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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 923/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 923/2023 promossa da:
, nata a [...] il 25\06\1968, residente in [...], Cre- Parte_1 spina Lorenzana (PI), c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Elena C.F._1
Baccelli del foro di Pisa, presso il cui studio sito in Pisa, Via S. Marta n . 63 è elettivamente domiciliata attrice contro
- con rappresentanza gestione sinistri per l'Italia pres- Controparte_1
so P. IVA n. - in persona del procuratore ad litem Dott. Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. , rappresentata e difesa, anche Controparte_3 CodiceFiscale_2
disgiuntamente, dagli avv.ti Erika Villanova del Foro di Milano e Yasmine Laachir del Fo- ro di Trento ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Andrea Poli, in San
Giuliano Terme (PI), via Alemanni Luigi n. 2
Convenuta
e nei confronti di
, c.f. residente in [...] , Cascina Controparte_4 C.F._3
(PI)
Convenuta contumace
1 Oggetto: risarcimento danno – sinistro stradale
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281- quinquies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta depositate in ossequio al provvedimento del 7 marzo 2024 e qui di seguito trascritte.
Per (cfr. foglio di PC depositato in data 10 dicembre 2024) Parte_1
“si reiterano, in questa sede, le richieste di convocazione del CTU a chiarimenti, di ammis- sione delle prove per testi di cui alle memorie ex art 171 ter n.2 c.p.c. depositate e tutte quelle avanzate e non ammesse in corso di causa , da non intendersi in alcun modo rinun- ciate. (...)
La difesa di parte attrice rassegna le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat 500 tg. DM843GB in ordine alla produzione del sinistro descritto in premessa e, per l'effetto,
- condannare, in solido tra loro, la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e la sig.ra , in qualità di proprietario dell'autovettura Controparte_4
Fiat 500 tg. DM843GB al risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimonia- le ( ex art. 2043 c.c., in combinato con l' art. 2054 c.c., e art. 2059 c.c. in combinato con
l'art. 138 cda) subito dalla parte attrice, accertato e quantificato complessivamente nella somma di € 29.636,64 o di quella diversa che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito della CTU medico legale che, dietro richiesta di questa difesa, in ragione delle difese ed eccezioni avversarie, codesto Tribunale vorrà disporre sulla persona della sig.ra
; - Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio” Parte_1
Per : Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE, rigettare ogni pretesa attorea in quanto infondata e non provata, oltre ad essere stata integralmente risarcita, per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente declaratoria del caso;
IN VIA SUBORDI-
NATA, accertare le rispettive responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro di cui è causa
e, per l'effetto, accertare e liquidare SOLO le poste di danno richieste in nesso causale con il sinistro e solo se adeguatamente provate a seguito di istruttoria rigorosa e, per l'effetto, condannare le convenute al pagamento dei danni sofferti dall'attrice, solo se provati, con-
2 tenere il risarcimento dovuto nelle somme accertate anche per mezzo di CTU medico legale nella persona del sig. e condannare i convenuti al risarcimento di danni ac- Parte_1
certati, evitando la liquidazioni di somme che determinerebbero un indebito arricchimento ovvero una duplicazione del danno, decurtando la somma di Euro 1.271,00 già liquidata in sede stragiudiziale da e la somma di Euro 5.555,38 liquidata da e _1 CP_5
quella di Euro 12.230,37 indennizzata da in forza di Polizza Infortuni privata, Pt_2
rispetto alle quali vantano un diritto di surroga ex art 1916 cc nei confronti di _1
, con ogni conseguente declaratoria anche in termini di soccombenza virtuale di
[...]
parte attrice laddove la domanda dovesse essere accolta solo in minima parte e con la li- quidazione di somme modeste e contenute. In ogni caso, con condanna a carico di
contro
- parte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali,
IVA e CPA, incluse. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze articola- te in corso di causa e non ammesse, da non intendersi in alcun modo rinunciate. Salvis Ju- risbus.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 27.02.2023 ritualmente notificato in data 01.03.2023, citava in causa la sig.ra nonché la Parte_1 Controparte_4 [...]
, quale assicurazione del responsabile civile, al fine di domanda- Controparte_1
re la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali (esborsi e spese soste- nute per le cure) e non patrimoniali (danno dinamico relazionale/biologico e danno da sof- ferenza soggettiva interiore/danno morale) patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il
18.02.2021 alle ore 22.15 sulla SGC Fi Pi Li, ramo Livorno – Firenze all'altezza del km
69+700.
A sostegno della domanda parte attrice allegava: - che la sig.ra alla guida del CP_4
veicolo di sua proprietà Fiat 500 (tg. DM843GB) non avvedendosi della presenza di altri veicoli fermi in coda, che avevano precedentemente arrestato la marcia ed azionato le luci di emergenza a causa di un incendio scoppiato su altra autovettura a circa 300 metri di di- stanza, non sarebbe riuscita ad evitare il tamponamento con un primo veicolo (Opel Corsa tg. FG481CS) fermo davanti a lei;
- che tale veicolo, per l'impatto subito, sarebbe sbalzato in avanti andando ad urtare l'auto che immediatamente lo precedeva (Lancia Y tg
EC271EZ) e tale veicolo, a sua volta, sarebbe andato ad urtare contro l'auto Ford Eco Sport
3 tg.FV611KN, ferma anch'essa a capofila, condotta dall'odierna parte attrice
- che la propria autovettura avrebbe subito danni alla parte poste- Parte_1
riore; - di aver accusato un malessere fisico e di esser stata, per l'effetto, trasportata con mezzo di soccorso al 118 del locale nosocomio (Ospedale Cisanello di Pisa); - che sul luo- go sarebbero intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Livorno per i rilievi del caso;
- di aver inviato in data 26 febbraio 2021 alla Compagnia Assicurativa del responsabile civile
(l'odierna convenuta ) una PEC con richiesta di ristoro Controparte_1
dei danni subiti nel sinistro de quo;
- di essere stata sottoposta a visita medico legale dal fi- duciario della compagnia convenuta;
- che la società incaricata dalla per la ge- _1 stione del sinistro (MULTI SERASS SRL) con PEC dell'8 novembre 2021 le avrebbe co- municato la liquidazione, in via di offerta reale, della somma di € 1.271,00, specificando nel documento: “offerta effettuata a titolo di temporanea e spese mediche, in conformità al- la relazione medica redatta dal nostro fiduciario ed in attesa dei conteggi dell'ente in sur- roga”; - di aver trattenuto tale somma quale acconto sul maggiore avere;
- che, in ragione del fatto che il sinistro per cui è causa si era verificato allorquando la stessa stava rientrando a casa dal lavoro ed in ragione del riconoscimento da parte dell' di un punteggio di CP_5
invalidità pari al 6%, le sarebbe stato riconosciuto dal citato Istituto previdenziale un in- dennizzo (per il riconosciuto infortunio in itinere) in somma capitale pari ad € 5.555,24 a ti- tolo di danno biologico;
- di aver comunicato alla Compagnia assicurativa convenuta tale circostanza, affinché effettuasse gli opportuni calcoli e corrispondesse la differenza in pun- to di danno biologico, tuttavia la compagnia non corrispondeva alcunché ritenendo congrua l'offerta formulata a suo tempo di € 1.271,00; - di aver, in data 13.12.2022, notificato alla compagnia convenuta l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art 2.e 3 D.L. 132/2014 a cui la compagnia non rispondeva positivamente;
- che con riferi- mento ai danni al proprio veicolo la Compagnia assicurativa del responsabile civile avrebbe provveduto alla integrale liquidazione (e che pertanto “tale voce di danno patrimoniale non rientra nell'oggetto della presente controversia”); - di aver subito, come conseguenza dell'urto patito nel sinistro stradale del 18.02.2021, lesioni personali (trauma distorsivo del rachide cervicale e trauma contusivo-distorsivo della spalla sinistra che causava una sub- lussazione gleno–omerale) con invalidità permanente stimata al 14%, nonché invalidità temporanea totale di giorni 30 e parziale per i restanti giorni sino alla guarigione clinica
4 (18.8.2021) secondo la valutazione del medico ortopedico Dr. - di aver di- Persona_1
ritto, considerate le tabelle milanesi del 2021 per il calcolo dei danni non patrimoniali, an- che tenendo conto delle spese di cura sostenute e documentate (€ 3.590,00 – Doc 11 di par- te attrice) ad un risarcimento complessivo di € 48.693,25, conteggio che comprenderebbe sia il danno dinamico-relazionale sia quello da sofferenza soggettiva e interiore;
- di aver ricevuto un indennizzo (€ 12.230,37) dalla Compagnia in virtù di polizza Pt_2
infortuni privati e che il medico legale incaricato dalla predetta compagnia le avrebbe rico- nosciuto un punteggio di invalidità permanente parti al 12%; - di aver sofferto particolar- mente a causa del sinistro in quanto si sarebbe trovata sola dato che entrambi i genitori era- no deceduti (decesso della madre, avvenuto nel novembre 2021 a causa del virus COVID-
19) ed essendo altresì nubile e senza rapporti di stabile convivenza né figli. In aggiunta, es- sendo impossibile raggiungere il proprio luogo di lavoro con i mezzi pubblici, dopo un pe- riodo di assenza necessario per la guarigione sarebbe stata costretta ad utilizzare l'automobile per recarsi sul luogo di lavoro nonostante le lesioni le causassero molte diffi- coltà e dolori durante l'esecuzione di alcune manovre alla guida. I costanti dolori avrebbero altresì reso estremamente difficile occuparsi della cura della propria persona e della propria casa, rendendo difficoltoso anche dormire in determinate posizioni;
- di aver diritto, pur considerati e decurtati gli indennizzi ricevuti da e da , ad un risarcimen- CP_5 Pt_2 to complessivo pari ad € 29.636,64.
