provvedimento emesso dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza il 28 febbraio 2024 con il quale la Commissione per gli accertamenti attitudinali ha dichiarato il ricorrente non idoneo, ai sensi dell’art. 15 del bando di concorso per il reclutamento di 1.673 finanzieri; oltre che dagli atti presupposti;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3 ottobre 2024, dalla graduatoria di merito pubblicata in data 20.8.2024 nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al T.a.r. del Lazio, il sig. -OMISSIS- ha censurato il giudizio di inidoneità formulato dalla commissione per l’accertamento dell’idoneità psicoattitudinale (in quanto non in linea con le aree “intellettivo-cognitiva, sociorelazionale, gestionale, emotiva e dell’assunzione del ruolo”), lamentando il difetto di motivazione dell’esito negativo dell’accertamento, evidenziando al contempo che negli anni prestati al servizio dell’Esercito italiano non gli sono mai stati contestati profili di inidoneità attitudinale.
3. L’Amministrazione ha resistito al ricorso depositando anche copia dei test attitudinali svolti dal candidato, unitamente al parere dello psicologo e al giudizio finale.
4. Nelle more del giudizio è stata approvata la graduatoria del concorso, che l’interessato ha impugnato con ricorso per motivi aggiunti (depositato in data 3-10.2024), al cui interno ha anche formulato istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai controinteressati.
4.1. Con memoria depositata in data 11.11.2024 la difesa ricorrente ha insistito sulla richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso ai controinteressati ai sensi dell’art. 41, comma 4, cpa.
4.2. All’udienza camerale del 13 novembre 2024, fissata dal T.a.r. per l’esame della domanda cautelare, è stata indicata alle parti – ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. – la possibilità che il giudizio possa essere deciso sulla base di una questione rilevabile d’ufficio, da individuarsi nella possibile inammissibilità dei motivi aggiunti per omessa notifica nei confronti dei controinteressati, con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo, con ulteriore avviso circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
5. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice ha dichiarato i motivi aggiunti inammissibili e improcedibile il ricorso introduttivo, compensando le spese di lite. Invero, in adesione a consolidata giurisprudenza amministrativa, il T.a.r. ha rilevato che “ l'approvazione della graduatoria costituisce l'atto che radica in capo ai vincitori ivi dichiarati l'interesse a contraddire alla domanda di annullamento dell'esclusione, giuridicamente non configurabile anteriormente, e che dunque trasforma – solo rispetto alla nuova necessaria impugnazione della graduatoria - il c.d. controinteressato successivo (che di per sé non lo è) in litisconsorte necessario (cfr. Cons. di Stato., Sez. II, 16 febbraio 2022, n.1167). Per tale ragione, l’aver impugnato l’atto di esclusione da un concorso non esime il candidato dal proporre gravame anche avverso la graduatoria finale, con notifica ad almeno uno dei controinteressati c.d. “successivi” (Cons. di Stato, Sez. II, 13 marzo 2023, n. 2599). Non vale a superare l’inammissibilità del ricorso la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami avanzata dal ricorrente, il quale non ha dimostrato in alcun modo di essersi attivato al fine di ottenere l’indirizzo di almeno uno dei partecipanti inseriti in graduatoria.
Come recentemente affermato dal Consiglio di Stato, la notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati costituisce infatti condizione di ammissibilità del ricorso e assume il ruolo di essenziale e imprescindibile preliminare adempimento, la cui mancanza non è sanabile mediante la sola richiesta di notifica per pubblici proclami (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9524). Né può ritenersi ostativa alla esecuzione di tale adempimento la circostanza di non conoscere i dati personali dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, trattandosi di ostacolo agevolmente superabile con la presentazione di una istanza di accesso nei confronti di almeno uno dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie impugnate (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 dicembre 2021 n. 8595) .”
E quindi, posta l’inammissibilità dell’impugnazione della graduatoria di merito, conseguiva l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla medesima procedura (impugnato con il ricorso introduttivo).
6. Avverso tale decisione il sig. -OMISSIS- ha proposto il presente giudizio di appello, affidandolo ai motivi che possono riassumersi nei termini seguenti:
6.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a. per non aver correttamente valutato il TAR i profili in ordine alla integrazione del contraddittorio alla luce della istanza di notifica per pubblici proclami formulata nel ricorso per motivi aggiunti ; si richiama giurisprudenza del Consiglio di Stato, sentenze nn. 3657 del 2022 e 1414 del 2024.
6.2. Vizio di motivazione, motivazione apparente e, comunque, illogica, perplessa e contraddittoria.
6.3. Violazione e falsa applicazione delle norme tecniche valutative per l’accertamento dei requisiti attitudinali richiamate nel bando di concorso; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del bando di concorso indetto con determinazione n. 274292, del Comandante generale della Guardia di finanza in data 21 settembre 2023; eccesso di potere per disparità di trattamento; eccesso di potere per errore nei presupposti; travisamento dei fatti – manifesta illogicità e irragionevolezza delle valutazioni espresse.
6.4. E’ stata avanzata istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata, chiedendo anche l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati.
