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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 502/2025
Il Giudice Tutelare, dott.ssa Marina Massi, vista l'istanza di visibilità del fascicolo formulata nell'interesse di Controparte_1
vista la documentazione integrativa volta a giustificare l'istanza, depositata su richiesta del giudice;
rilevato che gli atti dei procedimenti di amministrazione di sostegno non sono atti pubblici, ma atti riservati che attengono alla sfera privata dei soggetti sottoposti alla misura di protezione e che, tra i dati raccolti nel procedimento giudiziario, vi sono dati sensibili che non possono essere diffusi e possono essere comunicati solo nei limiti espressamente previsti da disposizioni di legge, anche in applicazione dell'art. 2 del D. lgs. 196/2003 e che per i dati attinenti la salute è vietata in ogni caso la divulgazione, ai sensi degli artt. 22 co. 8 e 26 co. 5 del citato D. Lgs;
rilevato inoltre, quanto alla dedotta e non dimostrata tardività della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, che i parenti della persona in favore della quale è richiesta l'amministrazione di sostegno non sono parti necessarie del procedimento, (Cass. Sez. I
14190/2013); rilevato che l'istante non ha motivato comunque l'istanza, limitandosi a dichiarare che “intende conseguire la copia degli atti espletati in sua assenza”;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza.
Si comunichi.
Grosseto, 15/05/2025
Il Giudice Tutelare
Dott.ssa Marina Massi
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 502/2025
Il Giudice Tutelare, dott.ssa Marina Massi, vista l'istanza di visibilità del fascicolo formulata nell'interesse di Controparte_1
vista la documentazione integrativa volta a giustificare l'istanza, depositata su richiesta del giudice;
rilevato che gli atti dei procedimenti di amministrazione di sostegno non sono atti pubblici, ma atti riservati che attengono alla sfera privata dei soggetti sottoposti alla misura di protezione e che, tra i dati raccolti nel procedimento giudiziario, vi sono dati sensibili che non possono essere diffusi e possono essere comunicati solo nei limiti espressamente previsti da disposizioni di legge, anche in applicazione dell'art. 2 del D. lgs. 196/2003 e che per i dati attinenti la salute è vietata in ogni caso la divulgazione, ai sensi degli artt. 22 co. 8 e 26 co. 5 del citato D. Lgs;
rilevato inoltre, quanto alla dedotta e non dimostrata tardività della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, che i parenti della persona in favore della quale è richiesta l'amministrazione di sostegno non sono parti necessarie del procedimento, (Cass. Sez. I
14190/2013); rilevato che l'istante non ha motivato comunque l'istanza, limitandosi a dichiarare che “intende conseguire la copia degli atti espletati in sua assenza”;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza.
Si comunichi.
Grosseto, 15/05/2025
Il Giudice Tutelare
Dott.ssa Marina Massi