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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/09/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Composto dai Signori Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott.ssa Gaetano Laviola Giudice dott. Matteo Prato Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 473 bis.28 CPC) sul ricorso iscritto al n. 2493/2023 ruolo generale affari contenziosi civili da:
nata a [...] il [...], con l' Parte_1 avv. LA MENZA VIRGINIA - RICORRENTE
CONTRO
nato in [...] il [...], con l' avv. TUCCINO Controparte_1
PASQUALE SALVATORE - RESISTENTE
E
– INTERVENIENTE NECESSARIO Controparte_2
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi (art. 151 CC – artt. 473 bis e ss CPC
– nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglia, introdotto dalla c.d.
)
CONCLUSIONI: per : < … Dichiarare la separazione Parte_1 personale dei coniugi con addebito nei confronti del Sig. ; - Controparte_1
Affidare il figlio minore alla madre in via esclusiva e solo in via Parte_1 gradata, in caso di resistenza consentire al il Sig. di esercitare il proprio CP_1 diritto di visita solo in modalità protetta e previo accertamento da parte degli organi competenti della idoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale in capo al Sig.
a carico di un assegno mensile di euro 300,00 a titolo Parte_2 CP_1 di concorso per il mantenimento del figlio oltre all'obbligo di corresponsione nella
1 misura del 50% delle spese straordinarie e un assegno mensile per il mantenimento del coniuge da quantificarsi in misura pari ad € 200,00>>
Per : < 1) dichiarare la separazione personale dei Controparte_1 coniugi e;
2) Affidare il figlio minore Controparte_1 Parte_1
, nato a Cosenza il [...], in [...] condivisa tra i Persona_1 genitori … ; 3) Disporre, allo stato, il collocamento del detto minore presso la madre
… prevedendo il diritto di visitazione del padre e le modalità con cui lo stesso debba essere esercitato;
4) Porre a carico del padre un assegno di mantenimento per il figlio minore pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso presentato in data 4.12.2023, ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge , con cui ha Controparte_1 contratto matrimonio civile in Castrovillari in data 21.3.2023 (registro atti di matrimonio del detto Comune, anno 2023, parte I^, n. 4).
Ha dedotto che il rapporto di coniugio si è deteriorato per il comportamento oppressivo e violento del marito, al punto che ella lo ha denunciato per maltrattamenti (procedimento penale iscritto al n. 2740/2023 RGNR della Procura della Repubblica in sede). Ha altresì dedotto che durante la convivenza matrimoniale è nato in data [...] , il quale, cessata la Persona_1 convivenza coniugale, è rimasto a coabitare con lei. Ha quindi concluso chiedendo la pronuncia della separazione con addebito al marito e l' adozione degli altri provvedimenti indicati in epigrafe.
Su apposita richiesta ex art. 473 bis.15 CPC della ricorrente, lo scrivente giudice relatore ha disposto l' affido esclusivo del minore alla madre, Persona_1 con possibilità per il padre di fargli visita una volta la settimana presso il Consultorio familiare di Cassano Ionio, appositamente incaricato di mediare gli incontri (decreto del 23.5.2024 successivamente confermato).
All' udienza del 24.4.2024, nell' assenza del resistente, è stata ascoltata la ricorrente e, con ordinanza riservata del 3.12.2024 emessa ai sensi Parte_1 dell' art. 473 bis.22 CPC, è stato previsto quanto segue: << a) Dispone l' affido esclusivo del minore (nato a [...] il [...]) alla madre Persona_1
2 , con possibilità per il padre di Parte_1 Controparte_1 fargli visita una volta la settimana presso il Consultorio familiare di Cassano Ionio, appositamente incaricato di mediare gli incontri;
b) Pone a carico di
[...]
di contribuire al mantenimento del figlio, versando alla moglie in CP_1 modalità tracciabile entro il giorno 5 del mese l' importo di € 200,00 (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) e partecipando al 50% delle spese straordinarie>>.
Con la medesima ordinanza, tenuto conto dell' assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per l' esame della relazione richiesta al Consultorio familiare di Cassano Ionio circa le condizioni di vita del minore e l' andamento degli incontri con il padre (relazione, priva di data, trasmessa al Tribunale in data 14.4.2025).
Medio tempore, in data 22.4.2025, si è costituito in giudizio il resistente, contestando le ragioni di addebito mosse dalla moglie e concludendo secondo quanto riportato in epigrafe.
La causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con ordinanza del 15.9.2025.
Il PM non ha fatto pervenire le sue richieste.
*** *** ***
La domanda di separazione, avanzata dall' uno e dall' altro dei coniugi, va accolta, in quanto la mancata ripresa della convivenza nel tempo di durata del presente procedimento è sintomo sicuro dell' irreversibilità della crisi coniugale e, quindi, della intollerabilità della convivenza.
La richiesta di addebito avanzata dalla moglie nei riguardi del marito merita eguale accoglimento. In proposito va osservato che al ricorso di separazione la ha allegato la querela, da lei sporta, che ha dato origine all' indagine a Parte_1 carico del conclusasi con la richiesta di rinvio a giudizio di questo per CP_1 maltrattamenti aggravati in danno della moglie (art. 572 comma 1 e 2 CP). Ebbene
a fronte delle puntuali condotte del marito, contrarie ai doveri del matrimonio, descritte dalla moglie e positivamente vagliate dall' organo inquirente, il CP_1 nel suo atto di costituzione non ha mosso alcuna utile contestazione, limitandosi a riferire di essere stato immotivatamente messo alla porta dalla consorte.
Per quanto concerne l' affidamento del piccolo , che oggi ha 2 anni, dalla Per_1 suindicata relazione del Consultorio familiare di Cassano Ionio si evince che il
3 padre, attualmente dimorante in Puglia, sta incontrando il figlio presso i locali del
Consultorio con cadenza pressoché settimanale sebbene il mostri CP_1 difficoltà ad essere puntuale agli incontri, essendo privo di autovettura. Tenuto conto delle ragioni dell' addebito della separazione e della probabile persistenza della conflittualità tra i coniugi, il Collegio reputa opportuno mantenere il regime di affido esclusivo del minore in favore della nonché di prevedere che gli Parte_1 incontri padre/figlio continuino ad essere mediati dal Consultorio sino al raggiungimento del terzo anno di età da parte di . Per_1
La precarietà economica del (oggi ventiquattrenne), persona di cui CP_1 nemmeno la moglie è stata in grado di riferire le capacità lavorative, induce a rigettare la richiesta di contributo al proprio mantenimento avanzata dalla e a contenere il contributo dovuto per il mantenimento del figlio nell' Parte_1 importo di € 200,00 al mese, oltre spese straordinarie al 50%.
La pronuncia di addebito della separazione a carico del resistente comporta la sua condanna alle spese di giudizio (valore della causa indeterminabile basso, scaglione € 5.200/26.000,00). La liquidazione delle spese è a favore dell' Erario, atteso che la è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (art. Parte_1
133 T.U. spese di giustizia).
P.Q.M.
Visti gli artt. 151 cc e 473 bis e ss CPC, definitivamente pronunciando:
a) Dichiara la separazione tra i coniugi e Parte_1 [...]
, con addebito a quest' ultimo;
CP_1
b) Rigetta la richiesta della di contributo al proprio mantenimento a Parte_1 carico del marito;
c) Dispone l' affido esclusivo del minore (nato a [...] il Persona_1
5.9.2023) alla madre , con possibilità per il padre Parte_1
di fargli visita una volta la settimana presso il Controparte_1
Consultorio familiare di Cassano Ionio, appositamente incaricato di mediare gli incontri, sino al raggiungimento del terzo anno di età da parte del minore;
compiuto il terzo anno di età, il padre potrà incontrare e tenere il figlio con sé, senza alcuna mediazione del Consultorio, due mezze giornate a settimana
4 (mattina o pomeriggio, secondo quanto concorderanno i coniugi), nonché l' intera giornata della domenica per una volta a mese;
d) Pone a carico di l' obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio, versando alla moglie in modalità tracciabile entro il giorno 5 del mese l' importo di € 200,00 (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT) e partecipando al 50% delle spese straordinarie;
e) Condanna al pagamento delle spese prenotate a Controparte_1 debito nonché al pagamento, in favore dell' Erario, del compenso d' avvocato che si liquida in € 1.500,00, oltre 15% per spese generali, nonché cassa e iva come per legge;
f) Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza al Consultorio familiare di Cassano Ionio.
Così deciso in Castrovillari, nella camera di consiglio del 18/09/2025
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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