Rilevata la regolarità della notifica, il precedente Giudicante assegnatario del fascicolo di- chiarava la contumacia della e della Controparte_4 Controparte_6
con decreto del 5 giugno 2023.
[...]
Si costituiva tardivamente in giudizio con comparsa Controparte_1
del 14 giugno 2023, pertanto, lo scrivente Giudicante – divenuto medio tempore assegnata- rio del fascicolo – alla prima udienza del 28 settembre 2023 disponeva la revoca della con- tumacia della Compagnia assicurativa convenuta.
Costituendosi la Compagnia convenuta non formulava alcuna contestazione riguardo all'an, ritenendo pacifica sia la dinamica del sinistro per come descritta dall'attrice sia la respon- sabilità della er la causazione dello stesso. CP_4
5 La compagnia convenuta contestava, per contro, la domanda attorea in punto di quantum sostenendo che quanto ricevuto dalla stessa attrice da parte dell' e dalla compagnia CP_5
fosse integralmente satisfattivo dei danni subiti in occasione del sinistro. Pt_2
Ed invero, l'unico fattore oggetto di contestazione, ad avviso della convenuta, aveva ad og- getto la valutazione delle lesioni: “ove parte attrice chiede un IP del 14% mentre la rela- zione medico legale del dr. per riconosce solo un 4%”. Per_2 _1
Stando alla prospettazione della compagnia assicurativa il “delta” era strettamente connesso al fatto che le lesioni alla spalla non erano in alcun modo in nesso causale con il sinistro ri- guardando, per contro, uno stato degenerativo pregresso.
In altri termini, la Compagnia convenuta ha evidenziato che la discrepanza in punto di quantum risarcitorio sarebbe dovuta ad una diversa valutazione del nesso causale di alcune lesioni lamentate dall'attrice avuto, in particolare, riguardo alla riconducibilità al sinistro de quo. In particolare, secondo il medico fiduciario della Compagnia convenuta infatti “La sin- tomatologia a carico della spalla sin., in particolare avuto riguardo alla lesione di Hill Sa- chs ed alla lesione di KA, NON è compatibile con un trauma da tamponamento senza urti anteriori. La RM del 9.04.21 documenta inoltre alterazioni osteofitosiche dell'articolazione acromion-claveare (alterazione patologica preesistente all'evento)”.
Per tale ragione, la Compagnia convenuta riteneva altresì di escludere dal computo del ri- sarcimento anche le spese mediche sostenute dall'attrice per gli esami diagnostico- strumentali e per i trattamenti fisioterapici inerenti alla spalla sinistra.
La compagnia convenuta contestava altresì la domanda di parte attrice relativa alla refusio- ne delle spese di cura sostenute in ragione del sinistro, richiamando l'orientamento maggio- ritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui sarebbe da negarsi il rimborso della spesa nel caso in cui la medesima prestazione poteva comunque ottenersi in un ospedale pubblico.
Infine, la convenuta contestava la richiesta avversaria di corresponsione di interessi e riva- lutazione per difetto di prova (Cass. 1712/1995).
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la Compagnia assicurativa, reputando congrua l'offerta proposta in sede stragiudiziale (€ 1.271,00), concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e non provata e, in subordine, la liquidazione solo del- le poste di danno richieste in nesso causale con il sinistro, e solo se adeguatamente provate
6 a seguito di rigorosa istruttoria, e previa decurtazione degli importi/indennizzi già percepiti dall' e dalla Compagnia HELVETIA. CP_5
Lo scrivente Giudicante ammetteva la CTU medica richiesta da parte attrice ed all'udienza del 2 novembre 2023 conferiva l'incarico al CTU Dott. il quale depositava Persona_3
la propria perizia in data 24 gennaio 2024.
Attesa l'irrilevanza e la superfluità della richiesta di chiarimenti avanzata da parte attrice, lo scrivente Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, nonché la superfluità di ogni ulteriore approfondimento istruttorio, fissava l'udienza del 27 febbraio 2025 per la remis- sione della causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda è infondata e merita reiezione per le ragioni di cui in motivazione.
Preliminarmente, rilevato che entrambe le parti non hanno provveduto a reiterare compiu- tamente le proprie istanze istruttorie, le stesse devono ritenersi abbandonate.
Infatti, in sede di comparse conclusionali parte attrice ha concluso: “In via istruttoria si reiterano, in questa sede, le richieste di convocazione del CTU a chiarimenti, di ammissio- ne delle prove per testi di cui alle memorie ex art 171 ter n. 2 c.p.c. e tutte quelle avanzate
e non ammesse in corso di causa, da non intendersi in alcun modo rinunciate.” Mentre parte convenuta ha concluso: “In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze articolate in corso di causa e non ammesse, da non intendersi in alcun modo ri- nunciate.”, entrambe formule eccessivamente generiche per la individuazione dei mezzi ef- fettivamente e realmente insistiti.
Trova dunque applicazione, a sfavore di entrambe le parti, il seguente principio: «La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.» (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019
n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482;
Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534).
7 Ad ogni modo, quanto alla reiterata istanza di parte attrice volta ad ottenere la riconvoca- zione a chiarimenti del CTU si rinvia a quanto già disposto nell'ordinanza emessa all'udienza cartolare del 7 marzo 2024 ove “atteso che è rimesso alla valutazione discre- zionale del giudice l'opzione di accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del con- sulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza quando risulti l'irrile- vanza o la superfluità dell'indagine richiesta (vds in tal senso Cass. Civ. Sez. III, 15.7.2011
n 15666); ritenuto che, nel caso di specie, sulla base degli atti prodotti dalle parti e all'esito della espletata CTU, la richiesta di convocazione del tecnico nominato d'ufficio appare superflua e, comunque, rischia di tradursi in un ingiustificato prolungamento della ragionevole durata del processo” l'istanza è stata motivatamente rigettata.
L'istanza di convocazione a chiarimenti del CTU e le ulteriori istanze istruttorie (prova ora- le), anche a non volerle intendere tacitamente rinunciate, sarebbero comunque da rigettarsi atteso che la presente controversia può essere decisa sulla scorta sia delle risultanze peritali di cui alla CTU medico legale espletata nel corso del giudizio sia sulla scorta delle allega- zioni ed eccezioni formulate dalle parti;
in particolare, ai fini della reiezione della domanda risarcitoria è stata positivamente vagliata l'eccezione di compensatio lucri cum damno sol- levata dalla compagnia assicuratrice convenuta.
Tale eccezione, come noto, essendo finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conse- guito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di contrap- posti crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto e non è soggetta a preclusioni (tra le molte: Cass. n. 992/2014; Cass. n. 16808/2023; Cass. n. 33900/2023).
Ed invero, anche alla luce del più recente e condivisibile orientamento che si è venuto a consolidare nella giurisprudenza della Suprema Corte (tra le altre: Cass. n. 20909/2018;
Cass. n. 8866/2021; Cass. n. 7345/2022; Cass. n. 16808/2023; Cass. n. 2840/2024),
l'eccezione di compensatio lucri cum damno è un'eccezione in senso lato, configurandosi, quindi, come mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato e, come tale, è rilevabile d'ufficio e il giudice, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (cfr., inter alia, in motivazione, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024, Rv. 672982 - 03).
8 Il principio della compensatio lucri cum damno è ormai un patrimonio acquisito;
è la carat- teristica stessa della responsabilità civile da illecito, che è per sua natura ripristinatoria, a vietare che il danneggiato possa conseguire, a titolo di risarcimento, qualcosa di più di quanto gli è stato sottratto a causa del fatto dannoso (cfr., in tal senso, in motivazione,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29815 del 19/11/2024, Rv. 672902 - 03).
2. Ciò premesso, risultando pacifica ed incontestata tra le parti la dinamica del sinistro nei termini descritti dall'attrice nonché la responsabilità esclusiva della convenuta CP_4
nella causazione del sinistro de quo, appare superflua ogni ulteriore valutazione in punto di an.
Ed invero la presente controversia investe solo il quantum della pretesa risarcitoria dell'attrice, il quale rappresenta l'unico elemento effettivamente contestato dalla Compa- gnia convenuta.
L'attrice ha spiegato la propria domanda risarcitoria sulla scorta di quanto sostenuto dal proprio consulente tecnico, Dott. nella propria perizia. Per_1
Il predetto medico ortopedico, il quale ha avuto in cura l'attrice in seguito al sinistro, avrebbe infatti ritenuto congruo assegnarle un punteggio di invalidità permanente pari al
14% in ragione delle lesioni dalla stessa subite, nonché giorni 30 di inabilità temporanea to- tale, mentre i restanti giorni dal sinistro fino al momento della guarigione dichiarata dallo stesso in data 18.08.2021 sarebbero da ritenersi di inabilità temporanea parziale.
Ebbene, secondo la prospettazione attorea in applicazione delle tabelle milanesi del 2021,
l'importo del risarcimento ammonterebbe ad € 29.636,64, ovvero la cifra ottenuta detraen- do quanto già percepito da (infortunio in itinere) e da (in virtù di poliz- CP_5 Pt_2
za infortuni privata) come risarcimento per le lesioni occorse nel medesimo sinistro per cui
è causa.
Al contrario, il medico fiduciario della Compagnia convenuta ha ritenuto congruo assegna- re all'attrice un punteggio di invalidità pari al 4% in ragione della diversa prospettazione del nesso causale (ritenuto insussistente) fra le lesioni dovute all'incidente e la sintomatolo- gia a carico della spalla sinistra, in particolare il predetto professionista ha ritenuto che: “le lesioni di AC e di KA non risulterebbero compatibili con un trauma da tampo- namento senza urti anteriori”, individuando altresì delle alterazioni ostefitosiche
9 dell'articolazione acromion-claveare nella RM del 09.04.2021, le quali dovrebbero ritenersi preesistenti al sinistro.
Ebbene al fine di chiarire il quadro clinico dell'attrice si è reso necessario disporre CTU medico-legale, pertanto il CTU nominato, Dott. visitava l'attrice ed esami- Persona_3
nava la documentazione medica presente agli atti, depositando la propria perizia in data 24 gennaio 2024.
Le conclusioni del CTU, suffragate dall'esame degli accertamenti diagnostici specifici non- ché da un'attenta valutazione dei dati anamnestici e degli esami specialistici, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico, possono essere senz'altro condivise, ai fini della decisione.
Il CTU ha infatti evidenziato come l'autovettura dell'attrice fosse stata l'ultima ad essere urtata in un tamponamento a catena che aveva coinvolto altri 3 veicoli e, inoltre, precisava che nel referto del P.S. di Cisanello, ove l'attrice veniva trasportata mediante autoam- bulanza in seguito al sinistro, non si faceva menzione di sofferenza alla spalla sinistra.
L'attrice veniva seguita dal medico curante, dallo specialista ortopedico e dai sanitari dell' di Pisa (in quanto, come correttamente riferito dall'attrice stessa, il caso fu inqua- CP_5
drato come infortunio in itinere) e dopo accertamenti strumentali di approfondimento, in particolare una RMn del 12 aprile 2021, emergeva il seguente quadro “alterazioni osteofi- tosiche in regione acromion-claveare, spazio sottoacromiale ridotto ed edema osseo intra- spongioso per lesione da impatto del trochite omerale con evidente incisura corticale po- steriore e lesione di AC. Lesione di KA con alterazione morfologica del labbro glenoideo anteriore, in regione sopra e sotto equatoriale, aspetto deteso del sistema lega- mentoso glenoomerale”.
Concludendo, il CTU ha evidenziato come nella sola ipotesi di un sinistro caratterizzato da un impatto di considerevole entità sarebbe stato possibile ammettere che la signora avesse subito un trauma distorsivo del tratto cervicale della colonna e della Parte_1
spalla sinistra.
Il CTU ha, per contro, ritenuto che: “gran parte delle lesioni rilevate alla RMn (lesione di
AC e lesione di KA) sarebbero preesistenti al trauma in quanto non vi può es- sere stato un trauma che abbia determinato una perdita di rapporti articolari fra testa
10 omerale e glenoide scapolare. In caso contrario l'impegno algo-funzionale sarebbe stato così eclatante da essere segnalato in sede di Pronto Soccorso.”
Appare dunque condivisibile anche la valutazione conclusiva secondo cui: “permane un impegno algo-funzionale alla spalla sinistra che, stante le indubbie preesistenze, solo in parte può essere ascrivibile al trauma in questione, mentre non permangono postumi quantificabili conseguenti al trauma cervicale”.
La derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice è, dunque, da rite- nersi provata solo nei limiti di quanto descritto nella relazione del CTU: “Definirei pertanto il caso con un danno alla salute stimabile nel 3%, valutando la inabilità temporanea in complessivi 50 gg di cui 10 gg al 75% 20 gg al 50% e 20 gg al tasso del 25%. Non esiste danno alla capacità lavorativa specifica. Da ritenere giustificate la spesa presente nel fa- scicolo relativa alle cure prestate dal Dott. per 602€. La fattura relativa alla con- Per_1
sulenza del Dott. da ritenersi giustificata, per complessivi 427€ viene posta Persona_4 all'attenzione del G.I. Non prevedibili spese future”.
Si condivide la valutazione tecnica del CTU nella parte in cui ha quantificato nel 3% il gra- do di invalidità permanente della parte attrice quale conseguenza delle lesioni occorsele nel sinistro e laddove ha individuato i giorni di inabilità temporanea parziale in un totale di 50
(di cui 10 gg al 75% 20 gg al 50% e 20 gg al tasso del 25%).
In effetti il CTU ha accertato che le lesioni alla spalla lamentate dall'attrice sarebbero solo parzialmente in nesso causale con il danno occorso in occasione del sinistro de quo e che, con ogni probabilità, gran parte di queste devono ritenersi pregresse all'evento lesivo.
Inoltre, il Dott. ha chiarito come non sussistano danni alla capacità lavorativa spe- Per_3
cifica né siano da ritenersi prevedibili e congrue spese mediche future.
Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dovere condividere e fare propria e dal quale trarre elementi per la formazione del proprio convincimento (Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in Mass. Giur. It., 1990; v. anche Cass. civ., 5 agosto 1982, n. 4398).
Non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni del CTU dott. in quanto l'elabo- Per_3
rato peritale ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia.
Quanto alle critiche mosse da parte attrice alla relazione del CTU si rileva che l'ausiliario del giudice ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed ade-
11 guata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affron- tate dagli esperti (“Il collega parla di danno auto importante ma anche in questo caso non se ne menziona l'effettiva entità. Personalmente ritengo di confermare quanto già espres- so: sottolineo ulteriormente che l'auto della P. è stata la terza ad essere tamponata e non ho notizie di lesioni gravissime patite dal conducente e/o dai trasportati del primo mezzo tamponato, tali da giustificare una lussazione o una sub-lussazione di spalla. Ne consegue che l'efficacia lesiva deve essere stata sicuramente contenuta. Faccio presente che anche il
Dott. specialista in radiodiagnostica, incaricato di revisionare la RMn del Persona_5
09.aprile 2021, nella sua relazione del 18 settembre 2022, arriva alle mie stesse conclusio- ni. Parimenti confermo, senza la necessità di rifarsi alla legge 27/12, la attuale negatività obiettiva circa le lesioni riportate al rachide cervicale. Prendo nuovamente atto che in sede gli è stato riconosciuto un 6% ed in polizza privata un 12% (tabelle ma la cosa CP_5 CP_5
non mi turba in quanto tutto ruota intorno al riconoscimento del danno alla spalla che, alla luce di quanto già ampiamente considerato, non può essere che parziale (se è dimostrato un concreto danno al mezzo auto)”).
È stato anche di recente riaffermato (cfr., in motivazione, Cass, Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 04/05/2023, Rv. 667768 - 03) che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allega- zioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano im- plicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motiva- zione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (così da ulti- mo Cass. n. 33742 del 16/11/2022; nonché Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Peraltro, nel caso di specie la meticolosità degli accertamenti effettuati dall'ausiliario e la completezza dell'elaborato in esame, sono più che idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni del CTP di parte attrice.
In conclusione il CTU nominato dott. ha accertato, con valutazione immune da vi- Per_3 zi logici e metodologici e pertanto pienamente condivisibile che l'attrice, in seguito al sini-
12 stro per cui è causa, ha subito un danno biologico temporaneo che può essere equamente ar- ticolato in giorni 10 (dieci) di inabilità parziale al 75%, giorni 20 (venti) al 50% e giorni 20
(venti) al 25% e ha riportato un danno biologico permanente stimabile, nella misura del 3%
(tre per cento) della pregressa integrità psicofisica dell'organismo1.
Il danno non patrimoniale subito in conseguenza del fatto per cui è causa, danno che alla luce delle notissime sentenze gemelle del novembre 2008 delle sezioni unite della Suprema
Corte va liquidato unitariamente, può essere liquidato facendo riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, come aggiornate nel 2024, applicate dal Tribunale di Milano, tabelle che la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto debbano essere applicate in tutto il territorio nazionale.
Ha, infatti, statuito la Suprema Corte (a partire da Cass. 12408/2011) che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analo- ghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere li- quidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predispo- sto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale -
e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
13 Va altresì ricordato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subi- to tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus" "interno" al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammenta- zioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. "lucro cessante", quale proiezione
"esterna" del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro "vulnus" arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accer- tato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle atti- vità dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (cfr. tra le al- tre Cass. 17/01/2018, n. 901).
Non si può tuttavia non considerare quanto al danno morale che il Tribunale di Milano una volta intervenute le sentenze delle sezioni unite del 2008 nel redigere le nuove tabelle del danno non patrimoniale già a partire da quelle del 2009, poi elevate a rango para- normativo dalla Cassazione con sentenza 12408/2011, ha considerato anche il danno de- rivante dalla sofferenza interiore conseguente alla lesione del bene salute tradizional- mente identificato come danno morale.
Infatti si legge nei “criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale” delle tabelle del 2024: A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle
Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civi- le di Milano, all'esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del
Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unita- ria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizza- ti nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non pa- trimoniale. Ha proposto quindi la liquidazione congiunta:
14 ➢ del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
➢ del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore",
"sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale
a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard”, c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico, c.d. danno morale”.
Quindi le tabelle milanesi adottate successivamente alle sezioni unite nella determinazione del punto base hanno considerato non soltanto il danno biologico in senso stretto ma anche il danno conseguente alla sofferenza morale che il danno non patrimoniale da lucro cessan- te per la diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato per usare le parole di Cass 901/2018, per la determina- zione del punto base tenendo conto del fatto che normalmente tali aspetti conseguono ad ogni lesione e salva la possibilità di personalizzare tali valori in presenza di comprovate ra- gioni.
Ne consegue pertanto che non è possibile applicare tali tabelle e poi autonomamente rico- noscere il danno morale e il danno relazionale in quanto altrimenti, proprio per come le stesse sono state costruite si arriverebbe ad una duplicazione risarcitoria dei medesimi dan- ni, salva la possibilità, comunque, in presenza di comprovate ragioni di personalizzare il ri- sarcimento, ove il danneggiato provi che le conseguenze in termini di sofferenza interiore conseguente all'illecito o le conseguenze dinamico relazionali delle stesse esorbitano da quelle che normalmente si verificano.
Ciò premesso, valutata la lesione e i postumi subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa, tenuto conto dell'età della stessa all'epoca del fatto per cui è causa (52 an- ni), della natura e dell'entità delle lesioni subite, tenuto conto che non vi sono ragioni per personalizzare i valori tabellari in assenza di allegazione e prova di un qualunque elemento che dovrebbe portare a detta personalizzazione, va liquidata, a titolo di danno non patrimo- niale da invalidità permanente, la somma di € 2.694,12 in moneta attuale.
Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea deve essere liquidato invece in Euro
15 1.242,90, sempre in applicazione delle menzionate tabelle, considerato che appare congruo riconoscere per la invalidità totale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e della as- senza di elementi che giustifichino una personalizzazione, la somma giornaliera di € 55,24.
Infatti anche per il danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute, come precisato nelle tabelle milanesi del 2024 (vedi pag. 7) il valore standard può essere aumentato fino al 50% solo in presenza di allegate e provate peculiari circostanze persona- lizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento. Nel caso di specie, si ripete, non vi è alcuna allegazione e prova di tali peculiari circostanze. Quindi il danno non patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza del fatto per cui è causa può essere stimato in moneta at- tuale nell'importo complessivo di € 3.937,02.
Essendo tal somma già espressa in moneta attuale, non può essere liquidata la rivalutazione monetaria, in quanto già compresa in tale somma.
Se a tale importo si aggiungono le spese mediche riconosciute come giustificate dal
CTU (€ 1.029,00= € 602,00 + € 427,00) il danno che l'attrice ha complessivamente provato di aver subito in conseguenza del sinistro per cui è causa può essere stimato in moneta at- tuale in € 4.066,02.
Orbene, i) considerata l'eccezione in senso lato di compensatio lucri cum damno formulata dalla Compagnia assicuratrice convenuta, ii) considerato che l' ha pacificamente ri- CP_5 conosciuto all'attrice, come dalla stessa allegato, l'indennizzo di € 5.555,24, iii) considerato che la compagnia assicuratrice convenuta corrisposto alla l'importo di € Parte_1
1.271,00 - anche a voler prescindere dalla percezione da parte dell'attrice dell'importo di €
12.230,37 da parte della Compagnia in virtù di polizza infortuni privata – va Pt_2 dato atto che l'attrice ha percepito somme di valore superiore al danno risarcibile e, pertan- to, nessuna somma può essere riconosciuta alla stessa a titolo di danno differenziale. In de- finitiva pertanto la domanda attrice deve essere rigettata.
Va precisato che la domanda sarebbe comunque da rigettare anche laddove si volesse rico- noscere all'attrice il risarcimento del danno morale nella misura equitativamente determina- ta di 1/3 della cifra risultante dalla somma di invalidità temporanea e permanente ricono- sciuta che dunque, nel caso di specie, ammonterebbe ad € 1.312,21 (anziché € 1.242,90).
Ed infatti, quanto ricevuto dalla attrice sovrasterebbe comunque il danno patrimoniale e non patrimoniale liquidato in questa sede.
16 Tutto quanto innanzi rappresentato comporta il rigetto integrale della domanda risarcitoria di parte attrice in quanto infondata, per avere la stessa già ricevuto l'integrale ristoro del danno subito in occasione del sinistro per cui è causa.
Ogni altra doglianza è da intendersi interamente assorbita.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
Quanto al rapporto processuale intercorrente tra l'attrice e la convenuta le _1
spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico di parte attrice venendo liquidate come da dispositivo, in base al valore del dispu- Parte_1 tatum2, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati per effetto del D.M.
147/2022, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero ed importanza delle questioni trattate.
Si precisa, che sono stati presi in considerazione i valori minimi (per le fasi di studio ed in- troduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale) dei compensi relativi ai giudizi di cognizio- ne innanzi al Tribunale di valore indeterminabile (complessità bassa).3
Le spese di CTU, stante la soccombenza attorea, sono da porsi a carico dell'attrice.
Quanto al rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta contumace, non si po- CP_4
trà procedere alla condanna dell'attrice soccombente alla refusione delle spese di lite nei confronti della contumace vittoriosa in ossequio all'orientamento della Suprema Corte (da 2 “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del di- sputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum” Cfr. Cass. n. 28417/2018; Cass. n. 25553/2011; Cass. n. 5381/2006; Cass. n. 13113/2004; Cass. n. 22462/2019 Ad ogni modo, tenuto conto del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale "ove l'attore integri e completi una richiesta specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia", que- sta seconda indicazione ha un contenuto sostanziale (e non è rilevante che essa corrisponda alla prassi, per cui possa essere definita "di stile"). La formula in questione manifesta, cioè la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. La suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza, nel caso di liquidazione delle spese processuali, della qualificazione della pretesa come di valore indeterminabile. 3 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sogget- to al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01)
17 ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023, Rv. 667047 - 01) alla stregua del quale “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso ab- bia diritto”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.g. 923/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:
- Ritenuto per le ragioni di cui in parte motiva che l'attrice ha Parte_1 già ricevuto l'integrale ristoro del danno occorso nel sinistro del 18 febbraio 2021 rigetta integralmente la domanda attorea;
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della convenuta , che si liquidano in € 3.809,00 Controparte_1
(di cui € 851,00 per la fase di studio, 602,00 per la fase introduttiva, 903,00 per la fase istruttoria 1.453,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre al rimborso for- fettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in data 9 aprile 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 È peraltro evidente come la valutazione del CTU possa essere ulteriormente suffragata da quanto stabilito dalla commissione collegiale medica dell'ente , la quale pur evidenziando come la menomazione rile- CP_5 vata fosse: “esiti algo-disfunzionali a carico dell'articolazione scapolo-omerale sinistra, conseguenti a trau- ma spalla sn con lesione di hill-sacks e lesione di strumentalmente accertate;
non postumi” e quindi, CP_7 pur ritenendo di considerare anche le lesioni che il CTU non ha invece reputato in nesso causale con l'evento sinistroso, in ogni caso accertava un punteggio di invalidità del 6% (cfr. doc. 16 di parte attrice). Dunque, a
fortiori, tenuto conto della diversa valutazione operata dallo stesso CTU riguardo al nesso causale fra alcune delle lesioni ed il sinistro, la percentuale di invalidità stimata del 3% appare più che congrua.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 923/2023 promossa da:
, nata a [...] il 25\06\1968, residente in [...], Cre- Parte_1 spina Lorenzana (PI), c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Elena C.F._1
Baccelli del foro di Pisa, presso il cui studio sito in Pisa, Via S. Marta n . 63 è elettivamente domiciliata attrice contro
- con rappresentanza gestione sinistri per l'Italia pres- Controparte_1
so P. IVA n. - in persona del procuratore ad litem Dott. Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. , rappresentata e difesa, anche Controparte_3 CodiceFiscale_2
disgiuntamente, dagli avv.ti Erika Villanova del Foro di Milano e Yasmine Laachir del Fo- ro di Trento ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Andrea Poli, in San
Giuliano Terme (PI), via Alemanni Luigi n. 2
Convenuta
e nei confronti di
, c.f. residente in [...] , Cascina Controparte_4 C.F._3
(PI)
Convenuta contumace
1 Oggetto: risarcimento danno – sinistro stradale
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281- quinquies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta depositate in ossequio al provvedimento del 7 marzo 2024 e qui di seguito trascritte.
Per (cfr. foglio di PC depositato in data 10 dicembre 2024) Parte_1
“si reiterano, in questa sede, le richieste di convocazione del CTU a chiarimenti, di ammis- sione delle prove per testi di cui alle memorie ex art 171 ter n.2 c.p.c. depositate e tutte quelle avanzate e non ammesse in corso di causa , da non intendersi in alcun modo rinun- ciate. (...)
La difesa di parte attrice rassegna le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat 500 tg. DM843GB in ordine alla produzione del sinistro descritto in premessa e, per l'effetto,
- condannare, in solido tra loro, la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e la sig.ra , in qualità di proprietario dell'autovettura Controparte_4
Fiat 500 tg. DM843GB al risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimonia- le ( ex art. 2043 c.c., in combinato con l' art. 2054 c.c., e art. 2059 c.c. in combinato con
l'art. 138 cda) subito dalla parte attrice, accertato e quantificato complessivamente nella somma di € 29.636,64 o di quella diversa che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito della CTU medico legale che, dietro richiesta di questa difesa, in ragione delle difese ed eccezioni avversarie, codesto Tribunale vorrà disporre sulla persona della sig.ra
; - Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio” Parte_1
Per : Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE, rigettare ogni pretesa attorea in quanto infondata e non provata, oltre ad essere stata integralmente risarcita, per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente declaratoria del caso;
IN VIA SUBORDI-
NATA, accertare le rispettive responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro di cui è causa
e, per l'effetto, accertare e liquidare SOLO le poste di danno richieste in nesso causale con il sinistro e solo se adeguatamente provate a seguito di istruttoria rigorosa e, per l'effetto, condannare le convenute al pagamento dei danni sofferti dall'attrice, solo se provati, con-
2 tenere il risarcimento dovuto nelle somme accertate anche per mezzo di CTU medico legale nella persona del sig. e condannare i convenuti al risarcimento di danni ac- Parte_1
certati, evitando la liquidazioni di somme che determinerebbero un indebito arricchimento ovvero una duplicazione del danno, decurtando la somma di Euro 1.271,00 già liquidata in sede stragiudiziale da e la somma di Euro 5.555,38 liquidata da e _1 CP_5
quella di Euro 12.230,37 indennizzata da in forza di Polizza Infortuni privata, Pt_2
rispetto alle quali vantano un diritto di surroga ex art 1916 cc nei confronti di _1
, con ogni conseguente declaratoria anche in termini di soccombenza virtuale di
[...]
parte attrice laddove la domanda dovesse essere accolta solo in minima parte e con la li- quidazione di somme modeste e contenute. In ogni caso, con condanna a carico di
contro
- parte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali,
IVA e CPA, incluse. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze articola- te in corso di causa e non ammesse, da non intendersi in alcun modo rinunciate. Salvis Ju- risbus.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 27.02.2023 ritualmente notificato in data 01.03.2023, citava in causa la sig.ra nonché la Parte_1 Controparte_4 [...]
, quale assicurazione del responsabile civile, al fine di domanda- Controparte_1
re la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali (esborsi e spese soste- nute per le cure) e non patrimoniali (danno dinamico relazionale/biologico e danno da sof- ferenza soggettiva interiore/danno morale) patiti in conseguenza del sinistro verificatosi il
18.02.2021 alle ore 22.15 sulla SGC Fi Pi Li, ramo Livorno – Firenze all'altezza del km
69+700.
A sostegno della domanda parte attrice allegava: - che la sig.ra alla guida del CP_4
veicolo di sua proprietà Fiat 500 (tg. DM843GB) non avvedendosi della presenza di altri veicoli fermi in coda, che avevano precedentemente arrestato la marcia ed azionato le luci di emergenza a causa di un incendio scoppiato su altra autovettura a circa 300 metri di di- stanza, non sarebbe riuscita ad evitare il tamponamento con un primo veicolo (Opel Corsa tg. FG481CS) fermo davanti a lei;
- che tale veicolo, per l'impatto subito, sarebbe sbalzato in avanti andando ad urtare l'auto che immediatamente lo precedeva (Lancia Y tg
EC271EZ) e tale veicolo, a sua volta, sarebbe andato ad urtare contro l'auto Ford Eco Sport
3 tg.FV611KN, ferma anch'essa a capofila, condotta dall'odierna parte attrice
- che la propria autovettura avrebbe subito danni alla parte poste- Parte_1
riore; - di aver accusato un malessere fisico e di esser stata, per l'effetto, trasportata con mezzo di soccorso al 118 del locale nosocomio (Ospedale Cisanello di Pisa); - che sul luo- go sarebbero intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Livorno per i rilievi del caso;
- di aver inviato in data 26 febbraio 2021 alla Compagnia Assicurativa del responsabile civile
(l'odierna convenuta ) una PEC con richiesta di ristoro Controparte_1
dei danni subiti nel sinistro de quo;
- di essere stata sottoposta a visita medico legale dal fi- duciario della compagnia convenuta;
- che la società incaricata dalla per la ge- _1 stione del sinistro (MULTI SERASS SRL) con PEC dell'8 novembre 2021 le avrebbe co- municato la liquidazione, in via di offerta reale, della somma di € 1.271,00, specificando nel documento: “offerta effettuata a titolo di temporanea e spese mediche, in conformità al- la relazione medica redatta dal nostro fiduciario ed in attesa dei conteggi dell'ente in sur- roga”; - di aver trattenuto tale somma quale acconto sul maggiore avere;
- che, in ragione del fatto che il sinistro per cui è causa si era verificato allorquando la stessa stava rientrando a casa dal lavoro ed in ragione del riconoscimento da parte dell' di un punteggio di CP_5
invalidità pari al 6%, le sarebbe stato riconosciuto dal citato Istituto previdenziale un in- dennizzo (per il riconosciuto infortunio in itinere) in somma capitale pari ad € 5.555,24 a ti- tolo di danno biologico;
- di aver comunicato alla Compagnia assicurativa convenuta tale circostanza, affinché effettuasse gli opportuni calcoli e corrispondesse la differenza in pun- to di danno biologico, tuttavia la compagnia non corrispondeva alcunché ritenendo congrua l'offerta formulata a suo tempo di € 1.271,00; - di aver, in data 13.12.2022, notificato alla compagnia convenuta l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art 2.e 3 D.L. 132/2014 a cui la compagnia non rispondeva positivamente;
- che con riferi- mento ai danni al proprio veicolo la Compagnia assicurativa del responsabile civile avrebbe provveduto alla integrale liquidazione (e che pertanto “tale voce di danno patrimoniale non rientra nell'oggetto della presente controversia”); - di aver subito, come conseguenza dell'urto patito nel sinistro stradale del 18.02.2021, lesioni personali (trauma distorsivo del rachide cervicale e trauma contusivo-distorsivo della spalla sinistra che causava una sub- lussazione gleno–omerale) con invalidità permanente stimata al 14%, nonché invalidità temporanea totale di giorni 30 e parziale per i restanti giorni sino alla guarigione clinica
4 (18.8.2021) secondo la valutazione del medico ortopedico Dr. - di aver di- Persona_1
ritto, considerate le tabelle milanesi del 2021 per il calcolo dei danni non patrimoniali, an- che tenendo conto delle spese di cura sostenute e documentate (€ 3.590,00 – Doc 11 di par- te attrice) ad un risarcimento complessivo di € 48.693,25, conteggio che comprenderebbe sia il danno dinamico-relazionale sia quello da sofferenza soggettiva e interiore;
- di aver ricevuto un indennizzo (€ 12.230,37) dalla Compagnia in virtù di polizza Pt_2
infortuni privati e che il medico legale incaricato dalla predetta compagnia le avrebbe rico- nosciuto un punteggio di invalidità permanente parti al 12%; - di aver sofferto particolar- mente a causa del sinistro in quanto si sarebbe trovata sola dato che entrambi i genitori era- no deceduti (decesso della madre, avvenuto nel novembre 2021 a causa del virus COVID-
19) ed essendo altresì nubile e senza rapporti di stabile convivenza né figli. In aggiunta, es- sendo impossibile raggiungere il proprio luogo di lavoro con i mezzi pubblici, dopo un pe- riodo di assenza necessario per la guarigione sarebbe stata costretta ad utilizzare l'automobile per recarsi sul luogo di lavoro nonostante le lesioni le causassero molte diffi- coltà e dolori durante l'esecuzione di alcune manovre alla guida. I costanti dolori avrebbero altresì reso estremamente difficile occuparsi della cura della propria persona e della propria casa, rendendo difficoltoso anche dormire in determinate posizioni;
- di aver diritto, pur considerati e decurtati gli indennizzi ricevuti da e da , ad un risarcimen- CP_5 Pt_2 to complessivo pari ad € 29.636,64.
Rilevata la regolarità della notifica, il precedente Giudicante assegnatario del fascicolo di- chiarava la contumacia della e della Controparte_4 Controparte_6
con decreto del 5 giugno 2023.
[...]
Si costituiva tardivamente in giudizio con comparsa Controparte_1
del 14 giugno 2023, pertanto, lo scrivente Giudicante – divenuto medio tempore assegnata- rio del fascicolo – alla prima udienza del 28 settembre 2023 disponeva la revoca della con- tumacia della Compagnia assicurativa convenuta.
Costituendosi la Compagnia convenuta non formulava alcuna contestazione riguardo all'an, ritenendo pacifica sia la dinamica del sinistro per come descritta dall'attrice sia la respon- sabilità della er la causazione dello stesso. CP_4
5 La compagnia convenuta contestava, per contro, la domanda attorea in punto di quantum sostenendo che quanto ricevuto dalla stessa attrice da parte dell' e dalla compagnia CP_5
fosse integralmente satisfattivo dei danni subiti in occasione del sinistro. Pt_2
Ed invero, l'unico fattore oggetto di contestazione, ad avviso della convenuta, aveva ad og- getto la valutazione delle lesioni: “ove parte attrice chiede un IP del 14% mentre la rela- zione medico legale del dr. per riconosce solo un 4%”. Per_2 _1
Stando alla prospettazione della compagnia assicurativa il “delta” era strettamente connesso al fatto che le lesioni alla spalla non erano in alcun modo in nesso causale con il sinistro ri- guardando, per contro, uno stato degenerativo pregresso.
In altri termini, la Compagnia convenuta ha evidenziato che la discrepanza in punto di quantum risarcitorio sarebbe dovuta ad una diversa valutazione del nesso causale di alcune lesioni lamentate dall'attrice avuto, in particolare, riguardo alla riconducibilità al sinistro de quo. In particolare, secondo il medico fiduciario della Compagnia convenuta infatti “La sin- tomatologia a carico della spalla sin., in particolare avuto riguardo alla lesione di Hill Sa- chs ed alla lesione di KA, NON è compatibile con un trauma da tamponamento senza urti anteriori. La RM del 9.04.21 documenta inoltre alterazioni osteofitosiche dell'articolazione acromion-claveare (alterazione patologica preesistente all'evento)”.
Per tale ragione, la Compagnia convenuta riteneva altresì di escludere dal computo del ri- sarcimento anche le spese mediche sostenute dall'attrice per gli esami diagnostico- strumentali e per i trattamenti fisioterapici inerenti alla spalla sinistra.
La compagnia convenuta contestava altresì la domanda di parte attrice relativa alla refusio- ne delle spese di cura sostenute in ragione del sinistro, richiamando l'orientamento maggio- ritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui sarebbe da negarsi il rimborso della spesa nel caso in cui la medesima prestazione poteva comunque ottenersi in un ospedale pubblico.
Infine, la convenuta contestava la richiesta avversaria di corresponsione di interessi e riva- lutazione per difetto di prova (Cass. 1712/1995).
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la Compagnia assicurativa, reputando congrua l'offerta proposta in sede stragiudiziale (€ 1.271,00), concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e non provata e, in subordine, la liquidazione solo del- le poste di danno richieste in nesso causale con il sinistro, e solo se adeguatamente provate
6 a seguito di rigorosa istruttoria, e previa decurtazione degli importi/indennizzi già percepiti dall' e dalla Compagnia HELVETIA. CP_5
Lo scrivente Giudicante ammetteva la CTU medica richiesta da parte attrice ed all'udienza del 2 novembre 2023 conferiva l'incarico al CTU Dott. il quale depositava Persona_3
la propria perizia in data 24 gennaio 2024.
Attesa l'irrilevanza e la superfluità della richiesta di chiarimenti avanzata da parte attrice, lo scrivente Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, nonché la superfluità di ogni ulteriore approfondimento istruttorio, fissava l'udienza del 27 febbraio 2025 per la remis- sione della causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda è infondata e merita reiezione per le ragioni di cui in motivazione.
Preliminarmente, rilevato che entrambe le parti non hanno provveduto a reiterare compiu- tamente le proprie istanze istruttorie, le stesse devono ritenersi abbandonate.
Infatti, in sede di comparse conclusionali parte attrice ha concluso: “In via istruttoria si reiterano, in questa sede, le richieste di convocazione del CTU a chiarimenti, di ammissio- ne delle prove per testi di cui alle memorie ex art 171 ter n. 2 c.p.c. e tutte quelle avanzate
e non ammesse in corso di causa, da non intendersi in alcun modo rinunciate.” Mentre parte convenuta ha concluso: “In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di tutte le istanze articolate in corso di causa e non ammesse, da non intendersi in alcun modo ri- nunciate.”, entrambe formule eccessivamente generiche per la individuazione dei mezzi ef- fettivamente e realmente insistiti.
Trova dunque applicazione, a sfavore di entrambe le parti, il seguente principio: «La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.» (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019
n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482;
Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773 rv 491534).
7 Ad ogni modo, quanto alla reiterata istanza di parte attrice volta ad ottenere la riconvoca- zione a chiarimenti del CTU si rinvia a quanto già disposto nell'ordinanza emessa all'udienza cartolare del 7 marzo 2024 ove “atteso che è rimesso alla valutazione discre- zionale del giudice l'opzione di accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del con- sulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza quando risulti l'irrile- vanza o la superfluità dell'indagine richiesta (vds in tal senso Cass. Civ. Sez. III, 15.7.2011
n 15666); ritenuto che, nel caso di specie, sulla base degli atti prodotti dalle parti e all'esito della espletata CTU, la richiesta di convocazione del tecnico nominato d'ufficio appare superflua e, comunque, rischia di tradursi in un ingiustificato prolungamento della ragionevole durata del processo” l'istanza è stata motivatamente rigettata.
L'istanza di convocazione a chiarimenti del CTU e le ulteriori istanze istruttorie (prova ora- le), anche a non volerle intendere tacitamente rinunciate, sarebbero comunque da rigettarsi atteso che la presente controversia può essere decisa sulla scorta sia delle risultanze peritali di cui alla CTU medico legale espletata nel corso del giudizio sia sulla scorta delle allega- zioni ed eccezioni formulate dalle parti;
in particolare, ai fini della reiezione della domanda risarcitoria è stata positivamente vagliata l'eccezione di compensatio lucri cum damno sol- levata dalla compagnia assicuratrice convenuta.
Tale eccezione, come noto, essendo finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conse- guito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di contrap- posti crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto e non è soggetta a preclusioni (tra le molte: Cass. n. 992/2014; Cass. n. 16808/2023; Cass. n. 33900/2023).
Ed invero, anche alla luce del più recente e condivisibile orientamento che si è venuto a consolidare nella giurisprudenza della Suprema Corte (tra le altre: Cass. n. 20909/2018;
Cass. n. 8866/2021; Cass. n. 7345/2022; Cass. n. 16808/2023; Cass. n. 2840/2024),
l'eccezione di compensatio lucri cum damno è un'eccezione in senso lato, configurandosi, quindi, come mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato e, come tale, è rilevabile d'ufficio e il giudice, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (cfr., inter alia, in motivazione, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024, Rv. 672982 - 03).
8 Il principio della compensatio lucri cum damno è ormai un patrimonio acquisito;
è la carat- teristica stessa della responsabilità civile da illecito, che è per sua natura ripristinatoria, a vietare che il danneggiato possa conseguire, a titolo di risarcimento, qualcosa di più di quanto gli è stato sottratto a causa del fatto dannoso (cfr., in tal senso, in motivazione,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29815 del 19/11/2024, Rv. 672902 - 03).
2. Ciò premesso, risultando pacifica ed incontestata tra le parti la dinamica del sinistro nei termini descritti dall'attrice nonché la responsabilità esclusiva della convenuta CP_4
nella causazione del sinistro de quo, appare superflua ogni ulteriore valutazione in punto di an.
Ed invero la presente controversia investe solo il quantum della pretesa risarcitoria dell'attrice, il quale rappresenta l'unico elemento effettivamente contestato dalla Compa- gnia convenuta.
L'attrice ha spiegato la propria domanda risarcitoria sulla scorta di quanto sostenuto dal proprio consulente tecnico, Dott. nella propria perizia. Per_1
Il predetto medico ortopedico, il quale ha avuto in cura l'attrice in seguito al sinistro, avrebbe infatti ritenuto congruo assegnarle un punteggio di invalidità permanente pari al
14% in ragione delle lesioni dalla stessa subite, nonché giorni 30 di inabilità temporanea to- tale, mentre i restanti giorni dal sinistro fino al momento della guarigione dichiarata dallo stesso in data 18.08.2021 sarebbero da ritenersi di inabilità temporanea parziale.
Ebbene, secondo la prospettazione attorea in applicazione delle tabelle milanesi del 2021,
l'importo del risarcimento ammonterebbe ad € 29.636,64, ovvero la cifra ottenuta detraen- do quanto già percepito da (infortunio in itinere) e da (in virtù di poliz- CP_5 Pt_2
za infortuni privata) come risarcimento per le lesioni occorse nel medesimo sinistro per cui
è causa.
Al contrario, il medico fiduciario della Compagnia convenuta ha ritenuto congruo assegna- re all'attrice un punteggio di invalidità pari al 4% in ragione della diversa prospettazione del nesso causale (ritenuto insussistente) fra le lesioni dovute all'incidente e la sintomatolo- gia a carico della spalla sinistra, in particolare il predetto professionista ha ritenuto che: “le lesioni di AC e di KA non risulterebbero compatibili con un trauma da tampo- namento senza urti anteriori”, individuando altresì delle alterazioni ostefitosiche
9 dell'articolazione acromion-claveare nella RM del 09.04.2021, le quali dovrebbero ritenersi preesistenti al sinistro.
Ebbene al fine di chiarire il quadro clinico dell'attrice si è reso necessario disporre CTU medico-legale, pertanto il CTU nominato, Dott. visitava l'attrice ed esami- Persona_3
nava la documentazione medica presente agli atti, depositando la propria perizia in data 24 gennaio 2024.
Le conclusioni del CTU, suffragate dall'esame degli accertamenti diagnostici specifici non- ché da un'attenta valutazione dei dati anamnestici e degli esami specialistici, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico, possono essere senz'altro condivise, ai fini della decisione.
Il CTU ha infatti evidenziato come l'autovettura dell'attrice fosse stata l'ultima ad essere urtata in un tamponamento a catena che aveva coinvolto altri 3 veicoli e, inoltre, precisava che nel referto del P.S. di Cisanello, ove l'attrice veniva trasportata mediante autoam- bulanza in seguito al sinistro, non si faceva menzione di sofferenza alla spalla sinistra.
L'attrice veniva seguita dal medico curante, dallo specialista ortopedico e dai sanitari dell' di Pisa (in quanto, come correttamente riferito dall'attrice stessa, il caso fu inqua- CP_5
drato come infortunio in itinere) e dopo accertamenti strumentali di approfondimento, in particolare una RMn del 12 aprile 2021, emergeva il seguente quadro “alterazioni osteofi- tosiche in regione acromion-claveare, spazio sottoacromiale ridotto ed edema osseo intra- spongioso per lesione da impatto del trochite omerale con evidente incisura corticale po- steriore e lesione di AC. Lesione di KA con alterazione morfologica del labbro glenoideo anteriore, in regione sopra e sotto equatoriale, aspetto deteso del sistema lega- mentoso glenoomerale”.
Concludendo, il CTU ha evidenziato come nella sola ipotesi di un sinistro caratterizzato da un impatto di considerevole entità sarebbe stato possibile ammettere che la signora avesse subito un trauma distorsivo del tratto cervicale della colonna e della Parte_1
spalla sinistra.
Il CTU ha, per contro, ritenuto che: “gran parte delle lesioni rilevate alla RMn (lesione di
AC e lesione di KA) sarebbero preesistenti al trauma in quanto non vi può es- sere stato un trauma che abbia determinato una perdita di rapporti articolari fra testa
10 omerale e glenoide scapolare. In caso contrario l'impegno algo-funzionale sarebbe stato così eclatante da essere segnalato in sede di Pronto Soccorso.”
Appare dunque condivisibile anche la valutazione conclusiva secondo cui: “permane un impegno algo-funzionale alla spalla sinistra che, stante le indubbie preesistenze, solo in parte può essere ascrivibile al trauma in questione, mentre non permangono postumi quantificabili conseguenti al trauma cervicale”.
La derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice è, dunque, da rite- nersi provata solo nei limiti di quanto descritto nella relazione del CTU: “Definirei pertanto il caso con un danno alla salute stimabile nel 3%, valutando la inabilità temporanea in complessivi 50 gg di cui 10 gg al 75% 20 gg al 50% e 20 gg al tasso del 25%. Non esiste danno alla capacità lavorativa specifica. Da ritenere giustificate la spesa presente nel fa- scicolo relativa alle cure prestate dal Dott. per 602€. La fattura relativa alla con- Per_1
sulenza del Dott. da ritenersi giustificata, per complessivi 427€ viene posta Persona_4 all'attenzione del G.I. Non prevedibili spese future”.
Si condivide la valutazione tecnica del CTU nella parte in cui ha quantificato nel 3% il gra- do di invalidità permanente della parte attrice quale conseguenza delle lesioni occorsele nel sinistro e laddove ha individuato i giorni di inabilità temporanea parziale in un totale di 50
(di cui 10 gg al 75% 20 gg al 50% e 20 gg al tasso del 25%).
In effetti il CTU ha accertato che le lesioni alla spalla lamentate dall'attrice sarebbero solo parzialmente in nesso causale con il danno occorso in occasione del sinistro de quo e che, con ogni probabilità, gran parte di queste devono ritenersi pregresse all'evento lesivo.
Inoltre, il Dott. ha chiarito come non sussistano danni alla capacità lavorativa spe- Per_3
cifica né siano da ritenersi prevedibili e congrue spese mediche future.
Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dovere condividere e fare propria e dal quale trarre elementi per la formazione del proprio convincimento (Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in Mass. Giur. It., 1990; v. anche Cass. civ., 5 agosto 1982, n. 4398).
Non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni del CTU dott. in quanto l'elabo- Per_3
rato peritale ha vagliato con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia.
Quanto alle critiche mosse da parte attrice alla relazione del CTU si rileva che l'ausiliario del giudice ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed ade-
11 guata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affron- tate dagli esperti (“Il collega parla di danno auto importante ma anche in questo caso non se ne menziona l'effettiva entità. Personalmente ritengo di confermare quanto già espres- so: sottolineo ulteriormente che l'auto della P. è stata la terza ad essere tamponata e non ho notizie di lesioni gravissime patite dal conducente e/o dai trasportati del primo mezzo tamponato, tali da giustificare una lussazione o una sub-lussazione di spalla. Ne consegue che l'efficacia lesiva deve essere stata sicuramente contenuta. Faccio presente che anche il
Dott. specialista in radiodiagnostica, incaricato di revisionare la RMn del Persona_5
09.aprile 2021, nella sua relazione del 18 settembre 2022, arriva alle mie stesse conclusio- ni. Parimenti confermo, senza la necessità di rifarsi alla legge 27/12, la attuale negatività obiettiva circa le lesioni riportate al rachide cervicale. Prendo nuovamente atto che in sede gli è stato riconosciuto un 6% ed in polizza privata un 12% (tabelle ma la cosa CP_5 CP_5
non mi turba in quanto tutto ruota intorno al riconoscimento del danno alla spalla che, alla luce di quanto già ampiamente considerato, non può essere che parziale (se è dimostrato un concreto danno al mezzo auto)”).
È stato anche di recente riaffermato (cfr., in motivazione, Cass, Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 04/05/2023, Rv. 667768 - 03) che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allega- zioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano im- plicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motiva- zione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (così da ulti- mo Cass. n. 33742 del 16/11/2022; nonché Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
Peraltro, nel caso di specie la meticolosità degli accertamenti effettuati dall'ausiliario e la completezza dell'elaborato in esame, sono più che idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni del CTP di parte attrice.
In conclusione il CTU nominato dott. ha accertato, con valutazione immune da vi- Per_3 zi logici e metodologici e pertanto pienamente condivisibile che l'attrice, in seguito al sini-
12 stro per cui è causa, ha subito un danno biologico temporaneo che può essere equamente ar- ticolato in giorni 10 (dieci) di inabilità parziale al 75%, giorni 20 (venti) al 50% e giorni 20
(venti) al 25% e ha riportato un danno biologico permanente stimabile, nella misura del 3%
(tre per cento) della pregressa integrità psicofisica dell'organismo1.
