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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/06/2025, n. 8459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8459 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 44 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Punzi Carmine)
Terza pignorata - opposta
E
Controparte_1
(contumace)
Creditore procedente - opponente
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(contumace)
Debitore esecutato - opposto
Controparte_3
(avv. Zambon Serena)
Creditore intervenuto
1 OGGETTO: a seguito della cassazione con rinvio della sentenza n. 14868/2019 del Tribunale di
Roma, riassunzione del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 549 c.p.c. e avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c. (esecuzione RGE 14945/2014)
CONCLUSIONI
Part Per “[…] - rigettare integralmente le domande proposte dalla Parte_1 [...] nei confronti della con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. Controparte_1 Controparte_4 stante l'estinzione, per compensazione, del credito vantato dalla nella procedura Controparte_1Part esecutiva, con il pagamento erroneamente effettuato dalla n favore della stessa, di crediti inesigibili per
€ 70.070,00, con il necessario rigetto della domanda di assegnazione;
- confermare le ordinanze emesse dal G.E. dott. rispettivamente in date 22 marzo 2016 e 24 marzo 2016 nel procedimento esecutivo Per_1 mobiliare n. 14945/2014 anche in considerazione del Fallimento della Società Immagini. - condannare la
alla restituzione delle somme percepite a titolo di spese di lite in esecuzione della Controparte_1 sentenza n. 14868/2019 pubblicata il 15/07/2019 resa nel RG n. 65916/2016, dal Tribunale Ordinario di Roma, annullata dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 28131/2022, pari ad € 14.034,82. Con vittoria di spese competenze ed onorari anche in relazione al giudizio di legittimità”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La promuoveva, innanzi al Tribunale di Roma, due procedure di Controparte_1 espropriazione forzata dei crediti vantati dalla (debitrice principale) presso il Controparte_2 terzo RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.:
- la prima – iniziata con pignoramento del 21/3/2014, rubricato al n. 14945/2014 RGE – per il recupero di un credito di € 61.152,06 fondato su assegni bancari;
- la seconda – iniziata con pignoramento del 24/4/2014, rubricato al n. 18896/2014 RGE – in forza di un decreto ingiuntivo recante un credito, in linea capitale, di € 63.411,56.
Parte Nella procedura RGE n. 18896/2014, il terzo pignorato endeva plurime dichiarazioni ex art. 547 c.p.c.: in data 28/5/2014, oltre a dare atto del precedente pignoramento del 21/3/2014 (e di altri pignoramenti notificati da altri creditori), affermava che la vantava crediti Controparte_2 esigibili per € 39.400,00; successivamente, «ad integrazione e rettifica della dichiarazione» Parte precedente, in data 16/4/2015 la ichiarava di essere debitrice dell'esecutata di € 91.728,09, somma esigibile e già accantonata in virtù del pignoramento notificato da il Controparte_1
21/3/2014, e di ulteriori € 101.958,16, attualmente inesigibili per irregolarità contributive dell'esecutata.
Con provvedimento del 17/4/2015 il giudice dell'esecuzione assegnava alla il Controparte_1 credito sino alla concorrenza di € 70.070,86 (comprese € 4.000,00 per spese dell'espropriazione), ordinando alla società terza pignorata di procedere al pagamento «entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del presente provvedimento successivo al verificarsi della condizione di esigibilità del credito»; in data 12/5/2015 la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. procedeva al pagamento
2 dell'importo di € 70.722,66 (somma accertata nella sentenza impugnata) in favore della
[...]
, sebbene – a detta dell'odierna ricorrente – non si fosse ancora verificata la condizione CP_1 di esigibilità.
Parte Anche nella procedura RGE n. 14945/2014, il terzo pignorato endeva plurime dichiarazioni ex art. 547 c.p.c.: in data 28/5/2014, affermava che la vantava crediti esigibili per Controparte_2
€ 39.400,00 e crediti inesigibili, per irregolarità contributiva, pari a € 25.294,21; successivamente, Parte «ad integrazione e rettifica della dichiarazione» precedente, in data 24/3/2015 la ichiarava di essere debitrice dell'esecutata di € 91.728,09, somma esigibile e già accantonata;
in seguito, Parte all'udienza del 14/7/2015, la rettificava la precedente dichiarazione affermando di aver già provveduto a versare (sia pur erroneamente) alla l'importo di € 70.722,66 e Controparte_1 chiedeva al giudice dell'esecuzione di non procedere ad ulteriore assegnazione ex art. 553 c.p.c. in ragione dell'indebito pagamento eseguito.
In esito all'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo, a norma dell'art. 549 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, con distinte ordinanze del 23-24/3/2016, accertava che la dichiarazione Parte della ra da considerarsi positiva per € 21.005,96 (dovendo computarsi la somma già versata per errore alla creditrice procedente) e, poi, procedeva ad assegnare in pagamento a
[...]
«un totale di € 0 avendo già percepito la somma di € 70.722,13 [rectius, € 70.722,66] CP_1 dal terzo ed imputabili alla presente procedura». Controparte_4
Avverso tali ordinanze, di accertamento dell'obbligo del terzo e di diniego dell'assegnazione del credito, proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. la . Controparte_1
Con la sentenza n. 14868/2019 del 15/7/2019 il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione e revocava entrambe le ordinanze;
inoltre, il giudice di merito condannava la RAI - Radiotelevisione
Italiana S.p.A. a pagare alla le somme di € 4.500,00 per spese dell'esecuzione Controparte_1 forzata e di € 61.152,06 per credito precettato (oltre a interessi al tasso legale e spese ulteriori), nei Parte limiti della somma dichiarata in data 24/3/2015; infine, condannava la lla rifusione dei costi del giudizio.
In particolare, il Tribunale affermava l'erroneità dell'ordinanza ex art. 549 c.p.c., che aveva considerato quale fatto estintivo del credito il pagamento eseguito in virtù di altro rapporto (il precedente provvedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c.); il credito, invece, doveva essere ricostruito in base all'intera dichiarazione positiva resa dal terzo (per € 91.728,09) ed erano inopponibili, ex art. 2917 cod. civ., i pagamenti successivi;
illegittima, poi, era l'assegnazione di un importo pari a 0 €.
Avverso la suddetta sentenza la RAI – Radiotelevisione Italiana proponeva ricorso per cassazione.
Con sentenza n. 28131/2022 la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava al
Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.
3 Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha riassunto il giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma, riproponendo le medesime difese spiegate nei precedenti gradi di giudizio e ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
e…s. , sebbene ritualmente citate, non si sono Controparte_5 Controparte_6 costituite.
All'esito dell'udienza dell'11/04/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con provvedimento del 25/06/2024 è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti di , creditore intervenuto nella Controparte_3 esecuzione RGE 14945/2014 a cui è stata assegnata la somma di € 1.770,41 con ordine al terzo Part pignorato si è costituito, chiedendo la conferma dell'ordinanza pronunciata in data 23- Controparte_3
24/3/2016 nella procedura esecutiva presso terzi rubricata al n. 14945/2014 R.G.E. ed a suo tempo promossa avanti al Tribunale di Roma, oggetto di opposizione, con riguardo all'assegnazione della somma di € 1.770,41 in suo favore.
All'udienza del 09/04/2025 le parti hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contumacia di e di e… Controparte_1 CP_2 Parte_2
Deve essere dichiarata la contumacia di e di e… Controparte_1 CP_2 Parte_2
poiché, sebbene ritualmente citate, non si sono costituite nel presente giudizio
[...]
L'intervenuto fallimento della società esecutata
Risulta dalle difese delle parti che la è stata dichiarata fallita con sentenza del Controparte_2
Tribunale di Cremona resa in data 07/11/2017, ovvero successivamente alla emissione della ordinanza di cui all'art. 549 c.p.c. e della ordinanza di assegnazione.
Si tratta, quindi, di valutare la rilevanza o meno dell'intervenuto fallimento nel giudizio di opposizione esecutiva ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo e avverso la conseguente ordinanza di assegnazione.
Orbene, l'"improcedibilità" è l'impossibilità giuridica che un procedimento giudiziario prosegua.
"Improcedibile" può dunque essere dichiarato soltanto un procedimento pendente: ma la procedura esecutiva di espropriazione di crediti si esaurisce con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione.
Da quel momento, cessando di essere pendente, nemmeno potrà essere dichiarata "improcedibile".
La procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi ha la funzione di soddisfare il creditore non già - come accade nelle altre forme dell'esecuzione forzata - attribuendogli il ricavato di una vendita forzata od assegnandogli una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente
4 la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo. Questo trasferimento avviene per effetto dell'ordinanza prevista dall'art. 553 c.p.c. e consiste in un mutamento del soggetto attivo dell'obbligazione dovuta dal terzo pignorato. Se dunque scopo dell'espropriazione di somme di denaro è quello di trasferire un credito dal debitor debitoris al creditore procedente e se l'ordinanza di assegnazione realizza questo trasferimento, deve concludersi che, con la pronuncia di quella ordinanza, la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento conclusa e definita.
Questi princìpi sono stati ripetutamente affermati dalla Suprema Corte, a partire da Sez. 3, Sentenza
n. 1768 del 14/07/1967, ("l'assegnazione al creditore del credito verso terzi del debitore esecutato
(...) importa (...) il trasferimento al creditore del credito pignorato e, quindi, la conclusione dell'espropriazione presso terzi"), fino alla decisione pronunciata da Cass. n. 5489 del 26/02/2019
(nello stesso senso, tra questi due estremi, si sono altresì pronunciate, ex multis, Cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 13163 del 25/05/2017; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11660 del 07/06/2016; Cass., Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 615 del 17/01/2012; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17520 del 23/08/2011; Cass., Sez.
3, Sentenza n. 4505 del 24/02/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25946 del 11/12/2007; Cass., Sez. L,
Sentenza n. 3138 del 28/06/1989).
Corollario di quanto precede è che l'eventuale proposizione di una opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, di cui all'art. 553
c.p.c., non vale a prorogare o riattivare una espropriazione già esaurita, ma ha il solo effetto di introdurre un ordinario giudizio di cognizione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17520 del 23/08/2011).
Soltanto nel caso in cui l'opposizione dovesse essere accolta, in tutto od in parte (ovviamente per motivi attinenti il corretto pregresso svolgimento della procedura esecutiva), potrebbe porsi un problema di "reviviscenza" della procedura esecutiva.
Alla conclusione che precede non osta il disposto dell'art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato. Tale previsione, infatti, non ha l'effetto di perpetuare la procedura esecutiva, la cui funzione è già stata assolta mediante l'assegnazione, ma ha solo un effetto di diritto sostanziale, cioè attribuire all'assegnazione del credito pignorato l'effetto di un trasferimento con efficacia pro solvendo. Tale effetto fu voluto dal legislatore a maggior tutela del creditore, consistente nel garantire al creditore che, in caso di mancata riscossione, potrà intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26036 del 29/11/2005; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
11660 del 07/06/2016).
Nemmeno è ostativa alla conclusione che precede la circostanza che il debitore esecutato sia stato dichiarato fallito dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione e, per di più, nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Il suddetto fallimento, infatti, non rende ipso iure improcedibile, né la procedura esecutiva, né il giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto dal terzo pignorato contro l'ordinanza di assegnazione. Quanto alla procedura esecutiva, s'è già
5 detto che essa si conclude con l'adozione dell'ordinanza di assegnazione e che non può predicarsi l'improcedibilità di un procedimento già concluso. Un problema di procedibilità potrebbe porsi soltanto secundum eventum del giudizio di opposizione, ove questa fosse accolta.
Quanto al giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, neppure di esso il fallimento del debitore esecutato provoca l'improcedibilità. Il suddetto giudizio, infatti, investe la regolarità di un atto del procedimento esecutivo e non ha ad oggetto pretese verso il fallimento, nemmeno nel caso in cui (nei giudizi soggetti ratione temporis al regime introdotto dall'art. 1, comma 20, n. 4, della I. 24 dicembre 2012, n. 228) l'opposizione avesse ad oggetto il subprocedimento di accertamento del credito dell'esecutato verso il terzo. In tal caso, infatti, l'opposizione avrebbe ad oggetto l'accertamento dell'esistenza d'una ragione di credito del fallimento, e non di un debito del fallimento;
con la conseguenza che il relativo giudizio sfugge al divieto di azioni esecutive individuali di cui all'art. 51 I. fall., né, d'altro canto, l'interesse del creditore all'accertamento dell'obbligo del terzo viene meno per effetto del fallimento del debitore (così già Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 9624 del 19/04/2018, in motivazione).
Alla luce di quanto sopra, in conformità al principio enunciato da ultimo dalla Suprema Corte con sentenza n. 10820/2020, deve concludersi nel senso che nell'espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, né la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione;
non spetta al giudice dell'opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi dell'art. 44 L.F., in considerazione del momento in cui vennero effettuati.
L'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di cui all'art. 549 c.p.c. e avverso
l'ordinanza di assegnazione
ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c.: Controparte_1
- Avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 549 c.p.c. laddove il G.E. ha ritenuto dovuta da
Rai S.p.A. la residua somma di € 21.005,96, data dalla differenza tra l'importo di €
91.728,09 accantonato per l'esecuzione RGE 14945/2014 e l'importo di € 70.722,13 versato
“a causa di un pregresso errore” dal terzo pignorato in favore di in Controparte_1 forza della ordinanza di assegnazione RGE 18896/2014,
- Avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., laddove il G.E. ha assegnato in favore di “un totale di € 0 avendo già percepito la somma di € 70.722,13 Controparte_1 dal terzo Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. in altra sede (ndr, RGE 18896/2014) ed imputabili alla presente procedura esecutiva”.
6 Nei suoi atti difensivi, il creditore procedente ha evidenziato che l'asserito “erroneo” pagamento eseguito da Rai S.p.A. è avvenuto all'esito di una diversa procedura esecutiva presso terzi (RGE
18896/2014), incardinata sulla scorta di un diverso titolo esecutivo ed ovviamente riguardante un diverso credito (€ 70.070,56) rispetto a quello posto alla base procedimento definitosi con l'ordinanza di assegnazione RGE 14945/2014. Secondo parte creditrice, dunque, l'asserito errore in cui sarebbe incorso il terzo pignorato in altra esecuzione non poteva condurre alla “negazione dell'assegnazione” in altra procedura esecutiva.
Orbene, avuto riguardo al sub-procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo e alla opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la relativa ordinanza, la Corte di Cassazione con sentenza n.
28131/2022 – nel cassare la sentenza del Tribunale di Roma n. 14868/2019 - ha escluso l'applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 2917 c.c. in forza del quale, se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. Dunque, nella ordinanza di cui all'art. 549 c.p.c. il Giudice dell'esecuzione ha correttamente ritenuto doversi computare la somma di € 70.222,66 versata per errore dal terzo pignorato al creditore procedente in base all'ordinanza di assegnazione RGE 18896/2014 (lo stesso Part creditore di cui all'esecuzione RGE 14945/2014), ritenendo limitato l'obbligo della ai sensi dell'art. 546 c.p.c. al minor importo di € 21.005,43 (=€91.728,09 - € 70.222,66). L'opposizione proposta da avverso l'ordinanza di cui all'art. 549 c.p.c. è infondata e deve Controparte_1 essere, quindi, rigettata.
Si tratta, ora, di esaminare l'opposizione proposta dall'esecutante avverso l'ordinanza di assegnazione. Il Giudice dell'esecuzione, considerato che il credito azionato da Controparte_1 in RGE 14945/2014 ammontava ad € 61.152,06 e che il terzo pignorato Rai S.p.A. aveva
[...] corrisposto la somma di € 70.722,13 (rectius, € 70.722,66) “in altra sede” (ovvero, sulla base dell'ordinanza di assegnazione RGE 18896/2014 emessa in favore della stessa Controparte_1
, ha imputato la suddetta somma di € 70.722,13 alla esecuzione RGE 14945/2014 e ha
[...] assegnato la somma di “€ 0” in favore di Controparte_1
Orbene, la decisione del Giudice dell'esecuzione non è condivisibile. In linea generale, in caso di estinzione del credito dell'esecutante non è consentita l'emissione di ordinanza di assegnazione di una somma pari a zero euro, dovendo al contrario in tale ipotesi rigettarsi l'istanza di assegnazione.
Ad ogni modo, nel caso di specie non si verte in suddetta ipotesi. Il pagamento della somma di €
70.222.,66 è stato eseguito da Rai S.p.A. in favore di in forza della Controparte_1 ordinanza di assegnazione RGE 18896/2014 emessa sulla base di un titolo esecutivo diverso da quello azionato nella esecuzione RGE 14945/2014. Pertanto, quel pagamento eseguito per dare attuazione alla ordinanza RGE 18896/2014 non può essere imputato al credito azionato, seppur dallo stesso esecutante, nella procedura RGE 14945/2014. Alla luce di quanto sopra, l'ordinanza di
7 assegnazione deve essere revocata limitatamente alla parte in cui il G.E. ha assegnato in favore di la somma di “€ 0”. Controparte_1
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'opposizione agli atti esecutivi ha «natura esclusivamente rescindente» (v., per tutti, Cass. 24225/2019), poiché «è un giudizio di impugnazione di un atto del processo esecutivo e, quindi, a carattere meramente rescindente, istituzionalmente in grado di incidere solo su quest'ultimo, tanto da riservare agli ulteriori sviluppi del processo esecutivo ogni adeguamento di esso che ne debba derivare» (Cass. 23482/2018; analogamente, Cass. 37705/2021;
Cass. 15996/2022). Ciò implica che spetta indefettibilmente al giudice dell'esecuzione, in esito all'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., adottare nella procedura esecutiva i provvedimenti tesi a conformare il suo andamento alla decisione sull'atto esecutivo impugnato.
L'azione di ripetizione di indebito
A seguito della cassazione con rinvio della sentenza n. 14868/2019 del Tribunale di Roma, in sede di riassunzione Rai S.p.A. ha domandato la condanna di alla restituzione Controparte_1 della somma di € 14.034,82 dalla prima corrisposta a titolo di spese di lite liquidate nella pronunciata poi cassata dai giudici di legittimità.
La domanda non può trovare accoglimento, non essendo stato provato dalla terza pignorata l'incasso della somma, non rilevando a tal fine il deposito della copia dell'assegno circolare, privo della girata all'incasso, ed in mancanza di copia di estratto del conto corrente dal quale risulti l'addebito del relativo importo, a fronte della inoperatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. data la contumacia dell'esecutante.
Le spese di lite
La reciproca soccombenza del terzo pignorato e dell'esecutante giustifica la compensazione delle spese del giudizio RG 65916/2016 (conclusosi con la sentenza n. 14868/2019 del Tribunale di
Roma, poi cassata), del giudizio di legittimità RG 3889/2020 e del presente giudizio di rinvio, mentre devono essere dichiarate irripetibili le spese nei confronti delle parti non costituite.
Compensa le spese di lite avuto riguardo alla posizione di , nei cui confronti non Controparte_3 sono state spiegate domande, che si è costituito nel presente giudizio di merito a seguito della integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. trattandosi di creditore intervenuto nella esecuzione RGE 14945/2014 in favore del quale è stata emessa l'ordinanza di assegnazione opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di e… , Controparte_7 Parte_2
- rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza di Controparte_1 accertamento dell'obbligo del terzo R.G.E. 14945/2014,
8 - in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Controparte_1 di assegnazione R.G.E. 14945/2014, revoca quest'ultima limitatamente alla parte in cui è stata disposta l'assegnazione della somma di € 0,00 in favore di Controparte_1
- rigetta la domanda di ripetizione di indebito formulata da Rai Radiotelevisione S.p.A.,
- compensa tra le parti costituite le spese del giudizio RG 65916/2016 svoltosi dinnanzi al
Tribunale di Roma, del giudizio RG 3889/2020 svoltosi dinnanzi alla Corte di Cassazione e del presente giudizio,
- dichiara irripetibili nei confronti delle parti rimaste contumaci le spese del giudizio RG
65916/2016 svoltosi dinnanzi al Tribunale di Roma, del giudizio RG 3889/2020 svoltosi dinnanzi alla Corte di Cassazione e del presente giudizio.
Si comunichi.
Roma, 07 giugno 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 44 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Punzi Carmine)
Terza pignorata - opposta
E
Controparte_1
(contumace)
Creditore procedente - opponente
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
(contumace)
Debitore esecutato - opposto
Controparte_3
(avv. Zambon Serena)
Creditore intervenuto
1 OGGETTO: a seguito della cassazione con rinvio della sentenza n. 14868/2019 del Tribunale di
Roma, riassunzione del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 549 c.p.c. e avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c. (esecuzione RGE 14945/2014)
CONCLUSIONI
Part Per “[…] - rigettare integralmente le domande proposte dalla Parte_1 [...] nei confronti della con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. Controparte_1 Controparte_4 stante l'estinzione, per compensazione, del credito vantato dalla nella procedura Controparte_1Part esecutiva, con il pagamento erroneamente effettuato dalla n favore della stessa, di crediti inesigibili per
€ 70.070,00, con il necessario rigetto della domanda di assegnazione;
- confermare le ordinanze emesse dal G.E. dott. rispettivamente in date 22 marzo 2016 e 24 marzo 2016 nel procedimento esecutivo Per_1 mobiliare n. 14945/2014 anche in considerazione del Fallimento della Società Immagini. - condannare la
alla restituzione delle somme percepite a titolo di spese di lite in esecuzione della Controparte_1 sentenza n. 14868/2019 pubblicata il 15/07/2019 resa nel RG n. 65916/2016, dal Tribunale Ordinario di Roma, annullata dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 28131/2022, pari ad € 14.034,82. Con vittoria di spese competenze ed onorari anche in relazione al giudizio di legittimità”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La promuoveva, innanzi al Tribunale di Roma, due procedure di Controparte_1 espropriazione forzata dei crediti vantati dalla (debitrice principale) presso il Controparte_2 terzo RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.:
- la prima – iniziata con pignoramento del 21/3/2014, rubricato al n. 14945/2014 RGE – per il recupero di un credito di € 61.152,06 fondato su assegni bancari;
- la seconda – iniziata con pignoramento del 24/4/2014, rubricato al n. 18896/2014 RGE – in forza di un decreto ingiuntivo recante un credito, in linea capitale, di € 63.411,56.
Parte Nella procedura RGE n. 18896/2014, il terzo pignorato endeva plurime dichiarazioni ex art. 547 c.p.c.: in data 28/5/2014, oltre a dare atto del precedente pignoramento del 21/3/2014 (e di altri pignoramenti notificati da altri creditori), affermava che la vantava crediti Controparte_2 esigibili per € 39.400,00; successivamente, «ad integrazione e rettifica della dichiarazione» Parte precedente, in data 16/4/2015 la ichiarava di essere debitrice dell'esecutata di € 91.728,09, somma esigibile e già accantonata in virtù del pignoramento notificato da il Controparte_1
21/3/2014, e di ulteriori € 101.958,16, attualmente inesigibili per irregolarità contributive dell'esecutata.
Con provvedimento del 17/4/2015 il giudice dell'esecuzione assegnava alla il Controparte_1 credito sino alla concorrenza di € 70.070,86 (comprese € 4.000,00 per spese dell'espropriazione), ordinando alla società terza pignorata di procedere al pagamento «entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del presente provvedimento successivo al verificarsi della condizione di esigibilità del credito»; in data 12/5/2015 la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. procedeva al pagamento
2 dell'importo di € 70.722,66 (somma accertata nella sentenza impugnata) in favore della
[...]
, sebbene – a detta dell'odierna ricorrente – non si fosse ancora verificata la condizione CP_1 di esigibilità.
Parte Anche nella procedura RGE n. 14945/2014, il terzo pignorato endeva plurime dichiarazioni ex art. 547 c.p.c.: in data 28/5/2014, affermava che la vantava crediti esigibili per Controparte_2
€ 39.400,00 e crediti inesigibili, per irregolarità contributiva, pari a € 25.294,21; successivamente, Parte «ad integrazione e rettifica della dichiarazione» precedente, in data 24/3/2015 la ichiarava di essere debitrice dell'esecutata di € 91.728,09, somma esigibile e già accantonata;
in seguito, Parte all'udienza del 14/7/2015, la rettificava la precedente dichiarazione affermando di aver già provveduto a versare (sia pur erroneamente) alla l'importo di € 70.722,66 e Controparte_1 chiedeva al giudice dell'esecuzione di non procedere ad ulteriore assegnazione ex art. 553 c.p.c. in ragione dell'indebito pagamento eseguito.
In esito all'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo, a norma dell'art. 549 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, con distinte ordinanze del 23-24/3/2016, accertava che la dichiarazione Parte della ra da considerarsi positiva per € 21.005,96 (dovendo computarsi la somma già versata per errore alla creditrice procedente) e, poi, procedeva ad assegnare in pagamento a
[...]
