Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 12/01/2026, n. 124
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Estinzione del giudizio per adesione alla rottamazione

    La Corte ha applicato la normativa sull'interpretazione autentica dell'art. 1 co. 236 della L. 197/2022, secondo cui il giudice tributario deve dichiarare l'estinzione del giudizio sui carichi rottamati anche con il pagamento di una sola rata. Poiché risulta agli atti la dichiarazione di adesione, la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la documentazione attestante il versamento della prima rata, il giudizio deve essere estinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 12/01/2026, n. 124
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 124
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo