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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5667/2024 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Antonio Iodice e Antimo Zarrillo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Ministro p.t.
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.05.2024 la ricorrente in epigrafe, in qualità di docente di scuola primaria in servizio presso l'I.C.S. “Europa Unita” di Afragola
(NA) in ragione di contratto a tempo determinato dall'11.09.2023 al 30.06.2024, ha convenuto in giudizio il chiedendo Controparte_1
l'accertamento del suo diritto alla percezione delle somme dovute a titolo di retribuzione professionale docente in relazione all'attività di supplenza breve svolta nei periodi analiticamente indicati in ricorso nell'a.s. 2021/2022, invocando l'applicazione dell'art. 7 CCNL del 15.3.2001 e del principio di non discriminazione di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato attuato dalla Direttiva 1999/70. Ha chiesto, quindi l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione.
Il è rimasto contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_1
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
10.04.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il
Giudicante vi provvede con sentenza.
In via preliminare va dichiarata la esclusiva legittimazione passiva del
[...]
. Controparte_1
Il rapporto di servizio, infatti, si instaura esclusivamente con il e non anche CP_1 con l'istituto scolastico, dotato di mera autonomia amministrativa ma privo di soggettività e quindi di legittimazione passiva.
Tali considerazioni sono confermate dalla costante giurisprudenza di legittimità, la quale ha osservato che “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un istituto tecnico industriale) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui il D.P.R.
n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa (Cass. 20521/2008, la quale in controversia relativa all'applicazione della normativa sui congedi parentali e sull'assistenza a congiunto portatore di handicap, ha ritenuto che il riconoscimento del relativo diritto vada operato nei confronti del soggetto che ricopre la qualità di datore di lavoro, sicchè sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto). Del resto, le istituzioni scolastiche statali, alle quali è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma della L. n. 59 del 1997, art.
21, sono compenetrate nell'Amministrazione dello Stato e ad esse è stato conservato il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 352 del 2001, art. 1, lett. b), che ha aggiunto al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14, il comma 7 bis. il quale determina, in linea generale, l'applicazione della disciplina speciale circa la chiamata in giudizio delle amministrazioni, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1
e 11 e, quindi, della persistente operatività del foro erariale (Cass. 12977/2004) derogata nelle controversie di lavoro per effetto dello speciale criterio di collegamento fissato nell'art. 413 c.p.c., comma 5” (Cassazione civile, n. 21276 del
2010; cfr. anche, con riferimento alla citazione in giudizio dell' Cassazione CP_2
civile, sez. lav., n. 32938 del 2021, la quale ha affermato che “In tema di contenzioso del personale scolastico, l' o il dirigente generale ad Controparte_3
esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato in giudizio in Controparte_4
proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell' CP_1
art. 75 c.p.c. , e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di legittimazione passiva” e ancora, Cassazione civile, sez. lav., n. 32166 del 202, che ha affermato che “Gli Uffici scolastici provinciali o ambiti, quali mere articolazioni territoriali del
[...]
, sono privi di legittimazione Controparte_4
processuale, atteso che ad essi, a partire dal d.P. R. n. 260 del 2007 , sono preposti dirigenti non generali e che l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165 del 2001, riserva invece ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti”.
Venendo al merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito esposte.
Devono richiamarsi, in ragione dei principi di concisione e sintesi di cui agli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i principi di recente affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione oggetto di causa (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
n. 20015 del 2018, n. 33140 del 2019 e n. 34546 del 2019).
In particolare, con la pronuncia n. 20015 del 2018, la Suprema Corte ha affermato che: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevede, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiunge, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 [...]”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva, che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773 del 2017).
Ne deriva che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro
a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Ed invero, la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, RGL n. 926/2019 Impact;
13.9.2007, causa C307/05, .; 8.9.2011, causa C-177/10). Parte_2
Inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve escludersi che la parte ricorrente, supplente temporanea nei periodi invocati, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
Tali considerazioni non sembrano poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE del 20/9/2018 in causa C-466/17 RGL n. 926/2019 (Mo.), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (cfr. punti 43-46).
Tuttavia, nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
D'altra parte, il resistente non ha contestato l'attività di supplenza svolta CP_1
dedotta, limitandosi a eccepire la prescrizione delle somme richieste e a contestare l'applicabilità dell'emolumento in parola alle supplenze brevi e saltuarie.
Ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la
Retribuzione Professionale Docenti con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in suo favore della relativa somma spettante con riguardo alle effettive ore di lavoro e per i periodi di supplenza breve prestati, come indicate nel ricorso e nei contratti di assunzione allegati allo stesso, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Circa il quantum, ritiene la scrivente che l'ammontare del credito risultante dai conteggi annessi al ricorso possa essere utilizzato ai fini della decisione in quanto rispettoso della normativa, anche contrattuale, di riferimento.
Il va condannato, pertanto, al pagamento della somma di € 925,38. CP_1
Su tale somma saranno dovuti i soli interessi legali, stante il divieto di cumulo tra gli stessi e la rivalutazione monetaria di cui all'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre
1994, n. 724, applicabile ai rapporti di lavoro di natura privatistica alle dipendenze delle PP.AA, siano essi di natura retributiva, pensionistica e assistenziale, oppure di natura risarcitoria ancorché riferibili al rapporto di lavoro, compresi quelli per omissione contributiva (cfr. Cassazione civile, Sez. lav., sent. del 2 luglio 2020, n.
13624). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della causa, della bassa complessità e serialità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria e della limitata attività processuale
(n. 1 udienza), nonché dell'utilizzo nel ricorso di collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso, previo accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti ex art. 7 CCNL
Comparto Scuola del 15.3.2001, condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della stessa della somma di € 925,38 a tale titolo
[...]
dovuta, oltre interessi;
b) Condanna il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 11.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5667/2024 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Antonio Iodice e Antimo Zarrillo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
Ministro p.t.
Resistente contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.05.2024 la ricorrente in epigrafe, in qualità di docente di scuola primaria in servizio presso l'I.C.S. “Europa Unita” di Afragola
(NA) in ragione di contratto a tempo determinato dall'11.09.2023 al 30.06.2024, ha convenuto in giudizio il chiedendo Controparte_1
l'accertamento del suo diritto alla percezione delle somme dovute a titolo di retribuzione professionale docente in relazione all'attività di supplenza breve svolta nei periodi analiticamente indicati in ricorso nell'a.s. 2021/2022, invocando l'applicazione dell'art. 7 CCNL del 15.3.2001 e del principio di non discriminazione di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato attuato dalla Direttiva 1999/70. Ha chiesto, quindi l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione.
Il è rimasto contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_1
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
10.04.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il
Giudicante vi provvede con sentenza.
In via preliminare va dichiarata la esclusiva legittimazione passiva del
[...]
. Controparte_1
Il rapporto di servizio, infatti, si instaura esclusivamente con il e non anche CP_1 con l'istituto scolastico, dotato di mera autonomia amministrativa ma privo di soggettività e quindi di legittimazione passiva.
Tali considerazioni sono confermate dalla costante giurisprudenza di legittimità, la quale ha osservato che “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della Legge Delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un istituto tecnico industriale) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui il D.P.R.
n. 275 del 1999, art. 15 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa (Cass. 20521/2008, la quale in controversia relativa all'applicazione della normativa sui congedi parentali e sull'assistenza a congiunto portatore di handicap, ha ritenuto che il riconoscimento del relativo diritto vada operato nei confronti del soggetto che ricopre la qualità di datore di lavoro, sicchè sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto). Del resto, le istituzioni scolastiche statali, alle quali è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma della L. n. 59 del 1997, art.