«un totale di € 0 avendo già percepito la somma di € 70.722,13 [rectius, € 70.722,66] CP_1 dal terzo ed imputabili alla presente procedura». Controparte_4
Avverso tali ordinanze, di accertamento dell'obbligo del terzo e di diniego dell'assegnazione del credito, proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. la . Controparte_1
Con la sentenza n. 14868/2019 del 15/7/2019 il Tribunale di Roma accoglieva l'opposizione e revocava entrambe le ordinanze;
inoltre, il giudice di merito condannava la RAI - Radiotelevisione
Italiana S.p.A. a pagare alla le somme di € 4.500,00 per spese dell'esecuzione Controparte_1 forzata e di € 61.152,06 per credito precettato (oltre a interessi al tasso legale e spese ulteriori), nei Parte limiti della somma dichiarata in data 24/3/2015; infine, condannava la lla rifusione dei costi del giudizio.
In particolare, il Tribunale affermava l'erroneità dell'ordinanza ex art. 549 c.p.c., che aveva considerato quale fatto estintivo del credito il pagamento eseguito in virtù di altro rapporto (il precedente provvedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c.); il credito, invece, doveva essere ricostruito in base all'intera dichiarazione positiva resa dal terzo (per € 91.728,09) ed erano inopponibili, ex art. 2917 cod. civ., i pagamenti successivi;
illegittima, poi, era l'assegnazione di un importo pari a 0 €.
Avverso la suddetta sentenza la RAI – Radiotelevisione Italiana proponeva ricorso per cassazione.
Con sentenza n. 28131/2022 la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava al
Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.
3 Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha riassunto il giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma, riproponendo le medesime difese spiegate nei precedenti gradi di giudizio e ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
e…s. , sebbene ritualmente citate, non si sono Controparte_5 Controparte_6 costituite.
All'esito dell'udienza dell'11/04/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con provvedimento del 25/06/2024 è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo, ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti di , creditore intervenuto nella Controparte_3 esecuzione RGE 14945/2014 a cui è stata assegnata la somma di € 1.770,41 con ordine al terzo Part pignorato si è costituito, chiedendo la conferma dell'ordinanza pronunciata in data 23- Controparte_3
24/3/2016 nella procedura esecutiva presso terzi rubricata al n. 14945/2014 R.G.E. ed a suo tempo promossa avanti al Tribunale di Roma, oggetto di opposizione, con riguardo all'assegnazione della somma di € 1.770,41 in suo favore.
All'udienza del 09/04/2025 le parti hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contumacia di e di e… Controparte_1 CP_2 Parte_2
Deve essere dichiarata la contumacia di e di e… Controparte_1 CP_2 Parte_2
poiché, sebbene ritualmente citate, non si sono costituite nel presente giudizio
[...]
L'intervenuto fallimento della società esecutata
Risulta dalle difese delle parti che la è stata dichiarata fallita con sentenza del Controparte_2
Tribunale di Cremona resa in data 07/11/2017, ovvero successivamente alla emissione della ordinanza di cui all'art. 549 c.p.c. e della ordinanza di assegnazione.
Si tratta, quindi, di valutare la rilevanza o meno dell'intervenuto fallimento nel giudizio di opposizione esecutiva ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di accertamento dell'obbligo del terzo e avverso la conseguente ordinanza di assegnazione.
Orbene, l'"improcedibilità" è l'impossibilità giuridica che un procedimento giudiziario prosegua.
"Improcedibile" può dunque essere dichiarato soltanto un procedimento pendente: ma la procedura esecutiva di espropriazione di crediti si esaurisce con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione.
Da quel momento, cessando di essere pendente, nemmeno potrà essere dichiarata "improcedibile".
La procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi ha la funzione di soddisfare il creditore non già - come accade nelle altre forme dell'esecuzione forzata - attribuendogli il ricavato di una vendita forzata od assegnandogli una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente
4 la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo. Questo trasferimento avviene per effetto dell'ordinanza prevista dall'art. 553 c.p.c. e consiste in un mutamento del soggetto attivo dell'obbligazione dovuta dal terzo pignorato. Se dunque scopo dell'espropriazione di somme di denaro è quello di trasferire un credito dal debitor debitoris al creditore procedente e se l'ordinanza di assegnazione realizza questo trasferimento, deve concludersi che, con la pronuncia di quella ordinanza, la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed è da quel momento conclusa e definita.
Questi princìpi sono stati ripetutamente affermati dalla Suprema Corte, a partire da Sez. 3, Sentenza
n. 1768 del 14/07/1967, ("l'assegnazione al creditore del credito verso terzi del debitore esecutato
(...) importa (...) il trasferimento al creditore del credito pignorato e, quindi, la conclusione dell'espropriazione presso terzi"), fino alla decisione pronunciata da Cass. n. 5489 del 26/02/2019
(nello stesso senso, tra questi due estremi, si sono altresì pronunciate, ex multis, Cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 13163 del 25/05/2017; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11660 del 07/06/2016; Cass., Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 615 del 17/01/2012; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17520 del 23/08/2011; Cass., Sez.
3, Sentenza n. 4505 del 24/02/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25946 del 11/12/2007; Cass., Sez. L,
Sentenza n. 3138 del 28/06/1989).
Corollario di quanto precede è che l'eventuale proposizione di una opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, di cui all'art. 553
c.p.c., non vale a prorogare o riattivare una espropriazione già esaurita, ma ha il solo effetto di introdurre un ordinario giudizio di cognizione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17520 del 23/08/2011).
Soltanto nel caso in cui l'opposizione dovesse essere accolta, in tutto od in parte (ovviamente per motivi attinenti il corretto pregresso svolgimento della procedura esecutiva), potrebbe porsi un problema di "reviviscenza" della procedura esecutiva.
Alla conclusione che precede non osta il disposto dell'art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato. Tale previsione, infatti, non ha l'effetto di perpetuare la procedura esecutiva, la cui funzione è già stata assolta mediante l'assegnazione, ma ha solo un effetto di diritto sostanziale, cioè attribuire all'assegnazione del credito pignorato l'effetto di un trasferimento con efficacia pro solvendo. Tale effetto fu voluto dal legislatore a maggior tutela del creditore, consistente nel garantire al creditore che, in caso di mancata riscossione, potrà intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26036 del 29/11/2005; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
11660 del 07/06/2016).
Nemmeno è ostativa alla conclusione che precede la circostanza che il debitore esecutato sia stato dichiarato fallito dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione e, per di più, nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Il suddetto fallimento, infatti, non rende ipso iure improcedibile, né la procedura esecutiva, né il giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto dal terzo pignorato contro l'ordinanza di assegnazione. Quanto alla procedura esecutiva, s'è già
5 detto che essa si conclude con l'adozione dell'ordinanza di assegnazione e che non può predicarsi l'improcedibilità di un procedimento già concluso. Un problema di procedibilità potrebbe porsi soltanto secundum eventum del giudizio di opposizione, ove questa fosse accolta.
Quanto al giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, neppure di esso il fallimento del debitore esecutato provoca l'improcedibilità. Il suddetto giudizio, infatti, investe la regolarità di un atto del procedimento esecutivo e non ha ad oggetto pretese verso il fallimento, nemmeno nel caso in cui (nei giudizi soggetti ratione temporis al regime introdotto dall'art. 1, comma 20, n. 4, della I. 24 dicembre 2012, n. 228) l'opposizione avesse ad oggetto il subprocedimento di accertamento del credito dell'esecutato verso il terzo. In tal caso, infatti, l'opposizione avrebbe ad oggetto l'accertamento dell'esistenza d'una ragione di credito del fallimento, e non di un debito del fallimento;
con la conseguenza che il relativo giudizio sfugge al divieto di azioni esecutive individuali di cui all'art. 51 I. fall., né, d'altro canto, l'interesse del creditore all'accertamento dell'obbligo del terzo viene meno per effetto del fallimento del debitore (così già Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 9624 del 19/04/2018, in motivazione).
Alla luce di quanto sopra, in conformità al principio enunciato da ultimo dalla Suprema Corte con sentenza n. 10820/2020, deve concludersi nel senso che nell'espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, né la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione;
non spetta al giudice dell'opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi dell'art. 44 L.F., in considerazione del momento in cui vennero effettuati.
L'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di cui all'art. 549 c.p.c. e avverso
l'ordinanza di assegnazione
ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c.: Controparte_1
- Avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 549 c.p.c. laddove il G.E. ha ritenuto dovuta da
Rai S.p.A. la residua somma di € 21.005,96, data dalla differenza tra l'importo di €
91.728,09 accantonato per l'esecuzione RGE 14945/2014 e l'importo di € 70.722,13 versato
“a causa di un pregresso errore” dal terzo pignorato in favore di in Controparte_1 forza della ordinanza di assegnazione RGE 18896/2014,
- Avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., laddove il G.E. ha assegnato in favore di “un totale di € 0 avendo già percepito la somma di € 70.722,13 Controparte_1 dal terzo Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. in altra sede (ndr, RGE 18896/2014) ed imputabili alla presente procedura esecutiva”.
6 Nei suoi atti difensivi, il creditore procedente ha evidenziato che l'asserito “erroneo” pagamento eseguito da Rai S.p.A. è avvenuto all'esito di una diversa procedura esecutiva presso terzi (RGE
18896/2014), incardinata sulla scorta di un diverso titolo esecutivo ed ovviamente riguardante un diverso credito (€ 70.070,56) rispetto a quello posto alla base procedimento definitosi con l'ordinanza di assegnazione RGE 14945/2014. Secondo parte creditrice, dunque, l'asserito errore in cui sarebbe incorso il terzo pignorato in altra esecuzione non poteva condurre alla “negazione dell'assegnazione” in altra procedura esecutiva.
Orbene, avuto riguardo al sub-procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo e alla opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la relativa ordinanza, la Corte di Cassazione con sentenza n.
28131/2022 – nel cassare la sentenza del Tribunale di Roma n. 14868/2019 - ha escluso l'applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 2917 c.c. in forza del quale, se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. Dunque, nella ordinanza di cui all'art. 549 c.p.c. il Giudice dell'esecuzione ha correttamente ritenuto doversi computare la somma di € 70.222,66 versata per errore dal terzo pignorato al creditore procedente in base all'ordinanza di assegnazione RGE 18896/2014 (lo stesso Part creditore di cui all'esecuzione RGE 14945/2014), ritenendo limitato l'obbligo della ai sensi dell'art. 546 c.p.c. al minor importo di € 21.005,43 (=€91.728,09 - € 70.222,66). L'opposizione proposta da avverso l'ordinanza di cui all'art. 549 c.p.c. è infondata e deve Controparte_1 essere, quindi, rigettata.
Si tratta, ora, di esaminare l'opposizione proposta dall'esecutante avverso l'ordinanza di assegnazione. Il Giudice dell'esecuzione, considerato che il credito azionato da Controparte_1 in RGE 14945/2014 ammontava ad € 61.152,06 e che il terzo pignorato Rai S.p.A. aveva
[...] corrisposto la somma di € 70.722,13 (rectius, € 70.722,66) “in altra sede” (ovvero, sulla base dell'ordinanza di assegnazione RGE 18896/2014 emessa in favore della stessa Controparte_1
, ha imputato la suddetta somma di € 70.722,13 alla esecuzione RGE 14945/2014 e ha
[...] assegnato la somma di “€ 0” in favore di Controparte_1
Orbene, la decisione del Giudice dell'esecuzione non è condivisibile. In linea generale, in caso di estinzione del credito dell'esecutante non è consentita l'emissione di ordinanza di assegnazione di una somma pari a zero euro, dovendo al contrario in tale ipotesi rigettarsi l'istanza di assegnazione.
Ad ogni modo, nel caso di specie non si verte in suddetta ipotesi. Il pagamento della somma di €
70.222.,66 è stato eseguito da Rai S.p.A. in favore di in forza della Controparte_1 ordinanza di assegnazione RGE 18896/2014 emessa sulla base di un titolo esecutivo diverso da quello azionato nella esecuzione RGE 14945/2014. Pertanto, quel pagamento eseguito per dare attuazione alla ordinanza RGE 18896/2014 non può essere imputato al credito azionato, seppur dallo stesso esecutante, nella procedura RGE 14945/2014. Alla luce di quanto sopra, l'ordinanza di
7 assegnazione deve essere revocata limitatamente alla parte in cui il G.E. ha assegnato in favore di la somma di “€ 0”. Controparte_1
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'opposizione agli atti esecutivi ha «natura esclusivamente rescindente» (v., per tutti, Cass. 24225/2019), poiché «è un giudizio di impugnazione di un atto del processo esecutivo e, quindi, a carattere meramente rescindente, istituzionalmente in grado di incidere solo su quest'ultimo, tanto da riservare agli ulteriori sviluppi del processo esecutivo ogni adeguamento di esso che ne debba derivare» (Cass. 23482/2018; analogamente, Cass. 37705/2021;
Cass. 15996/2022). Ciò implica che spetta indefettibilmente al giudice dell'esecuzione, in esito all'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., adottare nella procedura esecutiva i provvedimenti tesi a conformare il suo andamento alla decisione sull'atto esecutivo impugnato.
L'azione di ripetizione di indebito
A seguito della cassazione con rinvio della sentenza n. 14868/2019 del Tribunale di Roma, in sede di riassunzione Rai S.p.A. ha domandato la condanna di alla restituzione Controparte_1 della somma di € 14.034,82 dalla prima corrisposta a titolo di spese di lite liquidate nella pronunciata poi cassata dai giudici di legittimità.
La domanda non può trovare accoglimento, non essendo stato provato dalla terza pignorata l'incasso della somma, non rilevando a tal fine il deposito della copia dell'assegno circolare, privo della girata all'incasso, ed in mancanza di copia di estratto del conto corrente dal quale risulti l'addebito del relativo importo, a fronte della inoperatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. data la contumacia dell'esecutante.
Le spese di lite
La reciproca soccombenza del terzo pignorato e dell'esecutante giustifica la compensazione delle spese del giudizio RG 65916/2016 (conclusosi con la sentenza n. 14868/2019 del Tribunale di
Roma, poi cassata), del giudizio di legittimità RG 3889/2020 e del presente giudizio di rinvio, mentre devono essere dichiarate irripetibili le spese nei confronti delle parti non costituite.
Compensa le spese di lite avuto riguardo alla posizione di , nei cui confronti non Controparte_3 sono state spiegate domande, che si è costituito nel presente giudizio di merito a seguito della integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. trattandosi di creditore intervenuto nella esecuzione RGE 14945/2014 in favore del quale è stata emessa l'ordinanza di assegnazione opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di e… , Controparte_7 Parte_2
- rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza di Controparte_1 accertamento dell'obbligo del terzo R.G.E. 14945/2014,
8 - in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Controparte_1 di assegnazione R.G.E. 14945/2014, revoca quest'ultima limitatamente alla parte in cui è stata disposta l'assegnazione della somma di € 0,00 in favore di Controparte_1
- rigetta la domanda di ripetizione di indebito formulata da Rai Radiotelevisione S.p.A.,
- compensa tra le parti costituite le spese del giudizio RG 65916/2016 svoltosi dinnanzi al
Tribunale di Roma, del giudizio RG 3889/2020 svoltosi dinnanzi alla Corte di Cassazione e del presente giudizio,
- dichiara irripetibili nei confronti delle parti rimaste contumaci le spese del giudizio RG
65916/2016 svoltosi dinnanzi al Tribunale di Roma, del giudizio RG 3889/2020 svoltosi dinnanzi alla Corte di Cassazione e del presente giudizio.
Si comunichi.
Roma, 07 giugno 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
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