TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/10/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna SAfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2469 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
29/03/1991,
e
, C.F. nato a [...] il [...], entrambi Parte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Valeria Fabiani
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
i coniugi intendono richiedere congiuntamente a codesto Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle seguenti
CONDIZIONI
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri Controparte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere Parte_1 trascrizione della sentenza e ad ogni altro incombente.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 paritario e residenza anagrafica presso la madre.
3) Salvo diversi accordi tra i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e quelli
1 scolastici, socio ricreativi e sportivi del minore, starà con il padre dal lunedì mattina al Per_1 venerdì pomeriggio (ore 15.00 circa) e con la madre dal venerdì ore 15.00 circa fino al lunedì mattina.
4) Per quanto riguarda le ferie estive entrambi i genitori potranno passare con il figlio quattro settimane anche non consecutive e/o comunque in un periodo da concordare almeno 15 giorni prima;
metà festività natalizie comprendenti ad anni alterni il Natale e il Capodanno, metà festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e di Pasquetta. I genitori si accorderanno di volta in volta per trascorrere con il figlio i giorni festivi calendarizzati in modo alternato, salvo diverso accordo in ragione di esigenze lavorative o di salute da comunicarsi con congruo anticipo.
5) Il figlio starà inoltre con il padre il giorno di compleanno del padre e il giorno della festa Per_1 del papà, così come starà con la madre il giorno del compleanno della madre e il giorno della festa della mamma;
il giorno del compleanno di verrà trascorso con uno o l'altro genitore ad anni Per_1 alterni.
6) Entrambi i genitori conservano i loro diritti ed obblighi in relazione all'educazione, all'istruzione ed al mantenimento del figlio, impegnandosi a mantenere rapporti significativi tra il figlio e gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7) Ognuno dei genitori comunicherà all'altro ogni cambiamento di residenza, domicilio o recapito telefonico.
8) I genitori si impegnano inoltre a far frequentare al figlio le eventuali attività ludico/scolastiche programmate (recite, rappresentazioni, ecc.), le attività sportive e le attività attinenti alla formazione religiosa e faranno sì che il figlio possa mantenere le proprie relazioni amicali/sociali, proseguendo negli impegni assunti in accordo tra i genitori, soprattutto con riferimento alla formazione religiosa/spirituale, alla partecipazione ad attività sportive di squadra e attività ricreative di gruppo.
9) Qualora il figlio dovesse manifestare una malattia o subire un infortunio, il genitore che in quel momento ha la custodia del minore dovrà avvisare l'altro dell'accaduto, consentendo a quest'ultimo la possibilità di contattarlo telefonicamente in qualsiasi momento.
10) Entrambi i genitori si rilasciano fin d'ora reciproco assenso per la richiesta del passaporto per il figlio , con l'indicazione, nel medesimo passaporto, dei nomi di entrambi i genitori in qualità Per_1 di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio dei propri passaporti personali. Il genitore che intende recarsi all'estero con il figlio si impegna a comunicare all'altro, almeno 8 giorni prima, tempo e luogo del soggiorno all'estero.
11) In considerazione del collocamento paritario entrambi i genitori concorrono al mantenimento del figlio in forma diretta e divideranno tra loro, nella misura del 50%, le spese straordinarie Per_1 individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, considerando espressamente quale spesa straordinaria anche il vestiario di inizio stagione. Le parti concordano che tali spese
2 potranno essere compensate e la differenza dovrà essere versata entro il mese successivo a quello della comunicazione.
12) Le parti concordano che il denaro contenuto nel conto corrente n. 0175 acceso presso Banca Intesa
SA OL e intestato al minore, potrà essere utilizzato solo per far fronte a particolari necessità del figlio e previo accordo scritto di entrambi i genitori.
13) I ricorrenti si impegnano a consegnare la documentazione necessaria per la richiesta dell'assegno unico per il nucleo familiare che verrà versato nel conto corrente intestato al minore.
14) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, pertanto, non sono previsti assegni divorzili.
15) Ogni altro rapporto economico intercorrente fra gli odierni ricorrenti è già stato definito dagli stessi con reciproca soddisfazione e, pertanto, gli stessi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Cassola (VI) in data 28.06.2014.
All'esito dell'udienza del 02.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti i rispettivi legali nella procedura di separazione consensuale conclusasi con accordo di negoziazione assistita in data
03.09.2020 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso
3 del figlio minore (nato il [...]), alla collocazione paritaria dello stesso e residenza Per_1 anagrafica presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e della madre;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
- le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di rilasciarsi fin d'ora reciproco assenso per la richiesta del passaporto per il figlio , con l'indicazione, nel medesimo passaporto, dei nomi di entrambi Per_1
i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio dei propri passaporti personali. Il genitore che intende recarsi all'estero con il figlio si impegna a comunicare all'altro, almeno 8 giorni prima, tempo e luogo del soggiorno all'estero;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Controparte_1
in Cassola (VI) il 28.06.2014 alle condizioni in epigrafe riportate;
Parte_1
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Cassola (VI) al n. 7, parte II, serie A, anno 2014;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14/10/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna SAfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna SAfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2469 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
29/03/1991,
e
, C.F. nato a [...] il [...], entrambi Parte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato Valeria Fabiani
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
i coniugi intendono richiedere congiuntamente a codesto Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle seguenti
CONDIZIONI
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri Controparte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere Parte_1 trascrizione della sentenza e ad ogni altro incombente.
