Ordinanza cautelare 28 maggio 2021
Sentenza 10 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 28/05/2021, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2021
N. 00405/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 405 del 2021, proposto da
ND AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Seno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Mestre, via Giosuè Carducci 45;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche VE Trentino A A Friuli V G - Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di “ Invito Procedura Negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c-bis) del D.lgs n. 50 del 2016, modificato dall'art. 1 comma 2, lettera b) del decreto legge n. 76 del 2020 (“Decreto Semplificazione”) convertito in legge n. 120 del 2020, per l'affidamento dei lavori urgenti per il rifacimento delle briccole in ambito della Laguna Centro Nord di Venezia. Perizia n. 999 Importo complessivo € 2.758.423,30 di cui € 2.753.351,70 per lavori a misura soggetti a ribasso ed oneri non soggetti a ribasso pari a € 5.071,60. CUP: D34H20000160001 – CIG: 8571744AE9 del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche VE–– Trentino Alto Trentino Alto Adige–– Friuli Venezia Giulia ”, pubblicato in data 22 febbraio 2021 nel portale trasparenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (doc. 1);
della Relazione Tecnica circolare, Progetto N. 999, recante lavori urgenti per il rifacimento delle briccole in ambito della laguna Centro Nord di Venezia dell'Ufficio per la Salvaguardia di Venezia -- Opere Marittime per il VE, in parte qua (doc. 2);
di ogni altro atto inerente, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche VE Trentino A A Friuli V G - Venezia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato:
- che ad una prima e sommaria delibazione, propria della presente fase di giudizio, la domanda cautelare non risulta sorretta da sufficienti prospettive di un esito favorevole del ricorso;
- che infatti appare dubbia la legittimazione del ricorrente, il quale in sostanza chiede che i lavori di sostituzione delle briccole avvenga con esclusivo riferimento alle soluzioni tecniche previste dal brevetto di cui è titolare;
- che la titolarità ed opponibilità del brevetto è contestata dall’Amministrazione resistente con degli argomenti il cui esame deve essere approfondito nella fase di merito;
- che la scelta delle caratteristiche della gara indetta sembra impingere nel merito delle valutazioni riservate alla discrezionalità amministrativa e tecnica dell’Amministrazione;
- che infatti le caratteristiche della gara sono il risultato della ponderazione comparativa di diversi fattori (la quantità di risorse economiche disponibili in relazione alle contrapposte esigenze di sostituire il maggior numero possibile di briccole o di un numero inferiore ma previo apposito trattamento, ovvero ancora la comparazione tra l’urgenza dei lavori - a causa dei problemi alla sicurezza della navigazione determinata dall’ammaloramento delle briccole - e i tempi necessari ad un loro trattamento);
- che pertanto, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, non è ex ante escluso che i partecipanti alla procedura, nel raffronto tra costi benefici, possano proporre soluzioni comunque vantaggiose per l’Amministrazione;
- che anche sotto il profilo del periculum in mora non è allegato un danno derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato che abbia la consistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile per la posizione del ricorrente, mentre i lavori oggetto della procedura sono urgenti;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto del 26 maggio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO