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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 10.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 4981/2023 R.G. promossa da:
, nato il [...], a [...] e residente in S. Marco Evangelista Parte_1
(CE), alla via Lenin, n. 34, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni DE FILIPPO, presso il quale elettivamente domicilia in Capodrise (CE), alla via E. Tazzoli, n. 7, come da procura in atti, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti, RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. ad ATPO n. R.G. 2421/2022 – Assegno d'Invalidità Ordinario (L. 222/1984).
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.4.2022, l'istante in epigrafe, “addetto , Parte_2 proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno di invalidità ordinaria, atteso che l' aveva rigettato la domanda amministrativa del 21.10.2021. CP_1
Avverso tale provvedimento, deduceva di aver presentato ricorso al Comitato Provinciale
anch'esso parimenti respinto il 16.3.2022. CP_1
Il C.T.U. nominato in fase di ATPO, dott. non riconosceva la Persona_1 sussistenza del requisito sanitario per l'assegno d'invalidità ordinaria, sostenendo che l'istante non presentava una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini e, pertanto, non risultava soddisfatto il requisito sanitario previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 1 della Legge 222/84) ai fini del riconoscimento.
Il ricorrente formulava la dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO. Entro 30 giorni dal dissenso, parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 27.07.2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione: la domanda, espletato l'accertamento tecnico preventivo, è dunque procedibile.
L' si costituiva in giudizio, contestando diffusamente le argomentazioni del CP_1 ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda.
Ritenuta la necessità di approfondimenti d'indagine, il 27.5.2024 è stato conferito nuovo incarico al CTU dott. , al fine della valutazione dell'incidenza sulla Persona_2 capacità lavorativa specifica delle patologie attestate da nuova documentazione clinica, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., previa riunione al presente procedimento di quello ex art. 445 bis c.p.c., recante n. R.G. 2421/2022, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATPO. Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che
“nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio, che si incentra evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU. In via preliminare, il ricorso è tanto ammissibile, quanto procedibile;
per cui la decidibilità della controversia si sposta al merito.
Motivi di contestazione in estrema sintesi:
- sottovalutazione dell'incidenza delle patologie sulle mansioni specifiche ed, in particolare, del nesso causale delle stesse patologie sulla persona guardata nel suo complesso: “considerata anche la giovane età, la patologia di amputazione traumatica tarso- metatarsale avampiede sinistro, l'ipertensione arteriosa, l'artrosi polidistrettuale con impegno funzionale e la sindrome ansioso depressiva con agorafobia, danno vita ad episodi di umore depresso accompagnati principalmente da una bassa autostima e perdita di interesse o piacere nelle attività normalmente piacevoli. Associata poi all'intolleranza del tutore per la deambulazione che non permette un'adeguata postura con stazione eretta instabile, impossibile solo su un arto, disturbo dell'equilibrio e deambulazione ridotta e possibile per i lunghi tratti solo con ausilio, dà vita a frequenti episodi di limitazione funzionale che rendono la vita lavorativa e non del periziato praticamente impossibile dovuta a sforzi prolungati, ma anche alla ripresa dell'attività dopo il riposo (alzarsi dal letto, alzarsi dalla sedia etc.)”;
- omessa indicazione delle percentuali di invalidità;
- omessa valutazione dei documenti successivi autorizzati relativi alla artrosi polidistrettuale. Nella presente fase di giudizio si è ritenuto opportuno procedere al rinnovo della CTU.
Sul punto, per quanto concerne i rapporti tra la fase di ATP e quella successiva di opposizione e i poteri delle parti, giova ricordare come dal tenore letterale dell'art. 445bis c.p.c. emerga con chiarezza che il legislatore ha inteso prevedere il giudizio di verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase preventiva e fase, eventuale, di opposizione). Il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, dunque, è stato concepito al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio»; pertanto, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. A ciò si aggiunga, inoltre, che la fase a cognizione piena successiva ed eventuale non può essere considerata quale strumento di “rimessione in termini”, in grado di ripristinare poteri che la parte ha rinunciato ad esercitare in sede di ATPO e che, pertanto, le sono definitivamente preclusi. Come secondo la giurisprudenza più accorsata, la fase dell'ATPO non costituisce mero
“onere processuale” al fine di potere addivenire ad un giudizio a cognizione piena, ma, anche alla luce della finalità deflattiva ed acceleratoria del contenzioso, si pone, invece, come un filtro processuale, che consente di introdurre il giudizio cognizione piena, tuttavia soltanto a fronte di censure “specifiche”, da muoversi avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito della fase a cognizione sommaria.
Il CTU, dopo aver raccolto l'anamnesi, aver esaminato tutta la documentazione clinica prodotta ed aver effettuato un approfondito esame obiettivo ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali:
“- SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA DI LIEVE ENTITA'. […] Nel caso in specie, l'ideazione è formalmente ben strutturata, ma polarizzata su tematiche di tipo ipocondriaco, di inutilità della propria vita, di estrema precarietà per la propria vita. Tenuto conto del grado, questa minorazione accertata, può essere valutata con un valore percentuale complessivo del 5%.
- AORTOMIOCARDIOSCLEROSI MODERATAMENTE IPERTENSIVA. […] Nel caso de quo, il paziente presenta delle lesioni tipiche dell'arterosclerosi, che sono compatibili con l'età della stessa, e che, comunque, almeno per il momento, comportano solo un aumento moderato della pressione arteriosa che potrebbe trovare grande giovamento da una alimentazione appropriata e da una terapia farmacologica mirata. Allo stato attuale, tenuto conto del grado (ipertensione di grado medio con lievi segni di danno vascolare: ipertrofia ventricolare sinistra) questa minorazione accertata, può essere valutata con un valore percentuale del 10%.
- AMPUTAZIONE AVAMPIEDE SINISTRO. Tenuto conto del grado, questa minorazione accertata, può essere valutata con un valore percentuale complessivo del 25%”. Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni-medico legali: “le affezioni accertate, riferite e discusse al punto 1 incidono sulla funzionalità dei vari organi e apparati interessati. Esse, attualmente, incidono complessivamente sulla capacità di lavoro dell'assicurato, tenuto conto del sesso, età, attività esercitata ed attitudini del soggetto. Detta patologie non riducono in modo permanente a meno di 1/3, e precisamente, nella misura del 40% (QUARANTA PER CENTO), la capacità di lavoro del soggetto in esame in occupazioni confacenti alle sue attitudini (magazziniere) a decorrere dalla domanda amministrativa”. In conclusione, non sono risultate, complessivamente, infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, in linea con la precedente CTU resa in fase di ATP. Ciò a riprova che il CTU ha specificamente preso in considerazione le patologie lamentate, ha preso posizione sulle malattie predette, in relazione alle specifiche mansioni ed attitudini lavorative dell'istante e ne ha valutato correttamente l'incidenza.
Tanto in accordo con la normativa in materia. Infatti, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165: Assegno ordinario di invalidità: Co. I: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni Controparte_1 confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. Co. II: “Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità”.
Si rammenta in proposito che, con riguardo ai criteri medico-legali d'indagine, anch'essi oggetto di censura in ricorso, “in materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 23/04/2019, n.11185). Di talché, il parametro prescelto dall'ausiliario del Giudice non può essere quello dell'invalidità civile, nemmeno per analogia (cfr. Corte appello Catanzaro sez. lav., 24/04/2017, n.745). La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da sempre sostenuto che “la sussistenza del requisito posto dalla Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato” (Cassazione civile sez. VI, 25/02/2019, n.5477 conforme a Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16141; Cassazione civile sez. lav., 12/06/2018, n.15303). In termini ancora più chiari, la sussistenza del requisito sanitario richiesto “deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute” (Cassazione civile sez. VI, 13/03/2017, n.6443, conforme a Cass. Civ., sez. L., del 06/07/2007, n. 15265 e Cass. Civ., sez. L., del 09/03/2001, n. 3519).
In conclusione, nulla induce a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite. Le risultanze della C.T.U. espletata nel presente giudizio sono risultate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato. In altri termini la valutazione espressa dal CTU in base alla scienza medico – legale non viene confutata con argomenti scientifici né di natura obiettiva;
piuttosto, viene espresso un mero dissenso diagnostico, che contrappone la propria valutazione a quella del consulente. L'elaborato appare non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Si rammenta, altresì, che la consulenza non è stata resa oggetto di osservazioni alle bozze (cfr. all. alla relazione, posta certificata inviata il 13.9.2025); pertanto, è tardiva oltre che meramente esplorativa la richiesta presentata con le ultime note sostitutive d'udienza dalla Difesa di mettere a confronto il CTU con il CTP dott. che non ha Persona_3 nemmeno partecipato alle operazioni peritali ex art. 195 c.p.c., sprecando una valida occasione di confronto dialettico. Inoltre, al riguardo, ed in via generale, si ritiene condivisibile che un Consulente tecnico, in caso di dubbi e/o di discrepanze significative nonché sulla scorta delle proprie conoscenze e competenze professionali, possa (anzi debba, non rivestendo un ruolo meramente notarile nella registrazione/assunzione di atti!) in scienza e coscienza condurre in autonomia la propria analisi e persino optare per un difforme orientamento valutativo, anche in misura sostanziale, rispetto a quello prospettato eventualmente dagli Specialisti nei certificati acquisiti agli atti.
Per completezza, conclusivamente, è d'uopo rammentare che quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può sicuramente il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal C.T.U.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo, com'è nel caso di specie (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Infine, la Difesa ha chiesto un nuovo rinnovo di perizia, non condividendo le conclusioni cui il CTU è giunto. Ebbene, la parte non ha adempiuto – diversamente da quanto postulato dalla S.C. (da ultimo, ex multis, Cass. civ., sez. VI, sent. n. 7886/2019) - all'onere di provare la specifica sussistenza dei presupposti di legge per la sussistenza dei requisiti legittimanti la prestazione, contrapponendo, piuttosto, alle valutazioni del CTU un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative;
ciò non legittima la reiterazione ad libitum e ad infinitum delle operazioni peritali, fino a quando non si sarà soddisfatti della risposta dell'ausiliario del giudice.
Stante l'irritualità della dichiarazione formulata ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., per mancata indicazione del reddito dell'intero nucleo familiare, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di CTU per entrambe le fasi di giudizio sono liquidate a carico dell' in solido CP_1 con parte ricorrente, come da separato decreto (v. Cass. 28094/2009).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquida in € 2.600,00, oltre IVA, Cpa – se dovute - e spese generali come per legge;
c) spese di CTU come già liquidate con separato decreto e poste a carico delle parti in solido, per entrambe le fasi di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 10.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 4981/2023 R.G. promossa da:
, nato il [...], a [...] e residente in S. Marco Evangelista Parte_1
(CE), alla via Lenin, n. 34, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni DE FILIPPO, presso il quale elettivamente domicilia in Capodrise (CE), alla via E. Tazzoli, n. 7, come da procura in atti, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti, RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. ad ATPO n. R.G. 2421/2022 – Assegno d'Invalidità Ordinario (L. 222/1984).
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.4.2022, l'istante in epigrafe, “addetto , Parte_2 proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti l'assegno di invalidità ordinaria, atteso che l' aveva rigettato la domanda amministrativa del 21.10.2021. CP_1
Avverso tale provvedimento, deduceva di aver presentato ricorso al Comitato Provinciale
anch'esso parimenti respinto il 16.3.2022. CP_1
Il C.T.U. nominato in fase di ATPO, dott. non riconosceva la Persona_1 sussistenza del requisito sanitario per l'assegno d'invalidità ordinaria, sostenendo che l'istante non presentava una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini e, pertanto, non risultava soddisfatto il requisito sanitario previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 1 della Legge 222/84) ai fini del riconoscimento.
Il ricorrente formulava la dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO. Entro 30 giorni dal dissenso, parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 27.07.2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione: la domanda, espletato l'accertamento tecnico preventivo, è dunque procedibile.
L' si costituiva in giudizio, contestando diffusamente le argomentazioni del CP_1 ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda.
Ritenuta la necessità di approfondimenti d'indagine, il 27.5.2024 è stato conferito nuovo incarico al CTU dott. , al fine della valutazione dell'incidenza sulla Persona_2 capacità lavorativa specifica delle patologie attestate da nuova documentazione clinica, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., previa riunione al presente procedimento di quello ex art. 445 bis c.p.c., recante n. R.G. 2421/2022, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Al riguardo, va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATPO. Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che
“nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio, che si incentra evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU. In via preliminare, il ricorso è tanto ammissibile, quanto procedibile;
per cui la decidibilità della controversia si sposta al merito.
Motivi di contestazione in estrema sintesi:
- sottovalutazione dell'incidenza delle patologie sulle mansioni specifiche ed, in particolare, del nesso causale delle stesse patologie sulla persona guardata nel suo complesso: “considerata anche la giovane età, la patologia di amputazione traumatica tarso- metatarsale avampiede sinistro, l'ipertensione arteriosa, l'artrosi polidistrettuale con impegno funzionale e la sindrome ansioso depressiva con agorafobia, danno vita ad episodi di umore depresso accompagnati principalmente da una bassa autostima e perdita di interesse o piacere nelle attività normalmente piacevoli. Associata poi all'intolleranza del tutore per la deambulazione che non permette un'adeguata postura con stazione eretta instabile, impossibile solo su un arto, disturbo dell'equilibrio e deambulazione ridotta e possibile per i lunghi tratti solo con ausilio, dà vita a frequenti episodi di limitazione funzionale che rendono la vita lavorativa e non del periziato praticamente impossibile dovuta a sforzi prolungati, ma anche alla ripresa dell'attività dopo il riposo (alzarsi dal letto, alzarsi dalla sedia etc.)”;
- omessa indicazione delle percentuali di invalidità;
- omessa valutazione dei documenti successivi autorizzati relativi alla artrosi polidistrettuale. Nella presente fase di giudizio si è ritenuto opportuno procedere al rinnovo della CTU.
Sul punto, per quanto concerne i rapporti tra la fase di ATP e quella successiva di opposizione e i poteri delle parti, giova ricordare come dal tenore letterale dell'art. 445bis c.p.c. emerga con chiarezza che il legislatore ha inteso prevedere il giudizio di verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase preventiva e fase, eventuale, di opposizione). Il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, dunque, è stato concepito al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio»; pertanto, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. A ciò si aggiunga, inoltre, che la fase a cognizione piena successiva ed eventuale non può essere considerata quale strumento di “rimessione in termini”, in grado di ripristinare poteri che la parte ha rinunciato ad esercitare in sede di ATPO e che, pertanto, le sono definitivamente preclusi. Come secondo la giurisprudenza più accorsata, la fase dell'ATPO non costituisce mero
“onere processuale” al fine di potere addivenire ad un giudizio a cognizione piena, ma, anche alla luce della finalità deflattiva ed acceleratoria del contenzioso, si pone, invece, come un filtro processuale, che consente di introdurre il giudizio cognizione piena, tuttavia soltanto a fronte di censure “specifiche”, da muoversi avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito della fase a cognizione sommaria.
Il CTU, dopo aver raccolto l'anamnesi, aver esaminato tutta la documentazione clinica prodotta ed aver effettuato un approfondito esame obiettivo ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali:
“- SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA DI LIEVE ENTITA'. […] Nel caso in specie, l'ideazione è formalmente ben strutturata, ma polarizzata su tematiche di tipo ipocondriaco, di inutilità della propria vita, di estrema precarietà per la propria vita. Tenuto conto del grado, questa minorazione accertata, può essere valutata con un valore percentuale complessivo del 5%.
- AORTOMIOCARDIOSCLEROSI MODERATAMENTE IPERTENSIVA. […] Nel caso de quo, il paziente presenta delle lesioni tipiche dell'arterosclerosi, che sono compatibili con l'età della stessa, e che, comunque, almeno per il momento, comportano solo un aumento moderato della pressione arteriosa che potrebbe trovare grande giovamento da una alimentazione appropriata e da una terapia farmacologica mirata. Allo stato attuale, tenuto conto del grado (ipertensione di grado medio con lievi segni di danno vascolare: ipertrofia ventricolare sinistra) questa minorazione accertata, può essere valutata con un valore percentuale del 10%.
- AMPUTAZIONE AVAMPIEDE SINISTRO. Tenuto conto del grado, questa minorazione accertata, può essere valutata con un valore percentuale complessivo del 25%”. Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni-medico legali: “le affezioni accertate, riferite e discusse al punto 1 incidono sulla funzionalità dei vari organi e apparati interessati. Esse, attualmente, incidono complessivamente sulla capacità di lavoro dell'assicurato, tenuto conto del sesso, età, attività esercitata ed attitudini del soggetto. Detta patologie non riducono in modo permanente a meno di 1/3, e precisamente, nella misura del 40% (QUARANTA PER CENTO), la capacità di lavoro del soggetto in esame in occupazioni confacenti alle sue attitudini (magazziniere) a decorrere dalla domanda amministrativa”. In conclusione, non sono risultate, complessivamente, infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, in linea con la precedente CTU resa in fase di ATP. Ciò a riprova che il CTU ha specificamente preso in considerazione le patologie lamentate, ha preso posizione sulle malattie predette, in relazione alle specifiche mansioni ed attitudini lavorative dell'istante e ne ha valutato correttamente l'incidenza.
