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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 19/11/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, Dott. Paolo Mariotti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1155 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nato a [...] il [...] residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Beatrice Ceci ed elettivamente domiciliato in Roma, Via
Valdinievole n. 8, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede di
Rieti, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., ( N.R.G. 291/2023) depositato innanzi all'Intestato Ufficio il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza del requisito di cui all'art.3 comma 3 legge n.104.1992
Deduceva preliminarmente di avere effettuato visita di revisione per verificare la persistenza del sopra citato requisito sanitario e che, con verbale del 23.9.2022, l' aveva revocato il beneficio. CP_1
Ritenuto ingiusto il provvedimento dell' di rigetto della domanda, il ricorrente adiva il Tribunale CP_1 di Rieti con ricorso ex art. 445 bis c.p.c.
1 Il Tribunale, dopo aver disposto la consulenza tecnica d'ufficio, redatta a cura del Dott. Persona_1
negava la persistenza della condizione di handicap grave.
[...]
Avverso detto provvedimento, il ricorrente, presentava tempestiva opposizione ex art 445 bis comma
6 c.p.c., chiedendo il rinnovo delle operazioni peritali, e concludendo come di seguito: “ ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della condizione di handicap grave ai sensi dell'art 3 comma ,3 della L.104/92 con decorrenza dalla data della visita di revisione del 23.9.2022 da erogarsi nei modi e nella misura previsti.
Si chiede di condannare il convenuto al pagamento dei compensi spettanti al sottoscritto CP_1 procuratore per l'attività prestata nella presente fase del giudizio e nel precedente oltre spese oneri
e contributi dovuti a qualsiasi titolo (DM 55/14) il tutto oltre IVA CAP e con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.” CP_ Si costituiva tempestivamente in giudizio l' eccependo preliminarmente l'improponibilità/decadenza della domanda per mancato rispetto dei termini di legge per l'introduzione del giudizio di merito nonché l'inammissibilità della stessa per mancata specificazione dei motivi di contestazione nel merito contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Nel corso dell'istruttoria del giudizio di merito, è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali, a cura del Dott. Persona_2
La domanda è infondata.
In ordine alla eccepita improponibilità/decadenza del ricorso si evidenzia che l'atto di dissenso è stato tempestivamente depositato il 24.10.2023 nell'ambito del giudizio di istruzione preventiva, ed il CP_ giudizio di merito è stato introdotto, il 17.11.2023, per cui l'eccezione preliminare formulata da deve essere rigettata.
Preliminarmente deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav., 8 aprile 2019, n.
9755).
Ciò posto, nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, Dott. ha ritenuto che Persona_2 non sussistono i presupposti medico legali per affermare che il ricorrente presenti una condizione di handicap grave.
2 Il Consulente dell'Ufficio ha rappresentato che: “nel caso specifico ci troviamo difronte ad un soggetto che in nessun caso potrà essere considerata “persona abbisognevole di intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale on in quella di relazione” ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge n. 104/92 tenuto conto che il ricorrente è in possesso di patente di guida ed è comunque autonomo per recarsi ai vari/rari controlli clinico strumentali e svolge regolare attività lavorativa di operaio.
La valutazione del quadro clinico nel suo complesso non consente comunque di esprimere una valutazione difforme da quella formulata in via amministrativa ed in corso di ATP in un soggetto che presenta esiti di resezione colica e di colecistectomia per ca del grosso intestino – artrosi della colonna vertebrale con discopatie del tratto cervicale e lombare – laparocele disturbo depressivo
Aggiunge altresì il ctu che il ricorrente “non ha mai praticato approfondimenti clinico strumentali specifici (TC RM cranio Test neuropsicologici).”
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico- giuridici, considerata peraltro la loro sovrapponibilità in relazione quanto affermato dall'altro c.t.u. in fase di istruzione preventiva.
A tale proposito deve rilevarsi che alla c.t.u. resa nella fase di merito non sono state presentate osservazioni e nelle note conclusive parte ricorrente ha genericamente contestato la consulenza disposta in questa fase chiedendo la sostituzione del Dott. (si vedano note ex art 127 ter Per_2
c.p.c. datate 18.6.2025)
Pertanto, la domanda va rigettata e le spese, attesa la soccombenza della parte ricorrente, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. (sia del procedimento di istruzione preventiva a carico espletata dal Dott. sia quella di merito a cura del Dott a carico dell' come da separati decreti. Per_1 Per_2 CP_1
Rieti, 18.11.2025
Il Giudice
dott. Paolo Mariotti
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, Dott. Paolo Mariotti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1155 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nato a [...] il [...] residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Beatrice Ceci ed elettivamente domiciliato in Roma, Via
Valdinievole n. 8, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede di
Rieti, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., ( N.R.G. 291/2023) depositato innanzi all'Intestato Ufficio il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza del requisito di cui all'art.3 comma 3 legge n.104.1992
Deduceva preliminarmente di avere effettuato visita di revisione per verificare la persistenza del sopra citato requisito sanitario e che, con verbale del 23.9.2022, l' aveva revocato il beneficio. CP_1
Ritenuto ingiusto il provvedimento dell' di rigetto della domanda, il ricorrente adiva il Tribunale CP_1 di Rieti con ricorso ex art. 445 bis c.p.c.
1 Il Tribunale, dopo aver disposto la consulenza tecnica d'ufficio, redatta a cura del Dott. Persona_1
negava la persistenza della condizione di handicap grave.
[...]
Avverso detto provvedimento, il ricorrente, presentava tempestiva opposizione ex art 445 bis comma
6 c.p.c., chiedendo il rinnovo delle operazioni peritali, e concludendo come di seguito: “ ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della condizione di handicap grave ai sensi dell'art 3 comma ,3 della L.104/92 con decorrenza dalla data della visita di revisione del 23.9.2022 da erogarsi nei modi e nella misura previsti.
Si chiede di condannare il convenuto al pagamento dei compensi spettanti al sottoscritto CP_1 procuratore per l'attività prestata nella presente fase del giudizio e nel precedente oltre spese oneri
e contributi dovuti a qualsiasi titolo (DM 55/14) il tutto oltre IVA CAP e con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.” CP_ Si costituiva tempestivamente in giudizio l' eccependo preliminarmente l'improponibilità/decadenza della domanda per mancato rispetto dei termini di legge per l'introduzione del giudizio di merito nonché l'inammissibilità della stessa per mancata specificazione dei motivi di contestazione nel merito contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Nel corso dell'istruttoria del giudizio di merito, è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali, a cura del Dott. Persona_2
La domanda è infondata.
In ordine alla eccepita improponibilità/decadenza del ricorso si evidenzia che l'atto di dissenso è stato tempestivamente depositato il 24.10.2023 nell'ambito del giudizio di istruzione preventiva, ed il CP_ giudizio di merito è stato introdotto, il 17.11.2023, per cui l'eccezione preliminare formulata da deve essere rigettata.
Preliminarmente deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav., 8 aprile 2019, n.
9755).
Ciò posto, nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, Dott. ha ritenuto che Persona_2 non sussistono i presupposti medico legali per affermare che il ricorrente presenti una condizione di handicap grave.
2 Il Consulente dell'Ufficio ha rappresentato che: “nel caso specifico ci troviamo difronte ad un soggetto che in nessun caso potrà essere considerata “persona abbisognevole di intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale on in quella di relazione” ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge n. 104/92 tenuto conto che il ricorrente è in possesso di patente di guida ed è comunque autonomo per recarsi ai vari/rari controlli clinico strumentali e svolge regolare attività lavorativa di operaio.
La valutazione del quadro clinico nel suo complesso non consente comunque di esprimere una valutazione difforme da quella formulata in via amministrativa ed in corso di ATP in un soggetto che presenta esiti di resezione colica e di colecistectomia per ca del grosso intestino – artrosi della colonna vertebrale con discopatie del tratto cervicale e lombare – laparocele disturbo depressivo
Aggiunge altresì il ctu che il ricorrente “non ha mai praticato approfondimenti clinico strumentali specifici (TC RM cranio Test neuropsicologici).”
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico- giuridici, considerata peraltro la loro sovrapponibilità in relazione quanto affermato dall'altro c.t.u. in fase di istruzione preventiva.
A tale proposito deve rilevarsi che alla c.t.u. resa nella fase di merito non sono state presentate osservazioni e nelle note conclusive parte ricorrente ha genericamente contestato la consulenza disposta in questa fase chiedendo la sostituzione del Dott. (si vedano note ex art 127 ter Per_2
c.p.c. datate 18.6.2025)
Pertanto, la domanda va rigettata e le spese, attesa la soccombenza della parte ricorrente, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. (sia del procedimento di istruzione preventiva a carico espletata dal Dott. sia quella di merito a cura del Dott a carico dell' come da separati decreti. Per_1 Per_2 CP_1
Rieti, 18.11.2025
Il Giudice
dott. Paolo Mariotti
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