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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/11/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa OS De Bonis, all'udienza del 20 novembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2224/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Serena Laurita e dall'avv. Raffaella Pucciariello ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio, in Potenza, al P.le Rizzo n. 12, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 21.07.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere depositato, in data
05.04.2011 ricorso presso il Tribunale Civile di Potenza – Sezione Lavoro - iscritto al numero R. G. 726/2011, volto ad ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a seguito di reiezione da parte dell' di CP_1
Melfi; che detto giudizio si definiva in data 18.07.2013 con la sentenza n.
1123/2013 a firma del Giudice Isabella Tedone, la quale dichiarava il diritto del sig. a percepire l'assegno ordinario di invalidità dal mese di febbraio Pt_1
2013 e condannava l' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e CP_1 maturandi, oltre interessi sui ratei maturati o rivalutazione se maggiore;
che, a seguito della suddetta pronuncia, diventava titolare di pensione IO n. 15037794 con decorrenza dal mese di febbraio 2013; che, avverso la suddetta sentenza,
l' adiva la Corte di Appello di Potenza, la quale, con sentenza n. 92/2016 CP_2 del 12.05.2016, riformava la sentenza impugnata respingendo la domanda azionata;
che, nelle more del giudizio di appello, in data 14.09.2015, il ricorrente presentava all' domanda AOI recante DOMUS n. 2134683100063 a CP_1 seguito della quale, il Centro Medico Legale di Potenza con raccomandata del
17.09.2015, ritirata il 18.09.2015, lo invitava per il giorno 25.09.2015 a sottoporsi a visita medica triennale (essendo trascorsi esattamente i tre anni dal momento del riconoscimento della prestazione); che, con lettera dell'I.N.P.S. -
Direzione Provinciale Potenza – del 28.09.2015, pervenuta il 29.09.2015, veniva comunicata la riconferma dell'assegno ordinario d'invalidità categoria IO
15037794 per ulteriori tre anni a decorrere dal precedente triennio;
che, in data
01.06.2016 con lettera raccomandata ritirata il 07.07.2016, l' di Melfi CP_1 comunicava che, a seguito della sentenza n. 92/2016 della Corte d'Appello di
Potenza, erano stati accreditati dal 01 febbraio 2013 al 30 giugno 2016, assegni ordinari di invalidità ed assegni familiari per la pensione IO n. 15037794 asseritamente non spettanti per un importo totale lordo di euro 40.090,00 di cui se ne richiedeva la restituzione, anche rateizzata;
che, a seguito di ciò, in data 8 settembre 2016, parte ricorrente inviava una lettera raccomandata (ricevuta il 12 settembre 2016) all'I.N.P.S. - Direzione Provinciale di Potenza, con la quale chiedeva delucidazioni in merito alle richieste di restituzione delle somme
2 indicate dall' che il suddetto funzionario rispondeva alla missiva sopra CP_1 citata per avvisare che sarebbero state poste in essere le opportune verifiche in previsione di nuova comunicazione;
che, con raccomandata del 21 settembre
2016, ritirata in data 11 ottobre 2016, l' di Melfi, diversamente da quanto CP_1 richiesto dall'opponente, inoltrava missiva di contenuto identico a quella per cui vi era stata richiesta di chiarimenti, rendendosi necessaria un'ulteriore comunicazione inviata in data 08 novembre 2016 e ritirata dall' il 10 CP_1 novembre 2016 con cui si evidenziava l'avvenuta interlocuzione con la sede
Provinciale di Potenza;
che, disattendendo quanto riferito CP_1 telefonicamente, con raccomandata del 27 aprile 2017, ritirata il 18 maggio
2017, l' di Potenza inoltrava nuova missiva a firma del Direttore CP_1 chiedendo la restituzione dell'importo di € 379,59 in Controparte_3 quattro rate mensili senza specificare in alcun modo natura e fonte dell'ulteriore presunta debitoria comunicata;
che, avverso tale ulteriore comunicazione, il ricorrente replicava con lettera raccomandata spedita il 28 giugno 2017 e ritirata il 30 giugno 2017, sollecitando di conoscere la natura delle somme richieste e, ove effettivamente dovute, si rendeva disponibile ad una eventuale definizione previo accordo su modi e tempi per la restituzione;
che nessuna riposta è mai pervenuta;
che, in data 28.09.2018 (atto ritirato in data 05.10.2018) veniva notificato decreto ingiuntivo n. 246/2018 del 02.08.2018 emesso nell'ambito del procedimento R.G. 1736/2018, giudice dott.ssa Rosa Larocca, con cui gli si ingiungeva di pagare la somma di € 39.567,10 oltre interessi sulle somme via via rivalutate nonché spese della procedura liquidati in complessivi € 635,00 oltre iva cassa e spese;
che il ricorrente spiegava rituale opposizione e la procedura si chiudeva con la sentenza n. del 29.04.2021, emessa dalla dott.ssa Verrastro del
Tribunale di Potenza con cui si accoglieva il ricorso in opposizione e si revocava il d.i. n. 246/2018 del 1.08.2018 promosso per l'indebita richiesta di recupero di euro € 39.567,10 e, nella motivazione, il Giudice del Lavoro precisava che “non si comprende la genesi del credito stante la prova scritta generica e incomprensibile”; che, in data 03.01.2023 l' di Potenza provvedeva a CP_1 diffidare a mezzo raccomandata il ricorrente al pagamento della somma di euro
36.282,00 avvisandolo che in caso di mancato pagamento nel termine stabilito si
3 sarebbe proceduto al recupero giudiziale;
che il ricorrente da gennaio 2023 ha avuto una trattenuta sulla pensione di VO pari ad euro 97,60 (la raccomandata è stata dallo stesso ritirata solo in data 13.02.2023) e, inoltre, sia nel mese di febbraio 2023 che nel mese di marzo 2023, senza avere proceduto in sede esecutiva, violando ogni normativa, venivano trattenute somme pari ad euro
201,78 nel mese di febbraio;
che per il tramite del difensore diffidava l' dal CP_1 proseguire con le indebite trattenute;