21, sono compenetrate nell'Amministrazione dello Stato e ad esse è stato conservato il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 352 del 2001, art. 1, lett. b), che ha aggiunto al D.P.R. n. 275 del 1999, art. 14, il comma 7 bis. il quale determina, in linea generale, l'applicazione della disciplina speciale circa la chiamata in giudizio delle amministrazioni, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1
e 11 e, quindi, della persistente operatività del foro erariale (Cass. 12977/2004) derogata nelle controversie di lavoro per effetto dello speciale criterio di collegamento fissato nell'art. 413 c.p.c., comma 5” (Cassazione civile, n. 21276 del
2010; cfr. anche, con riferimento alla citazione in giudizio dell' Cassazione CP_2
civile, sez. lav., n. 32938 del 2021, la quale ha affermato che “In tema di contenzioso del personale scolastico, l' o il dirigente generale ad Controparte_3
esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato in giudizio in Controparte_4
proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell' CP_1
art. 75 c.p.c. , e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di legittimazione passiva” e ancora, Cassazione civile, sez. lav., n. 32166 del 202, che ha affermato che “Gli Uffici scolastici provinciali o ambiti, quali mere articolazioni territoriali del
[...]
, sono privi di legittimazione Controparte_4
processuale, atteso che ad essi, a partire dal d.P. R. n. 260 del 2007 , sono preposti dirigenti non generali e che l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165 del 2001, riserva invece ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti”.
Venendo al merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito esposte.
Devono richiamarsi, in ragione dei principi di concisione e sintesi di cui agli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i principi di recente affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione oggetto di causa (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
n. 20015 del 2018, n. 33140 del 2019 e n. 34546 del 2019).
In particolare, con la pronuncia n. 20015 del 2018, la Suprema Corte ha affermato che: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevede, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiunge, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 [...]”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva, che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773 del 2017).
Ne deriva che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro
a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Ed invero, la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, RGL n. 926/2019 Impact;
13.9.2007, causa C307/05, .; 8.9.2011, causa C-177/10). Parte_2
Inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e
C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve escludersi che la parte ricorrente, supplente temporanea nei periodi invocati, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.
Tali considerazioni non sembrano poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE del 20/9/2018 in causa C-466/17 RGL n. 926/2019 (Mo.), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (cfr. punti 43-46).
Tuttavia, nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere.
Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
D'altra parte, il resistente non ha contestato l'attività di supplenza svolta CP_1
dedotta, limitandosi a eccepire la prescrizione delle somme richieste e a contestare l'applicabilità dell'emolumento in parola alle supplenze brevi e saltuarie.
Ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la
Retribuzione Professionale Docenti con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in suo favore della relativa somma spettante con riguardo alle effettive ore di lavoro e per i periodi di supplenza breve prestati, come indicate nel ricorso e nei contratti di assunzione allegati allo stesso, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Circa il quantum, ritiene la scrivente che l'ammontare del credito risultante dai conteggi annessi al ricorso possa essere utilizzato ai fini della decisione in quanto rispettoso della normativa, anche contrattuale, di riferimento.
Il va condannato, pertanto, al pagamento della somma di € 925,38. CP_1
Su tale somma saranno dovuti i soli interessi legali, stante il divieto di cumulo tra gli stessi e la rivalutazione monetaria di cui all'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre
1994, n. 724, applicabile ai rapporti di lavoro di natura privatistica alle dipendenze delle PP.AA, siano essi di natura retributiva, pensionistica e assistenziale, oppure di natura risarcitoria ancorché riferibili al rapporto di lavoro, compresi quelli per omissione contributiva (cfr. Cassazione civile, Sez. lav., sent. del 2 luglio 2020, n.
13624). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della causa, della bassa complessità e serialità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria e della limitata attività processuale
(n. 1 udienza), nonché dell'utilizzo nel ricorso di collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del ricorso, previo accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti ex art. 7 CCNL
Comparto Scuola del 15.3.2001, condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della stessa della somma di € 925,38 a tale titolo
[...]
dovuta, oltre interessi;
b) Condanna il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si comunichi.
Aversa, 11.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli