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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/10/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2635/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2635/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINUTOLO Parte_1 C.F._1
SC
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINUTOLO CP_1 C.F._2
SC
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1) RESIDENZA
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con il diritto di fissare la propria residenza dove crederanno più opportuno.
2) AFFIDO DEI FIGLI MINORI
I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori in regime condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, presso la quale fisseranno la residenza anagrafica.
I genitori si impegnano a collaborare nella gestione dei figli ed anche a tenersi reciprocamente informati su tutto ciò che concerne la loro crescita e le loro condizioni di salute, di assumere di comune accordo le scelte relative alla loro istruzione, educazione e salute, ovvero ai loro futuri corsi di studio, alle attività sportive, ad eventuali corsi extra scolastici e alle cure mediche non urgenti, con esercizio separato e disgiunto della responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) CALENDARIO ORDINARIO E FESTIVITA'
Il padre terrà con sé i figli secondo il seguente calendario, salvo diversi accordi presi tra i genitori:
- un week-end a settimane alternate, dal venerdì, allorquando il padre, al termine del suo orario di lavoro, preleverà i figli presso l'abitazione materna e li terrà con sé sino al lunedì mattina, allorquando il padre riaccompagnerà i figli a scuola;
- nelle settimane in cui i minori trascorreranno il week end con il padre, quest'ultimo preleverà i figli il martedì, al termine del suo orario di lavoro, presso l'abitazione materna e li terrà con sé sino al giorno successivo, allorquando il padre li accompagnerà a scuola;
- mentre nelle settimane in cui i minori trascorreranno il week end con la madre, il padre preleverà i figli il mercoledì, al termine del suo orario di lavoro, presso l'abitazione materna e li terrà con sé sino al giorno successivo, allorquando il padre li accompagnerà a scuola ed anche il giovedì, al termine del suo orario di lavoro, presso l'abitazione materna e li terrà con sé sino al giorno successivo, allorquando il padre li accompagnerà a scuola.
VACANZE
VACANZE SCOLASTICHE NATALIZIE: le vacanze di Natale verranno suddivise in due periodi da trascorrere ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore, dal 25 mattino al 31 dicembre mattino e dal 31 dicembre al 6 gennaio sera. I figli trascorreranno la sera della Vigilia di Natale col genitore con il quale non saranno nel periodo comprendente la festività del Santo Natale, salvo diversi accordi tra i genitori.
VACANZE SCOLASTICHE PASQUALI: le vacanze di Pasqua verranno suddivise in due periodi da trascorrere ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore,
dal giovedì di chiusura della scuola sino alla sera della domenica di Pasqua quando andranno dall'altro genitore dove rimarranno sino al mercoledì mattina quando verranno riaccompagnati a scuola, salvo diversi accordi tra i genitori.
VACANZE SCOLASTICHE ESTIVE:
I genitori terranno con sé i figli 14 giorni, anche non consecutivi, salvo diversi accordi presi tra gli stessi.
I genitori dovranno concordare il periodo di vacanza con i figli entro il giorno 30 aprile di ogni anno e, in caso di disaccordo sul periodo, negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre. I genitori hanno l'obbligo reciproco di comunicarsi l'esatto indirizzo della residenza di villeggiatura in cui porteranno i figli.
Il diritto/dovere di ciascun genitore di frequentare e di avere con sé i figli dovrà essere esercitato nel massimo rispetto degli impegni scolastici, parascolastici e formativi dei medesimi, nonché del loro diritto ad un programma di vita ordinato, sereno e confacente alla loro età; eventuali cambiamenti nella regolamentazione dovranno sempre essere pre-concordati tra i genitori.
4) MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
A decorrere dal mese di settembre dell'anno 2025, il signor verserà CP_1
alla signora la somma mensile di € 300,00, a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento ordinario dei figli minori, di cui € 150,00 per ciascuno figlio, con bonifico bancario sul conto corrente che la moglie indicherà, entro il giorno 16 di ogni mese;
detta somma si rivaluterà annualmente secondo gli indici Istat di rivalutazione monetaria.
L'assegno unico universale sarà percepito dai genitori al 50% ciascuno.
Le spese di natura straordinaria, verranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno seguendo le modalità del protocollo predisposto dal Tribunale di Modena,
al quale ci si riporta, formando il medesimo parte integrante del presente ricorso.
5) CASA CONIUGALE
I coniugi danno atto reciprocamente che, la casa coniugale è di proprietà della madre del signor e per questo motivo rimarrà assegnata a CP_1
quest'ultimo, il quale si fa carico di tutte le spese dell'abitazione e volturerà con intestazione a sé stesso l'utenza Fastweb per internet.
