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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/05/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2716 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, in persona r.p.t. Ing. Parte_1 Parte_2 cf rappresentata e difesa dall'avv. Marchese Antonio C.F._1
Carmine
ATTORE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola e CP_1 C.F._2
Luca Candiano
CONVENUTO
Avente ad oggetto: adempimento contrattuale
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 28 OTTOBRE 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 6 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l' Parte_1
conveniva dinanzi a questo Tribunale per ivi
[...] CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare e solo nell'ipotesi di contestazione di firma dell'ing. : Accertare l'autenticità delle CP_1 sottoscrizioni apposte dai signori Parte_2 Controparte_2 CP_3
e , alla scrittura privata del 24 ottobre 2016 (doc. 3).
[...] CP_1
In via principale: 1) Accertare e dichiarare l'inadempimento di alle CP_1 prestazioni di cui al contratto sottoscritto in data 24/10/2016 per le ragioni di cui in narrativa qui da aversi per riportate e trascritte e per l'effetto: 2) Accogliere la presente domanda e condannare l'ing. all'esatto adempimento di € CP_1
6.071,80 a cui dovranno aggiungersi la somma di € 1.000,00 d'iva versata erroneamente, oltre ai due terzi (2/3) dell'ulteriore somma di € 8.711,47 di cui alla lett. i) ai punti 13), 14) e 16), dei due terzi (2/3) della somma dell'ulteriore somma di cui alla lett. i) ai punti 12) e 15) ed oltre alle somme spettanti dai crediti che saranno recuperate dall'avv. Macario o da altri procuratori nelle more del presente procedimento nascenti dall'accordo contrattuale del 24.10.2016 (doc. 3) oltre interessi legali sulla riconoscenda somma dalla data di diffida fino all'effettivo soddisfo. 3) Dichiarare e condannare l'ing. a corrispondere CP_1 all' , a titolo di risarcimento danni, da determinarsi in via Parte_1 equitativa in misura pari alla metà del valore complessivo del contratto stipulato tra le parti o per come sarà meglio ritenuto di giustizia dal tribunale oltre ad interessi legali sulla riconoscenda somma dalla data di diffida fino all'effettivo soddisfo. 4)
Condannare l'Ing. al risarcimento dei danni subiti dall' CP_1 Parte_1
a seguito dell'inadempimento, da liquidarsi in via equitativa nella somma
[...] minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi e il rivalutazione monetaria. 5) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatatario”.
Si costituiva il convenuto che contestava le avverse rappresentazioni sia nella esposizione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto della domanda vinte le spese.
La causa istruita documentalmente, previo esperimento del chiesto ed ammesso interrogatorio formale, concessi i termini ex art. 190 c.p.c viene per la decisione.
^^^
Pagina 2 di 6 Quanto alla presunta violazione della procedura propedeutica di negoziazione assistita, la presente motivazione è destinata a ricalcare in parte il tenore letterale della ordinanza a propria firma, in atti (15 aprile 2022) alla quale ci si riporta integralmente ed il cui contenuto deve intendersi ivi trascritto e qui confermato in mancanza di elementi sopravvenuti che giustifichino un mutamento delle valutazioni in essa contenute.
Parte attrice in data 11/04/2022 notificava a mezzo Pec al Gatto “Invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita”. Con PEC del 10/05/2022, la parte convenuta trasmetteva l'adesione. La convenzione, era inviata dalla difesa di
[...]
alla controparte, in data 21/06/2022. CP_1
La procedura non sortiva effetto dirimente.
^^^
Quanto al merito.
La domanda posta in essere da parte attrice è volta ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento parziale di parte convenuta e la sua consequenziale condanna alla corresponsione del dovuto.
Per poter addivenire a comprendere la natura della richiesta oggetto della domanda bisogna risalire alla volontà delle parti al momento della stipula del contratto ed esaminare tale documento per accertare se dal medesimo emerga lo scopo che volevano conseguire con tale impegno. Occorre, pertanto, procedere alla interpretazione degli atti che dovrebbero costituire l'incontro delle volontà contrattuale. In tema d'interpretazione dei contratti la volontà negoziale deve essere ricercata muovendo dal testo delle espressioni adoperate, restando escluso, ove queste indichino un contenuto sufficientemente preciso, che l'interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri ermeneutici (cfr.: Cass. 28/04/1992 n. 05082). In questo modo statuisce il Supremo
Collegio sin dalle pronunce meno recenti, come quella appena riportata, sino a quelle recentissime.
Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti al momento della conclusione del contratto, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale. Il ricorso ad altri criteri ermeneutici presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale (cfr.:.
