Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/06/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 980/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 980/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CATTANEO AMANDA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CATTANEO AMANDA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1)- Il sig. verserà l'importo di E 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a Controparte_1 titolo di concorso nel mantenimento, direttamente alla figlia ed E 500,00 alla sig.ra Per_1 Parte_1
a titolo di concorso nel mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora completamente
[...] Per_2 economicamente autosufficiente, oltre all'80% delle spese straordinarie, che verranno versate alla signora, ove le parti dovessero concorrere a tale titolo a spese a cui i figli non dovessero essere in grado di far fronte;
2)- I coniugi dichiarano per il resto di aver definito tra loro ogni questione e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione.
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Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in AN NA IA (NO) in data 18/09/1994 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 46 parte II, serie A, anno 1994. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (06/04/1998) e (26/12/2003). Per_1 Per_2
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 30/04/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN NA IA (NO) in data 18/09/1994 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 46 parte II, serie A, anno 1994.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pag. 2 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 9 maggio 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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