Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 4783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4783 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17383 R.G. per l'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso dall'avv. Parte_1
Gianni Emilio Iacobelli e dall'Avv. Emilio Iacobelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli, Via Pietro Giannone n.30;
-ricorrente
E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. , P.IVA_1 rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente C.F._1 domiciliato presso l' , sito in Napoli, Controparte_3 alla Via Ponte della Maddalena, n. 55;
- resistente-
OGGETTO: CARTA DOCENTE A PRECARIO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.07.2024, la ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per i periodi e presso gli Istituti specificamente indicati in ricorso, ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e di conseguenza la condanna del al CP_1 riconoscimento del beneficio, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; in via subordinata, condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno ache per equivalente, per effetto dell'ingiustificato inadempimento della convenuta all'obbligo di formazione del docente;
in via ulteriormente subordinata sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124 della legge n. 107 del 2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, per violazione degli artt. 3, 35, e 97 Cost., nella parte in cui dette disposizioni non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non prevedono la devoluzione al personale non di ruolo;
spese vinte da distrarsi.
1
P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione); ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022; ha evidenziato il contrasto dell'art. 1 comma 122 Legge
107/2015 con gli artt. 63, 64 CCNL Contratto Scuola e della clausola 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999, nonché con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. e con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ex art. 3 Cost. oltre che con gli artt. 11, 35 e 117 Cost., con la clausola 4, dell'Accordo Quadro del 18.03.1999 ed ex art. 14 CDFUE e con l'art. 10 della Carta Sociale Europea;
ha invocato l'incompatibilità del quadro normativo interno con la normativa comunitaria per violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
ha invocato pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito rese anche in sede europea, in particolare l'Ordinanza della Corte di Giustizia (CGUE sez. VI - 18/05/2022 - C-450/21UC contro . Controparte_1
C La resistente , nel costituirsi tempestivamente ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione, nel merito, l'infondatezza della domanda e ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il beneficio in parola può essere riconosciuto soltanto quando si è al cospetto di insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, mentre ciò non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi e saltuarie. Ha insistito sulla compatibilità delle norme interne con il diritto eurounitario, desumibile dalle citate “ragioni oggettive”, che giustificano, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, la diversità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato;
ha poi precisato che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 27/10/2023 n. 29961) ha chiarito che l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015) va disapplicato in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999):”
Ha contestato lo svolgimento della supplenza annuale per l'a.s. 2019/2020, poiché non risulta dallo stato matricolare ed eccepito la prescrizione del beneficio relativamente agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
Va in limine disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito.
2 Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre
2018 n. 32625). Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo svolgimento Controparte_1 del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n.
3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
.
Quanto al merito, il giudicante, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. ed in particolare la sentenza n. 1585/2023 dell'intestato Tribunale (est. Manzon) considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_5
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il
3 precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è pronunciato anche il
Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del
2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, atteso che la parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per gli
4 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (cfr. contratto in atti) e precisamente:
- a.s. 2018/2019: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 2.10.2018 al 30.06.2019;
- a.s. 2019/2020: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 26.09.2019 al 30.06.2020;
- a.s. 2020/2021: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 6.11.2020 al 30.06.2021.
Quanto all'a.s.2019/2020 per il quale, secondo la resistente esso non risulterebbe dallo stato matricolare, si osserva : in negativo, lo stato matricolare non risulta versato in atti, in positivo, risulta depositato il contratto, non impugnato, con decorrenza 6.11.2019/30.6/2020 su spezzone orario per 6 ore settimanali. Non rileva, ai fini del riconoscimento della carta, che la docente abbia reso servizio su spezzone orario considerato che ella ha comunque prestato la propria attività per tutto l'anno scolastico, continuativamente. Sicché le sue esigenze formative risultano in tutto assimilabili a quelle dei docenti in ruolo con contratto part. time. Ne consegue che il va condannato all'attribuzione della Carta elettronica CP_1 del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Va invece respinta la domanda per prescrizione per l'a.s. 2017/2018 , tempestivamente eccepita dalla resistente.
Nel caso in esame si verte in tema di prescrizione quinquennale (trattandosi di beneficio che viene erogato periodicamente ad anno - cfr. la sentenza della Suprema
Corte n. 29961/2023), è necessario prendere le mosse dal DPCM del 28.11.2016 che, all'art. 5 (rubricato “Attivazione della Carta”), per quanto rileva in questa sede dispone:
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
La prescrizione decorre dal primo giorno in cui il dipendente può fare valere il diritto vantato (art. 2935 c.c.) e, segnatamente, dall'1 settembre di ciascuno anno scolastico o, nel caso in cui l'assunzione è successiva a tale data, dall'assunzione medesima. Dunque la prescrizione è iniziata a decorrere, in relazione all'a.s. 2017/2018, dal
28.09.2017, giorno di stipula e poiché il primo atto interruttivo della prescrizione in atti, anteriore alla notifica del ricorso, è costituito dalla diffida ricevuta dal convenuto via pec il 31.08.2023 (cfr. doc. della produzione attorea) , esso CP_1 non è stato idoneo ad interrompere la maturazione del termine quinquennale.
5 Va ancora chiarito che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata.
Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della
“rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Da ultimo, va precisato, anche sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del
27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, che la docente, al momento della pronuncia giudiziale, non é fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche.
Ed infatti nel caso in esame, la ricorrente è divenuta docente a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dall'1.09.2021. Sussistono pertanto le condizioni per l'accoglimento. Le spese si compensano per un quarto in ragione dell'accoglimento parziale della domanda mentre i residui tre quarti cedono a carico della resistente e sono liquidati come e in dispositivo ai minimi , per la natura seriale della causa per assenza di istruttoria e con esclusione della fase decisionale che è mancata, stante la trattazione cartolare
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
6 formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; 2) condanna il all'attribuzione della Carta Controparte_1
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021;
3) rigetta nel resto la domanda;
4) compensa le spese di lite per un quarto e condanna la resistente al pagamento dei residui tre quarti in € 705,75 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione..
Si comunichi.
Napoli, il 16.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
7