Cass. 05/02/2004 n. 2153). Gli altri criteri interpretativi esplicano soltanto una funzione sussidiaria e complementare nel caso di clausole che si prestino a diverse e contrastanti interpretazioni. (cfr.:. Cass. 09/08/2003 n. 12054).
Pagina 3 di 6 La Corte di legittimità si spinge, altresì, ad affermare che: "Nella interpretazione dei contratti, ove il senso letterale riveli con chiarezza ed univocità, attraverso le espressioni usate, la comune volontà dei contraenti e non sussista ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, un'ulteriore interpretazione è inammissibile in quanto in tal modo il giudice sostituirebbe la propria soggettiva opinione alla effettiva volontà dei contraenti” (cfr.: Cass.
13/06/2003 n. 9484).
Risulta pertanto un dovere del giudice del merito fermarsi alla interpretazione letterale del contratto, ove il senso delle espressioni usate riveli con chiarezza ed univocità la comune volontà dei contraenti e, nella fattispecie in esame, il significato letterale delle parole usate per formulare quanto stilato nell'accordo, alla luce della lettura complessiva, è inequivoco.
Ed invero nel contratto secondo l'impostazione attorea, a seguito dell'uscita dell'ing. dall'associazione Archig Studio, la regolamentazione dei rapporti CP_1 tra le parti, assunta con il contratto del 24/10/2016, avrebbe previsto che gli incassi del primo, relativo ai lavori effettuati entro la data convenzionalmente indicata, avrebbero dovuto essere divisi per un terzo al convenuto e per due terzi all'attrice.
Orbene la clausola invocata da controparte ha un tenore letterale chiarissimo ed insuscettibile di equivoci nello stabilire che 1/3 dei crediti incassati dall' viene ceduto all'Ing. : nient'altro viene Parte_1 CP_1 precisato.
Quanto stilato, per come si appalesa, ha un ordine del tutto opposto rispetto a quello asserito dall'attore in giudizio: è l'associazione ad assumere il ruolo di debitore nei confronti del convenuto, gravando su quest'ultimo, l'emissione di fattura.
Segue che l'interpretazione della clausola contrattuale e insuscettibile di essere spiegata ricorrendo ad un criterio diverso da quello letterale.
Ad abundantiam si osserva che difetta, a supporto probatorio, l'elenco di incarichi elaborato in sede di regolamentazione dei rapporti tra le parti (all. n. 4 dell'atto di citazione).
Invero, mentre la clausola in questione prevede che “Tale posizione, come da allegato elenco sottoscritto da … forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura”, l'allegato n. 4 versato in atti da parte attrice non contiene alcuna sottoscrizione né segni di congiunzione con la scrittura privata del 24/10/2016.
Segue che non può ritenersi collegata ad essa, essendo priva di provenienza certa nella sua formazione.
Pagina 4 di 6 La parte attrice ha indi completamente disatteso il principio dell'onere della prova che governa il processo civile.
Deve rilevarsi che la natura contrattuale della presente controversia implica che il creditore debba provare il titolo ed il suo contenuto ed allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o la circostanza per cui l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr.
Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Gravava, pertanto, sull'attrice, anche in considerazione delle contestazioni mosse dal convenuto, l'onere di provare non soltanto l'esistenza del contratto, pacifica, ma anche il suo contenuto.
Tale prova non è stata fornita.
In particolare, parte attrice ha tentato di provare il contenuto del contratto mediante testimoni, ma la relativa prova non è stata ammessa per contrasto con l'art. 2722
c.c.
Al riguardo, vale evidenziare innanzitutto che l'inammissibilità della prova per testi è stata tempestivamente eccepita da parte convenuta sin dalla terza memoria istruttoria.
Quanto al riferimento al dato per cui l'art. 2722 c.c., impedirebbe solo la prova per testi sulla conclusione e sull'esistenza del negozio, è evidente come la stessa ragione di inammissibilità si estenda al suo contenuto, essendo inutile peraltro la seconda prova senza la prima.
In buona sostanza, anche nel caso in cui si voglia ritenere sussistente un dovere del giudice di motivare la scelta di non autorizzare la deroga al divieto posto dall'art. 2722 c.c., grava sulla parte interessata l'onere di indicare le circostanze e le ragioni per le quali tale deroga dovrebbe essere accordata, non essendo certamente compito del giudice andare alla ricerca di motivi derogatori al fine di supplire alle lacune difensive di una delle parti.
Ebbene, nella fattispecie in esame parte attrice non ha indicato alcuna ragione a sostegno della richiesta di deroga al divieto di cui all'art. 2722 c.c., neppure a seguito dell'ordinanza del 08 settembre 2023 con cui le istanze istruttorie erano respinte: la parte si è limitata ad insistere, in modo del tutto apodittico, sulle proprie richieste.
Anche in sede di comparsa conclusionale, nell'ambito della quale ogni nuova deduzione risulta comunque inammissibile, parte attrice ha semplicemente insistito nell'ammissione senza specificare le ragioni per le quali è stata invocata la deroga al citato divieto.
Pagina 5 di 6 Pertanto, deve ribadirsi l'inammissibilità della prova per testi avente ad oggetto il contenuto del contratto per cui è causa.
La norma sancita dall'art. 2697 c.c. non ha solo la funzione di stabilire a quale parte compete di provare i fatti rilevanti al fine del decidere, ma costituisce, altresì, una “regola di giudizio” finalizzata proprio a stabilire quale sia il giudizio da pronunciare nel caso questi fatti o alcuni tra essi rimangono “incerti”, cioè non provati. Giurisprudenza consolidata afferma che nel caso in cui non si raggiunga la prova del fatto, rimasto non dimostrato per difetto di prova, il giudice non deve accertarlo ma deve limitarsi a trarre il presupposto tecnico -giuridico del rigetto della domanda. L'onere della prova è una regola che trova il proprio fondamento nel principio giuridico tradizionale secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, che si sostanzia essenzialmente nel porre a carico della parte che sostiene un fatto, il dovere di darne prova dell'esistenza: (art. 2697, 1° comma, c.c.), “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. L'onere della prova, diventa criterio per regolare la decisione del giudice: questi è tenuto a ritenere non vero il fatto non provato.
Di conseguenza, in assenza di prova in ordine all'esistenza in capo al convenuto delle obbligazioni rimaste inadempiute secondo la prospettazione attorea, alcuna responsabilità può essere affermata in relazione . CP_1
In definitiva, per le ragioni esposte, la domanda deve essere respinta.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico di parte attrice e liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta tutte le domande attoree;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto che, tenuto conto del valore della controversia e del livello di complessità delle questioni trattate, liquida in euro 4.200,00 (di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva, euro 1.300,00 per la fase istruttoria, ed euro
1.500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 15 maggio 2025 IL GIUDICE G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2716 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, in persona r.p.t. Ing. Parte_1 Parte_2 cf rappresentata e difesa dall'avv. Marchese Antonio C.F._1
Carmine
ATTORE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola e CP_1 C.F._2
Luca Candiano
CONVENUTO
Avente ad oggetto: adempimento contrattuale
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 28 OTTOBRE 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 6 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l' Parte_1
conveniva dinanzi a questo Tribunale per ivi
[...] CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare e solo nell'ipotesi di contestazione di firma dell'ing. : Accertare l'autenticità delle CP_1 sottoscrizioni apposte dai signori Parte_2 Controparte_2 CP_3
e , alla scrittura privata del 24 ottobre 2016 (doc. 3).
[...] CP_1
In via principale: 1) Accertare e dichiarare l'inadempimento di alle CP_1 prestazioni di cui al contratto sottoscritto in data 24/10/2016 per le ragioni di cui in narrativa qui da aversi per riportate e trascritte e per l'effetto: 2) Accogliere la presente domanda e condannare l'ing. all'esatto adempimento di € CP_1
6.071,80 a cui dovranno aggiungersi la somma di € 1.000,00 d'iva versata erroneamente, oltre ai due terzi (2/3) dell'ulteriore somma di € 8.711,47 di cui alla lett. i) ai punti 13), 14) e 16), dei due terzi (2/3) della somma dell'ulteriore somma di cui alla lett. i) ai punti 12) e 15) ed oltre alle somme spettanti dai crediti che saranno recuperate dall'avv. Macario o da altri procuratori nelle more del presente procedimento nascenti dall'accordo contrattuale del 24.10.2016 (doc. 3) oltre interessi legali sulla riconoscenda somma dalla data di diffida fino all'effettivo soddisfo. 3) Dichiarare e condannare l'ing. a corrispondere CP_1 all' , a titolo di risarcimento danni, da determinarsi in via Parte_1 equitativa in misura pari alla metà del valore complessivo del contratto stipulato tra le parti o per come sarà meglio ritenuto di giustizia dal tribunale oltre ad interessi legali sulla riconoscenda somma dalla data di diffida fino all'effettivo soddisfo. 4)
Condannare l'Ing. al risarcimento dei danni subiti dall' CP_1 Parte_1
a seguito dell'inadempimento, da liquidarsi in via equitativa nella somma
[...] minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi e il rivalutazione monetaria. 5) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatatario”.
Si costituiva il convenuto che contestava le avverse rappresentazioni sia nella esposizione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto della domanda vinte le spese.
La causa istruita documentalmente, previo esperimento del chiesto ed ammesso interrogatorio formale, concessi i termini ex art. 190 c.p.c viene per la decisione.
^^^
Pagina 2 di 6 Quanto alla presunta violazione della procedura propedeutica di negoziazione assistita, la presente motivazione è destinata a ricalcare in parte il tenore letterale della ordinanza a propria firma, in atti (15 aprile 2022) alla quale ci si riporta integralmente ed il cui contenuto deve intendersi ivi trascritto e qui confermato in mancanza di elementi sopravvenuti che giustifichino un mutamento delle valutazioni in essa contenute.
Parte attrice in data 11/04/2022 notificava a mezzo Pec al Gatto “Invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita”. Con PEC del 10/05/2022, la parte convenuta trasmetteva l'adesione. La convenzione, era inviata dalla difesa di
[...]
alla controparte, in data 21/06/2022. CP_1
La procedura non sortiva effetto dirimente.
^^^
Quanto al merito.
La domanda posta in essere da parte attrice è volta ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento parziale di parte convenuta e la sua consequenziale condanna alla corresponsione del dovuto.
Per poter addivenire a comprendere la natura della richiesta oggetto della domanda bisogna risalire alla volontà delle parti al momento della stipula del contratto ed esaminare tale documento per accertare se dal medesimo emerga lo scopo che volevano conseguire con tale impegno. Occorre, pertanto, procedere alla interpretazione degli atti che dovrebbero costituire l'incontro delle volontà contrattuale. In tema d'interpretazione dei contratti la volontà negoziale deve essere ricercata muovendo dal testo delle espressioni adoperate, restando escluso, ove queste indichino un contenuto sufficientemente preciso, che l'interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri ermeneutici (cfr.: Cass. 28/04/1992 n. 05082). In questo modo statuisce il Supremo
Collegio sin dalle pronunce meno recenti, come quella appena riportata, sino a quelle recentissime.
Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti al momento della conclusione del contratto, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale. Il ricorso ad altri criteri ermeneutici presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale (cfr.:.
Cass. 05/02/2004 n. 2153). Gli altri criteri interpretativi esplicano soltanto una funzione sussidiaria e complementare nel caso di clausole che si prestino a diverse e contrastanti interpretazioni. (cfr.:. Cass. 09/08/2003 n. 12054).
Pagina 3 di 6 La Corte di legittimità si spinge, altresì, ad affermare che: "Nella interpretazione dei contratti, ove il senso letterale riveli con chiarezza ed univocità, attraverso le espressioni usate, la comune volontà dei contraenti e non sussista ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, un'ulteriore interpretazione è inammissibile in quanto in tal modo il giudice sostituirebbe la propria soggettiva opinione alla effettiva volontà dei contraenti” (cfr.: Cass.
13/06/2003 n. 9484).
Risulta pertanto un dovere del giudice del merito fermarsi alla interpretazione letterale del contratto, ove il senso delle espressioni usate riveli con chiarezza ed univocità la comune volontà dei contraenti e, nella fattispecie in esame, il significato letterale delle parole usate per formulare quanto stilato nell'accordo, alla luce della lettura complessiva, è inequivoco.
Ed invero nel contratto secondo l'impostazione attorea, a seguito dell'uscita dell'ing. dall'associazione Archig Studio, la regolamentazione dei rapporti CP_1 tra le parti, assunta con il contratto del 24/10/2016, avrebbe previsto che gli incassi del primo, relativo ai lavori effettuati entro la data convenzionalmente indicata, avrebbero dovuto essere divisi per un terzo al convenuto e per due terzi all'attrice.
Orbene la clausola invocata da controparte ha un tenore letterale chiarissimo ed insuscettibile di equivoci nello stabilire che 1/3 dei crediti incassati dall' viene ceduto all'Ing. : nient'altro viene Parte_1 CP_1 precisato.
Quanto stilato, per come si appalesa, ha un ordine del tutto opposto rispetto a quello asserito dall'attore in giudizio: è l'associazione ad assumere il ruolo di debitore nei confronti del convenuto, gravando su quest'ultimo, l'emissione di fattura.
Segue che l'interpretazione della clausola contrattuale e insuscettibile di essere spiegata ricorrendo ad un criterio diverso da quello letterale.
Ad abundantiam si osserva che difetta, a supporto probatorio, l'elenco di incarichi elaborato in sede di regolamentazione dei rapporti tra le parti (all. n. 4 dell'atto di citazione).
