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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/12/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 572/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 572/2022
Tra:
e , rappresentati e difesi dall' Avv. Enrico Cozzari del Parte_1 Parte_2
foro di Perugia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Perugia, Via Annibale
Vecchi n.113, come da procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Antonio Giannini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano
Guerrieri sito in Perugia, Via Baglioni n.10, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATA
avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n.523/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato e esponevano di avere in I Parte_2 Parte_1
grado convenuto in giudizio, quali soci della cessata società IL TO & C. snc, la
[...]
(poi , poi ) deducendo che la società aveva Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 intrattenuto con tale banca due rapporti di conto corrente con apertura di credito e che nell'ambito di tali rapporti la controparte aveva applicato una serie di addebiti illegittimi a carico della società i cui importi andavano pertanto restituiti. Aggiungevano che la banca si ea costituita in quella sede contestando le loro affermazioni e deducendo di avere sempre gestito correttamente i predetti rapporti. All'esito – continuavano i – il Tribunale di Spoleto aveva rigettato la loro domanda Pt_1
condannandoli a rifondere le spese processuali sostenute dalla banca.
Davano quindi atto di aver proposto appello sul rilievo per cui il Tribunale avrebbe erroneamente applicato i principi in materia di decisione secondo la ragione più liquida ed in materia di ripartizione dell'onere della prova, senza peraltro dare adito ad alcuna istruttoria avendo immotivatamente rigettato sia la loro istanza ex art.210 cpc sia la loro richiesta di CTU.
Si era quindi costituita in questa sede anche deducendo la piena correttezza della Controparte_1 sentenza di I grado che aveva giustamente rilevato la genericità e l'infondatezza della domanda di parte attrice provvedendo correttamente a rigettare anche la richiesta di CTU, incombente impraticabile a suo dire anche in ragione delle gravi lacune del corredo documentale prodotto dai ed evidenziando che questi ultimi avevano proposto in II grado doglianze nuove, Pt_1 inammissibili ai sensi dell'art.345 cpc.
Con ordinanza in data 22/6/23 veniva rigettata l'istanza di parte appellante di sospensione dell'esecutività della sentenza di I grado. La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/3/24 ma, all'esito di tale udienza, preso atto dell'intervenuta apertura della liquidazione controllata a carico dei il Collegio dichiarava l'interruzione del giudizio. Pt_1
Nessuna parte lo ha in seguito riassunto o proseguito sicché, essendo decorso il termine previsto dall'art.305 cpc, dovrà dichiararsi l'estinzione del procedimento.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il Collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso, tra le altre, Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.” o anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
Letto infine l'art.310, comma 4, cpc “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Letto l'art.305 cpc dichiara l'estinzione del giudizio;
- Compensa integralmente fra le parti le spese processuali di cui al presente grado di giudizio.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 11/12/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 572/2022
Tra:
e , rappresentati e difesi dall' Avv. Enrico Cozzari del Parte_1 Parte_2
foro di Perugia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Perugia, Via Annibale
Vecchi n.113, come da procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Antonio Giannini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano
Guerrieri sito in Perugia, Via Baglioni n.10, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATA
avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n.523/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato e esponevano di avere in I Parte_2 Parte_1
grado convenuto in giudizio, quali soci della cessata società IL TO & C. snc, la
[...]
(poi , poi ) deducendo che la società aveva Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 intrattenuto con tale banca due rapporti di conto corrente con apertura di credito e che nell'ambito di tali rapporti la controparte aveva applicato una serie di addebiti illegittimi a carico della società i cui importi andavano pertanto restituiti. Aggiungevano che la banca si ea costituita in quella sede contestando le loro affermazioni e deducendo di avere sempre gestito correttamente i predetti rapporti. All'esito – continuavano i – il Tribunale di Spoleto aveva rigettato la loro domanda Pt_1
condannandoli a rifondere le spese processuali sostenute dalla banca.
Davano quindi atto di aver proposto appello sul rilievo per cui il Tribunale avrebbe erroneamente applicato i principi in materia di decisione secondo la ragione più liquida ed in materia di ripartizione dell'onere della prova, senza peraltro dare adito ad alcuna istruttoria avendo immotivatamente rigettato sia la loro istanza ex art.210 cpc sia la loro richiesta di CTU.
Si era quindi costituita in questa sede anche deducendo la piena correttezza della Controparte_1 sentenza di I grado che aveva giustamente rilevato la genericità e l'infondatezza della domanda di parte attrice provvedendo correttamente a rigettare anche la richiesta di CTU, incombente impraticabile a suo dire anche in ragione delle gravi lacune del corredo documentale prodotto dai ed evidenziando che questi ultimi avevano proposto in II grado doglianze nuove, Pt_1 inammissibili ai sensi dell'art.345 cpc.
Con ordinanza in data 22/6/23 veniva rigettata l'istanza di parte appellante di sospensione dell'esecutività della sentenza di I grado. La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/3/24 ma, all'esito di tale udienza, preso atto dell'intervenuta apertura della liquidazione controllata a carico dei il Collegio dichiarava l'interruzione del giudizio. Pt_1
Nessuna parte lo ha in seguito riassunto o proseguito sicché, essendo decorso il termine previsto dall'art.305 cpc, dovrà dichiararsi l'estinzione del procedimento.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il Collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso, tra le altre, Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.” o anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
Letto infine l'art.310, comma 4, cpc “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Letto l'art.305 cpc dichiara l'estinzione del giudizio;
- Compensa integralmente fra le parti le spese processuali di cui al presente grado di giudizio.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 11/12/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dott. S. Salcerini)