Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina, dott. Corrado
BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5163 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
C.F , sito in Messina Parte_1 P.IVA_1
Viale P. Umberto is. 238 n. 81 , in persona del Legale Rappresentante ed
Amministratore pro tempore Rosa Virzì elettivamente domiciliato presso lo studio dell' Avv. Rosa Virzì in Messina Via Risorgimento 259, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Rosa
Virzì ( C.F. PEC: ai CodiceFiscale_1 Email_1
sensi dell'art. 86 c.p.c. nell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 1130 e
1131 c.c. e dall'Avv. Sebastiano Gentile (C.F. PEC: C.F._2
giusta procura rilasciata su foglio Email_2
separato; RICORRENTE
E
, nata Francavilla di Sicilia il 1.6.1936 e residente in P_
Messina, Viale Principe Umberto n. 81, c.f. , in CodiceFiscale_3
persona - giusta procura in Notar da del 5.12.2024, Rep. N. Per_1 Per_2
800 – del suo procuratore speciale , nato a [...] CP_2
di Sicilia il 1.7.1959 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Giardini Naxos, Via Umberto n. 136, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Valentino (c.f.: ; pec: CodiceFiscale_4
1
e difende per procura in atti;
RESISTENTE avente per oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 13.12.2024, il sito in Messina viale P. Umberto Parte_2
is. 238 n. 81 adiva questo Tribunale chiedendo che fosse accertato che aveva accettato tacitamente l'eredità del marito P_ [...]
, deceduto il 12.12.2003. Evidenziava che il aveva Per_3 Parte_1
interesse a tale accertamento essendo creditore di quote condominiali afferenti un immobile che in origine era di proprietà per metà della per l'altra metà del di lei marito deceduto;
che per tale credito il P_
Condominio aveva chiesto ed ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo ed aveva, quindi, promosso nei confronti della azione esecutiva ma P_
il Giudice dell'Esecuzione non aveva potuto provvedere sull'istanza di vendita in quanto l'immobile esecutato risultava appartenere solo per metà alla non essendo stata trascritta l'accettazione da parte di P_
quest'ultima dell'eredità del marito. Rilevava che la era stata P_
sempre nel possesso dei beni ereditari, tanto che aveva trasferito nel suddetto immobile la propria residenza in data 16.11.2004, aveva pagato gli oneri condominiali ed anche nelle opposizioni alle azioni esecutive non aveva mai contestato di essere proprietaria solo della metà dell'immobile, sicché aveva tacitamente accettato l'eredità.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 22.03.2025 si costituiva la quale eccepiva pregiudizialmente il mancato P_
esperimento della mediazione obbligatoria, posto che la raccomandata contenente l'invito a partecipare al procedimento era stata ritirata in data successiva all'incontro di mediazione. Nel merito contestava la fondatezza della domanda.
2 All'udienza del 03.04.2025 i procuratori delle parti insistevano nelle rispettive istanze e difese ed il Giudice, rilevato che le parti non avevano formulato richieste istruttorie, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. e dell'art. 281 sexies c.p.c.. Ordinava, quindi, la discussione orale della causa ed al termine riservava di depositare sentenza nei successivi trenta giorni.
Va, innanzi tutto, rigettata l'eccezione sollevata dalla resistente di improcedibilità della domanda per irrituale espletamento della procedura di mediazione obbligatoria. Può, invero, seriamente dubitarsi che la presente controversia sia soggetta a mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda, posto che secondo autorevoli interpreti, quanto il legislatore ha posto all'art. 5 D. Lgs. 28/2010 l'obbligo della mediazione nelle cause relative a “successioni ereditarie”, ha inteso fare riferimento esclusivamente alle controversie tra coeredi in materia di successioni (fattispecie che non ricorre nel caso in esame), e non a tutte le controversie che attengono al diritto successorio. In ogni caso, non è condivisibile l'affermazione della resistente secondo cui lo svolgimento della mediazione sarebbe stato irrituale per il fatto che la raccomandata contenente l'invito a partecipare al procedimento era stata ritirata in data successiva all'incontro di mediazione. Invero, l'art. 8 del D. Lgs. 28/2010 stabilisce che la sede e l'orario dell'incontro “sono comunicate alle parti a cura dell'organismo con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” e comunemente si ritiene che l'invio di raccomandata sia idoneo allo scopo.
Infatti, la convocazione effettuata dall'organismo di mediazione è, naturalmente, un atto recettizio, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione e ciò significa che è sufficiente che risulti, anche da elementi presuntivi, che sia pervenuto all'indirizzo del destinatario e questi non provi di non averne avuto notizia senza sua colpa (Cass. civ. 29.07.1994 n.
3 7130). La natura recettizia dell'atto ed il suo carattere di atto unilaterale comportano, pertanto, che esso produce l'effetto che gli è proprio, ai sensi dell'art. 1334 c.c., nel momento in cui il destinatario ne viene a conoscenza, ma tale conoscenza può essere ricavata anche alla stregua della presunzione di cui all'art. 1335 c.c., che riguarda non solo le dichiarazioni inerenti alla formazione del contratto ma tutte le dichiarazioni recettizie. Si deve, pertanto, ritenere che sia idonea allo scopo anche la lettera raccomandata, poiché la prova della sua trasmissione con il rilascio di apposita ricevuta da parte dell'ufficio postale, è idonea a sorreggere la presunzione del loro arrivo a destinazione, la quale si giustifica in conseguenza dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico
(Cass. civ. 27.07.2001 n. 10284; Cass. civ. 23.09.1986 n. 5720). Va osservato che anche quando il destinatario dell'atto abbia contestato la tempestività della sua trasmissione, la presunzione di conoscenza, ai sensi dell'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario, in quanto non è necessario che il mittente ne provi la ricezione da parte del medesimo (Cass. civ. 26.03.2002 n. 4310).
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che l'inammissibilità di una praesumptio de praesumpto va riferita alle presunzioni semplici nelle quali l'argomentazione che conduce al riconoscimento del fatto ignoto deve muovere da un fatto pacifico tra le parti o accertato dal giudice,
e quindi non può derivare da un fatto a sua volta desunto in via congetturale da altri fatti, mentre la cosiddetta presunzione legale, quale è quella dettata dall'art. 1335 c.c., si traduce in una regola di diritto in forza della quale ad un fatto idoneo a produrre effetti giuridici si sostituisce un fatto diverso, accertabile con tutti i mezzi probatori, ivi comprese le presunzioni semplici (Cass. 2612/01; Cass. 3194/80).
4 Nella fattispecie in esame risulta che la parte chiamata è stata invitata a partecipare all'incontro di mediazione tramite invio di raccomandata in data 11.11.2024 e dalla documentazione depositata dalla stessa parte resistente risulta che il giorno dopo, a causa della temporanea assenza del destinatario, è stato immesso in cassetta l'avviso di giacenza, sicché si deve ritenere che sin da tale data la resistente sia stata posta in grado di conoscere il contenuto del plico (Cass. civ. 03.11.2016 n. 22311), a nulla rilevando che la stessa lo abbia ritirato presso l' solo un mese CP_3
dopo, in data 11.12.2024.
Nel merito, ritiene questo Giudice che, alla stregua degli atti di causa, la domanda avanzata dal Parte_2
sito in Messina viale P. Umberto is. 238 n. 81 sia fondata e vada, pertanto, accolta.
Come è noto, nel vigente sistema normativo l'eredità si acquista con l'accettazione (art. 459 c.c.), la quale è soggetta a trascrizione secondo quanto prescritto dall'art. 2648 c.c.. L'art. 474 c.c. individua, invero, due diversi modi in cui può essere manifestata la volontà di chi accetta una eredità (espressa o tacita). L'accettazione è espressa «quando il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede»
(art. 475 c.c.). L'atto di accettazione espressa è, pertanto, un negozio giuridico inter vivos, unilaterale e non recettizio, il quale deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità (art. 475 comma 1 c.c.), non ammette condizioni o termini (art. 475 comma 2 c.c. – actus legitimus) ed i cui effetti sono in larga parte determinati dalla legge. L'accettazione è tacita
«quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede» (art. 476 c.c.). L'accettazione tacita richiede, pertanto, la presenza di due presupposti, e cioè che il chiamato
5 effettui un atto che: 1) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che 2) non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Il primo presupposto pone la questione del ruolo della volontà del chiamato in questa fattispecie, ma l'opinione più accreditata è nel senso che non occorre accertare se la volontà di accettare sussista effettivamente in realtà, perché la legge richiede solo che essa possa presupporsi necessariamente, ovvero, basta valutare se oggettivamente l'atto, che deve essere compiuto in modo consapevole e volontario, sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza, la volontà di accettare (Cass. 16507/2006;
Cass. 13738/2005; Cass. 8123/1987). Il secondo presupposto non è in realtà autonomo rispetto al primo, poiché l'idoneità dell'atto a presupporre la volontà di accettare può essere certa solo se si tratta di un atto che può essere compiuto soltanto da un erede. E' pacifico, in ogni caso, che l'accettazione dell'eredità (che determina l'acquisto della qualità di erede, a norma dell'art. 459 c. c.) può avvenire, e si perfeziona senza bisogno di essere portata a conoscenza di altri interessati.
Oltre all'accettazione espressa e tacita dell'eredità in giurisprudenza si parla, poi, di accettazione “presunta” con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 485 c.c. (Cass. 7226/2006; Cass. 2663/1999; Cass.
1325/1993). In base alla suddetta disposizione, ove il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari, l'accettazione avviene ope legis quale conseguenza automatica della mancata tempestiva redazione dell'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione.
Il Condominio ricorrente ha affermato che la resistente aveva accettato tacitamente l'eredità compiendo vari atti che presupponevano necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe potuto effettuare se non quale erede del marito: in particolare, aveva pagato gli oneri condominiali ed anche nelle opposizioni alle azioni esecutive non aveva mai contestato di essere proprietaria solo della metà dell'immobile. Inoltre,
6 il Condominio ha sottolineato che la resistente era da moltissimo tempo nel possesso dei beni ereditari, come risultava dal certificato storico di residenza dal quale emergeva che la stessa che aveva trasferito nell'immobile sito nel Condominio la propria residenza in data 16.11.2004, dopo la morte del marito, sicché l'accettazione si era verificata ope legis.
Orbene, la casistica giurisprudenziale sulla sussistenza o meno di una accettazione tacita ha più volte evidenziato che questa può essere desunta dal compimento di atti che eccedono la mera gestione conservativa dei beni ereditari, sicché non vi è dubbio che anche solo il prolungato pagamento degli oneri condominiali afferenti all'immobile caduto in successione integra una vera e propria accettazione tacita. Inoltre va osservato che, mentre la presentazione della dichiarazione di successione (cui è obbligato pure il mero chiamato ex art. 28 t.u. sull'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 31.10.1990, n. 346) e il pagamento della relativa imposta sono solo un elemento indiziario dell'avvenuta accettazione tacita, questa può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale (Cass. civ. 11.05.2009 n. 10796; Cass. civ.
21.10.2014 n. 22317) e nel caso in esame il Condominio ricorrente ha prodotto ispezione ipotecaria dalla quale risulta l'avvenuta voltura catastale dei beni.
Non vi è dubbio, poi, che nella specie l'accettazione si deve presumere anche in ragione del possesso dei beni ereditari protrattosi per moltissimi anni, circostanza desumibile dalla certificazione anagrafica prodotta e che, peraltro, non è stata neppure contestata specificamente.
Nel caso in esame, pertanto, si deve ritenere che P_
nata Francavilla di Sicilia il 1.6.1936, sia divenuta erede del marito
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto il Per_3
12.12.2003. Infine, va osservato che il presente provvedimento, ai sensi
7 dell'art. 2648 c.c., dà la facoltà di richiedere la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della resistente, posto che quest'ultima, omettendo la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, ha, con il suo comportamento, reso necessario il presente giudizio. Dette spese, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M.
55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 565,50 per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui
€ 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Dichiara che nata Francavilla di Sicilia il 1.6.1936, P_
è divenuta erede del marito nato a [...] Persona_3
il 05.08.1922 e deceduto il 12.12.2003; dichiara che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2648 c.c., dà la facoltà di richiedere la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità; condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 565,50 per spese non imponibili ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui €
851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, lì 14.04.2025.
Il Giudice
Dott. Corrado Bonanzinga
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