Invero, mentre la clausola in questione prevede che “Tale posizione, come da allegato elenco sottoscritto da … forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura”, l'allegato n. 4 versato in atti da parte attrice non contiene alcuna sottoscrizione né segni di congiunzione con la scrittura privata del 24/10/2016.
Segue che non può ritenersi collegata ad essa, essendo priva di provenienza certa nella sua formazione.
Pagina 4 di 6 La parte attrice ha indi completamente disatteso il principio dell'onere della prova che governa il processo civile.
Deve rilevarsi che la natura contrattuale della presente controversia implica che il creditore debba provare il titolo ed il suo contenuto ed allegare l'inadempimento, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova circa l'avvenuto adempimento o la circostanza per cui l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (cfr.
Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Gravava, pertanto, sull'attrice, anche in considerazione delle contestazioni mosse dal convenuto, l'onere di provare non soltanto l'esistenza del contratto, pacifica, ma anche il suo contenuto.
Tale prova non è stata fornita.
In particolare, parte attrice ha tentato di provare il contenuto del contratto mediante testimoni, ma la relativa prova non è stata ammessa per contrasto con l'art. 2722
c.c.
Al riguardo, vale evidenziare innanzitutto che l'inammissibilità della prova per testi è stata tempestivamente eccepita da parte convenuta sin dalla terza memoria istruttoria.
Quanto al riferimento al dato per cui l'art. 2722 c.c., impedirebbe solo la prova per testi sulla conclusione e sull'esistenza del negozio, è evidente come la stessa ragione di inammissibilità si estenda al suo contenuto, essendo inutile peraltro la seconda prova senza la prima.
In buona sostanza, anche nel caso in cui si voglia ritenere sussistente un dovere del giudice di motivare la scelta di non autorizzare la deroga al divieto posto dall'art. 2722 c.c., grava sulla parte interessata l'onere di indicare le circostanze e le ragioni per le quali tale deroga dovrebbe essere accordata, non essendo certamente compito del giudice andare alla ricerca di motivi derogatori al fine di supplire alle lacune difensive di una delle parti.
Ebbene, nella fattispecie in esame parte attrice non ha indicato alcuna ragione a sostegno della richiesta di deroga al divieto di cui all'art. 2722 c.c., neppure a seguito dell'ordinanza del 08 settembre 2023 con cui le istanze istruttorie erano respinte: la parte si è limitata ad insistere, in modo del tutto apodittico, sulle proprie richieste.
Anche in sede di comparsa conclusionale, nell'ambito della quale ogni nuova deduzione risulta comunque inammissibile, parte attrice ha semplicemente insistito nell'ammissione senza specificare le ragioni per le quali è stata invocata la deroga al citato divieto.
Pagina 5 di 6 Pertanto, deve ribadirsi l'inammissibilità della prova per testi avente ad oggetto il contenuto del contratto per cui è causa.
La norma sancita dall'art. 2697 c.c. non ha solo la funzione di stabilire a quale parte compete di provare i fatti rilevanti al fine del decidere, ma costituisce, altresì, una “regola di giudizio” finalizzata proprio a stabilire quale sia il giudizio da pronunciare nel caso questi fatti o alcuni tra essi rimangono “incerti”, cioè non provati. Giurisprudenza consolidata afferma che nel caso in cui non si raggiunga la prova del fatto, rimasto non dimostrato per difetto di prova, il giudice non deve accertarlo ma deve limitarsi a trarre il presupposto tecnico -giuridico del rigetto della domanda. L'onere della prova è una regola che trova il proprio fondamento nel principio giuridico tradizionale secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, che si sostanzia essenzialmente nel porre a carico della parte che sostiene un fatto, il dovere di darne prova dell'esistenza: (art. 2697, 1° comma, c.c.), “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. L'onere della prova, diventa criterio per regolare la decisione del giudice: questi è tenuto a ritenere non vero il fatto non provato.
Di conseguenza, in assenza di prova in ordine all'esistenza in capo al convenuto delle obbligazioni rimaste inadempiute secondo la prospettazione attorea, alcuna responsabilità può essere affermata in relazione . CP_1
In definitiva, per le ragioni esposte, la domanda deve essere respinta.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico di parte attrice e liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta tutte le domande attoree;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto che, tenuto conto del valore della controversia e del livello di complessità delle questioni trattate, liquida in euro 4.200,00 (di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva, euro 1.300,00 per la fase istruttoria, ed euro
1.500,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 15 maggio 2025 IL GIUDICE G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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