7. Si sono costituite le amministrazioni in epigrafe, contrastando l’appello tanto in rito che nel merito.
8. Con decreto presidenziale n. 380 del 2025 è stato dichiarato il non luogo a provvedere quanto alla richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del ricorso in appello ed è stata fissata la camera di consiglio in data 1.7.2025 per la delibazione del petitum cautelare.
9. In quest’ultima data, previo avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sulle difese e conclusioni in atti la controversia è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è infondato.
11. Risulta dirimente in causa, come già ritenuto dal T.a.r., la circostanza che il ricorso per motivi aggiunti avverso la graduatoria non sia stato notificato ad almeno un controinteressato.
11.1. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sentenze nn. 5162/2025, 2599/2023, 9524/2022), condiviso dal Collegio, debbono ritenersi infondate le censure dirette a contestare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado, per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati.
Giova al riguardo ripercorrere la cornice normativa.
L’art. 41 del c.p.a., rubricato “Notificazione del ricorso e suoi destinatari” dispone:
- al secondo comma: “ Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49” ;
- al quarto comma: “ Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità ”.
L’art. 49 del c.p.a., rubricato “Integrazione del contraddittorio”, dispone:
“ 1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
2. L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.
3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.
4. I soggetti nei cui confronti è integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti ”.
11.2. Orbene, il fatto che già nel ricorso per motivi aggiunti in primo grado fosse stata formulata da parte del ricorrente (odierno appellante) la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami non consente di superare quanto disposto dall’art. 41 comma 2 del c.p.a., in quanto, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, deve ritenersi ostativa all’integrazione del contraddittorio, di cui all’art. 49 c.p.a., l’omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 dicembre 2021 n. 8595; Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2014 n. 909; T.a.r. per il Lazio, Sez. II, 10 agosto 2022 n. 11141; Sez. I, 17 aprile 2020 n. 4013).
La notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati costituisce infatti condizione di ammissibilità del ricorso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 24 dicembre 2021 n. 8595) e assume il ruolo di essenziale e imprescindibile preliminare adempimento, la cui mancanza non è sanabile mediante la sola richiesta di notifica per pubblici proclami, pur formulata nel ricorso introduttivo del primo giudizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2014 n. 909).
Né può ritenersi ostativa alla esecuzione di tale adempimento la circostanza (allegata dalle parti appellanti) di non conoscere i dati personali dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, trattandosi di ostacolo agevolmente superabile con la presentazione di una istanza di accesso nei confronti di almeno uno dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie impugnate.
11.3. Non ignora il Collegio che in alcuni arresti giurisprudenziali questo Istituto ha affermato (cfr., Cons. Stato, sentenze nn. 7310/2024, 1414/2024, 3657/2022), in alcune ipotesi di omessa notifica del ricorso ai controinteressati che avevano poi dato causa alla dichiarazione di inammissibilità da parte del T.a.r., sussistere errore imputabile non già alla parte ricorrente nel provocare il contraddittorio (mediante la notifica della propria impugnazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. ad almeno un controinteressato), ma al giudice adito, che non si era pronunciato sull’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami contenuta nel ricorso; invero, per effetto di tale omissione di pronuncia la non integrità del contraddittorio non poteva essere posta a carico della ricorrente, attraverso la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, laddove quest’ultima aveva invece inteso assolvere al suo onere ai sensi della disposizione da ultimo richiamata mediante le modalità previste dal citato comma 4 della medesima disposizione, motivata dall’immenso numero dei destinatari, e dunque attraverso la necessaria autorizzazione del giudice adito.
Tuttavia, a ben vedere, nei casi appena richiamati il giudice d’appello ha censurato situazioni nelle quali, a fronte di istanza di parte volta ad ottenere l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami (ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del c.p.a.), il T.a.r. non si era affatto pronunciato, né in sede collegiale, né in sede monocratica.
Invece, nel caso di specie, come sopra accennato, l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami contenuta nel ricorso per motivi aggiunti ha trovato adeguata risposta nella sentenza ex art. 60 c.p.a., laddove il primo giudice ha rilevato, in primo luogo, che la notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati costituisce condizione di ammissibilità del ricorso e assume il ruolo di essenziale e imprescindibile preliminare adempimento, la cui mancanza non è sanabile mediante la sola richiesta di notifica per pubblici proclami (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9524).
Per poi aggiungere che l’esecuzione del detto adempimento non è impedita dalla circostanza di non conoscere i dati personali dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, trattandosi di ostacolo agevolmente superabile con la presentazione di una istanza di accesso nei confronti di almeno uno dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie impugnate (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 dicembre 2021 n. 8595); mentre, nella specie, il ricorrente non aveva dimostrato in alcun modo di essersi attivato al fine di ottenere l’indirizzo di almeno uno dei partecipanti inseriti in graduatoria.
12. In definitiva, la correttezza del rilievo del T.a.r. circa l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti avverso la graduatoria di merito rende indubitale anche l’ulteriore affermazione del primo giudice circa l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla medesima procedura, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento di quest’ultimo provvedimento possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa.
13. Tali rilievi risultano assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione.
14. L’appello va dunque integralmente rigettato.
15. Ricorrono tuttavia giustificati motivi, attese le peculiarità del caso, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite anche del presente grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo rigetta; spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.