che, nonostante la diffida, nel mese di marzo 2023, veniva trattenuta ancora euro 201,70; che il quantum era indeterminato;
che non venivano riconosciute le disoccupazioni agricole, gli
A.N.F., nonché il D.L. 66, regolarmente richiesti, per un totale di euro 16.913,92.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, in via principale e nel merito, di accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare che nessun debito e pertanto alcuna somma per nessun titolo è dovuta dal ricorrente all' ; sempre in via CP_1 principale e nel merito, di accogliere il ricorso e per l'effetto condannare l' CP_1 alla restituzione della somma di euro 23.344,14 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate in via principale, di dichiarare la compensazione del rapporto debito/credito sollevando il sig. dalla Pt_1 restituzione di tutto quanto richiesto dall' dal 2013 ad oggi;
in ogni caso, CP_1 sia in via principale che in via subordinata, di dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell' e per l'effetto condannare al risarcimento del danno ex art. CP_1
1226 c.c.; con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di CP_1 dichiarare inammissibili o in subordine infondate le domande attoree e perciò rigettarle;
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 20 novembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il
4 dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente, titolare di assegno ordinario di invalidità, con il presente giudizio, ha domandato di dichiarare irripetibile la somma richiesta dall'istituto previdenziale, nonché, sul presupposto di avere un credito di euro 23.344,14, di condannare l' alla restituzione dello stesso o di dichiarare la compensazione CP_1 del rapporto debito/credito, ha domandato, infine, la condanna al risarcimento del danno che afferma di avere subito per responsabilità ex art. 2043 c.c. dell' convenuto. CP_4
Giova ricostruire i fatti.
Con sentenza n. 1123/2013 il Tribunale riconosceva all'odierno ricorrente il diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984 con decorrenza da febbraio 2013; condannando l' al pagamento dei relativi CP_1 ratei;
con ricorso depositato il 17.10.2013 l' proponeva appello averso la CP_1 predetta statuizione e nel relativo giudizio si costituiva l'odierna parte ricorrente con memoria difensiva depositata il 19.02.2014; in data 14.09.2015, il sig. presentava all' domanda n. 2134683100063 a seguito della Pt_1 CP_1 quale, l'Istituto previdenziale, con lettera del 28.09.2015, pervenuta il
29.09.2015, riconfermava l'assegno ordinario d'invalidità categoria IO 15037794 per ulteriori tre anni a decorrere dal precedente triennio;
che, con sentenza n.
96/2016, depositata il 12.05.2016 e passata in giudicato, la Corte di Appello di
Potenza, in accoglimento del gravame proposto dall' e in riforma della CP_1 sentenza impugnata, respingeva la originaria domanda azionata;
seguivano i provvedimenti datati 01.06.2016 e 21.09.2016 con i quali l' , in forza di CP_1 quanto statuito nella sentenza emessa dalla Corte territoriale, rivendicava la restituzione degli importi medio tempore corrisposti a titolo di assegno ordinario, si legge infatti nei suddetti atti “… La informiamo che, nel periodo che va dal
01/02/2013 al 30/06/2016, sono stati pagati 40.000,90 euro in più sulla Sua pensione cat. IO n. 15037794 per i seguenti motivi: revoca dell'assegno
5 ordinario d'invalidità in seguito a sentenza n. 92/2016 della Corte di Appello di
Potenza, assegni familiari non spettanti in seguito alla sentenza ….”.
Orbene, atteso che con la riforma della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva è venuto meno con efficacia ex tunc il titolo delle attribuzioni;
atteso che per le somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge l'obbligo della restituzione in capo all'accipiens per il solo fatto della riforma della sentenza (si veda Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 11729 del
24.06.2004); ne consegue che la ripetizione delle somme pagate dall' a CP_1 titolo di assegno ordinario di invalidità in esecuzione della predetta statuizione di primo grado appare legittima (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. 3, sentenza n.
8829 del 13.04.2007).
Parte ricorrente, pur non contestando il credito nell'an, deduce di avere nei confronti dell' crediti aventi ad oggetto l'indennità di disoccupazione CP_1 agricola e gli assegni per il nucleo familiare in relazione agli anni dal 2013 al
2016, determinati nell'importo complessivo euro 23.344,14, il cui pagamento rivendica nel presente giudizio o, subordinatamente, chiede di compensare con il credito vantato da . CP_1
Al riguardo, in primo luogo, si osserva che, al di là delle mere affermazioni, non risulta prodotta documentazione comprovante il diritto agli emolumenti come rivendicati dal ricorrente, in secondo luogo, in relazione a tali pretese, la domanda deve ritenersi inammissibile per essere maturata la decadenza annuale di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
La legittimità della ripetizione delle somme corrisposte dall' in esecuzione CP_1 di una sentenza di primo grado riformata e, dunque, sine titolo, esclude che possa ravvisarsi in capo all'Istituto previdenziale una responsabilità ex art. 2043 c.c., invocata dalla parte ricorrente sul presupposto, peraltro, di un nesso di causalità e di un danno che, al di là delle mere affermazioni, non risultano compiutamente dedotti prima ancora che provati secondo i principi espressi dalla Suprema Corte in materia.
Per tutte le ragioni esposte, consegue il rigetto del ricorso.
6 3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la complessità delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1 depositato il 21.07.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 20 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa OS De Bonis
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