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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/05/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 627/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 627/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Simone Rossi;
Parte_1 C.F._1
e c.f. , con l'Avv. Simone Rossi;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 22.02.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Cecina (LI) il 29/04/2007 e che dalla loro unione sono nati i figli , maggiorenne, e rispettivamente in data 18/03/2006 e Per_1 Per_2
24/08/2009. Con provvedimento in data 02/03/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 08.05.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 08.05.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Cecina (LI) di procedere CP_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Cecina (LI) il 29/04/2007 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 11 P. 1 anno 2007.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il figlio minore rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, secondo Per_2 le seguenti modalità:
• collocazione presso la madre, con mantenimento della residenza unitamente a quest'ultima nella casa familiare sita in Cecina (LI), via S.P. in Palazzi n. 63, di proprietà del IG. CP_1
• l'amministrazione ordinaria sarà gestita dal genitore che abbia con sé il minore in quel momento;
l'amministrazione straordinaria sarà invece gestita concordemente da entrambi i genitori.
3) Stante la stabile coabitazione del figlio minore con la madre, di cui al precedente punto 2), il padre potrà avere rapporti di frequentazione con il minore secondo le seguenti Per_2 modalità: la prima settimana del mese il mercoledì ed il venerdì dall'uscita di scuola, con pernottamento presso la casa del padre che riaccompagnerà il figlio la mattina seguente a scuola (o nei periodi di vacanza alle ore 9.00 presso la casa della madre); la seconda settimana del mese il IG. inoltre trascorrerà con il figlio il fine settimana dal Pt_2 venerdì pomeriggio alle 14,00 sino alla domenica alle ore 19,00, riportandolo presso la casa della madre;
e così via per le settimane successive. Entrambi i genitori potranno tenere con sé il minore per un periodo di due (2) settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, periodo che dovrà essere individuato tenendo conto dei preminenti interessi del minore, con comunicazione preventiva di almeno quindici giorni. Durante le festività natalizie e pasquali, in deroga allo schema ordinario di visita, trascorrerà il Per_2 giorno 24 dicembre ed il giorno 25 dicembre fino a dopo pranzo con un genitore, ed il giorno 25 dicembre da dopo pranzo fino al 26 dicembre con l'altro genitore;
il 31 dicembre, il 1 gennaio ed il 6 gennaio con l'uno o l'altro genitore in modo alternato;
la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Il tutto secondo il criterio dell'alternanza. In occasione del giorno del compleanno di ciascun genitore, il figlio potrà trascorrere con il genitore che compie gli anni, almeno un paio d'ore, in deroga allo schema ordinario di visita;
in occasione del giorno del compleanno del figlio minore, i genitori si impegnano a trascorrere la giornata o parte di essa insieme al figlio per festeggiarlo.
4) La casa familiare sita in Cecina (LI), via S.P. in Palazzi n. 63, di proprietà del IG. e distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Cecina al foglio13, CP_1 particella 41, subalterno 602 categoria A/4, classe 2, vani 6 rendita € 356,36 (con annesso locale deposito posto sul retro del fabbricato), viene assegnata alla IG.ra Parte_1 che vi risiederà con il figlio minore e con il figlio maggiorenne come indicato Per_2 Per_1 al punto 2).
5) Il IG. sarà tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 figlio minore la complessiva somma di € 300,00 (trecento/00), oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , codice IBAN [...] (Banca CRV, Parte_1
Filiale S. P. Palazzi) entro il giorno 15 di ogni mese. Entrambi i genitori provvederanno al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie secondo la ripartizione di seguito specificata, così come dettagliatamente indicate nel documento intitolato “Linee guida per la regolamentazione della modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense, che si trascrivono di seguito, laddove non siano espressamente e/o diversamente disciplinate nel presente accordo. Spese extra assegno che non necessitano del preventivo accordo: Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Spese extra assegno che necessitano del preventivo accordo: 1) Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o di scuole formative, master e specializzazioni post universitari, spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, quindi acquisto di libri, dispense, ed eventuali pernottamenti fuori sede, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuola private;
3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli Tutte le spese extra-assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso quale consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza. L'assegno unico per il figlio sarà percepito Per_2 al 100% dalla madre che ne farà all'uopo richiesta e le parti saranno tenute a sottoscrivere, ove si rendesse necessario (vista la nuova e recente normativa in materia), la documentazione eventualmente utile a tale scopo. Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate secondo la normativa fiscale vigente. Il figlio maggiorenne , anch'esso Per_1 attualmente residente presso la madre in Cecina (LI), via S.P. in Palazzi n. 63, frequenta ancora la scuola, precisamente istituto professionale “E Mattei” in Rosignano M.mo (LI).
