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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 22/05/2025)
R.G. 9516/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite e iscritte al n. 9516 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2011, promosse: la n. 9516/2011 R.G. da
, Parte_1
contro
Controparte_1
con la chiamata in causa di
, Controparte_2
e di
Controparte_3
già oggetto di Sentenza non definitiva n. 1772/2020;
la n. 3685/2013 R.G. da
(c.f. ), elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Silverio Damu che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
- attrice - contro
1 D.C.G. – (P.I. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. VAnni Battista Matta, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
e contro
(P.I. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli Avv. Aldo Luchi, Riccardo Fiorelli e Carla Medda, che lo rappresentano e difendono in forza procura apposta a margine della comparsa di costituzione;
- convenuti -
Causa avente in oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di chiede: “A) accertare e dichiarare la Parte_2
responsabilità esclusiva dei convenuti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. in ordine ai fatti di cui all'espositiva; b) per l'effetto condannarli, in solido, ovvero per la percentuale di responsabilità a ciascuno attribuita, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dall'attrice in conseguenza dei fatti di cui all'espositiva. Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria. Vittoria di spese, competenze professionali del presente giudizio nonché delle spese competenze della CTU espletata, compresa la perizia di parte”.
Nell'interesse del “Voglia l'Ecc.mo Controparte_2
Tribunale adito, disattesa ogni avversa contraria istanza, eccezione e deduzione: Preliminarmente: - Si eccepisce il difetto di legittimazione passiva del nella presente controversia;
Controparte_2
pertanto si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice voglia estromettere il
dal giudizio. Controparte_2
In via principale: Rigettare tutte le avverse domande perché infondate in
2 fatto e in diritto. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui il
Giudice dovesse accogliere, anche parzialmente, le domande attoree, escludere ogni responsabilità del per i danni Controparte_2
lamentati dall'attrice e, in ogni caso, condannare la società D.C.G. -
Dentoni Giuseppe Costruzioni Generali – S.r.l. a tenere indenne il
[...]
da ogni effetto pregiudizievole che dovesse derivargli Controparte_2
dall'eventuale condanna. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
Nell'interesse di D.C.G. – Dentoni Costruzioni Generali S.R.L.: “Per quanto concerne il procedimento distinto al n.9516/2011 R.G […]. Per quanto riguarda il procedimento distinto al n.3685/2013 R.G. affinché
l'Ill.mo Tribunale, adversis reiectis, voglia, in via principale: rigettare le avverse domande siccome infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali. In via subordinata rimettere la causa in istruttoria disponendo CTU volta alla verifica ed all'accertamento della regolarità urbanistica dell'immobile di parte attrice”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (in proprio e in Parte_1
qualità di procuratore generale della madre e delle di lui CP_4
sorelle ed ) ha convenuto in giudizio la Pt_2 Per_1 Parte_3 CP_1
lamentando di avere subito alcuni danni all'unità immobiliare di
[...] proprietà dell'attore e dei rappresentati in occasione di lavori effettuati, per conto del Comune di QU S. EL, presso il confinante Cine-Teatro Il
Nuovo.
La ha escluso che i danni lamentati fossero ascrivibili CP_1 all'attività dell'appaltatore e ha sostenuto che fossero dovuti, invece, alla vetustà dell'immobile.
Chiamati in causa, su istanza della il Comune di QU S. CP_1
EL e la hanno dispiegato difese identica a Controparte_3
quelle della società convenuta.
3 La ha, ulteriormente, eccepito la prescrizione del diritto ex CP_3
art. 2952 c.c.
La causa è stata iscritta al n.9516/2011.
Con atto di citazione, ha lamentato che: Parte_2
- l'attrice è proprietaria di un fabbricato edificato su tre livelli fuori terra con ingresso dalla Via Bonaria 38/40 in QU S. EL confinante, a nord, con il Cine-Teatro Il Nuovo;
- nel 2009, il Comune aveva appaltato alla i lavori di CP_1
demolizione e ristrutturazione del Cine-Teatro che avevano richiesto l'esecuzione di profondi scavi e movimentazione di terra per realizzare nuove fondamenta;
- nel giugno del 2009, in concomitanza con l'esecuzione dei predetti lavori, si erano manifestate spaccature nei muri perimetrali, solai e pavimenti, sempre più accentuate con la prosecuzione degli interventi presso il Cine-Teatro;
- nel 2010, era stato promosso giudizio di A.T.P. concluso con la perizia dell'Ing. , che aveva ricondotto la causa delle Persona_2
lesioni ai cedimenti delle fondazioni conseguenti ai lavori di scavo.
La società costituitasi in giudizio, ha dispiegato difese CP_1
identiche a quelle svolte nel giudizio n. 9516/2011 qui riunito, sottolineando l'irregolarità urbanistica del secondo piano dell'immobile della Pt_2
Con comparsa di costituzione, il Comune di QU S. EL ha, poi, replicato:
- di non essere legittimata processuale passiva in quanto aveva commissionato i lavori in appalto;
- che il secondo piano dell'immobile dell'attrice era stato realizzato in violazione delle regole di idoneità statica dei fabbricati.
La causa è stata iscritta al n. 3685/2013.
Con provvedimento del 5.6.2015, è stata disposta la riunione del procedimento n. 3685/2013 al procedimento n. 9516/2011.
Le cause sono state istruite documentalmente e a mezzo di C.T.U.
4 Con sentenza del 3.7.2020 pubblicata in data 29.7.2020 al n.1772, il
Giudice istruttore ha definito la posizione di nei confronti della Pt_1
e del Comune di QU S. EL, decidendo: CP_1
- per la responsabilità della convenuta in relazione ai CP_1 danni subiti dall'immobile di proprietà di;
Pt_1
- per il risarcimento del danno nella misura di € 33.876,50 oltre interessi di legge dalla decisione al saldo;
- per il rigetto della domanda della nei confronti del CP_1
Comune di QU S. EL;
- per la condanna della a manlevare la Controparte_3 per il pagamento delle somme erogate all'attore . CP_1 Pt_1
Il Giudice, con ordinanza del 3.7.2020, ha fissato nuova udienza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla posizione di Parte_2
rimandando le spese alla sentenza definitiva.
[...]
Con ordinanza del 30.5.2023, il Giudice ha disposto la sospensione del procedimento fino alla definizione, con efficacia di giudicato, del procedimento pendente davanti al T.A.R. n. R.G. 434/2017, promosso dalla per l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione n.23/2017 resa dal Pt_2
di QU S. EL. CP_2
Con ricorso del 31.1.2024, il Comune di QU S. EL ha proposto istanza ex art. 297 c.p.c., riassumendo la causa nei confronti di Parte_2
e e rappresentando che il procedimento pendente innanzi
[...] CP_1
al T.A.R. è stato definito con sentenza n. 676/2023 divenuta definitiva, come attestato dal T.A.R. in data 25.01.2024.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di C.T.U.
____
Preliminarmente, si dà atto che con sentenza non definitiva n.1772/2020 è stata interamente definita la posizione del convenuto nei confronti del Pt_1
e dalla con regolamentazione della Controparte_5 CP_1
posizione della CP_3
In via di ulteriore premessa, va ribadita la tardività della domanda di manleva formulata dal Comune di QU S. EL nei confronti della
5 perché costituitosi tardivamente quando erano maturate le CP_1 preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c.
Residua, invece, la materia del contendere con riferimento alla domanda formulata da nei confronti delle stesse parti. Parte_2
ha domandato il risarcimento dei danni occorsi Parte_2 all'immobile di sua proprietà in occasione dei lavori di ristrutturazione del
Cine-Teatro “Il Nuovo”, effettuati dalla su committenza del CP_1
Comune di QU S. EL.
Il giudizio – si è detto - è stato sospeso in attesa della definizione del procedimento n. 434/2017 innanzi al avente ad oggetto Controparte_6
l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione n. 23/2017 emessa nei confronti dell'attrice.
Il Giudice Amministrativo ha rigettato il ricorso con sentenza n.676/2023, passata in giudicato (doc. 1 e 2, deposito del 31.1.2024).
Tanto influisce sull'esito della presente vertenza, considerato che l'immobile per cui è causa è oggetto dell'ordinanza di demolizione delle parti abusive (ossia, l'ampliamento, al piano primo, per una superficie complessiva di mq. 51,81 e l'ampliamento, al piano secondo, per una superficie complessiva di mq 51,81 realizzati al primo e secondo piano dello stabile sito in Viale Bonaria n°38).
_____
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata, nei termini di seguito esposti.
Quanto all'an della pretesa, si richiama integralmente quanto già statuito con la sentenza non definitiva che ha rigettato le domande dispiegate contro il e ha accolto quelle nei confronti della in qualità di CP_2 CP_1
appaltatore.
VA (ancora una volta) rammentare che nell'appalto pubblico rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore esercitare il controllo sulla validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere (p. 13, sentenza non definitiva).
6 Nella specie, il consulente nominato Dott. Ing. ha chiarito che Persona_2
“le lavorazioni eseguite, per quanto emerso nelle attuali e precedenti verifiche, contrariamente a quanto dichiarato, non sono state precedute da alcuna indagine atta a conoscere le strutture di fondazione degli edifici vicini”; e che “considerato che le lavorazioni eseguite […] hanno comportato anche lavorazioni di scavo e demolizioni di parti consistenti della parete di confine e della platea preesistente, lavorazioni che, per loro stessa natura e/o per le caratteristiche dei mezzi usati, hanno comportato la rilevante possibilità del verificarsi di danni, si ritiene ancor più che il non avere eseguito le indagini sugli edifici limitrofi, senza caratterizzare la possibile delicatezza della loro situazione di equilibrio, abbia comportato il verificarsi dei danni riscontrati» (pp. 18.19, C.T.U., in atti).
Di conseguenza, va affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al solo appaltatore, il quale risponde come custode dei danni occorsi a terzi nell'esecuzione del contratto di appalto in virtù della sola relazione qualificata con la res e indipendentemente dall'elemento soggettivo della colpa (pp. 12-13-14, sentenza n.1772/2020).
Da quanto esposto consegue il rigetto della domanda – in tale sede, formulata dalla stessa attrice – nei confronti del Comune di QU S.
EL.
_____
Quanto all'addebitabilità dei danni alle lavorazioni eseguite dalla CP_1
basti richiamare quanto già ampiamente riportato in sentenza non
[...] definitiva in relazione all'eziologia delle lesioni accertate dal consulente tecnico.
Con particolare riferimento all'immobile della peraltro, giova Pt_2
sottolineare come fosse già emerso in sede di A.T.P. che la causa primaria delle lesioni riscontrate negli appartamenti della ricorrente fosse da ricondurre a cedimenti fondazionali (p. 8, C.T.U. – R.G. 8267/2010): infatti, “è evidente come per le operazioni di ristrutturazione del
[...]
, prima di giungere alla nuova realizzazione statica, sicuramente CP_7
migliorativa della precedente, siano state modificate le interazioni tra la
7 fondazione dello stabile della signora e quelle del cineteatro” non Pt_2
potendosi negare che “la demolizione della muratura del cineteatro e il successivo scavo in profondità, per la realizzazione del diaframma, abbiano modificato in maniera peggiorativa, sino alla completa realizzazione della nuova fondazione, le reazioni di contrasto esistenti fra le due strutture” (p. 20, C.T.U. – R.G. 8267/2010).
Il tecnico ha, infine, affermato la compatibilità delle cause delle lesioni lamentate dalla con le lavorazioni di ristrutturazione eseguite per la Pt_2 realizzazione del cineteatro “Il Nuovo” (p. 21, C.T.U. – R.G. 8267/2010), anche in quanto “durante la fase di progettazione [non sono] state esaurientemente sviluppate le indicazioni della normativa di riferimento a proposito degli edifici in adiacenza” (p. 29, C.T.U. – R.G. 8267/2010).
Ciò premesso, la funzione del risarcimento del danno è sia sanzionatoria
(nella parte in cui pone a carico del danneggiante l'obbligazione risarcitoria) sia ripristinatoria, perché mira a riportare il danneggiato nello status quo ante la commissione dell'illecito, ristorando sia il danno emergente sia il lucro cessante (art. 1223 c.c.).
Presupposto per il riconoscimento del diritto al risarcimento, pertanto, è non già il solo danno evento (in sé), ma il danno conseguenza quale danno risarcibile in quanto causalmente scaturito dall'evento dannoso (fatto illecito).
In altri termini, affinché sia liquidato il risarcimento deve essere dimostrato il danno conseguenza quale perdita subìta o mancato guadagno: in caso contrario, pur accertato il danno evento, la domanda risarcitoria non potrà che essere rigettata.
Nel caso che ci occupa, il danno quantificato dal Consulente Ing. Per_2 in €20.683,87 è pari al valore delle lavorazioni necessarie per il
[...]
ripristino dei danni che hanno interessato il piano terra, l'area cortilizia, il primo piano e il secondo piano dell'appartamento dell'attrice (come da computo metrico allegato).
Va, tuttavia, richiamato il costante orientamento della giurisprudenza secondo il quale il danno cagionato ad un immobile abusivo è non tanto
8 ingiusto quanto inesistente, in quanto il bene abusivo non è suscettibile di essere scambiato nel mercato (Cass. n. 4206/2011).
E allora, stante l'esecutività dell'ordinanza di demolizione, non può essere riconosciuto all'attrice il risarcimento del danno così quantificato, considerato che la tenuta a demolire il primo e il secondo piano, non Pt_2
dovrà sopportarne i costi di ripristino.
Occorre, però precisare che l'ordinanza interessa solo parte dell'immobile, non già l'intera costruzione oggetto dell'accertamento peritale. Pers Infatti, dalla lettura della relazione dell'Ing. è emerso che le lesioni hanno interessato il piano terra, il primo piano e il secondo piano del fabbricato di proprietà della mentre l'ordine di demolizione interessa i Pt_2
soli primo e secondo piano (v. sentenza T.A.R.).
Deve, dunque, differenziarsi la situazione delle parti dell'immobile oggetto di demolizione – per le quali non può riconoscersi il diritto risarcitorio in quanto l'attrice non sopporterà alcun esborso per il ripristino dei locali – da quella del piano terra e delle parti esterne, non oggetto dell'ordinanza di demolizione e che, pertanto, conservano valore commerciale in quanto esenti da abusività.