La signora si trasferirà presso l'abitazione del padre condotta in Parte_1
locazione, sita a Rovereto sulla Secchia (MO), con i figli, dove fisserà anche la loro residenza anagrafica. 6) AUTOVETTURE
L'autovettura marca Dacia, modello Lodgy, targata EY049XK, intestata al signor verrà assegnata alla moglie, la quale si accollerà in toto tutte le spese CP_1
relative all'uso ed alla circolazione dell'auto (bollo, assicurazione, manutenzione etc.). Il marito trasferirà la proprietà dell'auto alla moglie entro mesi 6 dalla data di emissione della sentenza e i coniugi convengono che il trasferimento di proprietà è determinante per la definizione della loro separazione.
L'autovettura marca Renault, modello Clio, targata DD431RN, intestata al signor rimarrà assegnata al medesimo, il quale si accollerà in toto tutte le CP_1
spese relative all'uso ed alla circolazione dell'auto (bollo, assicurazione, manutenzione etc.).
7) RAPPORTI ECONOMICI
a) I coniugi danno atto di essere titolari di conti correnti personali e ciascuno di essi manterrà la titolarità del proprio conto ed anche il saldo attivo;
b) i coniugi danno atto che il figlio è affetto da sordità ed è titolare di un Pt_2
libretto postale sul quale sono confluite le indennità e convengono che eventuali prelievi di denaro dovranno essere concordati ed utilizzati nell'esclusivo interesse del figlio;
c) il numero di utenza telefonica cellulare utilizzata dal marito è intestato alla moglie, pertanto, il marito dovrà intestare a sé stesso il numero di telefono.
8) Fatta eccezione per quanto previsto alle sopra indicate condizioni, i coniugi dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente a titolo di divisione del patrimonio familiare;
dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e che provvederanno nel futuro al soddisfacimento dei propri bisogni con i rispettivi redditi e dichiarano altresì di non vantare reciproche pretese di carattere economico.
9) I coniugi dichiarano che, adempiuti gli obblighi sopra descritti, con particolare riferimento alle condizioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), null'altro avranno a pretendere reciprocamente, per nessuna ragione, causa o titolo, anche per ciò che attiene i T.F.R. maturati o maturandi, avendo definito i loro rapporti economici.
10) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
11) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
12) I coniugi dichiarano, altresì, che le spese legali saranno sostenute tra gli stessi in parti uguali.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
11/11/1985 e ato a PI (MO) il 20/03/1973 CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Carpi di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2015, atto n.59, Parte I )
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2635/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINUTOLO Parte_1 C.F._1
SC
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINUTOLO CP_1 C.F._2
SC
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1) RESIDENZA
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con il diritto di fissare la propria residenza dove crederanno più opportuno.
2) AFFIDO DEI FIGLI MINORI
I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori in regime condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, presso la quale fisseranno la residenza anagrafica.
I genitori si impegnano a collaborare nella gestione dei figli ed anche a tenersi reciprocamente informati su tutto ciò che concerne la loro crescita e le loro condizioni di salute, di assumere di comune accordo le scelte relative alla loro istruzione, educazione e salute, ovvero ai loro futuri corsi di studio, alle attività sportive, ad eventuali corsi extra scolastici e alle cure mediche non urgenti, con esercizio separato e disgiunto della responsabilità genitoriale in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3) CALENDARIO ORDINARIO E FESTIVITA'
Il padre terrà con sé i figli secondo il seguente calendario, salvo diversi accordi presi tra i genitori:
- un week-end a settimane alternate, dal venerdì, allorquando il padre, al termine del suo orario di lavoro, preleverà i figli presso l'abitazione materna e li terrà con sé sino al lunedì mattina, allorquando il padre riaccompagnerà i figli a scuola;
- nelle settimane in cui i minori trascorreranno il week end con il padre, quest'ultimo preleverà i figli il martedì, al termine del suo orario di lavoro, presso l'abitazione materna e li terrà con sé sino al giorno successivo, allorquando il padre li accompagnerà a scuola;
- mentre nelle settimane in cui i minori trascorreranno il week end con la madre, il padre preleverà i figli il mercoledì, al termine del suo orario di lavoro, presso l'abitazione materna e li terrà con sé sino al giorno successivo, allorquando il padre li accompagnerà a scuola ed anche il giovedì, al termine del suo orario di lavoro, presso l'abitazione materna e li terrà con sé sino al giorno successivo, allorquando il padre li accompagnerà a scuola.
VACANZE
VACANZE SCOLASTICHE NATALIZIE: le vacanze di Natale verranno suddivise in due periodi da trascorrere ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore, dal 25 mattino al 31 dicembre mattino e dal 31 dicembre al 6 gennaio sera. I figli trascorreranno la sera della Vigilia di Natale col genitore con il quale non saranno nel periodo comprendente la festività del Santo Natale, salvo diversi accordi tra i genitori.