6) Le parti convengono che l'autovettura Renault Twingo tg GB376EX di proprietà della IG.ra rimane in uso alla stessa;
l'autovettura Audi A6 Avant tg FD257HN di _1 proprietà del IG. imane in uso allo stesso;
l'autovettura Citroen, Modello DS3, CP_1 T.g. EN957BX, di proprietà della IG.ra rimane in uso al figlio maggiorenne _1
; il motociclo Piaggio Medley 125 tg FB63546 di proprietà del IG. imane Per_1 CP_1 in uso al figlio maggiorenne;
il motociclo Honda NSC110 tg EY66042 di proprietà Per_1 del IG. imane in uso allo stesso;
il ciclomotore Piaggio tg X8V7PM di proprietà CP_1 del IG. rimane in uso al figlio maggiorenne , salvo diversi accordi tra i CP_1 Per_1 genitori e quest'ultimo; il ciclomotore Beta tg X9N3KN di proprietà del IG. CP_1 rimane in uso allo stesso/continua ad essere utilizzata dal figlio , salvo diversi accordi Per_2 tra i genitori e quest'ultimo.
7) Le parti concordemente stabiliscono che il mutuo contratto con la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare di proprietà esclusiva del IG. rimane totalmente a carico dello stesso sino alla sua estinzione. CP_1
La spesa inerente la polizza assicurativa n. 760764914 stipulata con la società Generali Italia S.p.A. intestata al IG. imarrà a carico dello stesso. CP_1
8) I coniugi espressamente dichiarano di aver definito, con il presente ricorso, ogni questione economica tra loro pendente e pertanto rinunziano ad avanzare ogni pretesa e/o richiesta, per qualsiasi titolo e/o ragione, l'uno nei confronti dell'altro; dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e rinunciano, pertanto, ad ogni forma di mantenimento reciproco.
9) Le parti si impegnano reciprocamente ad acquisire il consenso dell'altro genitore per condurre il figlio minore fuori dal territorio nazionale, consenso che non potrà essere negato se non per validi motivi.
10) I coniugi si rilasciano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento per l'espatrio, acconsentendo altresì all'inserimento del figlio minore Per_3 nei propri, rispettivi, passaporti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 08.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 627/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Simone Rossi;
Parte_1 C.F._1
e c.f. , con l'Avv. Simone Rossi;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 22.02.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Cecina (LI) il 29/04/2007 e che dalla loro unione sono nati i figli , maggiorenne, e rispettivamente in data 18/03/2006 e Per_1 Per_2
24/08/2009. Con provvedimento in data 02/03/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 08.05.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 08.05.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Cecina (LI) di procedere CP_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Cecina (LI) il 29/04/2007 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 11 P. 1 anno 2007.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il figlio minore rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, secondo Per_2 le seguenti modalità:
• collocazione presso la madre, con mantenimento della residenza unitamente a quest'ultima nella casa familiare sita in Cecina (LI), via S.P. in Palazzi n. 63, di proprietà del IG. CP_1
• l'amministrazione ordinaria sarà gestita dal genitore che abbia con sé il minore in quel momento;
l'amministrazione straordinaria sarà invece gestita concordemente da entrambi i genitori.
3) Stante la stabile coabitazione del figlio minore con la madre, di cui al precedente punto 2), il padre potrà avere rapporti di frequentazione con il minore secondo le seguenti Per_2 modalità: la prima settimana del mese il mercoledì ed il venerdì dall'uscita di scuola, con pernottamento presso la casa del padre che riaccompagnerà il figlio la mattina seguente a scuola (o nei periodi di vacanza alle ore 9.00 presso la casa della madre); la seconda settimana del mese il IG. inoltre trascorrerà con il figlio il fine settimana dal Pt_2 venerdì pomeriggio alle 14,00 sino alla domenica alle ore 19,00, riportandolo presso la casa della madre;
e così via per le settimane successive. Entrambi i genitori potranno tenere con sé il minore per un periodo di due (2) settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, periodo che dovrà essere individuato tenendo conto dei preminenti interessi del minore, con comunicazione preventiva di almeno quindici giorni. Durante le festività natalizie e pasquali, in deroga allo schema ordinario di visita, trascorrerà il Per_2 giorno 24 dicembre ed il giorno 25 dicembre fino a dopo pranzo con un genitore, ed il giorno 25 dicembre da dopo pranzo fino al 26 dicembre con l'altro genitore;
il 31 dicembre, il 1 gennaio ed il 6 gennaio con l'uno o l'altro genitore in modo alternato;
la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Il tutto secondo il criterio dell'alternanza. In occasione del giorno del compleanno di ciascun genitore, il figlio potrà trascorrere con il genitore che compie gli anni, almeno un paio d'ore, in deroga allo schema ordinario di visita;
in occasione del giorno del compleanno del figlio minore, i genitori si impegnano a trascorrere la giornata o parte di essa insieme al figlio per festeggiarlo.
4) La casa familiare sita in Cecina (LI), via S.P. in Palazzi n. 63, di proprietà del IG. e distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Cecina al foglio13, CP_1 particella 41, subalterno 602 categoria A/4, classe 2, vani 6 rendita € 356,36 (con annesso locale deposito posto sul retro del fabbricato), viene assegnata alla IG.ra Parte_1 che vi risiederà con il figlio minore e con il figlio maggiorenne come indicato Per_2 Per_1 al punto 2).
5) Il IG. sarà tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 figlio minore la complessiva somma di € 300,00 (trecento/00), oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , codice IBAN [...] (Banca CRV, Parte_1
Filiale S. P. Palazzi) entro il giorno 15 di ogni mese. Entrambi i genitori provvederanno al pagamento nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie secondo la ripartizione di seguito specificata, così come dettagliatamente indicate nel documento intitolato “Linee guida per la regolamentazione della modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense, che si trascrivono di seguito, laddove non siano espressamente e/o diversamente disciplinate nel presente accordo. Spese extra assegno che non necessitano del preventivo accordo: Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Spese extra assegno che necessitano del preventivo accordo: 1) Scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o di scuole formative, master e specializzazioni post universitari, spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, quindi acquisto di libri, dispense, ed eventuali pernottamenti fuori sede, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuola private;
3) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli Tutte le spese extra-assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso quale consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza. L'assegno unico per il figlio sarà percepito Per_2 al 100% dalla madre che ne farà all'uopo richiesta e le parti saranno tenute a sottoscrivere, ove si rendesse necessario (vista la nuova e recente normativa in materia), la documentazione eventualmente utile a tale scopo. Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate secondo la normativa fiscale vigente. Il figlio maggiorenne , anch'esso Per_1 attualmente residente presso la madre in Cecina (LI), via S.P. in Palazzi n. 63, frequenta ancora la scuola, precisamente istituto professionale “E Mattei” in Rosignano M.mo (LI).
6) Le parti convengono che l'autovettura Renault Twingo tg GB376EX di proprietà della IG.ra rimane in uso alla stessa;
l'autovettura Audi A6 Avant tg FD257HN di _1 proprietà del IG. imane in uso allo stesso;
l'autovettura Citroen, Modello DS3, CP_1 T.g. EN957BX, di proprietà della IG.ra rimane in uso al figlio maggiorenne _1
; il motociclo Piaggio Medley 125 tg FB63546 di proprietà del IG. imane Per_1 CP_1 in uso al figlio maggiorenne;
il motociclo Honda NSC110 tg EY66042 di proprietà Per_1 del IG. imane in uso allo stesso;
il ciclomotore Piaggio tg X8V7PM di proprietà CP_1 del IG. rimane in uso al figlio maggiorenne , salvo diversi accordi tra i CP_1 Per_1 genitori e quest'ultimo; il ciclomotore Beta tg X9N3KN di proprietà del IG. CP_1 rimane in uso allo stesso/continua ad essere utilizzata dal figlio , salvo diversi accordi Per_2 tra i genitori e quest'ultimo.
7) Le parti concordemente stabiliscono che il mutuo contratto con la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare di proprietà esclusiva del IG. rimane totalmente a carico dello stesso sino alla sua estinzione. CP_1
La spesa inerente la polizza assicurativa n. 760764914 stipulata con la società Generali Italia S.p.A. intestata al IG. imarrà a carico dello stesso. CP_1
8) I coniugi espressamente dichiarano di aver definito, con il presente ricorso, ogni questione economica tra loro pendente e pertanto rinunziano ad avanzare ogni pretesa e/o richiesta, per qualsiasi titolo e/o ragione, l'uno nei confronti dell'altro; dichiarano, altresì, di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e rinunciano, pertanto, ad ogni forma di mantenimento reciproco.
9) Le parti si impegnano reciprocamente ad acquisire il consenso dell'altro genitore per condurre il figlio minore fuori dal territorio nazionale, consenso che non potrà essere negato se non per validi motivi.
10) I coniugi si rilasciano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento per l'espatrio, acconsentendo altresì all'inserimento del figlio minore Per_3 nei propri, rispettivi, passaporti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 08.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai