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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4445/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. to GLIELMI Parte_1
CARMINE, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv. CP_1 to SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 23.07.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente ed erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo l'accertamento della condizione sanitaria richiesta per il riconoscimento della prestazione oggetto del petitum, ossia l'assegno ordinario di invalidità, vinte le spese con attribuzione. CP_ Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Disposta una integrazione delle operazioni peritali, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter sostitutive dell'udienza del
16.12.2025, il giudice decideva come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Giova preliminarmente ricordare che in materia di invalidità pensionabile, la legge n. 222 del
1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile per valutare l'invalidità pensionabile anche se come mera guida di massima, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (cfr Cass. 22737/2013)
La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno
1984, n. 222, ai fini dell'attribuzione, in caso di riduzione della stessa a meno di un terzo, dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato e, inoltre, quegli altri lavori che l'assicurato, per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali, sia in grado di svolgere, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
in tale accertamento il giudice del merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado (e poste a fondamento della sentenza impugnata), ma deve dare adeguata motivazione del suo diverso convincimento, mediante l'enunciazione degli elementi di valutazione specificamente seguiti.
La Corte di cassazione ha più volte affermato che, in ordine alla domanda di attribuzione dell'assegno di invalidità, la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato va effettuata con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente all'assicurato, ossia che, in relazione all'età, capacità ed esperienza di quest'ultimo, non lo esponga ad ulteriore danno alla salute. (cfr. in tali sensi: Cass. 21 agosto 2004 n. 16522; Cass. 22 luglio 2002 n. 10714; Cass. 9 marzo 2001 n.
3519). E in questa direzione la stessa Corte ha specificato che nella disciplina dell'assegno ordinario di invalidità, ai fini dell'integrazione del requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, rilevano non solo le attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte
(nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche tutte quelle occupazioni che, pur essendo diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale dell'interessato al nuovo lavoro (così Cass. 15 giugno 2001 n.
8101; Cass. 15265/2007)
Con la legge n. 222 del 1984 - sostituendosi il criterio della "capacità di lavoro" a quello della
"capacità di guadagno" e fissandosi due diverse percentuali per poter rispettivamente beneficiare dell'assegno di invalidità (capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, ridotta a meno di un terzo) e della pensione di inabilità (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa) - si è da un lato passati dalla considerazione della "potenzialità reddituale" (capacità di lavoro come idoneità a produrre ricchezza) alla considerazione della "potenzialità energetica" (capacità lavorativa determinante essa stessa particolari effetti) e, dall'altro, si è prevista una categoria di soggetti dalla validità apprezzabilmente ridotta (a meno di un terzo) che per questo beneficiano di una prestazione compatibile entro certi limiti con il reddito da lavoro e destinata ad integrarlo (quale è l'assegno di invalidità), ma che non possono fruire della pensione di inabilità perché non si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità, "a causa di infermità o difetto fisico o mentale", di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie attitudini e che consenta di conseguire un certo reddito sufficiente, da valutare in rapporto alla residua capacità lavorativa. Nell'ottica di tali principi non trovano posto, pertanto, quei fattori socio - economici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro che tanto spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione;
né l'indicata disciplina può ritenersi in violazione dell'art. 38 Cost., poiché essa offre sostegno anche a coloro che abbiano una riduzione parziale della capacità lavorativa, conferendo ad essi il diritto all'assegno di invalidità (Cass. 17159/2011). Ciò posto, occorre evidenziare che il CTU, già in sede di ATP, aveva rilevato come il ricorrente risultasse affetto da: “FIBRILLAZIONE ATRIALE TRATTATA EFFICACEMENTE
CON PACEMAKER (2019) IN REGOLARE FUNZIONAMENTO;
NOTE ARTROSICHE
CON DISCOPATIE, A MODESTO IMPEGNO FUNZIONALE CERVICALE E LOMBARE”.
L'ausiliario dava atto di come il sig. risultasse affetto da fibrillazione atriale Pt_1 permanente trattata nel 2019 con impianto di pacemaker perfettamente funzionante e correttamente monitorato mediante controlli specialistici. Specificava che tale patologia, pur configurando una cardiopatia cronica di natura aritmica, non presentava elementi di scompenso emodinamico o funzionale, in assenza di dispnea a riposo e durante lo sforzo moderato, e di indicazione ad ossigenoterapia domiciliare o a trattamenti farmacologici maggiori -tranne che per l'assunzione di antiaggreganti e FANS al bisogno-; assenti risultavano anche episodi sincopali o riduzioni della frazione di eiezione.
Il consulente riportava che, oltre alla patologia cardiovascolare, il soggetto lamentava la presenza di alterazioni artrosico-degenerative del rachide a localizzazione cervicale e lombare, con associate discopatie di entità modesta, ma che, alla visita medica, non si erano riscontrati segni obiettivi di deficit neurologici, né limitazioni antalgiche significative tali da compromettere i movimenti attivi e passivi del tronco, per cui la motricità globale appariva conservata in rapporto all'età e alla costituzione fisica, con cambi posturali autonomi e deambulazione regolare senza necessità di ausili;
assenti segni di radicolopatia, di sciatalgia invalidante o crisi dolorose ricorrenti tali da richiedere ricoveri ospedalieri o frequenti interruzioni dell'attività quotidiana.
Concludeva dunque affermando che, pur in presenza di una patologia cronica cardiaca trattata e stabilizzata e di un modesto quadro artrosico vertebrale, non si rilevava una riduzione significativa e permanente della capacità lavorativa tale da configurare il presupposto medico-legale richiesto per il beneficio, anzi il quadro clinico appariva compatibile con un'attività lavorativa come quella del ricorrente, anche nel settore dei trasporti.
Nell'attuale giudizio di merito lo stesso consulente espone che non è stato apportato alcun elemento che consenta di modificare la valutazione già espressa nella pregressa fase. Ha, pertanto, precisato che l'allegato certificato medico del 18 marzo 2018 parla di “
…fibrillazione atriale parossistica … impianto di pacemaker .. esame obiettivo: PA 140/70, con toni cardiaci ritmici, parafonici, rinforzo sul focolaio aortico, e l'ECG mostra ritmo sinusale anteriore sinistro, anomalia aspecifica in fase di recupero”. Ha dunque precisato che la sua precedente diagnosi conteneva l'indicazione di una fibrillazione atriale trattata efficacemente con pacemaker (2019) in regolare funzionamento, giudizio per il quale appare evidente l'adeguatezza della valutazione della certificazione in oggetto.
In relazione al certificato cardiologico dell'11 luglio 2025, ha riferito che l'ecocardiogramma aveva evidenziato “LVEF 48% Ventricolo sinistro moderatamente ipertrofico, di dimensioni cavitarie e cinesi globale e segmentaria conservate Atrio sn lievemente dilatato e sezioni destre nei limiti Normale il pericardio E/A < 1 Insufficienza mitralica moderata” per cui non risultava sussistente alcun elemento che potesse modificare la valutazione già espressa, atteso che “una frazione di eiezione pari al 48% (peraltro in netto contrasto con l'esame di gennaio 2025, in cui la FE era pari al 60%) è indice di una modesta ipocinesia del ventricolo sinistro, che incide in maniera decisamente ininfluente sulla capacità di lavoro del signor in occupazioni confacenti alle sue attitudini”. Pt_1
L'ausiliario riporta infine come la certificazione del 12 maggio 2025 fosse già stata regolarmente considerata e riportata in copia nella relazione medico legale depositata.
Conclude dunque ribadendo che il ricorrente è soggetto non invalido ai sensi della legge
222 del 12 giugno 1984.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali rispetto alle quali alcuna specifica censura è stata mossa.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla per le spese stante la resa dichiarazione ex art. 152 Disp. att. c.p.c. CP_ Le spese della ctu sono poste a carico dell' stante la resa dichiarazione
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese di giudizio stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att.; CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno lì 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino