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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16883 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
(C.F. ) rappresentata e difesa, Pt_1 Parte_2 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. FIORITO FERRUCCIO presso il quale elettivamente domicilia
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._2
atti, dall'avv. DE NICOLA ANNA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/10/2024 e Parte_3 CP_1
premettendo: di aver contratto matrimonio a Napoli il 18/10/2002; che dal matrimonio erano nati due figli: nata il [...] e , nato il Per_1 Per_2
20/06/2011; che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
25/10/2022, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 8153/2022 del
23/11/2022;
1 che nei patti della separazione era stato previsto: l'affido condiviso dei figli, la collocazione prevalente presso la madre e un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di € 550,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ciò premesso, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“A) – La figlia maggiorenne non economicamente sufficiente, continuerà a vivere Persona_3 presso la madre ed avrà la residenza privilegiata presso l'abitazione di quest'ultima, ubicata in Napoli, alla
Via Paolo Della Valle n° 93, di cui è proprietaria esclusiva la sorella della stessa;
B) - Il figlio minorenne viene congiuntamente affidato ai genitori ma avrà la residenza Persona_4 privilegiata presso l'abitazione della madre, ubicata in Napoli, alla Via Paolo Della Valle n° 93, di cui è proprietaria esclusiva la sorella della stessa;
C) - assegnare definitivamente la casa coniugale, con tutti gli arredi, alla signora Parte_3
;
[...]
D) - disporre che il padre avrà facoltà di incontrare il proprio figlio minore a fine settimana alternati, di sabato o di domenica oppure di sabato e domenica, ma senza pernottare con lo stesso, in quanto non intende dormire nella ex casa coniugale, né può permettersi, anche per motivi economici, di fittare una casa a Napoli che gli consenta di pernottare con il figlio, né può permettersi di pernottare presso una struttura alberghiera;
E) - le festività natalizie verranno concordate di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternatività e delle esigenze del figlio . In mancanza di accordo, il minore trascorrerà con il padre ad Per_2 anni alternati, Natale o Capodanno e Vigilia di Natale o Vigilia di Capodanno, in ogni caso il figlio non pernotterà con il padre per le motivazioni esposte al punto D);
F) parimenti le festività pasquali verranno concordate di volta in volta, tenendo conto sempre della volontà del figlio e delle esigenze dei genitori, ma, sempre, in maniera alternata e senza Per_2 pernottamento;
G) - durante le vacanze estive il figlio trascorrerà una settimana di luglio con il padre, da Per_2 concordare preventivamente, di anno in anno, anche in virtù delle esigenze lavorative del padre, pernottando con quest'ultimo. La settimana di vacanza individuata dal sig. dovrà essere CP_1 comunicata alla signora entro e non oltre il 15/06 di ogni anno. In ogni caso, il Parte_3 padre non trascorrerà le vacanze nel luogo di villeggiatura abituale dei figli e della ex moglie. Durante i mesi di luglio, di agosto e parte di settembre, attese le consolidate abitudini dei ragazzi, le visite del padre al figlio resteranno sospese, salvo che questi non voglia andare dal figlio in campeggio;
H) - ogni anno il minore trascorrerà con il padre la “Festa del Papà” (19 marzo) ed il giorno del suo compleanno (02/03) dall'uscita di scuola fino alle 21:00, salvo differenti accordi;
mentre, il minore, trascorrerà tutti gli anni con la madre il giorno del suo compleanno (04/03) nonché la “Festa della
Mamma”;
2 I) - in caso di protratta malattia per almeno tre giorni, è riconosciuto a ciascun genitore la facoltà di far visita al minore;
J) - i coniugi concordano, fatti salvi comprovati casi di urgenza, di prendere di comune accordo tutte le decisioni relative allo stato di salute del proprio figlio minore e alle eventuali terapie da praticare;
K) - il sig. si obbliga a versare l'importo complessivo mensile di 550.00 (euro CP_1 cinquecentocinquanta/00) per il contributo complessivo al mantenimento dei propri figli economicamente non autosufficienti;
detto importo, dovrà essere accreditato entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alla signora;
Parte_3
L) - il sig. parteciperà al costo relativo alle spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche CP_1 dei figli nella misura del 50%, solo se preventivamente concordate per iscritto, anche a mezzo WhatsApp, e comunque documentate (di seguito vengono già indicate a titolo di spese straordinarie;
M) - entrambi i coniugi si impegnano ad assumere, soprattutto nell'interesse dei figli, un comportamento moralmente corretto e civile;
N) - entrambi i coniugi si autorizzano, nuovamente e reciprocamente al rinnovo dei rispettivi passaporti se scaduti, resta inteso che per il figlio minore, sarà necessaria, di volta in volta, l'autorizzazione di entrambi i genitori e in caso di disaccordo si farà ricorso al Giudice Tutelare competente per territorio.
O) - per quanto non previsto nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti in materia di legge.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c.
Il P.M. concludeva per il rigetto del ricorso, a causa della mancata previsione degli incontri infrasettimanali padre figlio e per la previsione della sospensione delle visite nel periodo estivo e, segnatamente nei mesi di luglio, agosto e settembre, palesemente contraria all'interesse del minore.
Il giudice relatore, pertanto, invitava le parti a modificare le condizioni di cui al ricorso e, infine, in seguito alle opportune modifiche, all'udienza cartolare del 25.2.2025 il Tribunale si riservava per la decisone.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, così come modificate all'udienza cartolare del 17.12.2024:
“A) – La figlia maggiorenne non economicamente sufficiente, Persona_3 continuerà a vivere presso la madre ed avrà la residenza privilegiata presso l'abitazione di quest'ultima, ubicata in Napoli, alla Via Paolo Della Valle n° 93, di cui è proprietaria esclusiva la sorella della stessa;
3 B) – Il figlio minorenne viene congiuntamente affidato ai genitori ma Persona_4
avrà la residenza privilegiata presso l'abitazione della madre, ubicata in Napoli, alla Via
Paolo Della Valle n° 93, di cui è proprietaria esclusiva la sorella della stessa;
C)- assegnare definitivamente la casa coniugale, con tutti gli arredi, alla signora
; Parte_3
D) - disporre che il padre avrà facoltà di incontrare il proprio figlio minore a fine settimana alternati, di sabato o di domenica oppure di sabato e domenica, ma senza pernottare con lo stesso, in quanto non intende dormire nella ex casa coniugale, né può permettersi, anche per motivi economici, di fittare una casa a Napoli che gli consenta di pernottare con il figlio, né può permettersi di pernottare presso una struttura alberghiera.
Durante la settimana potrà incontrare il figlio ogni mercoledì, dalle ore 17.00 alle ore
19.00, salvo variazioni di giorno e ora in ragione degli impegni di studio e sportivi del minore e/o impegni del padre.
E) - le festività natalizie verranno concordate di volta in volta, tenendo conto di un criterio di alternatività e delle esigenze del figlio . In mancanza di accordo, il minore Per_2
trascorrerà con il padre ad anni alternati, Natale o Capodanno e Vigilia di Natale o Vigilia di Capodanno, in ogni caso il figlio non pernotterà con il padre per le motivazioni esposte al punto D);
F) - parimenti le festività pasquali verranno concordate di volta in volta, tenendo conto sempre della volontà del figlio e delle esigenze dei genitori, ma, sempre, in Per_2
maniera alternata e senza pernottamento;
G) - durante le vacanze estive il figlio trascorrerà una settimana a luglio e una Per_2
ad agosto con il padre, da concordarsi preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno.
Nel periodo compreso fra i mesi di luglio e agosto, attese le consolidate abitudini del minore, questo si trasferirà in uno alla madre ovvero alla sorella maggiorenne nell'abituale campeggio ubicato in Marina di Camerota. Il giorno infrasettimanale del mercoledì di competenza del padre, resterà sospeso esclusivamente durante il mese di agosto.
H) - ogni anno il minore trascorrerà con il padre la “Festa del Papà” (19 marzo) ed il giorno del suo compleanno (02/03) dall'uscita di scuola fino alle 21:00, salvo differenti accordi;
mentre, il minore, trascorrerà tutti gli anni con la madre il giorno del suo compleanno (04/03) nonché la “Festa della Mamma”;
4 I) - in caso di protratta malattia per almeno tre giorni, è riconosciuto a ciascun genitore la facoltà di far visita al minore;
L) - i coniugi concordano, fatti salvi comprovati casi di urgenza, di prendere di comune accordo tutte le decisioni relative allo stato di salute del proprio figlio minore e alle eventuali terapie da praticare;
M) - il sig. si obbliga a versare l'importo complessivo mensile di 550.00 CP_1
(euro cinquecentocinquanta/00) per il contributo complessivo al mantenimento dei propri figli economicamente non autosufficienti;
detto importo, dovrà essere accreditato entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alla signora;
Parte_3
N) - il sig. parteciperà al costo relativo alle spese mediche, scolastiche, CP_1
sportive e ludiche dei figli nella misura del 50%, solo se preventivamente concordate per iscritto, anche a mezzo WhatsApp, e comunque documentate (di seguito vengono già indicate a titolo di spese straordinarie;
O) - entrambi i coniugi si impegnano ad assumere, soprattutto nell'interesse dei figli, un comportamento moralmente corretto e civile;
P) - entrambi i coniugi si autorizzano, nuovamente e reciprocamente al rinnovo dei rispettivi passaporti se scaduti, resta inteso che per il figlio minore, sarà necessaria, di volta in volta, l'autorizzazione di entrambi i genitori e in caso di disaccordo si farà ricorso al Giudice Tutelare competente per territorio.
Q) - per quanto non previsto nei presenti accordi, troveranno applicazione le norme vigenti in materia di legge.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ovviamente l'assegno di mantenimento per i figli di cui al punto M va rivalutato secondo indici ISTAT dall'anno successivo all'omologa.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
5 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili celebrato dai ricorrenti a Napoli il
18/10/2002 (atto n. 234, parte II, S. A, Sez. Z, reg. Atti Matrimonio anno 2002);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/03/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
6