Pers In particolare, seguendo il computo metrico dell'Ing. (v. allegato 6 –
C.T.U.), devono escludersi dalla posta risarcitoria:
- le lavorazioni che interessano il secondo piano;
- le lavorazioni che interessano il primo piano;
- le lavorazioni che interessano la parete est in quanto correlate a una lesione che «attraversa il solaio del secondo piano», quest'ultimo interessato dall'ordine di demolizione (così p. 3, atto introduttivo).
Saranno, invece, oggetto di risarcimento le lavorazioni afferenti al piano terra (bagno sottoscala) e alle parti esterne (parete sottoscala).
Pers Per tali opere, il computo metrico redatto dall'Ing. stima lavorazioni per un totale di €935,84 (p. 3, allegato 6, Consulenza).
Tuttavia, osservato (come già in sentenza non definitiva) che le stime
Pers effettuate dall'Ing. presentano uno sconto sui materiali pari al 30% che appare di dubbia effettività e che il consulente afferma di aver applicato un
9 “coefficiente di vetustà” che in nulla può influire sugli esborsi cui sarà tenuta l'attrice, è opportuno prendere come riferimento di calcolo la stima effettuata dallo stesso Consulente in sede di A.T.P. (osservato che, con riferimento alle lavorazioni oggetto di risarcimento, non è stato applicato il coefficiente di vetustà).
Ne consegue che il danno va liquidato nella somma di €1.021,00 (come da computo metrico allegato alla relazione peritale in sede di A.T.P.).
Su tale importo va ulteriormente conteggiato il 10% per I.V.A (in quanto opere di manutenzione straordinaria in edilizia residenziale) e l'ulteriore
10% a titolo di compensi per spese tecniche e D.L. (oltre alla cassa previdenziale pari al 4% e I.V.A. pari al 22% su tali spese).
Effettuati gli opportuni calcoli, è dovuta all'attrice la complessiva somma di €1.251,80 ossia:
- €1.021,00 per costo ripristino opere;
- €102,10 per I.V.A al 10%;
- €102,10 per spese tecniche e Direttore Lavori;
- €4,10 per cassa previdenziale (4% sulle spese tecniche e D.L.);
- €22,50 per I.V.A al 22% sulle spese tecniche e D.L.
Trattandosi di credito di valore, compete rivalutazione monetaria equitativamente determinata alla stregua degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data di deposito della
Pers C.T.U. a firma Ing. (8.5.2018) alla data odierna: ad esito della rivalutazione, tale voce di danno è pari, all'attualità, ad €1.638,34.
E su tale somma sono, ulteriormente, dovuti gli interessi dalla presente decisione fino al saldo.
_____
In ragione delle peculiarità della vertenza, le spese della lite tra e la Pt_2
devono intendersi interamente compensate, ivi comprese le CP_1
spese della C.T.U e di A.T.P.
Considerato che il è stato evocato in giudizio Controparte_2 dall'attrice, visto l'integrale rigetto della domanda nei suoi confronti, le spese della lite seguono la soccombenza secondo il principio di causazione,
10 liquidate in dispositivo con riferimento ai valori tabellari di cui al D.M.
147/2022, scaglione da €1.101,00 ad €5.200,00 (applicando il criterio del decisum e non del disputatum), valori minimi – avuto riguardo al tenore delle difese del – e per tutte le fasi del giudizio. CP_2
Le pese di A.T.P. sono liquidate con riferimento allo scaglione fino a
5.200,00, valori minimi e per tutte le fasi del procedimento di istruzione preventiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- accoglie la domanda di nei confronti della Parte_2 CP_1
[...]
- dichiara tenuta e condanna al pagamento, nei confronti CP_1 dell'attrice, della somma di €1.638,34 a titolo risarcitorio oltre interessi come in parte motiva dalla presente decisione fino al saldo;
- compensa integralmente le spese della lite tra e la Pt_2 CP_1 sia con riferimento al merito sia con riferimento all'A.T.P.;
- pone a carico di e della in solido tra Parte_2 CP_1
loro, le spese della C.T.U. con riferimento alla posizione della Pt_2
secondo quanto già liquidato con separato decreto del 22.10.2018;
- pone a carico di e della in solido tra Parte_2 CP_1
loro, le spese della C.T.U. disposta in sede di A.T.P. come già liquidate nel procedimento R.G. 8267/2010;
- rigetta la domanda di nei confronti del Comune di Parte_2
QU S. EL;
- dichiara tenuta e condanna a rifondere al Comune Parte_2 di QU S. EL le spese della lite, che liquida in €1.280,00 per compensi fase di merito, €430,00 per compensi A.T.P., oltre accessori di legge.
Cagliari, 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
11
R.G. 9516/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite e iscritte al n. 9516 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2011, promosse: la n. 9516/2011 R.G. da
, Parte_1
contro
Controparte_1
con la chiamata in causa di
, Controparte_2
e di
Controparte_3
già oggetto di Sentenza non definitiva n. 1772/2020;
la n. 3685/2013 R.G. da
(c.f. ), elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Silverio Damu che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
- attrice - contro
1 D.C.G. – (P.I. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. VAnni Battista Matta, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
e contro
(P.I. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli Avv. Aldo Luchi, Riccardo Fiorelli e Carla Medda, che lo rappresentano e difendono in forza procura apposta a margine della comparsa di costituzione;
- convenuti -
Causa avente in oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di chiede: “A) accertare e dichiarare la Parte_2
responsabilità esclusiva dei convenuti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. in ordine ai fatti di cui all'espositiva; b) per l'effetto condannarli, in solido, ovvero per la percentuale di responsabilità a ciascuno attribuita, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dall'attrice in conseguenza dei fatti di cui all'espositiva. Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria. Vittoria di spese, competenze professionali del presente giudizio nonché delle spese competenze della CTU espletata, compresa la perizia di parte”.
Nell'interesse del “Voglia l'Ecc.mo Controparte_2
Tribunale adito, disattesa ogni avversa contraria istanza, eccezione e deduzione: Preliminarmente: - Si eccepisce il difetto di legittimazione passiva del nella presente controversia;
Controparte_2
pertanto si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice voglia estromettere il
dal giudizio. Controparte_2
In via principale: Rigettare tutte le avverse domande perché infondate in
2 fatto e in diritto. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui il
Giudice dovesse accogliere, anche parzialmente, le domande attoree, escludere ogni responsabilità del per i danni Controparte_2
lamentati dall'attrice e, in ogni caso, condannare la società D.C.G. -
Dentoni Giuseppe Costruzioni Generali – S.r.l. a tenere indenne il
[...]
da ogni effetto pregiudizievole che dovesse derivargli Controparte_2
dall'eventuale condanna. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
Nell'interesse di D.C.G. – Dentoni Costruzioni Generali S.R.L.: “Per quanto concerne il procedimento distinto al n.9516/2011 R.G […]. Per quanto riguarda il procedimento distinto al n.3685/2013 R.G. affinché
l'Ill.mo Tribunale, adversis reiectis, voglia, in via principale: rigettare le avverse domande siccome infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali. In via subordinata rimettere la causa in istruttoria disponendo CTU volta alla verifica ed all'accertamento della regolarità urbanistica dell'immobile di parte attrice”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (in proprio e in Parte_1
qualità di procuratore generale della madre e delle di lui CP_4
sorelle ed ) ha convenuto in giudizio la Pt_2 Per_1 Parte_3 CP_1
lamentando di avere subito alcuni danni all'unità immobiliare di
[...] proprietà dell'attore e dei rappresentati in occasione di lavori effettuati, per conto del Comune di QU S. EL, presso il confinante Cine-Teatro Il
Nuovo.
La ha escluso che i danni lamentati fossero ascrivibili CP_1 all'attività dell'appaltatore e ha sostenuto che fossero dovuti, invece, alla vetustà dell'immobile.
Chiamati in causa, su istanza della il Comune di QU S. CP_1
EL e la hanno dispiegato difese identica a Controparte_3
quelle della società convenuta.
3 La ha, ulteriormente, eccepito la prescrizione del diritto ex CP_3
art. 2952 c.c.
La causa è stata iscritta al n.9516/2011.
Con atto di citazione, ha lamentato che: Parte_2
- l'attrice è proprietaria di un fabbricato edificato su tre livelli fuori terra con ingresso dalla Via Bonaria 38/40 in QU S. EL confinante, a nord, con il Cine-Teatro Il Nuovo;
- nel 2009, il Comune aveva appaltato alla i lavori di CP_1
demolizione e ristrutturazione del Cine-Teatro che avevano richiesto l'esecuzione di profondi scavi e movimentazione di terra per realizzare nuove fondamenta;
- nel giugno del 2009, in concomitanza con l'esecuzione dei predetti lavori, si erano manifestate spaccature nei muri perimetrali, solai e pavimenti, sempre più accentuate con la prosecuzione degli interventi presso il Cine-Teatro;
- nel 2010, era stato promosso giudizio di A.T.P. concluso con la perizia dell'Ing. , che aveva ricondotto la causa delle Persona_2
lesioni ai cedimenti delle fondazioni conseguenti ai lavori di scavo.
La società costituitasi in giudizio, ha dispiegato difese CP_1
identiche a quelle svolte nel giudizio n. 9516/2011 qui riunito, sottolineando l'irregolarità urbanistica del secondo piano dell'immobile della Pt_2
Con comparsa di costituzione, il Comune di QU S. EL ha, poi, replicato:
- di non essere legittimata processuale passiva in quanto aveva commissionato i lavori in appalto;
- che il secondo piano dell'immobile dell'attrice era stato realizzato in violazione delle regole di idoneità statica dei fabbricati.
La causa è stata iscritta al n. 3685/2013.
Con provvedimento del 5.6.2015, è stata disposta la riunione del procedimento n. 3685/2013 al procedimento n. 9516/2011.
Le cause sono state istruite documentalmente e a mezzo di C.T.U.
4 Con sentenza del 3.7.2020 pubblicata in data 29.7.2020 al n.1772, il
Giudice istruttore ha definito la posizione di nei confronti della Pt_1
e del Comune di QU S. EL, decidendo: CP_1
- per la responsabilità della convenuta in relazione ai CP_1 danni subiti dall'immobile di proprietà di;
Pt_1
- per il risarcimento del danno nella misura di € 33.876,50 oltre interessi di legge dalla decisione al saldo;
- per il rigetto della domanda della nei confronti del CP_1
Comune di QU S. EL;
- per la condanna della a manlevare la Controparte_3 per il pagamento delle somme erogate all'attore . CP_1 Pt_1
Il Giudice, con ordinanza del 3.7.2020, ha fissato nuova udienza per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla posizione di Parte_2
rimandando le spese alla sentenza definitiva.
[...]
Con ordinanza del 30.5.2023, il Giudice ha disposto la sospensione del procedimento fino alla definizione, con efficacia di giudicato, del procedimento pendente davanti al T.A.R. n. R.G. 434/2017, promosso dalla per l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione n.23/2017 resa dal Pt_2
di QU S. EL. CP_2
Con ricorso del 31.1.2024, il Comune di QU S. EL ha proposto istanza ex art. 297 c.p.c., riassumendo la causa nei confronti di Parte_2
e e rappresentando che il procedimento pendente innanzi
[...] CP_1
al T.A.R. è stato definito con sentenza n. 676/2023 divenuta definitiva, come attestato dal T.A.R. in data 25.01.2024.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di C.T.U.
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Preliminarmente, si dà atto che con sentenza non definitiva n.1772/2020 è stata interamente definita la posizione del convenuto nei confronti del Pt_1
e dalla con regolamentazione della Controparte_5 CP_1
posizione della CP_3
In via di ulteriore premessa, va ribadita la tardività della domanda di manleva formulata dal Comune di QU S. EL nei confronti della
5 perché costituitosi tardivamente quando erano maturate le CP_1 preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c.
Residua, invece, la materia del contendere con riferimento alla domanda formulata da nei confronti delle stesse parti. Parte_2
ha domandato il risarcimento dei danni occorsi Parte_2 all'immobile di sua proprietà in occasione dei lavori di ristrutturazione del
Cine-Teatro “Il Nuovo”, effettuati dalla su committenza del CP_1
Comune di QU S. EL.
Il giudizio – si è detto - è stato sospeso in attesa della definizione del procedimento n. 434/2017 innanzi al avente ad oggetto Controparte_6
l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione n. 23/2017 emessa nei confronti dell'attrice.
Il Giudice Amministrativo ha rigettato il ricorso con sentenza n.676/2023, passata in giudicato (doc. 1 e 2, deposito del 31.1.2024).
Tanto influisce sull'esito della presente vertenza, considerato che l'immobile per cui è causa è oggetto dell'ordinanza di demolizione delle parti abusive (ossia, l'ampliamento, al piano primo, per una superficie complessiva di mq. 51,81 e l'ampliamento, al piano secondo, per una superficie complessiva di mq 51,81 realizzati al primo e secondo piano dello stabile sito in Viale Bonaria n°38).
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Nel merito, la domanda è parzialmente fondata, nei termini di seguito esposti.
Quanto all'an della pretesa, si richiama integralmente quanto già statuito con la sentenza non definitiva che ha rigettato le domande dispiegate contro il e ha accolto quelle nei confronti della in qualità di CP_2 CP_1
appaltatore.
VA (ancora una volta) rammentare che nell'appalto pubblico rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore esercitare il controllo sulla validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere (p. 13, sentenza non definitiva).
6 Nella specie, il consulente nominato Dott. Ing. ha chiarito che Persona_2
“le lavorazioni eseguite, per quanto emerso nelle attuali e precedenti verifiche, contrariamente a quanto dichiarato, non sono state precedute da alcuna indagine atta a conoscere le strutture di fondazione degli edifici vicini”; e che “considerato che le lavorazioni eseguite […] hanno comportato anche lavorazioni di scavo e demolizioni di parti consistenti della parete di confine e della platea preesistente, lavorazioni che, per loro stessa natura e/o per le caratteristiche dei mezzi usati, hanno comportato la rilevante possibilità del verificarsi di danni, si ritiene ancor più che il non avere eseguito le indagini sugli edifici limitrofi, senza caratterizzare la possibile delicatezza della loro situazione di equilibrio, abbia comportato il verificarsi dei danni riscontrati» (pp. 18.19, C.T.U., in atti).
Di conseguenza, va affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al solo appaltatore, il quale risponde come custode dei danni occorsi a terzi nell'esecuzione del contratto di appalto in virtù della sola relazione qualificata con la res e indipendentemente dall'elemento soggettivo della colpa (pp. 12-13-14, sentenza n.1772/2020).
Da quanto esposto consegue il rigetto della domanda – in tale sede, formulata dalla stessa attrice – nei confronti del Comune di QU S.
EL.
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Quanto all'addebitabilità dei danni alle lavorazioni eseguite dalla CP_1
basti richiamare quanto già ampiamente riportato in sentenza non
[...] definitiva in relazione all'eziologia delle lesioni accertate dal consulente tecnico.
Con particolare riferimento all'immobile della peraltro, giova Pt_2
sottolineare come fosse già emerso in sede di A.T.P. che la causa primaria delle lesioni riscontrate negli appartamenti della ricorrente fosse da ricondurre a cedimenti fondazionali (p. 8, C.T.U. – R.G. 8267/2010): infatti, “è evidente come per le operazioni di ristrutturazione del
[...]
, prima di giungere alla nuova realizzazione statica, sicuramente CP_7
migliorativa della precedente, siano state modificate le interazioni tra la
7 fondazione dello stabile della signora e quelle del cineteatro” non Pt_2
potendosi negare che “la demolizione della muratura del cineteatro e il successivo scavo in profondità, per la realizzazione del diaframma, abbiano modificato in maniera peggiorativa, sino alla completa realizzazione della nuova fondazione, le reazioni di contrasto esistenti fra le due strutture” (p. 20, C.T.U. – R.G. 8267/2010).
Il tecnico ha, infine, affermato la compatibilità delle cause delle lesioni lamentate dalla con le lavorazioni di ristrutturazione eseguite per la Pt_2 realizzazione del cineteatro “Il Nuovo” (p. 21, C.T.U. – R.G. 8267/2010), anche in quanto “durante la fase di progettazione [non sono] state esaurientemente sviluppate le indicazioni della normativa di riferimento a proposito degli edifici in adiacenza” (p. 29, C.T.U. – R.G. 8267/2010).
Ciò premesso, la funzione del risarcimento del danno è sia sanzionatoria
(nella parte in cui pone a carico del danneggiante l'obbligazione risarcitoria) sia ripristinatoria, perché mira a riportare il danneggiato nello status quo ante la commissione dell'illecito, ristorando sia il danno emergente sia il lucro cessante (art. 1223 c.c.).
Presupposto per il riconoscimento del diritto al risarcimento, pertanto, è non già il solo danno evento (in sé), ma il danno conseguenza quale danno risarcibile in quanto causalmente scaturito dall'evento dannoso (fatto illecito).
In altri termini, affinché sia liquidato il risarcimento deve essere dimostrato il danno conseguenza quale perdita subìta o mancato guadagno: in caso contrario, pur accertato il danno evento, la domanda risarcitoria non potrà che essere rigettata.
Nel caso che ci occupa, il danno quantificato dal Consulente Ing. Per_2 in €20.683,87 è pari al valore delle lavorazioni necessarie per il
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ripristino dei danni che hanno interessato il piano terra, l'area cortilizia, il primo piano e il secondo piano dell'appartamento dell'attrice (come da computo metrico allegato).
Va, tuttavia, richiamato il costante orientamento della giurisprudenza secondo il quale il danno cagionato ad un immobile abusivo è non tanto
8 ingiusto quanto inesistente, in quanto il bene abusivo non è suscettibile di essere scambiato nel mercato (Cass. n. 4206/2011).
E allora, stante l'esecutività dell'ordinanza di demolizione, non può essere riconosciuto all'attrice il risarcimento del danno così quantificato, considerato che la tenuta a demolire il primo e il secondo piano, non Pt_2
dovrà sopportarne i costi di ripristino.
Occorre, però precisare che l'ordinanza interessa solo parte dell'immobile, non già l'intera costruzione oggetto dell'accertamento peritale. Pers Infatti, dalla lettura della relazione dell'Ing. è emerso che le lesioni hanno interessato il piano terra, il primo piano e il secondo piano del fabbricato di proprietà della mentre l'ordine di demolizione interessa i Pt_2
soli primo e secondo piano (v. sentenza T.A.R.).
Deve, dunque, differenziarsi la situazione delle parti dell'immobile oggetto di demolizione – per le quali non può riconoscersi il diritto risarcitorio in quanto l'attrice non sopporterà alcun esborso per il ripristino dei locali – da quella del piano terra e delle parti esterne, non oggetto dell'ordinanza di demolizione e che, pertanto, conservano valore commerciale in quanto esenti da abusività.
Pers In particolare, seguendo il computo metrico dell'Ing. (v. allegato 6 –
C.T.U.), devono escludersi dalla posta risarcitoria:
- le lavorazioni che interessano il secondo piano;
- le lavorazioni che interessano il primo piano;
- le lavorazioni che interessano la parete est in quanto correlate a una lesione che «attraversa il solaio del secondo piano», quest'ultimo interessato dall'ordine di demolizione (così p. 3, atto introduttivo).
Saranno, invece, oggetto di risarcimento le lavorazioni afferenti al piano terra (bagno sottoscala) e alle parti esterne (parete sottoscala).
Pers Per tali opere, il computo metrico redatto dall'Ing. stima lavorazioni per un totale di €935,84 (p. 3, allegato 6, Consulenza).
Tuttavia, osservato (come già in sentenza non definitiva) che le stime
Pers effettuate dall'Ing. presentano uno sconto sui materiali pari al 30% che appare di dubbia effettività e che il consulente afferma di aver applicato un
9 “coefficiente di vetustà” che in nulla può influire sugli esborsi cui sarà tenuta l'attrice, è opportuno prendere come riferimento di calcolo la stima effettuata dallo stesso Consulente in sede di A.T.P. (osservato che, con riferimento alle lavorazioni oggetto di risarcimento, non è stato applicato il coefficiente di vetustà).
Ne consegue che il danno va liquidato nella somma di €1.021,00 (come da computo metrico allegato alla relazione peritale in sede di A.T.P.).
Su tale importo va ulteriormente conteggiato il 10% per I.V.A (in quanto opere di manutenzione straordinaria in edilizia residenziale) e l'ulteriore
10% a titolo di compensi per spese tecniche e D.L. (oltre alla cassa previdenziale pari al 4% e I.V.A. pari al 22% su tali spese).
Effettuati gli opportuni calcoli, è dovuta all'attrice la complessiva somma di €1.251,80 ossia:
- €1.021,00 per costo ripristino opere;
- €102,10 per I.V.A al 10%;
- €102,10 per spese tecniche e Direttore Lavori;
- €4,10 per cassa previdenziale (4% sulle spese tecniche e D.L.);
- €22,50 per I.V.A al 22% sulle spese tecniche e D.L.
Trattandosi di credito di valore, compete rivalutazione monetaria equitativamente determinata alla stregua degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data di deposito della
Pers C.T.U. a firma Ing. (8.5.2018) alla data odierna: ad esito della rivalutazione, tale voce di danno è pari, all'attualità, ad €1.638,34.
E su tale somma sono, ulteriormente, dovuti gli interessi dalla presente decisione fino al saldo.
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In ragione delle peculiarità della vertenza, le spese della lite tra e la Pt_2
devono intendersi interamente compensate, ivi comprese le CP_1
spese della C.T.U e di A.T.P.
Considerato che il è stato evocato in giudizio Controparte_2 dall'attrice, visto l'integrale rigetto della domanda nei suoi confronti, le spese della lite seguono la soccombenza secondo il principio di causazione,
10 liquidate in dispositivo con riferimento ai valori tabellari di cui al D.M.
147/2022, scaglione da €1.101,00 ad €5.200,00 (applicando il criterio del decisum e non del disputatum), valori minimi – avuto riguardo al tenore delle difese del – e per tutte le fasi del giudizio. CP_2
Le pese di A.T.P. sono liquidate con riferimento allo scaglione fino a
5.200,00, valori minimi e per tutte le fasi del procedimento di istruzione preventiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- accoglie la domanda di nei confronti della Parte_2 CP_1
[...]
- dichiara tenuta e condanna al pagamento, nei confronti CP_1 dell'attrice, della somma di €1.638,34 a titolo risarcitorio oltre interessi come in parte motiva dalla presente decisione fino al saldo;
- compensa integralmente le spese della lite tra e la Pt_2 CP_1 sia con riferimento al merito sia con riferimento all'A.T.P.;
- pone a carico di e della in solido tra Parte_2 CP_1
loro, le spese della C.T.U. con riferimento alla posizione della Pt_2
secondo quanto già liquidato con separato decreto del 22.10.2018;
- pone a carico di e della in solido tra Parte_2 CP_1
loro, le spese della C.T.U. disposta in sede di A.T.P. come già liquidate nel procedimento R.G. 8267/2010;
- rigetta la domanda di nei confronti del Comune di Parte_2
QU S. EL;
- dichiara tenuta e condanna a rifondere al Comune Parte_2 di QU S. EL le spese della lite, che liquida in €1.280,00 per compensi fase di merito, €430,00 per compensi A.T.P., oltre accessori di legge.
Cagliari, 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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