Il danno non patrimoniale subito in conseguenza del fatto per cui è causa, danno che alla luce delle notissime sentenze gemelle del novembre 2008 delle sezioni unite della Suprema
Corte va liquidato unitariamente, può essere liquidato facendo riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, come aggiornate nel 2024, applicate dal Tribunale di Milano, tabelle che la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto debbano essere applicate in tutto il territorio nazionale.
Ha, infatti, statuito la Suprema Corte (a partire da Cass. 12408/2011) che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analo- ghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere li- quidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predispo- sto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale -
e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
13 Va altresì ricordato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subi- to tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di "vulnus" "interno" al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammenta- zioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. "lucro cessante", quale proiezione
"esterna" del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro "vulnus" arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accer- tato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle atti- vità dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato (cfr. tra le al- tre Cass. 17/01/2018, n. 901).
Non si può tuttavia non considerare quanto al danno morale che il Tribunale di Milano una volta intervenute le sentenze delle sezioni unite del 2008 nel redigere le nuove tabelle del danno non patrimoniale già a partire da quelle del 2009, poi elevate a rango para- normativo dalla Cassazione con sentenza 12408/2011, ha considerato anche il danno de- rivante dalla sofferenza interiore conseguente alla lesione del bene salute tradizional- mente identificato come danno morale.
Infatti si legge nei “criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale” delle tabelle del 2024: A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle
Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civi- le di Milano, all'esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del
Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unita- ria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizza- ti nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non pa- trimoniale. Ha proposto quindi la liquidazione congiunta:
14 ➢ del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
➢ del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore",
"sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale
a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard”, c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico, c.d. danno morale”.
Quindi le tabelle milanesi adottate successivamente alle sezioni unite nella determinazione del punto base hanno considerato non soltanto il danno biologico in senso stretto ma anche il danno conseguente alla sofferenza morale che il danno non patrimoniale da lucro cessan- te per la diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato per usare le parole di Cass 901/2018, per la determina- zione del punto base tenendo conto del fatto che normalmente tali aspetti conseguono ad ogni lesione e salva la possibilità di personalizzare tali valori in presenza di comprovate ra- gioni.
Ne consegue pertanto che non è possibile applicare tali tabelle e poi autonomamente rico- noscere il danno morale e il danno relazionale in quanto altrimenti, proprio per come le stesse sono state costruite si arriverebbe ad una duplicazione risarcitoria dei medesimi dan- ni, salva la possibilità, comunque, in presenza di comprovate ragioni di personalizzare il ri- sarcimento, ove il danneggiato provi che le conseguenze in termini di sofferenza interiore conseguente all'illecito o le conseguenze dinamico relazionali delle stesse esorbitano da quelle che normalmente si verificano.
Ciò premesso, valutata la lesione e i postumi subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa, tenuto conto dell'età della stessa all'epoca del fatto per cui è causa (52 an- ni), della natura e dell'entità delle lesioni subite, tenuto conto che non vi sono ragioni per personalizzare i valori tabellari in assenza di allegazione e prova di un qualunque elemento che dovrebbe portare a detta personalizzazione, va liquidata, a titolo di danno non patrimo- niale da invalidità permanente, la somma di € 2.694,12 in moneta attuale.
Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea deve essere liquidato invece in Euro
15 1.242,90, sempre in applicazione delle menzionate tabelle, considerato che appare congruo riconoscere per la invalidità totale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e della as- senza di elementi che giustifichino una personalizzazione, la somma giornaliera di € 55,24.
Infatti anche per il danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute, come precisato nelle tabelle milanesi del 2024 (vedi pag. 7) il valore standard può essere aumentato fino al 50% solo in presenza di allegate e provate peculiari circostanze persona- lizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento. Nel caso di specie, si ripete, non vi è alcuna allegazione e prova di tali peculiari circostanze. Quindi il danno non patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza del fatto per cui è causa può essere stimato in moneta at- tuale nell'importo complessivo di € 3.937,02.
Essendo tal somma già espressa in moneta attuale, non può essere liquidata la rivalutazione monetaria, in quanto già compresa in tale somma.
Se a tale importo si aggiungono le spese mediche riconosciute come giustificate dal
CTU (€ 1.029,00= € 602,00 + € 427,00) il danno che l'attrice ha complessivamente provato di aver subito in conseguenza del sinistro per cui è causa può essere stimato in moneta at- tuale in € 4.066,02.
Orbene, i) considerata l'eccezione in senso lato di compensatio lucri cum damno formulata dalla Compagnia assicuratrice convenuta, ii) considerato che l' ha pacificamente ri- CP_5 conosciuto all'attrice, come dalla stessa allegato, l'indennizzo di € 5.555,24, iii) considerato che la compagnia assicuratrice convenuta corrisposto alla l'importo di € Parte_1
1.271,00 - anche a voler prescindere dalla percezione da parte dell'attrice dell'importo di €
12.230,37 da parte della Compagnia in virtù di polizza infortuni privata – va Pt_2 dato atto che l'attrice ha percepito somme di valore superiore al danno risarcibile e, pertan- to, nessuna somma può essere riconosciuta alla stessa a titolo di danno differenziale. In de- finitiva pertanto la domanda attrice deve essere rigettata.
Va precisato che la domanda sarebbe comunque da rigettare anche laddove si volesse rico- noscere all'attrice il risarcimento del danno morale nella misura equitativamente determina- ta di 1/3 della cifra risultante dalla somma di invalidità temporanea e permanente ricono- sciuta che dunque, nel caso di specie, ammonterebbe ad € 1.312,21 (anziché € 1.242,90).
Ed infatti, quanto ricevuto dalla attrice sovrasterebbe comunque il danno patrimoniale e non patrimoniale liquidato in questa sede.
16 Tutto quanto innanzi rappresentato comporta il rigetto integrale della domanda risarcitoria di parte attrice in quanto infondata, per avere la stessa già ricevuto l'integrale ristoro del danno subito in occasione del sinistro per cui è causa.
Ogni altra doglianza è da intendersi interamente assorbita.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite si precisa quanto segue.
Quanto al rapporto processuale intercorrente tra l'attrice e la convenuta le _1
spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico di parte attrice venendo liquidate come da dispositivo, in base al valore del dispu- Parte_1 tatum2, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati per effetto del D.M.
147/2022, tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero ed importanza delle questioni trattate.
Si precisa, che sono stati presi in considerazione i valori minimi (per le fasi di studio ed in- troduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale) dei compensi relativi ai giudizi di cognizio- ne innanzi al Tribunale di valore indeterminabile (complessità bassa).3
Le spese di CTU, stante la soccombenza attorea, sono da porsi a carico dell'attrice.
Quanto al rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta contumace, non si po- CP_4
trà procedere alla condanna dell'attrice soccombente alla refusione delle spese di lite nei confronti della contumace vittoriosa in ossequio all'orientamento della Suprema Corte (da 2 “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del di- sputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum” Cfr. Cass. n. 28417/2018; Cass. n. 25553/2011; Cass. n. 5381/2006; Cass. n. 13113/2004; Cass. n. 22462/2019 Ad ogni modo, tenuto conto del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale "ove l'attore integri e completi una richiesta specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia", que- sta seconda indicazione ha un contenuto sostanziale (e non è rilevante che essa corrisponda alla prassi, per cui possa essere definita "di stile"). La formula in questione manifesta, cioè la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. La suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza, nel caso di liquidazione delle spese processuali, della qualificazione della pretesa come di valore indeterminabile. 3 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sogget- to al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01)
17 ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023, Rv. 667047 - 01) alla stregua del quale “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso ab- bia diritto”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.g. 923/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:
- Ritenuto per le ragioni di cui in parte motiva che l'attrice ha Parte_1 già ricevuto l'integrale ristoro del danno occorso nel sinistro del 18 febbraio 2021 rigetta integralmente la domanda attorea;
- Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della convenuta , che si liquidano in € 3.809,00 Controparte_1
(di cui € 851,00 per la fase di studio, 602,00 per la fase introduttiva, 903,00 per la fase istruttoria 1.453,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre al rimborso for- fettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in data 9 aprile 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 È peraltro evidente come la valutazione del CTU possa essere ulteriormente suffragata da quanto stabilito dalla commissione collegiale medica dell'ente , la quale pur evidenziando come la menomazione rile- CP_5 vata fosse: “esiti algo-disfunzionali a carico dell'articolazione scapolo-omerale sinistra, conseguenti a trau- ma spalla sn con lesione di hill-sacks e lesione di strumentalmente accertate;
non postumi” e quindi, CP_7 pur ritenendo di considerare anche le lesioni che il CTU non ha invece reputato in nesso causale con l'evento sinistroso, in ogni caso accertava un punteggio di invalidità del 6% (cfr. doc. 16 di parte attrice). Dunque, a
fortiori, tenuto conto della diversa valutazione operata dallo stesso CTU riguardo al nesso causale fra alcune delle lesioni ed il sinistro, la percentuale di invalidità stimata del 3% appare più che congrua.