Tanto in accordo con la normativa in materia. Infatti, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 “Revisione della disciplina della invalidità pensionabile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165: Assegno ordinario di invalidità: Co. I: “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni Controparte_1 confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. Co. II: “Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità”.
Si rammenta in proposito che, con riguardo ai criteri medico-legali d'indagine, anch'essi oggetto di censura in ricorso, “in materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 23/04/2019, n.11185). Di talché, il parametro prescelto dall'ausiliario del Giudice non può essere quello dell'invalidità civile, nemmeno per analogia (cfr. Corte appello Catanzaro sez. lav., 24/04/2017, n.745). La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da sempre sostenuto che “la sussistenza del requisito posto dalla Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell'assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall'assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute;
sicché, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato” (Cassazione civile sez. VI, 25/02/2019, n.5477 conforme a Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16141; Cassazione civile sez. lav., 12/06/2018, n.15303). In termini ancora più chiari, la sussistenza del requisito sanitario richiesto “deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute” (Cassazione civile sez. VI, 13/03/2017, n.6443, conforme a Cass. Civ., sez. L., del 06/07/2007, n. 15265 e Cass. Civ., sez. L., del 09/03/2001, n. 3519).
In conclusione, nulla induce a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite. Le risultanze della C.T.U. espletata nel presente giudizio sono risultate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato. In altri termini la valutazione espressa dal CTU in base alla scienza medico – legale non viene confutata con argomenti scientifici né di natura obiettiva;
piuttosto, viene espresso un mero dissenso diagnostico, che contrappone la propria valutazione a quella del consulente. L'elaborato appare non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Si rammenta, altresì, che la consulenza non è stata resa oggetto di osservazioni alle bozze (cfr. all. alla relazione, posta certificata inviata il 13.9.2025); pertanto, è tardiva oltre che meramente esplorativa la richiesta presentata con le ultime note sostitutive d'udienza dalla Difesa di mettere a confronto il CTU con il CTP dott. che non ha Persona_3 nemmeno partecipato alle operazioni peritali ex art. 195 c.p.c., sprecando una valida occasione di confronto dialettico. Inoltre, al riguardo, ed in via generale, si ritiene condivisibile che un Consulente tecnico, in caso di dubbi e/o di discrepanze significative nonché sulla scorta delle proprie conoscenze e competenze professionali, possa (anzi debba, non rivestendo un ruolo meramente notarile nella registrazione/assunzione di atti!) in scienza e coscienza condurre in autonomia la propria analisi e persino optare per un difforme orientamento valutativo, anche in misura sostanziale, rispetto a quello prospettato eventualmente dagli Specialisti nei certificati acquisiti agli atti.
Per completezza, conclusivamente, è d'uopo rammentare che quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può sicuramente il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal C.T.U.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo, com'è nel caso di specie (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Infine, la Difesa ha chiesto un nuovo rinnovo di perizia, non condividendo le conclusioni cui il CTU è giunto. Ebbene, la parte non ha adempiuto – diversamente da quanto postulato dalla S.C. (da ultimo, ex multis, Cass. civ., sez. VI, sent. n. 7886/2019) - all'onere di provare la specifica sussistenza dei presupposti di legge per la sussistenza dei requisiti legittimanti la prestazione, contrapponendo, piuttosto, alle valutazioni del CTU un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative;
ciò non legittima la reiterazione ad libitum e ad infinitum delle operazioni peritali, fino a quando non si sarà soddisfatti della risposta dell'ausiliario del giudice.
Stante l'irritualità della dichiarazione formulata ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., per mancata indicazione del reddito dell'intero nucleo familiare, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di CTU per entrambe le fasi di giudizio sono liquidate a carico dell' in solido CP_1 con parte ricorrente, come da separato decreto (v. Cass. 28094/2009).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquida in € 2.600,00, oltre IVA, Cpa – se dovute - e spese generali come per legge;
c) spese di CTU come già liquidate con separato decreto e poste a carico delle parti in solido, per entrambe le fasi di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini