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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 564/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 564/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GRANDE ENRICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in AZEGLIO il Parte_1 Parte_2 31/08/2008.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 13/05/2010. Per_1
Con ricorso depositato il 10/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza e Per_1 collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e alla scelta della dimora prevalente e della residenza saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, nel rispetto delle capacità del minore e delle sue inclinazioni ed aspirazioni naturali.
DISPONE che l'abitazione coniugale, con tutti gli arredi che la compongono, eccetto quelli di competenza del marito elencati nel punto successivo, rimarrà assegnata alla signora Parte_1 sin quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente e convivrà con la madre;
DÀ ATTO che il marito se ne allontanerà entro il 1° gennaio 2025 portando con sé tutti i propri effetti personali.
DÀ ATTO che il marito rimarrà proprietario esclusivo della serigrafia (misura Parte_3 70/100), dell'opera di (50/50/50), e delle opere di UG SP (due da 70/50, una 40/30 Persona_2 e una 100/80); la moglie rimarrà proprietaria esclusiva delle serigrafie “Spidey Sense”, “Superman”, di “Intarsi” (5 pezzi), tutte opere di UG SP, e del Bracciale Tennis.
DÀ ATTO che sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni rilevanti relative al figlio.
DISPONE che per le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, nei rispettivi periodi di convivenza con il figlio.
DISPONE che secondo gli accordi intercorsi fra le parti e fatti salvi diversi patti che verranno di volta in volta assunti tra i genitori, il padre, durante la settimana, terrà con sé il figlio secondo il seguente calendario:
・ a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
・ non appena il padre riuscirà a gestirsi in modo adeguato, un altro giorno durante la settimana, indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola al mattino successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola;
・ i periodi di frequentazione genitori-figlio durante le vacanze per le festività natalizie saranno suddivisi in due periodi equivalenti secondo gli accordi che verranno presi di anno in anno tra i ricorrenti, con congruo anticipo. In caso di disaccordo, il figlio starà con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
negli anni dispari il primo periodo starà con la madre ed il secondo il padre, negli anni pari viceversa, sempre fatta salva l'alternanza dei periodi di anno in anno;
・ con analoghe modalità di accordi ed alternanza annuale, il figlio trascorrerà le intere vacanze pasquali, quelle di Carnevale, nonché le altre festività istituzionali con ciascun genitore;
・ in ordine alle vacanze estive, entrambi i genitori avranno la facoltà di trascorrere con il figlio 15 giorni in un periodo compreso tra la metà di giugno e la metà di settembre. Detto periodo dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, e comunque entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà dare notizia, con congruo preavviso, della località di destinazione per il periodo di vacanza e delle date di partenza e di rientro. Il tutto compatibilmente con le possibilità e la disponibilità dei genitori in ragione dell'attività lavorativa e nel rispetto delle esigenze del figlio.
DA' ATTO che i ricorrenti ribadiscono che eventuali modifiche alle sopra indicate modalità/tempistiche di visita e frequentazione padre-madre/figlio come la fissazione di ulteriori e/o diversi giorni di frequentazione potranno essere liberamente concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché delle esigenze lavorative dei genitori.
DISPONE che per il mantenimento del figlio, sino a quando quest'ultimo non sarà economicamente autonomo o salvo diverso accordo che potrà successivamente intervenire tra le parti, il signor
[...] contribuirà versando un assegno mensile alla signora da versarsi entro il Pt_2 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, di € 400,00 rivalutabile annualmente, come per legge, in base agli indici ISTAT. Per le spese riguardanti la cancelleria scolastica, il trasporto e l'abbigliamento del figlio, così come le spese straordinarie di quest'ultimo, per le quali si farà riferimento al Protocollo d'intesa 15 marzo 2016 tra magistrati ed avvocati del Foro di Torino, entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno. Gli importi relativi alle spese sopra descritte ed a quelle straordinarie verranno versati su un conto corrente cointestato ai ricorrenti oppure, in caso di urgenza della spesa, verranno rimborsati a chi ha affrontato la spesa (sempre a mente del Protocollo sopra citato in riferimento all'accordo sull'impegno) entro sette giorni dall'esborso.
DISPONE che qualora vi siano maggiori o minori costi rispetto a quelli già previsti oppure significativi differenti tempi di permanenza del figlio presso le abitazioni dei genitori, se richiesto da una od entrambe le parti, con cadenza annuale, si stabilirà di comune accordo un aggiornamento con variazione dei contributi da versare.
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere reciprocamente alcunché a titolo di contributo al proprio mantenimento.
DÀ ATTO che i coniugi si scambiano reciproco consenso per il rinnovo e rilascio del passaporto o documenti equipollenti del figlio minore.
DÀ ATTO che i ricorrenti si obbligano a comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'adempimento ed esecuzione delle presenti condizioni ed a prestare la massima collaborazione tra di loro. Ove dovessero sorgere divergenze in ordine alla gestione del figlio o al rispetto o alla necessità di modifica degli accordi contenuti in questo ricorso, prima di adire le vie giudiziali, le parti si impegnano ad intraprendere, così come avvenuto precedentemente alla domanda giudiziale consensuale di separazione, un percorso di negoziazione presso un legale, un mediatore o altro organismo o professionista scelto di comune accordo
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/09/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 564/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GRANDE ENRICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in AZEGLIO il Parte_1 Parte_2 31/08/2008.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 13/05/2010. Per_1
Con ricorso depositato il 10/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza e Per_1 collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e alla scelta della dimora prevalente e della residenza saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, nel rispetto delle capacità del minore e delle sue inclinazioni ed aspirazioni naturali.
DISPONE che l'abitazione coniugale, con tutti gli arredi che la compongono, eccetto quelli di competenza del marito elencati nel punto successivo, rimarrà assegnata alla signora Parte_1 sin quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente e convivrà con la madre;
DÀ ATTO che il marito se ne allontanerà entro il 1° gennaio 2025 portando con sé tutti i propri effetti personali.
DÀ ATTO che il marito rimarrà proprietario esclusivo della serigrafia (misura Parte_3 70/100), dell'opera di (50/50/50), e delle opere di UG SP (due da 70/50, una 40/30 Persona_2 e una 100/80); la moglie rimarrà proprietaria esclusiva delle serigrafie “Spidey Sense”, “Superman”, di “Intarsi” (5 pezzi), tutte opere di UG SP, e del Bracciale Tennis.
DÀ ATTO che sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni rilevanti relative al figlio.
DISPONE che per le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, nei rispettivi periodi di convivenza con il figlio.
DISPONE che secondo gli accordi intercorsi fra le parti e fatti salvi diversi patti che verranno di volta in volta assunti tra i genitori, il padre, durante la settimana, terrà con sé il figlio secondo il seguente calendario:
・ a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
・ non appena il padre riuscirà a gestirsi in modo adeguato, un altro giorno durante la settimana, indicativamente il mercoledì dall'uscita da scuola al mattino successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola;
・ i periodi di frequentazione genitori-figlio durante le vacanze per le festività natalizie saranno suddivisi in due periodi equivalenti secondo gli accordi che verranno presi di anno in anno tra i ricorrenti, con congruo anticipo. In caso di disaccordo, il figlio starà con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio;
negli anni dispari il primo periodo starà con la madre ed il secondo il padre, negli anni pari viceversa, sempre fatta salva l'alternanza dei periodi di anno in anno;
・ con analoghe modalità di accordi ed alternanza annuale, il figlio trascorrerà le intere vacanze pasquali, quelle di Carnevale, nonché le altre festività istituzionali con ciascun genitore;
・ in ordine alle vacanze estive, entrambi i genitori avranno la facoltà di trascorrere con il figlio 15 giorni in un periodo compreso tra la metà di giugno e la metà di settembre. Detto periodo dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, e comunque entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà dare notizia, con congruo preavviso, della località di destinazione per il periodo di vacanza e delle date di partenza e di rientro. Il tutto compatibilmente con le possibilità e la disponibilità dei genitori in ragione dell'attività lavorativa e nel rispetto delle esigenze del figlio.
DA' ATTO che i ricorrenti ribadiscono che eventuali modifiche alle sopra indicate modalità/tempistiche di visita e frequentazione padre-madre/figlio come la fissazione di ulteriori e/o diversi giorni di frequentazione potranno essere liberamente concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché delle esigenze lavorative dei genitori.
DISPONE che per il mantenimento del figlio, sino a quando quest'ultimo non sarà economicamente autonomo o salvo diverso accordo che potrà successivamente intervenire tra le parti, il signor
[...] contribuirà versando un assegno mensile alla signora da versarsi entro il Pt_2 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, di € 400,00 rivalutabile annualmente, come per legge, in base agli indici ISTAT. Per le spese riguardanti la cancelleria scolastica, il trasporto e l'abbigliamento del figlio, così come le spese straordinarie di quest'ultimo, per le quali si farà riferimento al Protocollo d'intesa 15 marzo 2016 tra magistrati ed avvocati del Foro di Torino, entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno. Gli importi relativi alle spese sopra descritte ed a quelle straordinarie verranno versati su un conto corrente cointestato ai ricorrenti oppure, in caso di urgenza della spesa, verranno rimborsati a chi ha affrontato la spesa (sempre a mente del Protocollo sopra citato in riferimento all'accordo sull'impegno) entro sette giorni dall'esborso.
DISPONE che qualora vi siano maggiori o minori costi rispetto a quelli già previsti oppure significativi differenti tempi di permanenza del figlio presso le abitazioni dei genitori, se richiesto da una od entrambe le parti, con cadenza annuale, si stabilirà di comune accordo un aggiornamento con variazione dei contributi da versare.
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere reciprocamente alcunché a titolo di contributo al proprio mantenimento.
DÀ ATTO che i coniugi si scambiano reciproco consenso per il rinnovo e rilascio del passaporto o documenti equipollenti del figlio minore.
DÀ ATTO che i ricorrenti si obbligano a comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'adempimento ed esecuzione delle presenti condizioni ed a prestare la massima collaborazione tra di loro. Ove dovessero sorgere divergenze in ordine alla gestione del figlio o al rispetto o alla necessità di modifica degli accordi contenuti in questo ricorso, prima di adire le vie giudiziali, le parti si impegnano ad intraprendere, così come avvenuto precedentemente alla domanda giudiziale consensuale di separazione, un percorso di negoziazione presso un legale, un mediatore o altro organismo o professionista scelto di comune accordo
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/09/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.