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 paritario e residenza anagrafica presso la madre.
3) Salvo diversi accordi tra i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e quelli
1 scolastici, socio ricreativi e sportivi del minore, starà con il padre dal lunedì mattina al Per_1 venerdì pomeriggio (ore 15.00 circa) e con la madre dal venerdì ore 15.00 circa fino al lunedì mattina.
4) Per quanto riguarda le ferie estive entrambi i genitori potranno passare con il figlio quattro settimane anche non consecutive e/o comunque in un periodo da concordare almeno 15 giorni prima;
metà festività natalizie comprendenti ad anni alterni il Natale e il Capodanno, metà festività pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e di Pasquetta. I genitori si accorderanno di volta in volta per trascorrere con il figlio i giorni festivi calendarizzati in modo alternato, salvo diverso accordo in ragione di esigenze lavorative o di salute da comunicarsi con congruo anticipo.
5) Il figlio starà inoltre con il padre il giorno di compleanno del padre e il giorno della festa Per_1 del papà, così come starà con la madre il giorno del compleanno della madre e il giorno della festa della mamma;
il giorno del compleanno di verrà trascorso con uno o l'altro genitore ad anni Per_1 alterni.
6) Entrambi i genitori conservano i loro diritti ed obblighi in relazione all'educazione, all'istruzione ed al mantenimento del figlio, impegnandosi a mantenere rapporti significativi tra il figlio e gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7) Ognuno dei genitori comunicherà all'altro ogni cambiamento di residenza, domicilio o recapito telefonico.
8) I genitori si impegnano inoltre a far frequentare al figlio le eventuali attività ludico/scolastiche programmate (recite, rappresentazioni, ecc.), le attività sportive e le attività attinenti alla formazione religiosa e faranno sì che il figlio possa mantenere le proprie relazioni amicali/sociali, proseguendo negli impegni assunti in accordo tra i genitori, soprattutto con riferimento alla formazione religiosa/spirituale, alla partecipazione ad attività sportive di squadra e attività ricreative di gruppo.
9) Qualora il figlio dovesse manifestare una malattia o subire un infortunio, il genitore che in quel momento ha la custodia del minore dovrà avvisare l'altro dell'accaduto, consentendo a quest'ultimo la possibilità di contattarlo telefonicamente in qualsiasi momento.
10) Entrambi i genitori si rilasciano fin d'ora reciproco assenso per la richiesta del passaporto per il figlio , con l'indicazione, nel medesimo passaporto, dei nomi di entrambi i genitori in qualità Per_1 di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio dei propri passaporti personali. Il genitore che intende recarsi all'estero con il figlio si impegna a comunicare all'altro, almeno 8 giorni prima, tempo e luogo del soggiorno all'estero.
11) In considerazione del collocamento paritario entrambi i genitori concorrono al mantenimento del figlio in forma diretta e divideranno tra loro, nella misura del 50%, le spese straordinarie Per_1 individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, considerando espressamente quale spesa straordinaria anche il vestiario di inizio stagione. Le parti concordano che tali spese
2 potranno essere compensate e la differenza dovrà essere versata entro il mese successivo a quello della comunicazione.
12) Le parti concordano che il denaro contenuto nel conto corrente n. 0175 acceso presso Banca Intesa
SA OL e intestato al minore, potrà essere utilizzato solo per far fronte a particolari necessità del figlio e previo accordo scritto di entrambi i genitori.
13) I ricorrenti si impegnano a consegnare la documentazione necessaria per la richiesta dell'assegno unico per il nucleo familiare che verrà versato nel conto corrente intestato al minore.
14) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, pertanto, non sono previsti assegni divorzili.
15) Ogni altro rapporto economico intercorrente fra gli odierni ricorrenti è già stato definito dagli stessi con reciproca soddisfazione e, pertanto, gli stessi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Cassola (VI) in data 28.06.2014.
All'esito dell'udienza del 02.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti i rispettivi legali nella procedura di separazione consensuale conclusasi con accordo di negoziazione assistita in data
03.09.2020 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso
3 del figlio minore (nato il [...]), alla collocazione paritaria dello stesso e residenza Per_1 anagrafica presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e della madre;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
- le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di rilasciarsi fin d'ora reciproco assenso per la richiesta del passaporto per il figlio , con l'indicazione, nel medesimo passaporto, dei nomi di entrambi Per_1
i genitori in qualità di accompagnatori, nonché reciproco assenso per il rilascio dei propri passaporti personali. Il genitore che intende recarsi all'estero con il figlio si impegna a comunicare all'altro, almeno 8 giorni prima, tempo e luogo del soggiorno all'estero;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Controparte_1
in Cassola (VI) il 28.06.2014 alle condizioni in epigrafe riportate;
Parte_1
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Cassola (VI) al n. 7, parte II, serie A, anno 2014;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14/10/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna SAfratello
4