VACANZE SCOLASTICHE PASQUALI: le vacanze di Pasqua verranno suddivise in due periodi da trascorrere ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore,
dal giovedì di chiusura della scuola sino alla sera della domenica di Pasqua quando andranno dall'altro genitore dove rimarranno sino al mercoledì mattina quando verranno riaccompagnati a scuola, salvo diversi accordi tra i genitori.
VACANZE SCOLASTICHE ESTIVE:
I genitori terranno con sé i figli 14 giorni, anche non consecutivi, salvo diversi accordi presi tra gli stessi.
I genitori dovranno concordare il periodo di vacanza con i figli entro il giorno 30 aprile di ogni anno e, in caso di disaccordo sul periodo, negli anni pari la scelta spetterà al padre, negli anni dispari alla madre. I genitori hanno l'obbligo reciproco di comunicarsi l'esatto indirizzo della residenza di villeggiatura in cui porteranno i figli.
Il diritto/dovere di ciascun genitore di frequentare e di avere con sé i figli dovrà essere esercitato nel massimo rispetto degli impegni scolastici, parascolastici e formativi dei medesimi, nonché del loro diritto ad un programma di vita ordinato, sereno e confacente alla loro età; eventuali cambiamenti nella regolamentazione dovranno sempre essere pre-concordati tra i genitori.
4) MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI
A decorrere dal mese di settembre dell'anno 2025, il signor verserà CP_1
alla signora la somma mensile di € 300,00, a titolo di contributo Parte_1
al mantenimento ordinario dei figli minori, di cui € 150,00 per ciascuno figlio, con bonifico bancario sul conto corrente che la moglie indicherà, entro il giorno 16 di ogni mese;
detta somma si rivaluterà annualmente secondo gli indici Istat di rivalutazione monetaria.
L'assegno unico universale sarà percepito dai genitori al 50% ciascuno.
Le spese di natura straordinaria, verranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno seguendo le modalità del protocollo predisposto dal Tribunale di Modena,
al quale ci si riporta, formando il medesimo parte integrante del presente ricorso.
5) CASA CONIUGALE
I coniugi danno atto reciprocamente che, la casa coniugale è di proprietà della madre del signor e per questo motivo rimarrà assegnata a CP_1
quest'ultimo, il quale si fa carico di tutte le spese dell'abitazione e volturerà con intestazione a sé stesso l'utenza Fastweb per internet.
La signora si trasferirà presso l'abitazione del padre condotta in Parte_1
locazione, sita a Rovereto sulla Secchia (MO), con i figli, dove fisserà anche la loro residenza anagrafica. 6) AUTOVETTURE
L'autovettura marca Dacia, modello Lodgy, targata EY049XK, intestata al signor verrà assegnata alla moglie, la quale si accollerà in toto tutte le spese CP_1
relative all'uso ed alla circolazione dell'auto (bollo, assicurazione, manutenzione etc.). Il marito trasferirà la proprietà dell'auto alla moglie entro mesi 6 dalla data di emissione della sentenza e i coniugi convengono che il trasferimento di proprietà è determinante per la definizione della loro separazione.
L'autovettura marca Renault, modello Clio, targata DD431RN, intestata al signor rimarrà assegnata al medesimo, il quale si accollerà in toto tutte le CP_1
spese relative all'uso ed alla circolazione dell'auto (bollo, assicurazione, manutenzione etc.).
7) RAPPORTI ECONOMICI
a) I coniugi danno atto di essere titolari di conti correnti personali e ciascuno di essi manterrà la titolarità del proprio conto ed anche il saldo attivo;
b) i coniugi danno atto che il figlio è affetto da sordità ed è titolare di un Pt_2
libretto postale sul quale sono confluite le indennità e convengono che eventuali prelievi di denaro dovranno essere concordati ed utilizzati nell'esclusivo interesse del figlio;
c) il numero di utenza telefonica cellulare utilizzata dal marito è intestato alla moglie, pertanto, il marito dovrà intestare a sé stesso il numero di telefono.
8) Fatta eccezione per quanto previsto alle sopra indicate condizioni, i coniugi dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente a titolo di divisione del patrimonio familiare;
dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti e che provvederanno nel futuro al soddisfacimento dei propri bisogni con i rispettivi redditi e dichiarano altresì di non vantare reciproche pretese di carattere economico.
9) I coniugi dichiarano che, adempiuti gli obblighi sopra descritti, con particolare riferimento alle condizioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), null'altro avranno a pretendere reciprocamente, per nessuna ragione, causa o titolo, anche per ciò che attiene i T.F.R. maturati o maturandi, avendo definito i loro rapporti economici.
10) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
11) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
12) I coniugi dichiarano, altresì, che le spese legali saranno sostenute tra gli stessi in parti uguali.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
11/11/1985 e ato a PI (MO) il 20/03/1973 CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Carpi di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2015, atto n.59, Parte I )
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/10/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale