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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/11/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 794/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 794/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 30.09.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Sassari, alla Via M. Zanfarino C.F._1
25/A, presso lo studio dell'avv. GALLUCCI ROSANNA (cod. fisc.
- pec: , che la rappresenta e C.F._2 Email_1
difende per mandato in calce al ricorso;
e nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Cirò Marina, alla Via C.F._3
Togliatti n. 87, presso lo studio dell'avv. PAOLA PAPARO (cod. fisc.
1 - pec: che lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ., depositato il
09.07.2025, e premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario in data 11.12.2021 in GL-
AN (CS), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
GL - AN (CS), al n. 45 – parte II – Serie A – anno 2021; di non aver avuto figli;
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate come da ricorso e domandavano contestualmente, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto del 17.07.2025, il Presidente del., fissava l'udienza di comparizione delle parti e ne disponeva la sostituzione con il deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter cod. proc. civ.
In data 26.09.2025, le parti depositavano telematicamente note scritte d'udienza riportandosi alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e di procedere alla dichiarazione di separazione consensuale con contestuale domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel rispetto dei termini e delle modalità ex lege.
Pertanto, con ordinanza del 30.09.2025 resa in sostituzione d'udienza,
l'odierno Giudice rel., dava atto dell'avvenuto deposito delle note scritte,
2 dell'intervento regolare del P.M. mediante parere favorevole reso in data
25.07.2025 e rimetteva la causa al Collegio, per la decisione in Camera di
Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. nessuna pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, in quanto entrambi economicamente indipendenti.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra , nata il Parte_1
25/02/1983 a CARIATI (CS), cod. fisc. e C.F._1 Pt_2
nato il [...] a [...], cod. fisc.
[...]
, matrimonio celebrato in data 11.12.2021, in GL- C.F._3
AN (CS), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
GL - AN (CS), al n. 45 – parte II – Serie A – anno 2021 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
GL-AN (CS), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese;
3 - Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 6 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 794/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 30.09.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Sassari, alla Via M. Zanfarino C.F._1
25/A, presso lo studio dell'avv. GALLUCCI ROSANNA (cod. fisc.
- pec: , che la rappresenta e C.F._2 Email_1
difende per mandato in calce al ricorso;
e nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Cirò Marina, alla Via C.F._3
Togliatti n. 87, presso lo studio dell'avv. PAOLA PAPARO (cod. fisc.
1 - pec: che lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ., depositato il
09.07.2025, e premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario in data 11.12.2021 in GL-
AN (CS), atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
GL - AN (CS), al n. 45 – parte II – Serie A – anno 2021; di non aver avuto figli;
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate come da ricorso e domandavano contestualmente, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto del 17.07.2025, il Presidente del., fissava l'udienza di comparizione delle parti e ne disponeva la sostituzione con il deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter cod. proc. civ.
In data 26.09.2025, le parti depositavano telematicamente note scritte d'udienza riportandosi alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e di procedere alla dichiarazione di separazione consensuale con contestuale domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel rispetto dei termini e delle modalità ex lege.
Pertanto, con ordinanza del 30.09.2025 resa in sostituzione d'udienza,
l'odierno Giudice rel., dava atto dell'avvenuto deposito delle note scritte,
2 dell'intervento regolare del P.M. mediante parere favorevole reso in data
25.07.2025 e rimetteva la causa al Collegio, per la decisione in Camera di
Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. nessuna pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, in quanto entrambi economicamente indipendenti.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra , nata il Parte_1
25/02/1983 a CARIATI (CS), cod. fisc. e C.F._1 Pt_2
nato il [...] a [...], cod. fisc.
[...]
, matrimonio celebrato in data 11.12.2021, in GL- C.F._3
AN (CS), con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
GL - AN (CS), al n. 45 – parte II – Serie A – anno 2021 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
GL-AN (CS), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese;
3 - Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 6 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
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