Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 17/03/2025, n. 5382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5382 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05382/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09334/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9334 del 2024, proposto da
LA ER, RN DE, NC ET CA e AR TI, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca e Alessandro Paccione, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Bocca di Leone n. 78 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpa Lazio - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio, Regione Lazio, non costituiti in giudizio;
nei confronti
IN - Infrastrutture Wireless ALne S.p.A. e LE AL S.p.A., in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio eletto in Roma, via G.P.L. Da Palestrina n. 47 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NE AL S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento e/o la declaratoria di inesistenza
previa adozione di ogni opportuna misura cautelare
(a) dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 43 (ex art. 86) e 44 (ex art. 87) del d.lgs. 259/2003, rilasciata da Roma Capitale per silenzio assenso sull’istanza unica relativa all’impianto di telecomunicazioni “RBF6 RM VIA PROPERZIO”, Via Properzio 2, trasmessa il 21 novembre 2023 ai competenti uffici di Roma Capitale e all’ Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio da NE AL S.p.A., anche per conto di LE AL S.p.A., assunta al prot. QI/2023/0206909 del 22 novembre 2023 di Roma Capitale;
(b) del “Parere tecnico preventivo relativo alla istanza ex art. 45 del d.lgs. 01/08/2003 n. 259 e ss.mm.ii., presentata per conto della soc. LE AL s.p.a. per l’installazione/modifica dell’impianto di telecomunicazioni rm via Properzio, via Properzio 2, Roma capitale”, Prot. 05/02/2024.0008062.U del 5 febbraio 2024, “Rif. Prot. ARPA n. 80462 in data 21/11/2023 - Nrg n. 1189 data 21/11/2023” dell’Arpa Lazio - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio e relativa nota di trasmissione;
(c) del “Parere tecnico preventivo relativo alla istanza ex art. 45 del d.lgs. 01/08/2003 n. 259 e ss.mm.ii., presentata per conto della soc. NE AL s.p.a. per l’installazione/modifica dell’impianto di telecomunicazioni rm via Properzio, via Properzio 2, Roma capitale”, Prot. 05/02/2024.0008060.U del 5 febbraio 2024, “Rif. Prot. ARPA n. 80462 in data 21/11/2023 - Nrg n. 1189 data 21/11/2023” dell’Arpa Lazio - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio e relativa nota di trasmissione;
(d) del parere favorevole della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali prot. RI/2024/0004017 del 29 gennaio 2024;
(e) della nota di indizione della conferenza di servizi decisoria prot. QI 211405 del 28 novembre 2023, nonché del parere di Valutazione Ambientale Preliminare (V.A.P.), del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica prot. n. 1514 del 23 gennaio 2024;
(f) della nota recante la trasmissione delle integrazioni ai fini della conferenza di servizi, prot. n. 216447 del 4 dicembre 2023 e relativi allegati (non conosciuti);
(g) dell’autorizzazione sismica formatasi per silenzio-assenso sull’istanza prot. n. 2024-0000115038 154588;
(h) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;
nonché per la condanna dell’amministrazione resistente all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta, ivi compresa la rimozione dell’impianto e la riduzione in pristino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di IN - Infrastrutture Wireless ALne S.p.A. e LE AL S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 11 settembre 2024, LA ER, RN DE, NC ET CA e AR TI hanno impugnato gli atti amministrativi indicati in epigrafe, propedeutici all’installazione di una stazione radio base (di seguito anche “SRB”) su una palazzina sita in Roma, via Properzio n. 2, conseguenti all’istanza unica presentata il 21 novembre 2023 da NE AL S.p.A., anche per conto di LE AL S.p.A. (di seguito rispettivamente “NE” e “LE”).
2. In punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto che:
(i) la SRB in questione è collocata di fronte al condominio di via Cola di Rienzo n. 243, dove essi risiedono (sig.ri ER e DE) ovvero sono proprietari di unità immobiliari (sig.ri ET CA e TI);
(ii) sul tetto del fabbricato di via Properzio n. 2 sono già ubicate altre due SRB: una di proprietà di Wind Tre S.p.A., l’altra di proprietà di IA AL S.p.A. (quest’ultima, oggetto di un contenzioso tutt’ora pendente in Consiglio di Stato, Sez. VI – R.G. n. 8569/2023);
(iii) il 19 giugno 2024, il sig. ER trasmetteva a Roma Capitale un’istanza di accesso finalizzata a conoscere gli atti relativi alla SRB in questione;
(iv) in seguito ad una interlocuzione sull’oggetto della domanda, il 14 agosto 2024 Roma Capitale comunicava al sig. ER il link dal quale scaricare telematicamente la documentazione; l’ARPA aveva già dato riscontro positivo alla richiesta di accesso il 17 luglio 2024;
(iv) i ricorrenti acquisivano così gli atti del procedimento di cui si discute, come di seguito descritti;
(v) segnatamente, dopo la presentazione dell’istanza unica datata 21 novembre 2023, Roma Capitale indiceva una conferenza di servizi decisoria, domandando alle amministrazioni e agli uffici coinvolti di rendere le proprie determinazioni;
(vi) in seguito, il Dipartimento Ciclo Rifiuti trasmetteva il parere favorevole di Valutazione Ambientale Preliminare (V.A.P.) del 23 gennaio 2024, ponendo due condizioni: (i) «che le antenne siano posizionate il più possibile aderenti al palo verticale, compatibilmente con le esigenze tecniche [...]»;(ii) «che[...], sia valutata la possibilità di mantenere un mascheramento della parte bassa del palo, con altezza almeno fino alla base delle antenne posizionate inferiormente, che sia il più possibile simile a quello esistente come dimensioni in pianta ed alzato nonché come colorazione»; anche la Soprintendenza Capitolina il 29 gennaio 2024 esprimeva un parere favorevole, rilevando che «l’adeguamento tecnologico della SRB non comporta modifiche sostanziali all’impianto esistente»;
(vii) il 5 febbraio 2024, l’ARPA rilasciava i pareri tecnici preventivi sulle antenne di NE e LE i quali, esprimendosi favorevolmente; al contempo, i pareri assumevano di aver valutato la documentazione prodotta dalle controinteressate e i valori previsionali del campo elettrico «aggiunti ai preesistenti valori del campo elettromagnetico»; gli stessi pareri prescrivevano l’interdizione al pubblico accesso delle «aree immediatamente circostanti gli elementi radianti» ovvero in quelle in cui «in sede di valutazione previsionale siano stati calcolati valori di campo elettrico, magnetico o densità di potenza superiori ai limiti di esposizione di cui all'art. 3 del DPCM 08/07/2003»;
(viii) non essendo intervenuti dinieghi da parte delle amministrazioni competenti, in data 6 febbraio 2024 NE chiedeva certificazione dell’avvenuta autorizzazione e, in seguito, attestava la formazione silenzio assenso ex art. 44, co. 10, del d.lgs. 259/2003;
(xi) il 16 maggio 2024, NE trasmetteva a Roma Capitale la comunicazione di inizio lavori con avvio delle opere di realizzazione della SRB previsto per il 21 maggio 2024. In data 25 giugno 2024 la Polizia Locale effettuava un sopralluogo, nel quale constatava che «erano visibili lavori posti in essere e non conclusi a tal fine».
2. Tutto ciò premesso in punto di fatto, i ricorrenti hanno articolato sette motivi di impugnazione, di seguito sinteticamente riportati.
In primo luogo, hanno sostenuto la decadenza dal titolo, in quanto le società controinteressate non avevano comunicato all’ente locale e all’ARPA l’attivazione dell’impianto, come prescritto dall’art. 44, co. 11, del d.lgs. 259/2003 e dall’art. 7 del “Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile di Roma Capitale” (di seguito il “Regolamento”).
In secondo luogo, il procedimento autorizzatorio sarebbe affetto dalla violazione delle disposizioni statali e regolamentari in materia di pubblicità delle istanze aventi ad oggetto l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici (ossia l’art. 44, co. 5, del d.lgs. 259/2003 e l’art. 11, ultimo comma, del Regolamento).
Nel terzo motivo di ricorso si sostiene che l’autorizzazione sarebbe viziata, in via derivata, dalla illegittimità del parere dell’ARPA, redatto sulla base di informazioni erronee fornite da NE e LE, in violazione della l. 36/2001 e del d.P.C.M. 8 luglio 2003. Nello specifico, a differenza di quanto dichiarato nell’analisi di impatto elettromagnetico (di seguito “AIE”) allegata all’istanza, non corrisponderebbe al vero che non vi sono edifici sensibili nel raggio di 100 metri dalla SRB in progetto e che «in un raggio di 200 metri non si trovano altre SRB». Peraltro, nella redazione dell’AIE, le controinteressate avrebbero omesso di effettuare le verifiche di impatto dei campi elettromagnetici rispetto alle abitazioni dei ricorrenti, svolgendole invece rispetto a punti di stima insignificanti. I risultati raccolti nell’AIE, inoltre, sarebbero in ogni caso inverosimili, alla luce della perizia compiuta su richiesta dei ricorrenti, che dava atto del superamento dei valori limite imposti dalla l. 36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003. Nello stesso motivo di ricorso si eccepisce poi che le controinteressate non avrebbero adempiuto alle prescrizioni impartite dall’ARPA nel parere sopra riportato.
