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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 12/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
MEMMO SERGIO, LA
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1221/2021 depositato il 18/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 73100 Lecce LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1353/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 02/11/2020
Atti impositivi: - PIGN. PR. TERZI n. 05984201900001034001 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Si riportano ai propri scritti e conclusioni e in particolare l'appellante chiede la declaratoria di cmc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente appellava la sentenza in epigrafe indicata per i motivi esposti nell'atto di gravame, concludendo per il suo accoglimento con rifusione delle spese.
Si costituiva l'ADER, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese.
L'ADER, nel corso del giudizio depositava memoria in cui riferiva che parte ricorrente in data 24.02.2025 ha depositato “Comunicazione di somme dovute, rottamazione quater n 2023062808181225”; che il contribuente risultava in regola con i pagamenti sino a quel momento eseguiti e che non era stata presentata rinunzia agli atti del giudizio da parte del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 12-bis del DL 84/2025, inserito in sede di conversione in legge, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 1 co. 236 della L. 197/2022 sull'estinzione del processo tributario a seguito dell'adesione alla c.d. “rottamazione dei ruoli”.
La suddetta norma della L. 197/2022 prevede che il giudizio tributario si estingua solo col pagamento integrale del debito rottamato documentato da una delle parti. Nelle more del pagamento il giudizio è sospeso. La revoca della sospensione avviene su istanza di una delle parti.
Con la nuova norma, invece, il legislatore stabilisce che l'art. 1 co. 236 della L. 197/2022 va interpretato nel senso che il giudice tributario deve dichiarare subito l'estinzione del giudizio sui carichi rottamati, anche con il pagamento di una sola rata e non di tutte le rate.
Il perfezionamento della definizione dei ruoli ai fini processuali si verifica quindi con l'accettazione della domanda e il pagamento della prima rata e da ciò consegue l'estinzione immediata del processo.
Nel caso di specie risulta in atti la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (art. 1 co. 235 della
L. 197/2022, la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in esito alla domanda (art. 1 co. 241 della L. 197/2022);la documentazione attestante il versamento della prima o unica rata per cui il giudizio deve essere estinto.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese
Lecce,15.12.2025 Il LA Il Presidente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
MEMMO SERGIO, LA
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1221/2021 depositato il 18/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 73100 Lecce LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1353/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 02/11/2020
Atti impositivi: - PIGN. PR. TERZI n. 05984201900001034001 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Si riportano ai propri scritti e conclusioni e in particolare l'appellante chiede la declaratoria di cmc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente appellava la sentenza in epigrafe indicata per i motivi esposti nell'atto di gravame, concludendo per il suo accoglimento con rifusione delle spese.
Si costituiva l'ADER, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese.
L'ADER, nel corso del giudizio depositava memoria in cui riferiva che parte ricorrente in data 24.02.2025 ha depositato “Comunicazione di somme dovute, rottamazione quater n 2023062808181225”; che il contribuente risultava in regola con i pagamenti sino a quel momento eseguiti e che non era stata presentata rinunzia agli atti del giudizio da parte del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 12-bis del DL 84/2025, inserito in sede di conversione in legge, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 1 co. 236 della L. 197/2022 sull'estinzione del processo tributario a seguito dell'adesione alla c.d. “rottamazione dei ruoli”.
La suddetta norma della L. 197/2022 prevede che il giudizio tributario si estingua solo col pagamento integrale del debito rottamato documentato da una delle parti. Nelle more del pagamento il giudizio è sospeso. La revoca della sospensione avviene su istanza di una delle parti.
Con la nuova norma, invece, il legislatore stabilisce che l'art. 1 co. 236 della L. 197/2022 va interpretato nel senso che il giudice tributario deve dichiarare subito l'estinzione del giudizio sui carichi rottamati, anche con il pagamento di una sola rata e non di tutte le rate.
Il perfezionamento della definizione dei ruoli ai fini processuali si verifica quindi con l'accettazione della domanda e il pagamento della prima rata e da ciò consegue l'estinzione immediata del processo.
Nel caso di specie risulta in atti la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (art. 1 co. 235 della
L. 197/2022, la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in esito alla domanda (art. 1 co. 241 della L. 197/2022);la documentazione attestante il versamento della prima o unica rata per cui il giudizio deve essere estinto.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese
Lecce,15.12.2025 Il LA Il Presidente