Nel quarto motivo di gravame si sostiene l’assenza di qualsiasi istruttoria da parte di Roma Capitale finalizzata a: (i) valutare il rispetto dei principi generali in tema di allocazione delle SRB e, in particolare, la verifica della non esistenza di aree preferenziali, prescritta dall’art. 3 del Regolamento; (ii) il rispetto della distanza dai siti sensibili, che anzi sarebbe stata violata, così ponendosi in contrasto con l’art. 4 del Regolamento; (iii) il rispetto della legittimità edilizia dell’area interessata dall’intervento, prescritta dall’art. 4, ultimo comma, del Regolamento. Al contempo, la scelta di allocare la nuova SRB su un immobile che vede già presenti altre installazioni si porrebbe in contrasto con il principio generale di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, di cui al Regolamento stesso.
Il quinto motivo di ricorso ha ad oggetto un difetto di istruttoria e motivazione rispetto ai pareri di valutazione ambientale preliminare e della Soprintendenza capitolina, i quali si fonderebbero sull’erroneo assunto – indotto dalle dichiarazioni delle controinteressate – secondo cui l’«adeguamento della SRB non comporta modifiche sostanziali all’impianto esistente».
Nel sesto motivo di ricorso si rileva il difetto di istruttoria dell’autorizzazione sismica, formatasi per silenzio assenso. Si osserva, a sostegno di tale conclusione, che l’asseverazione del tecnico incaricato dalle controinteressate, al fine di ottenere l’autorizzazione sismica, non esprime l’assunzione della responsabilità penale per le dichiarazioni rese e non è accompagnata dal necessario progetto esecutivo.
Infine, nel settimo motivo di ricorso si sostiene l’inesistenza del provvedimento autorizzatorio tacito, in quanto l’istanza delle controinteressate, come emerso dai precedenti motivi di impugnazione, non sarebbe corredata da tutta la documentazione necessaria e gli allegati fornirebbero una rappresentazione errata circa il rispetto dei presupposti di legge. Segnatamente, ci si riferisce: « (i) al fatto che –contrariamente alle dichiarazioni delle controinteressate – nel raggio di 200 m nei dintorni della SRB in progetto sono presenti altre emittenti; (ii) al fatto che nell’AIE non sono stati presi in considerazione tre edifici che ospitano siti sensibili; (iii) alla circostanza che nell’AIE i punti di esposizione alle onde elettromagnetiche sono stati computati in maniera elusiva della normativa di riferimento; (iv) alla carenza della dichiarazione relativa alla verifica della non esistenza di aree preferenziali; (v) all’assenza della dichiarazione sulla compatibilità della SRB rispetto ai c.d. “siti sensibili” e della legittimità edilizia dell’area interessata dall’intervento;(vi) all’inadempimento delle prescrizioni impartite nel parere V.A.P.; (vii) alla “Descrizione generale d’intervento” nel progetto architettonico, presentato come un “intervento di modesta entità”, mentre in realtà si tratta di un impianto radicalmente diverso e più impattante rispetto al precedente; (viii) all’assenza dei contenuti minimi del progetto esecutivo ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica ».
In via istruttoria, i ricorrenti hanno chiesto una verificazione « onde accertare la sussistenza dei requisiti di legge ai fini del rilascio dell’autorizzazione per la SRB per cui è causa ».
3. Roma Capitale si è costituita in giudizio il 16 settembre 2024 con atto di mero stile ed ha allegato documentazione inclusiva di una relazione sui fatti di causa redatta dall’Ufficio Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Pianificazione Generale. In tale atto, oltre a ripercorrere i passaggi della vicenda oggetto di giudizio, l’Amministrazione comunale afferma che « l’Ufficio procedente di questa Struttura consider[a] “adeguamento” qualsiasi modifica di una Stazione Radio Base preesistente, indipendentemente dall’entità dell’intervento che può comprendere anche un IN o uno sharing, come nel caso in specie. Pertanto, trattandosi di un’autorizzazione su un impianto esistente già consolidato (…) non viene richiesta la legittimità dell’area interessata essendo quest’ultimo aspetto già stato oggetto di valutazione nel progetto di nuova installazione della stessa presentato nel 2015 quando ancora non era entrato in vigore il Regolamento sulla telefonia di cui alla D.A.C. 26/2015 . Lo stesso argomento si può invocare rispetto alla verifica delle aree preferenziali e conseguente minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici entrambi previsti nell’art. 3 del richiamato Regolamento, nonché per la distanza dai siti sensibili. Per quest’ultimo argomento sono intervenute, inoltre, alcune sentenze del Consiglio di Stato (nn. 206/2021, 210/2021 e 374/2021) per le quali, come noto, risulta caducato il primo comma dell’articolo 4 del Regolamento approvato con Deliberazione A.C. n. 26/2015 che prevedeva il rispetto della suindicata distanza ».
4. Con memoria in data 4 ottobre 2024, IN e LE hanno resistito al ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni.
In via preliminare hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto delle condizioni dell’azione, rilevando, per un verso, che i ricorrenti avrebbero ricondotto il loro interesse alla mera vicinitas e, per altro verso, che l’intervento di cui si discute consisterebbe nel semplice adeguamento di un impianto installato nel 2015 che non aveva mai dato luogo, in precedenza, a contestazioni. Hanno evidenziato, in proposito, che l’eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe la rimozione dell’impianto, ma la semplice retrocessione alla situazione preesistente.
Difetterebbero anche i presupposti necessari per la proposizione di un ricorso collettivo, considerato che coloro che risiedono nell’immobile di via Cola di Rienzo sono portatori di un interesse potenzialmente conflittuale con quelli che, pur possedendo un appartamento, risiedono altrove.
La difesa delle controinteressate si è incentrata poi sulla esatta qualificazione dell’intervento di cui si discute: al contrario di quanto dedotto dai ricorrenti non si tratterebbe di una nuova struttura, bensì della « riconfigurazione di una SRB esistente, mediante la sostituzione di alcuni apparati e l’installazione di altri impianti, per consentire il IN tra IM e NE ». L’intervento sarebbe perciò soggetto, non al regime autorizzatorio previsto dall’art. 44 del d.lgs. 259/2003, bensì a quello liberalizzato di cui all’art. 45 del d.lgs. 259/2003, che sottopone gli interventi siffatti alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività. Ne deriverebbe l’inammissibilità del ricorso in quanto, per contestare gli interventi di modifica e riconfigurazione ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 259/2003 andrebbe chiesta tutela ai sensi dell’art. 19, co. 6 ter , della l. 241/1990 e non attraverso il mezzo impugnatorio in concreto utilizzato.
Inoltre, rilevano le controinteressate che anche qualora si volesse ritenere che l’intervento in questione sia soggetto al regime autorizzatorio previsto dall’art. 44 del d.lgs. 259/2003, il ricorso sarebbe tardivo, in quanto, come indicato nella comunicazione di inizio lavori, le attività sono iniziate il 21 maggio 2024 e da tale momento sarebbe decorso il termine di impugnazione.
IN e IM hanno rilevato poi:
(i) con riguardo al primo motivo di ricorso, anzitutto che « le attività di installazione non sono ancora state completate, mancando alcuni interventi di natura tecnica sugli apparati » sicché nessuna comunicazione sarebbe dovuta; in secondo luogo, che in ogni caso una eventuale omissione di tale comunicazione non avrebbe determinato alcun effetto decadenziale;
(ii) con riguardo al secondo motivo di ricorso, che l’intervento, essendo sottoposto all’ iter semplificato previsto dall’art. 45 del d.lgs. 259/2003, non è soggetto ad alcun onere pubblicitario; in ogni caso la dedotta violazione non comporterebbe «ex se l’illegittimità dell’autorizzazione, bensì solo l’obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi all’esito di una rinnovata istruttoria emendata dal vizio partecipativo » e, inoltre, sarebbe soggetta alla disciplina dei c.d. vizi non invalidanti prevista dall’art. 21 octies , co. 2, secondo periodo, della l. 241/1990;
(iii) sul terzo motivo di ricorso, che l’ARPA avrebbe correttamente svolto le proprie valutazioni esaminando le AIE dei gestori e tutti i dati in suo possesso riguardanti le SRB, impianti e altre sorgenti di campi elettromagnetici, rilasciando il nulla osta dopo aver appurato il rispetto dei limiti e delle soglie di cui al DPCM 8 luglio 2003. Inoltre, sebbene nelle AIE fosse riportato che « in un raggio di 200 metri non si trovano altre SRB », nelle planimetrie all’interno della relazione erano indicate le tre SRB esistenti. Quanto alla necessità di una istruttoria sui siti sensibili, premesso che le disposizioni sul punto non troverebbero applicazione rispetto alla riconfigurazione di un impianto preesistente, essa sarebbe stata svolta giungendo alla conclusione della loro assenza nel raggio di 100 metri dalla SRB, posto che i siti indicati nel ricorso non sarebbero qualificabili come sensibili;
(iv) con riguardo al quarto motivo di ricorso, che le disposizioni regolamentari richiamate dai ricorrenti riguardano l’installazione ex novo di SRB e non, come nel caso in esame, la modifica e la riconfigurazione di SRB esistenti (dovendosi peraltro rilevare che le stesse norme, per evitare la proliferazione di SRB, incentivano il c.d. IN );
(v) la tipologia di intervento indurrebbe a ritenere del tutto legittimi il parere VAP e quello della Soprintendenza Capitolina e, conseguentemente, ad affermare l’infondatezza del quinto motivo di ricorso;
(vi) quanto al sesto motivo di ricorso, che l’asseverazione del progettista è completa ed esaustiva e che in ogni caso la sua eventuale irregolarità non determinerebbe « l’illegittimità derivata del titolo in forza del quale sono stati assentiti gli interventi »;
(vii) l’infondatezza del settimo motivo di ricorso, posto che non si tratta di procedimento autorizzatorio ex art. 44 del d.lgs. 259/2003 ma di procedimento sottoposto a segnalazione certificata di inizio attività ex art. 45 dello stesso d.lgs., fermo restando che le criticità che secondo i ricorrenti avrebbero condotto alla mancata formazione del titolo tacito sono state confutate in precedenza.
Le controinteressate hanno chiesto inoltre di respingere l’istanza di verificazione, in quanto dalla documentazione in atti sarebbe possibile valutare la questione posta e, inoltre, per la sua genericità.
5. In esito all’udienza camerale dell’8 ottobre 2024, previa rinuncia delle parti ricorrenti alla domanda cautelare, la causa è stata rinviata per la discussione all’udienza pubblica del 18 febbraio 2025.
6. Il 26 novembre 2024, Roma Capitale ha depositato una ulteriore relazione redatta dall’Ufficio Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale, ove si legge che « nonostante la Soc. NE AL Spa effettuasse una modifica dell’impianto per la quale poteva essere applicato il procedimento semplificato, l’Ufficio procedente ha attivato comunque il più complesso procedimento ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. 259/2003, con l’indizione della Conferenza di Servizi ».
7. In pari data, i ricorrenti hanno depositato memoria ad ulteriore sostegno delle proprie pretese e, il 28 gennaio 2025, una memoria di replica.
In tali atti hanno anzitutto sostenuto, con riguardo alle eccezioni preliminari delle controparti: (i) di aver dimostrato un interesse a ricorrere, facendo riferimento « alla necessità di tutelare i beni giuridici della salute e dell’ambiente urbano, nonché alla tutela dell’incolumità (…), con tanto di perizie allegate »; (ii) che tra i ricorrenti vi sarebbe identità di posizioni sostanziali e processuali, tale da escludere conflitti di interessi e giustificare la possibilità di proporre un ricorso collettivo; (iii) che il ricorso era stato tempestivamente proposto, non essendovi elementi da cui desumere la conoscenza del provvedimento e della sua lesività prima dell’istanza di accesso proposta dal sig. ER, considerato anche che i lavori non erano materialmente completi neppure alla data del 25 giugno 2024, come attestato dal verbale di sopralluogo della Polizia Locale in atti.
Hanno affermato, poi, che: (i) la tesi secondo cui si tratterebbe della semplice modifica di un impianto preesistente sarebbe smentita dalle caratteristiche dell’intervento (installazione di ulteriori antenne, su una nuova e diversa infrastruttura passiva, con l’ingresso di un secondo operatore) e considerato che le stesse società hanno più volte fatto riferimento nel corso del procedimento al regime autorizzatorio di cui all’art. 44 del d.lgs. 259/2003; (ii) la modifica di cui all’art.10, co. 2, della l. 214/2023, che ha innalzato a 15 V/m il limite dei campi elettromagnetici, non avrebbe alcun impatto rispetto al procedimento di cui si discute, essendo entrata in vigore solo dal 29 aprile 2024, data successiva a quella in cui si è formato il silenzio assenso; (iii) la tutela della salute e la necessità di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici sarebbe in ogni caso prioritaria rispetto alla installazione di più impianti sulla medesima antenna; (iv) l’art. 21, co. 2, della l. 241/1990 non troverebbe applicazione rispetto alla violazione degli oneri pubblicitari previsti dalla normativa di settore e, in ogni caso, sarebbe emerso che, nel caso in cui i suddetti oneri fossero stati rispettati, l’esito del procedimento sarebbe stato diverso.
8. Anche le controinteressate hanno ulteriormente sviluppato le proprie argomentazioni nelle memorie depositate il 17 gennaio 2025 e nelle repliche depositate il 28 gennaio 2025.
9. Infine, all’udienza del 18 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, nei termini di seguito esplicitati.
11. In primo luogo devono essere esaminate le questioni preliminari con le quali le controinteressate hanno argomentato l’inammissibilità del ricorso introduttivo.
12. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire è infondata.
Ed invero, i ricorrenti – deducendo e documentando di essere proprietari di appartamenti collocati in un immobile adiacente all’antenna di cui si discute (ed alcuni di loro anche ivi residenti) – hanno prospettato che la realizzazione ed attivazione della SRB potrebbe comportare conseguenze potenzialmente dannose per la loro salute e per l'ambiente circostante, a causa delle esposizioni alle emissioni elettromagnetiche, non adeguatamente valutate dall'ARPA. Quanto dedotto appare sufficiente per radicare in capo agli stessi l'interesse al ricorso, considerato altresì che costituisce questione di merito (e non di rito) stabilire se sussista o meno quanto dedotto in termini di nocività della SRB (cfr. Cons. St., sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11203).
Né incide su tale valutazione il fatto che si tratta di un intervento effettuato su un impianto preesistente, atteso che i ricorrenti ben possono dedurre – come del resto hanno fatto – un interesse ad impedire le variazioni incidenti sulla morfologia della struttura e sulle sue caratteristiche trasmissive.
13. Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità per insussistenza dei presupposti per proporre un ricorso collettivo. Ed invero, le domande giudiziali dei ricorrenti presentano un identico oggetto e risultano rivolte contro gli stessi atti che vengono censurati e per i medesimi motivi, senza che emergano profili di conflitto di interessi, neppure a livello potenziale fra i ricorrenti (segnatamente tra chi risiede e chi non risiede nella palazzina di via Cola di Rienzo 243) perseguendo tutti la finalità dell'annullamento degli atti impugnati per conseguire il medesimo risultato della tutela di comuni situazioni giuridiche soggettive.
14. Ulteriore profilo di inammissibilità riguarderebbe lo strumento di tutela utilizzato dai ricorrenti. Secondo le controinteressate, infatti, trattandosi di un intervento sottoposto al regime di liberalizzazione contemplato dall’art. 45 del d.lgs. 259/2003, non vi sarebbe spazio per un’azione impugnatoria; i ricorrenti avrebbero dovuto agire ai sensi dell’art. 19, co. 6 ter , della l. 241/1990.
L’eccezione tocca il punto cruciale della presente controversia, ossia l’assoggettamento dell’intervento di cui si discute alla disciplina autorizzatoria prevista dall’art. 44 del d.lgs. 259/2003, ovvero a quella semplificata prevista dall’art. 45.
In proposito, occorre rilevare, in punto di fatto, che l’intervento di cui trattasi è così descritto nel progetto architettonico allegato all’istanza presentata da NE: « [l]’impianto esistente verrà adeguato attraverso l’installazione di n. 3 antenne 5G IM di progetto, la sostituzione di n. 3 antenne NE esistenti con n. 3 antenne NE/IM condivise di progetto, l’installazione di n. 2 parabole IM di progetto, l’inserimento di n. 12 RRU LE di progetto, l’installazione di n. 3 apparati IM di progetto e l’inserimento di n. 6 RRU NE di progetto. Verranno infine realizzate una serie di opere complementari atte a garantire la completa funzionalità dell’impianto radiomobile, il tutto come descritto al meglio nell’elaborato grafico di progetto allegato alla presente ». Dall’elaborato grafico si desume poi agevolmente che l’intervento comporta la modifica della struttura passiva su cui le antenne sono installate.
L’art. 45 del d.lgs. 259/2003, stabilisce – per quanto qui di interesse – che « [n]el caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza impregiudicata l'operatività del regime di cui ai commi 4-bis e 4-ter, al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate ».
Ciò posto, ritiene il Collegio che la descrizione dell’intervento operata nella relazione tecnica induca ad inquadrarlo nel novero dei nuovi impianti, sottoposti alla disciplina prevista dall’art. 44 del d.lgs. 259/2003. Nel caso di specie, infatti, le controinteressate, pur mantenendo la stessa collocazione geografica, intendono sostituire l’intero impianto, sia per quanto concerne l’infrastruttura passiva che per quel che riguarda le antenne su di essa apposte (cfr., per un caso analogo, Cons. St., Sez. VI, 11 giugno 2024, n. 5236).
Tale conclusione, del resto, è corroborata dal comportamento assunto sia dall’Amministrazione capitolina che, soprattutto, dall’operatore privato. Infatti l’Amministrazione, sebbene abbia sostenuto nelle relazioni in atti l’applicabilità dell’art. 45 del d.lgs. 259/2003, in realtà ha seguito il procedimento disciplinato dall’art. 44. NE, da parte sua, ha presentato istanza chiedendo il rilascio della necessaria autorizzazione, provvedendo infine ad autocertificare l’intervenuto silenzio-assenso ex art. 44, co. 10, del d.lgs. 259/2003. Si tratta di un comportamento evidentemente incompatibile con la censura di inammissibilità in questa sede avanzata.
15. L’eccezione di tardività del ricorso è, al pari delle precedenti, infondata.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che « con specifico riferimento all'impugnazione di un titolo edilizio rilasciato per un impianto di telecomunicazioni, ai fini della tempestività dell'impugnazione del titolo edilizio da parte del terzo a ciò legittimato, la piena conoscenza dalla quale decorre il termine decadenziale per la proposizione dell'impugnazione medesima va riferita al momento dell'ultimazione dei lavori, ovvero al momento nel quale la costruzione realizzata riveli in modo inequivoco le caratteristiche essenziali dell'opera agli effetti della sua eventuale difformità rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente, fermo restando che la prova della tardività dell'impugnazione deve essere fornita rigorosamente e incombe, secondo le regole generali, alla parte che la deduce » (così Cons. St., Sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3573).
Ebbene, il primo atto dal quale emerge con la dovuta certezza la consapevolezza dei ricorrenti delle caratteristiche dell’opera risiede nell’istanza di accesso datata 12 giugno 2024 (poi trasmessa il 19 giugno 2024), contenente una fotografia ritraente il nuovo impianto.
Non vi sono elementi che consentono di anticipare con certezza, rispetto a tale data, la decorrenza del termine decadenziale. In proposito va evidenziato, per un verso, che il caso in esame ha ad oggetto, come sopra già chiarito, la sostituzione di un impianto di telecomunicazioni preesistente, sicché i ricorrenti, per avere contezza della lesione subita, hanno dovuto apprezzare l’esatta consistenza dei lavori e le differenze rispetto al passato (circostanza che rende inapplicabile al caso di specie la recente giurisprudenza richiamata dalle controinteressate, ossia Cons. St., Sez. VI, 7 febbraio 2025, n. 953); per altro verso, che i lavori non risultavano essere “conclusi” neppure alla data del 25 giugno 2024, come dichiarato nel verbale di sopralluogo della Polizia locale (cfr. doc. 19 allegato dai ricorrenti)
In conclusione, posto che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato alle controparti l’11 settembre 2024, tenuto conto del termine di sospensione feriale, esso può dirsi tempestivo.
16. Fermo quanto sopra esposto, è ora possibile esaminare partitamente i motivi di ricorso.
17. Logicamente prioritaria è la trattazione del settimo motivo di ricorso, con il quale si mira a contestare la stessa formazione tacita del provvedimento autorizzatorio. Il motivo è infondato.
Ed invero, ai sensi dell’art. 44, co. 10, del d.lgs. 259/2003, «[l]e istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. (…) Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi ».
Come già evidenziato in un precedente arresto di questa Sezione (cfr. TAR Lazio, Sez. V Quater, 17 dicembre 2024, n. 22852), contenente ulteriori richiami alla più recente giurisprudenza di merito, « dalla normativa riportata si evince che competente a decidere sull’autorizzazione è l’Ente locale e che solo il “parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento” o il “dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali” sono atti idonei ad impedire la formazione del silenzio assenso oltre, naturalmente, l’esito negativo della conferenza di servizi o il diniego da parte dell’Ente locale ».
Ciò posto, ritiene il Collegio che nel caso in esame siano sussistenti tutti i presupposti per la formazione del silenzio-assenso. È, infatti, pacifico che entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda – avvenuta in data 21 novembre 2023 – non è intervenuto alcun atto idoneo ad impedire il perfezionamento del provvedimento favorevole tacito.
Ferma, dunque, l’“esistenza” del provvedimento autorizzatorio tacito, è possibile ora valutarne la legittimità, esaminando gli ulteriori motivi di ricorso.
18. Il primo motivo di gravame, attinente all’asserita decadenza dal titolo autorizzatorio, è infondato, considerato che l’impianto non risulta essere stato attivato, sicché nessuna comunicazione è allo stato dovuto. Peraltro, l’eventuale omissione della comunicazione di attivazione non costituirebbe motivo di decadenza dal titolo autorizzatorio.
19. È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, attinente alla violazione delle prescrizioni normative riguardanti la pubblicità dell’istanza.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 44, d.lgs. 259/2003: «[l]o sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. »
La pubblicità in questione mira ad assicurare la partecipazione al procedimento autorizzativo di tutti quei soggetti portatori di un interesse qualificato, in quanto esposti al futuro campo magnetico e interessati alla costruzione dell'impianto sotto il profilo urbanistico ed edilizio (cfr. Corte cost., 21 giugno 2007, n. 232).
Nel caso di specie, è pacifico che tale onere non sia stato assolto. A tale circostanza non può che conseguire l’illegittimità del provvedimento impugnato, considerata anche l’inapplicabilità, al vizio in questione, della disciplina “sanante” dettata dall’art. 21 octies , co. 2, della l. 241/1990 (in questi termini l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza, condiviso dal Collegio; cfr. in particolare TAR Campania - Napoli, sezione VII, 31 dicembre 2018, n. 7430; TAR Veneto, Sez. I, 21 luglio 2021). E, in ogni caso, non si può escludere la rilevanza dell’apporto partecipativo degli interessati nel procedimento in questione, considerato che tale procedimento non può considerarsi vincolato e che non si può ritenere dimostrato in giudizio che l’apporto procedimentale degli interessati non avrebbe potuto condurre il procedimento verso un esito differente.
20. Anche il quarto motivo di ricorso è fondato. L’intervento, come sopra descritto, avrebbe richiesto una istruttoria sul rispetto dei criteri di collocazione delle SRB, posto che l’identica collocazione geografica non esclude di per sé la necessità di effettuare una comparazione degli interessi potenzialmente confliggenti con l’installazione e, dunque, di valutare ove collocare l’impianto, sulla base dei criteri preferenziali stabiliti dall’ente locale. Ciò si desume, oltre che dai principi sanciti in un precedente dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, 10 marzo 2023, n. 2535, secondo cui « l’esigenza di garantire la tutela della salute comunque è prioritaria rispetto alla installazione di più impianti sulla medesima antenna »), anche dallo stesso Regolamento adottato da Roma Capitale sulla materia, laddove, all’art. 3, si afferma che sono da privilegiare gli interventi di IN « compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell’esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici ».
21. Il Collegio non ritiene fondato, invece, il quinto motivo di ricorso, in quanto dalla lettura della valutazione ambientale preliminare e del parere della Soprintendenza capitolina emerge lo svolgimento di un concreto esame delle caratteristiche dell’impianto, riferito anche alle sue specifiche morfologiche, che non risulta affetto da profili di irragionevolezza tecnica.
22. Il sesto ed il terzo motivo di ricorso vengono assorbiti, tenuto conto, con riguardo a quest’ultimo, che in sede di eventuale riesercizio del potere l’Amministrazione dovrà confrontarsi con sopravvenienze normative (l’innalzamento del limite dei campi elettromagnetici operato dalla l. 214/2023) e fattuali (relativi ai recenti accertamenti svolti dall’ARPA sui campi elettromagnetici in Via Cola di Rienzo 243 – cfr. doc. allegato il 10 febbraio 2025 dai ricorrenti – ed alle vicende processuali involgenti le ulteriori antenne installate sull’immobile di via Properzio n. 2) che rendono allo stato inutile indugiare ulteriormente sui profili ivi contestati.
23. La particolarità della vicenda e la complessità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. 259/2003 relativa all’impianto di telecomunicazioni sito in Via Properzio n. 2, rilasciata da Roma Capitale per silenzio assenso sull’istanza presentata il 21 novembre 2023 da NE, anche per conto di LE.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO