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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 06/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 3723/2021 R.G. ; promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GUGLIERMERO PATRIZIA MARIA e presso la stessa elettivamente domiciliato in
VIALE SAFFI, 38/5 15067 NOVI LIGURE, giusta mandato in atti
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Claudio Repetto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudio Repetto in Milano, Piazzale Giulio Cesare n. 12, giusta mandato in atti
-PARTE APPELLATA- avente per oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la Parte Appellante come da atto di citazione in appello.:
“Contrariis reiectis Voglia il Tribunale ill.mo adito, in riforma della sentenza impugnata, accertare il vizio di ultrapetizione contenuto nella stessa e rigettare le domande articolate da nel giudizio svoltosi, in quanto inammissibili e Parte_2
infondate in fatto e in diritto;
dichiarare in ogni caso la decadenza del dalla Pt_2 garanzia invocata. Vinte le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la Parte Appellata come da separato foglio di p.c. depositato telematicamente in data 18 settembre 2024:
1 “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
- in via preliminare e principale: dichiarare l'inappellabilità della sentenza 537/2021 emessa dal Giudice di Pace di Alessandria per i motivi come meglio esposti nella premessa;
- nel merito: rigettare le domande tutte come formulate dal Sig. Parte_1
( ) stante l'infondatezza delle stesse sia in fatto che in diritto per C.F._1
le motivazioni come meglio esposte in premessa confermando nella sua integralità la sentenza n° 537/2021 Giudice di Pace di Alessandria;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi nella quale non vengano accolte le predette domande, accertato lo stato della vettura Fiat Panda e l'attuale utilizzabilità in funzione della destinazione d'uso ridurre il prezzo concordato dalle parti per la compravendita della stessa in considerazione del valore reale, con conseguente condanna del sig. alla restituzione di somma da quantificarsi in corso di Parte_1
giudizio;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove formulate da controparte.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_2
avanti al Giudice di Pace di Alessandria , chiedendo nel merito, accertata la Parte_1
manomissione del contachilometri, di annullare il contratto di compravendita della Fiat
Panda targata AP623GD con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della somma ricevuta di € 1.300,00 e al risarcimento dei danni subiti dal sig. quantificati Pt_2 in € 705,00 oltre alle spese per il fermo del veicolo da quantificarsi in via equitativa e in subordine la riduzione del prezzo concordato tra le parti per la compravendita della stessa auto in considerazione del reale stato della vettura, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della somma eccedente, fermo il risarcimento dei danni ed il rimborso dei costi sostenuti.
Si è costituita la parte convenuta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le domande di controparte e chiedendo in sostanza il rigetto dell'azione avversaria in quanto inammissibile e infondata, di dichiarare l'attore decaduto dal diritto alla garanzia e comunque prescritta l'azione proposta in via subordinata e il rigetto in ogni caso dell'azione proposta in via subordinata.
2 Nel giudizio di primo grado è stata espletata CTU sul mezzo e assunta la prova orale ritenuta ammissibile.
All'esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Alessandria, con Sentenza n.
537/2021, datata 1.10.2021, depositata in data 5.10.2021 ha dichiarato risolto il contratto di compravendita del veicolo Fiat Panda in questione e per l'effetto ha condannato Pt_1
alla restituzione in favore di dell'importo di € 1.000,00 oltre
[...] Parte_2
interessi dalla domanda al saldo;
ha altresì condannato il convenuto al pagamento delle spese di CTU e delle spese di causa.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, proponendo appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Parte_2
Alessandria, sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Si è costituita la parte appellata, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando i motivi di appello e chiedendo in sostanza l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Con atto del 27.11.2023 si è costituita per parte appellata l'avv. Manuela Bagnasco, in sostituzione dell'avv. Giorgio Allegrini e successivamente con atto del 20.11.2024 si è costituito l'avv. Claudio Repetto, in sostituzione dell'avv. Manuela Bagnasco, quale nuovo difensore del sig. . Parte_2
La causa è stata trattenuta in decisione in data 24 settembre 2024 previa concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sull'appellabilità della sentenza del Giudice di Pace.
Preliminarmente si evidenzia che la parte appellata ha eccepito l'inappellabilità ex art 339 cpc della sentenza di primo grado, in quanto pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 cpc, avendo il giudizio un valore di € 1.000,00.
Ebbene a tale proposito l'eccezione risulta infondata per le ragioni che seguono.
L'art. 113 cpc pro tempore vigente (dal 2004 al 30.10.2021) così disponeva: “Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”.
3 È chiaro che debba essere tenuto quindi in considerazione il valore della causa e non quindi il valore del “decisum”.
Invero, anche in giurisprudenza, è stato affermato che: “In tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli art. 339 comma 3 e 113 comma 2 c.p.c. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per
Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal g.d.p. in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e ss. c.p.c. in tema di competenza. Ne consegue che, quando la controversia abbia ad oggetto un bene mobile, il valore della causa va determinato secondo le previsioni dell'art. 14 c.p.c., e, in mancanza della indicazione di essa da parte dell'attore, si presume di valore pari al limite massimo della competenza del giudice adito, limite entro il quale la pronunzia di condanna va contenuta per non incorrere nel vizio d'ultrapetizione, rimanendo escluso che essa possa considerarsi resa in base ad equità. (Nella specie, relativa a domanda di accertamento della perdita di proprietà di un veicolo la cui cessione non era stata trascritta al Pra, la
S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che nell'atto introduttivo del giudizio non era stato indicato il valore della vettura e neppure era stato dedotto un accordo delle parti per omettere l'appello).” (Cassazione civile sez. II, 01/03/2007,
n.4890 – sottolineatura della scrivente).
Ciò detto nel caso di specie il valore della causa era almeno pari ad € 2.005,00 (valore del prezzo chiesto in restituzione di € 1.300,00 oltre al risarcimento del danno richiesto di €
705,00) ma anche superiore considerato che l'attore chiedeva altresì le spese per il fermo del veicolo da quantificarsi in via equitativa.
È chiaro quindi che non si può ritenere in base al valore della causa che il Giudice di prime cure abbia deciso secondo equità, non potendosi quindi applicare l'art. 339 cpc sull'inappellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità.
3. Sul primo motivo di appello: violazione dell'art 112 c.p.c.
Con un primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la Sentenza del Giudice di primo grado per vizio di ultrapetizione ed extrapetizione con violazione del principio ex art 112 c.p.c..
La parte appellante ha in sostanza evidenziato che, pure a fronte di una domanda di annullamento per dolo del contratto di compravendita dell'autovettura di cui sopra e in
4 subordine di una domanda di riduzione del prezzo, formulate in primo grado da
[...]
, il Giudice di primo grado aveva pronunciato la risoluzione del contratto mai Parte_2
chiesta, violando così il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il motivo di appello risulta fondato.
Parte appellata sul punto si è difesa in sostanza evidenziando il potere del Giudice di riqualificazione della domanda e richiamando la giurisprudenza che aveva ritenuto che una volta proposta azione di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio delle caparra ricevuta, non pronunziava “ultra petita” il giudice che accertava la nullità del contratto e condannava il promittente venditore alla restituzione della caparra stessa, producendo, del resto, la risoluzione e la nullità effetti diversi quanto alle obbligazioni risarcitorie, ma identici quanto agli obblighi restitutori delle prestazioni.
Ebbene, nel caso di specie non si ritiene che il Giudice di prime cure abbia effettuato una mera riqualificazione giuridica dell'azione proposta, considerato che la causa petendi della domanda di annullamento per dolo e la causa petendi della domanda di risoluzione del contratto di compravendita sono differenti tra loro. I fatti costitutivi delle due fattispecie sono differenti e proprio la prospettazione dei fatti costituivi, effettuata da parte attrice in primo grado, a fondamento della domanda di annullamento per dolo del contratto (in sostanza manomissione del contachilometri) esclude che potesse essere pronunciata la risoluzione del contratto con una mera riqualificazione giuridica della domanda.
In giurisprudenza è stato anche affermato che: “Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la
"causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata.”( Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10402).
Neanche si ritiene possa essere applicato il principio richiamato dalla parte appellata e sopra indicato (sul punto si richiama ad esempio una pronuncia recente secondo la quale:
“In tema di rilevabilità d'ufficio di una causa di nullità del contratto, del quale parte attrice abbia chiesto la risoluzione, una delle conseguenze dell'accertamento della nullità del negozio è l'accoglimento di ogni richiesta formulata unitamente alla domanda di risoluzione e compatibile con la diversa ragione rappresentata dalla nullità, come avviene nel caso di domanda restitutoria (nella specie il locatore aveva insistito per il
5 rilascio dell'immobile sia pure come conseguenza della risoluzione). Infatti qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" -tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente- l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.”( Tribunale Roma sez. VI, 28/01/2019,
n.2052)). Ebbene, non si ritiene applicabile al caso di specie tale principio, considerato che lo stesso riguarda una fattispecie diversa, in cui venga rilavata una causa di nullità, rilevabile d'ufficio, mentre nel caso in esame è stata in sostanza operata d'ufficio la valutazione dei requisiti per la risoluzione del contratto, pure avendo la parte richiesto l'annullamento per dolo dello stesso. Tale valutazione dei requisiti per la risoluzione del contratto è da ritenersi quindi inammissibile non potendo essere effettuata d'ufficio e non ritenendosi tale operazione una mera riqualificazione giuridica della domanda proposta da parte attrice in primo grado, per le ragioni sopra indicate.
A poco rileva, pertanto, che sia l'annullamento che la risoluzione del contratto comportino la restituzione di quanto versato proprio in forza del negozio stipulato, in quanto le due azioni sono differenti quanto ai presupposti delle stesse e ai relativi fatti costitutivi e l'esistenza delle cause di risoluzione del contratto non sono rilevabili d'ufficio dal Giudice.
D'altronde, va anche rilevato che parte attrice in primo grado aveva richiesto in subordine alla richiesta di annullamento la riduzione del prezzo concordato dalle parti per la compravendita e a tale proposito, secondo quanto stabilito dall'art. 1492 c.c., in sostanza in caso di vizi della cosa vendita il compratore può domandare o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e tale scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Ne consegue pertanto che neanche alla luce delle domande nel complesso formulate da parte attrice si sarebbe potuto riqualificare la domanda di annullamento quale domanda di risoluzione avendo invece proprio l'attore optato in maniera irrevocabile, quanto ai rimedi esperibili in materia di vizi della cosa venduta, per l'azione di riduzione del prezzo.
Risulta quindi in definitiva come il Giudice di prime cure abbia violato il principio di cui all'art 112 c.p.c..
4. Le domande di merito riproposte dalla parte appellata: annullamento per dolo/restituzione prezzo.
6 A fronte della fondatezza del motivo di appello di cui sopra devono essere riesaminate nel merito le domande riproposte dalla parte appellata.
Si evidenzia a tale proposito che parte appellata ha riproposto in questa sede in via subordinata rispetto alla conferma della sentenza oggetto di appello le domande già proposte in primo grado e da ritenersi assorbite dalla stessa pronuncia.
Ebbene a tale proposito si rileva intanto che secondo quanto statuito dalla Corte di
Cassazione: “Le domande o le eccezioni non esaminate in primo grado perché ritenute assorbite dal giudice di prime cure non devono essere riproposte dalla parte vittoriosa mediante appello incidentale, essendo sufficiente la loro riproposizione ex art. 346
c.p.c..” (Cassazione civile sez. I, 13/08/2024, n.22808) e “La riproposizione di una domanda, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., è pertinente per le domande ed eccezioni rimaste assorbite dalla statuizione accolta, ma non per quelle rigettate, che necessitano invece di una specifica impugnazione.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n.21069).
Nel caso di specie, avendo fatto la parte appellata riferimento alle domande già proposte in primo grado e da ritenersi assorbite dalla pronuncia di primo grado, si può ritenere che siano state riproposte sia la domanda di annullamento che quella di riduzione del prezzo.
Domande la cui riproposizione è da ritenersi quindi ammissibile.
Quanto alle ulteriori domande formulate in primo grado di risarcimento del danno di €
705 oltre alle spese per il fermo del veicolo da quantificarsi in via equitativa va sottolineato come le stesse siano state in sostanza rigettate in primo grado, non potendosi pertanto ritenere assorbite nella pronuncia stessa. Parte appellata in relazione a tali domande non ha proposto specifica impugnazione, nè comunque risulta che le stesse domande siano state in effetti riproposte dalla parte appellata, con la conseguenza che le stesse non possono essere oggetto del presente giudizio di appello.
Orbene, quanto alla domanda di annullamento per dolo la stessa deve essere rigettata non essendo stato provato il dolo del venditore né tantomeno in definitiva l'effettiva manomissione del contachilometri e il fatto ancora che il veicolo avesse in concreto un chilometraggio superiore a quello indicato dal contachilometri.
Dalla CTU svolta in primo grado è emerso in sostanza che non era possibile accertare l'effettivo chilometraggio del mezzo al momento della vendita o della sua eventuale modifica meccanica (cfr. pagine 5 e 9 della CTU svolta in primo grado).
Il CTU ha poi indicato in sostanza che dall'esame visivo del mezzo non risultavano segni d'usura dovuti a percorrenza elevata (cfr. pag. 6 CTU).
7 Ancora nella CTU si legge che: “l'intervento eseguito di rettifica della testa e sostituzione guarnizioni può essere conseguenza di elevato chilometraggio e/o di carenza di lubrificazione dovuta a mancanza o perdita di corretta densità dell'olio. Non conoscendo se, all'atto dell'acquisto, sia stato eseguito un completo tagliando con sostituzione di filtri e olio, come normalmente avviene, non risulta possibile accertare se la causa sia addebitabile a tale eventuale carenza. Non disponendo la vettura di centraline digitali che sui veicoli attuali registrano interventi ed anomalie, stante l'avvenuta riparazione lo scrivente non è in grado di indicare oggettivamente origine del problema” (pag. 6 CTU)
e nelle conclusioni che: “non è possibile precisare in termini oggettivi, stante l'avvenuta riparazione, l'assenza di centraline di controllo avarie sul veicolo in esame, l'assenza di prove delle manutenzioni, se la causa dell'avaria al propulsore sia dovuta a differenza di chilometraggio” (cfr pag. 9 CTU).
Inoltre va anche rilevato che dalla dichiarazione di , allegata alla Persona_1
memoria ex art 320 cpc di parte convenuta in primo grado, risulta in sostanza l'inattendibilità del dato del chilometraggio rilevato nella revisione del 2017 per possibili errori di sistema o di inserimento.
Ciò detto la domanda di annullamento per dolo va rigettata per mancanza di prova della manomissione del contachilometri posta a fondamento della domanda stessa.
Deve essere quindi rigettata altresì la domanda di restituzione del prezzo conseguentemente formulata dal sig. . Pt_2
Sul punto giova anche richiamare la condivisibile giurisprudenza che in materia di onere della prova ha così precisato: “L'acquirente che citi in giudizio il venditore per l'annullamento del contratto ex art. 1439 c.c., denunciandolo per aver commercializzato, in modo fraudolento, un autoveicolo con il contachilometri contraffatto ha l'onere di provare l'esistenza del dolo, nella forma del raggiro o del mendacio.” (Tribunale Cassino sez. I, 15/06/2022, n.846).
Nel caso di specie parte attrice non ha fornito tale prova.
5. La domanda di riduzione del prezzo. Ulteriori motivi di appello.
Parte appellata in subordine ha insistito nella richiesta di riduzione del prezzo per i vizi del mezzo.
Ebbene in materia di compravendita tale azione è prevista in via alternativa rispetto alla risoluzione del contratto dall'art. 1492 c.c.
Sul punto parte appellante ha insistito nell'eccezione di decadenza dell'acquirente dalla garanzia per i vizi della cosa venduta.
8 Ha proposto invero quale secondo motivo di impugnazione della sentenza di primo grado proprio l'insussistenza della garanzia e/o decadenza dalla stessa.
La parte appellante ha in sostanza rappresentato che la sentenza di primo grado era erronea laddove aveva indicato che il vizio del bene era risultato conoscibile solo al momento del tentativo di effettuare la revisione del mezzo emergendo solo in tale momento sia la possibile alterazione del contachilometri sia la impossibilità di procedere a revisione del mezzo acquistato. Parte appellante ha in sostanza rappresentato che era invece bene prima possibile per l'acquirente rilevare il chilometraggio del veicolo e la corrispondenza del dato risultante dal portale dell'automobilista con quello risultante dal contachilometri, proprio mediante la consultazione del portale dell'automobilista, cosicchè l'invocata garanzia era da escludersi ex art 1491 cc per i difetti conosciuti o facilmente riconoscibili.
Ancora ha evidenziato in sostanza che il Giudice di Pace aveva errato ove aveva ritenuto l'attore non decaduto dalla garanzia, in quanto il veicolo era stato venduto nel novembre
2018 e la prima denuncia era pervenuta nel luglio 2019; che aveva altresì errato il Giudice di prime cure a ritenere che il tentativo di revisione (quindi la scoperta del vizio) era avvenuto il 21.6.2019, in quanto tale dato non trovava riscontro probatorio ed era in sostanza sconfessato dal fatto che l'ultima revisione era stata effettuata a marzo 2017, pertanto essendo la revisione biennale, l'attore avrebbe dovuto effettuarla entro il mese di aprile 2019. Secondo l'appellante pertanto doveva ritenersi tardiva la denuncia del vizio eseguita a luglio 2019.
Ebbene tale motivo di appello non si ritiene fondato.
Intanto non si ritiene che fosse esigibile da parte dell'acquirente il controllo del portale dell'automobilista per la verifica del chilometraggio del veicolo in questione non ritenendosi quindi per tale motivo esclusa la garanzia.
Ciò detto secondo l'art. 1495 c.c. il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta.
Ebbene nel caso di specie, al contrario di quanto ritenuto dall'appellante, la decorrenza del termine bene può essere fatta risalire al 21.6.2019 considerato che tale dato trova il proprio fondamento probatorio proprio nella dichiarazione del centro revisioni del
21.6.2019 di cui al doc 4 del fascicolo attoreo di primo grado ove si indicava in sostanza il diverso chilometraggio rilevato dall'officina.
Ciò detto tuttavia nel merito si ritiene che non siano stati adeguatamente provati i vizi fatti valere in giudizio.
9 Ebbene la parte appellata ha insistito nella domanda di riduzione del prezzo e la parte appellante ha proposto quale ultimo motivo di appello l'insussistenza del vizio.
In sostanza con tale motivo di appello la parte ha evidenziato che l'autovettura in questione poteva essere sottoposta a revisione, sicché nessun vizio sussisteva nei termini riportati dalla sentenza impugnata.
Ciò detto, deve essere intanto evidenziato come “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 del codice civile, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 del codice civile è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi, anche in applicazione del principio di vicinitas della prova.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 26/09/2024,
n.25747).
Ora nel caso di specie non vi è prova che il veicolo in questione avesse in concreto un chilometraggio superiore rispetto a quello risultante dall'autovettura.
Tale prova non è stata in definitiva fornita alla luce delle risultanze della CTU già sopra riportate nell'ambito della quale non è stato possibile verificare il chilometraggio effettivo del veicolo e dalla quale è comunque emerso che il mezzo non presentava segni d'usura dovuti a percorrenza elevata. Inoltre si richiama altresì la dichiarazione di Per_1
allegata alla memoria ex art 320 cpc di parte convenuta dalla quale risulta
[...]
l'inattendibilità del dato del chilometraggio rilevato nella revisione del 2017 per possibili errori di sistema o di inserimento.
Ciò detto è emersa semmai una discrasia tra il chilometraggio indicato nell'ultima revisione e quello riportato dall'autovettura che parrebbe riconducibile ad una sorta di errore di inserimento del dato nell'ambito della revisione del 2017.
Non è stato tuttavia adeguatamente provato dalla parte attrice in primo grado, odierna appellata, sulla quale incombeva l'onere della prova dei vizi, che una tale tipologia di errore impedisca in assoluto la revisione dell'auto.
È risultato piuttosto dalla CTU che la procedura di revisione veniva bloccata dall'anomalia a sistema dovuta ai differenti chilometraggi (cfr. pag. 9 CTU). Nell'ambito della stessa CTU poi, in relazione alla revisione del mezzo, il CTU indicava altresì che
“Nel caso in esame dovrebbe risultare possibile eseguire la revisione utilizzando dichiarazione di errato imputazione da parte del precedente operatore” (cfr. pag. 7 CTU).
Non si ritiene in definitiva vi sia adeguata prova che una mera discrasia del chilometraggio indicato nell'ultima revisione rispetto a quello indicato dal veicolo - in mancanza, lo si ribadisce, di prova di una effettiva percorrenza (chilometraggio) superiore
10 dell'auto rispetto a quella risultante dal contachilometri – impedisca in assoluto la revisione del veicolo.
Ne consegue pertanto anche il rigetto della domanda di riduzione del prezzo formulata da parte attrice, odierna appellata.
In definitiva, pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da ed in Parte_1
parziale riforma della Sentenza impugnata, devono essere rigettate le domande formulate da in primo grado e riproposte nel presente giudizio di appello. Parte_2
6. Sulle spese processuali del giudizio di primo grado.
Ebbene sul punto giova evidenziare che come anche affermato da recente giurisprudenza di merito (Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 13/09/2024, n.1565): “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le altre
Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n.
23877).
Ciò detto le spese di primo grado, in base al principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte odierna appellata, liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del
2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tabella I, scaglione da € 1.101 a € 5.200, compensi minimi in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate. Anche le spese di CTU, come liquidate in primo grado, alla luce delle complessive risultanze dell'accertamento tecnico svolto, vanno poste a carico della parte odierna appallata.
7. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado di appello.
Le spese del presente giudizio di appello, in base al principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte odierna appellata, liquidate come in dispositivo, in base al
D.M. 55 del 2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tabella II, tenuto conto del valore del giudizio di appello, scaglione fino a € 1.100, compensi minimi considerata la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
11 1) Accoglie l'appello proposto dal sig. avverso la Sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Alessandria n. 537/2021 e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata
Sentenza, così provvede:
- rigetta la domanda di di annullamento del contratto di compravendita Parte_2
della Fiat Panda targata AP623GD e la conseguente domanda di restituzione del prezzo;
- rigetta la domanda subordinata di riduzione del prezzo;
-Dichiara tenuta e condanna parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in € 633,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
- Pone le spese di CTU, come liquidate in primo grado, a carico di parte appellata;
2) Dichiara tenuta e condanna parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, liquidate in € 91,50 per esborsi ed €
332,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Alessandria, in data 06/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Margherita Pastorino
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 3723/2021 R.G. ; promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GUGLIERMERO PATRIZIA MARIA e presso la stessa elettivamente domiciliato in
VIALE SAFFI, 38/5 15067 NOVI LIGURE, giusta mandato in atti
-PARTE APPELLANTE-
contro
:
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Claudio Repetto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudio Repetto in Milano, Piazzale Giulio Cesare n. 12, giusta mandato in atti
-PARTE APPELLATA- avente per oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la Parte Appellante come da atto di citazione in appello.:
“Contrariis reiectis Voglia il Tribunale ill.mo adito, in riforma della sentenza impugnata, accertare il vizio di ultrapetizione contenuto nella stessa e rigettare le domande articolate da nel giudizio svoltosi, in quanto inammissibili e Parte_2
infondate in fatto e in diritto;
dichiarare in ogni caso la decadenza del dalla Pt_2 garanzia invocata. Vinte le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la Parte Appellata come da separato foglio di p.c. depositato telematicamente in data 18 settembre 2024:
1 “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
- in via preliminare e principale: dichiarare l'inappellabilità della sentenza 537/2021 emessa dal Giudice di Pace di Alessandria per i motivi come meglio esposti nella premessa;
- nel merito: rigettare le domande tutte come formulate dal Sig. Parte_1
( ) stante l'infondatezza delle stesse sia in fatto che in diritto per C.F._1
le motivazioni come meglio esposte in premessa confermando nella sua integralità la sentenza n° 537/2021 Giudice di Pace di Alessandria;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi nella quale non vengano accolte le predette domande, accertato lo stato della vettura Fiat Panda e l'attuale utilizzabilità in funzione della destinazione d'uso ridurre il prezzo concordato dalle parti per la compravendita della stessa in considerazione del valore reale, con conseguente condanna del sig. alla restituzione di somma da quantificarsi in corso di Parte_1
giudizio;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove formulate da controparte.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_2
avanti al Giudice di Pace di Alessandria , chiedendo nel merito, accertata la Parte_1
manomissione del contachilometri, di annullare il contratto di compravendita della Fiat
Panda targata AP623GD con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della somma ricevuta di € 1.300,00 e al risarcimento dei danni subiti dal sig. quantificati Pt_2 in € 705,00 oltre alle spese per il fermo del veicolo da quantificarsi in via equitativa e in subordine la riduzione del prezzo concordato tra le parti per la compravendita della stessa auto in considerazione del reale stato della vettura, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della somma eccedente, fermo il risarcimento dei danni ed il rimborso dei costi sostenuti.
Si è costituita la parte convenuta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le domande di controparte e chiedendo in sostanza il rigetto dell'azione avversaria in quanto inammissibile e infondata, di dichiarare l'attore decaduto dal diritto alla garanzia e comunque prescritta l'azione proposta in via subordinata e il rigetto in ogni caso dell'azione proposta in via subordinata.
2 Nel giudizio di primo grado è stata espletata CTU sul mezzo e assunta la prova orale ritenuta ammissibile.
All'esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Alessandria, con Sentenza n.
537/2021, datata 1.10.2021, depositata in data 5.10.2021 ha dichiarato risolto il contratto di compravendita del veicolo Fiat Panda in questione e per l'effetto ha condannato Pt_1
alla restituzione in favore di dell'importo di € 1.000,00 oltre
[...] Parte_2
interessi dalla domanda al saldo;
ha altresì condannato il convenuto al pagamento delle spese di CTU e delle spese di causa.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, proponendo appello avverso la predetta Sentenza del Giudice di Pace di Parte_2
Alessandria, sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Si è costituita la parte appellata, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando i motivi di appello e chiedendo in sostanza l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Con atto del 27.11.2023 si è costituita per parte appellata l'avv. Manuela Bagnasco, in sostituzione dell'avv. Giorgio Allegrini e successivamente con atto del 20.11.2024 si è costituito l'avv. Claudio Repetto, in sostituzione dell'avv. Manuela Bagnasco, quale nuovo difensore del sig. . Parte_2
La causa è stata trattenuta in decisione in data 24 settembre 2024 previa concessione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sull'appellabilità della sentenza del Giudice di Pace.
Preliminarmente si evidenzia che la parte appellata ha eccepito l'inappellabilità ex art 339 cpc della sentenza di primo grado, in quanto pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 cpc, avendo il giudizio un valore di € 1.000,00.
Ebbene a tale proposito l'eccezione risulta infondata per le ragioni che seguono.
L'art. 113 cpc pro tempore vigente (dal 2004 al 30.10.2021) così disponeva: “Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”.
3 È chiaro che debba essere tenuto quindi in considerazione il valore della causa e non quindi il valore del “decisum”.
Invero, anche in giurisprudenza, è stato affermato che: “In tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli art. 339 comma 3 e 113 comma 2 c.p.c. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per
Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal g.d.p. in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e ss. c.p.c. in tema di competenza. Ne consegue che, quando la controversia abbia ad oggetto un bene mobile, il valore della causa va determinato secondo le previsioni dell'art. 14 c.p.c., e, in mancanza della indicazione di essa da parte dell'attore, si presume di valore pari al limite massimo della competenza del giudice adito, limite entro il quale la pronunzia di condanna va contenuta per non incorrere nel vizio d'ultrapetizione, rimanendo escluso che essa possa considerarsi resa in base ad equità. (Nella specie, relativa a domanda di accertamento della perdita di proprietà di un veicolo la cui cessione non era stata trascritta al Pra, la
S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che nell'atto introduttivo del giudizio non era stato indicato il valore della vettura e neppure era stato dedotto un accordo delle parti per omettere l'appello).” (Cassazione civile sez. II, 01/03/2007,
n.4890 – sottolineatura della scrivente).
Ciò detto nel caso di specie il valore della causa era almeno pari ad € 2.005,00 (valore del prezzo chiesto in restituzione di € 1.300,00 oltre al risarcimento del danno richiesto di €
705,00) ma anche superiore considerato che l'attore chiedeva altresì le spese per il fermo del veicolo da quantificarsi in via equitativa.
È chiaro quindi che non si può ritenere in base al valore della causa che il Giudice di prime cure abbia deciso secondo equità, non potendosi quindi applicare l'art. 339 cpc sull'inappellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità.
3. Sul primo motivo di appello: violazione dell'art 112 c.p.c.
Con un primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la Sentenza del Giudice di primo grado per vizio di ultrapetizione ed extrapetizione con violazione del principio ex art 112 c.p.c..
La parte appellante ha in sostanza evidenziato che, pure a fronte di una domanda di annullamento per dolo del contratto di compravendita dell'autovettura di cui sopra e in
4 subordine di una domanda di riduzione del prezzo, formulate in primo grado da
[...]
, il Giudice di primo grado aveva pronunciato la risoluzione del contratto mai Parte_2
chiesta, violando così il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il motivo di appello risulta fondato.
Parte appellata sul punto si è difesa in sostanza evidenziando il potere del Giudice di riqualificazione della domanda e richiamando la giurisprudenza che aveva ritenuto che una volta proposta azione di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio delle caparra ricevuta, non pronunziava “ultra petita” il giudice che accertava la nullità del contratto e condannava il promittente venditore alla restituzione della caparra stessa, producendo, del resto, la risoluzione e la nullità effetti diversi quanto alle obbligazioni risarcitorie, ma identici quanto agli obblighi restitutori delle prestazioni.
Ebbene, nel caso di specie non si ritiene che il Giudice di prime cure abbia effettuato una mera riqualificazione giuridica dell'azione proposta, considerato che la causa petendi della domanda di annullamento per dolo e la causa petendi della domanda di risoluzione del contratto di compravendita sono differenti tra loro. I fatti costitutivi delle due fattispecie sono differenti e proprio la prospettazione dei fatti costituivi, effettuata da parte attrice in primo grado, a fondamento della domanda di annullamento per dolo del contratto (in sostanza manomissione del contachilometri) esclude che potesse essere pronunciata la risoluzione del contratto con una mera riqualificazione giuridica della domanda.
In giurisprudenza è stato anche affermato che: “Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la
"causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata.”( Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10402).
Neanche si ritiene possa essere applicato il principio richiamato dalla parte appellata e sopra indicato (sul punto si richiama ad esempio una pronuncia recente secondo la quale:
“In tema di rilevabilità d'ufficio di una causa di nullità del contratto, del quale parte attrice abbia chiesto la risoluzione, una delle conseguenze dell'accertamento della nullità del negozio è l'accoglimento di ogni richiesta formulata unitamente alla domanda di risoluzione e compatibile con la diversa ragione rappresentata dalla nullità, come avviene nel caso di domanda restitutoria (nella specie il locatore aveva insistito per il
5 rilascio dell'immobile sia pure come conseguenza della risoluzione). Infatti qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" -tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente- l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.”( Tribunale Roma sez. VI, 28/01/2019,
n.2052)). Ebbene, non si ritiene applicabile al caso di specie tale principio, considerato che lo stesso riguarda una fattispecie diversa, in cui venga rilavata una causa di nullità, rilevabile d'ufficio, mentre nel caso in esame è stata in sostanza operata d'ufficio la valutazione dei requisiti per la risoluzione del contratto, pure avendo la parte richiesto l'annullamento per dolo dello stesso. Tale valutazione dei requisiti per la risoluzione del contratto è da ritenersi quindi inammissibile non potendo essere effettuata d'ufficio e non ritenendosi tale operazione una mera riqualificazione giuridica della domanda proposta da parte attrice in primo grado, per le ragioni sopra indicate.
A poco rileva, pertanto, che sia l'annullamento che la risoluzione del contratto comportino la restituzione di quanto versato proprio in forza del negozio stipulato, in quanto le due azioni sono differenti quanto ai presupposti delle stesse e ai relativi fatti costitutivi e l'esistenza delle cause di risoluzione del contratto non sono rilevabili d'ufficio dal Giudice.
D'altronde, va anche rilevato che parte attrice in primo grado aveva richiesto in subordine alla richiesta di annullamento la riduzione del prezzo concordato dalle parti per la compravendita e a tale proposito, secondo quanto stabilito dall'art. 1492 c.c., in sostanza in caso di vizi della cosa vendita il compratore può domandare o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e tale scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Ne consegue pertanto che neanche alla luce delle domande nel complesso formulate da parte attrice si sarebbe potuto riqualificare la domanda di annullamento quale domanda di risoluzione avendo invece proprio l'attore optato in maniera irrevocabile, quanto ai rimedi esperibili in materia di vizi della cosa venduta, per l'azione di riduzione del prezzo.
Risulta quindi in definitiva come il Giudice di prime cure abbia violato il principio di cui all'art 112 c.p.c..
4. Le domande di merito riproposte dalla parte appellata: annullamento per dolo/restituzione prezzo.
6 A fronte della fondatezza del motivo di appello di cui sopra devono essere riesaminate nel merito le domande riproposte dalla parte appellata.
Si evidenzia a tale proposito che parte appellata ha riproposto in questa sede in via subordinata rispetto alla conferma della sentenza oggetto di appello le domande già proposte in primo grado e da ritenersi assorbite dalla stessa pronuncia.
Ebbene a tale proposito si rileva intanto che secondo quanto statuito dalla Corte di
Cassazione: “Le domande o le eccezioni non esaminate in primo grado perché ritenute assorbite dal giudice di prime cure non devono essere riproposte dalla parte vittoriosa mediante appello incidentale, essendo sufficiente la loro riproposizione ex art. 346
c.p.c..” (Cassazione civile sez. I, 13/08/2024, n.22808) e “La riproposizione di una domanda, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., è pertinente per le domande ed eccezioni rimaste assorbite dalla statuizione accolta, ma non per quelle rigettate, che necessitano invece di una specifica impugnazione.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/07/2024, n.21069).
Nel caso di specie, avendo fatto la parte appellata riferimento alle domande già proposte in primo grado e da ritenersi assorbite dalla pronuncia di primo grado, si può ritenere che siano state riproposte sia la domanda di annullamento che quella di riduzione del prezzo.
Domande la cui riproposizione è da ritenersi quindi ammissibile.
Quanto alle ulteriori domande formulate in primo grado di risarcimento del danno di €
705 oltre alle spese per il fermo del veicolo da quantificarsi in via equitativa va sottolineato come le stesse siano state in sostanza rigettate in primo grado, non potendosi pertanto ritenere assorbite nella pronuncia stessa. Parte appellata in relazione a tali domande non ha proposto specifica impugnazione, nè comunque risulta che le stesse domande siano state in effetti riproposte dalla parte appellata, con la conseguenza che le stesse non possono essere oggetto del presente giudizio di appello.
Orbene, quanto alla domanda di annullamento per dolo la stessa deve essere rigettata non essendo stato provato il dolo del venditore né tantomeno in definitiva l'effettiva manomissione del contachilometri e il fatto ancora che il veicolo avesse in concreto un chilometraggio superiore a quello indicato dal contachilometri.
Dalla CTU svolta in primo grado è emerso in sostanza che non era possibile accertare l'effettivo chilometraggio del mezzo al momento della vendita o della sua eventuale modifica meccanica (cfr. pagine 5 e 9 della CTU svolta in primo grado).
Il CTU ha poi indicato in sostanza che dall'esame visivo del mezzo non risultavano segni d'usura dovuti a percorrenza elevata (cfr. pag. 6 CTU).
7 Ancora nella CTU si legge che: “l'intervento eseguito di rettifica della testa e sostituzione guarnizioni può essere conseguenza di elevato chilometraggio e/o di carenza di lubrificazione dovuta a mancanza o perdita di corretta densità dell'olio. Non conoscendo se, all'atto dell'acquisto, sia stato eseguito un completo tagliando con sostituzione di filtri e olio, come normalmente avviene, non risulta possibile accertare se la causa sia addebitabile a tale eventuale carenza. Non disponendo la vettura di centraline digitali che sui veicoli attuali registrano interventi ed anomalie, stante l'avvenuta riparazione lo scrivente non è in grado di indicare oggettivamente origine del problema” (pag. 6 CTU)
e nelle conclusioni che: “non è possibile precisare in termini oggettivi, stante l'avvenuta riparazione, l'assenza di centraline di controllo avarie sul veicolo in esame, l'assenza di prove delle manutenzioni, se la causa dell'avaria al propulsore sia dovuta a differenza di chilometraggio” (cfr pag. 9 CTU).
Inoltre va anche rilevato che dalla dichiarazione di , allegata alla Persona_1
memoria ex art 320 cpc di parte convenuta in primo grado, risulta in sostanza l'inattendibilità del dato del chilometraggio rilevato nella revisione del 2017 per possibili errori di sistema o di inserimento.
Ciò detto la domanda di annullamento per dolo va rigettata per mancanza di prova della manomissione del contachilometri posta a fondamento della domanda stessa.
Deve essere quindi rigettata altresì la domanda di restituzione del prezzo conseguentemente formulata dal sig. . Pt_2
Sul punto giova anche richiamare la condivisibile giurisprudenza che in materia di onere della prova ha così precisato: “L'acquirente che citi in giudizio il venditore per l'annullamento del contratto ex art. 1439 c.c., denunciandolo per aver commercializzato, in modo fraudolento, un autoveicolo con il contachilometri contraffatto ha l'onere di provare l'esistenza del dolo, nella forma del raggiro o del mendacio.” (Tribunale Cassino sez. I, 15/06/2022, n.846).
Nel caso di specie parte attrice non ha fornito tale prova.
5. La domanda di riduzione del prezzo. Ulteriori motivi di appello.
Parte appellata in subordine ha insistito nella richiesta di riduzione del prezzo per i vizi del mezzo.
Ebbene in materia di compravendita tale azione è prevista in via alternativa rispetto alla risoluzione del contratto dall'art. 1492 c.c.
Sul punto parte appellante ha insistito nell'eccezione di decadenza dell'acquirente dalla garanzia per i vizi della cosa venduta.
8 Ha proposto invero quale secondo motivo di impugnazione della sentenza di primo grado proprio l'insussistenza della garanzia e/o decadenza dalla stessa.
La parte appellante ha in sostanza rappresentato che la sentenza di primo grado era erronea laddove aveva indicato che il vizio del bene era risultato conoscibile solo al momento del tentativo di effettuare la revisione del mezzo emergendo solo in tale momento sia la possibile alterazione del contachilometri sia la impossibilità di procedere a revisione del mezzo acquistato. Parte appellante ha in sostanza rappresentato che era invece bene prima possibile per l'acquirente rilevare il chilometraggio del veicolo e la corrispondenza del dato risultante dal portale dell'automobilista con quello risultante dal contachilometri, proprio mediante la consultazione del portale dell'automobilista, cosicchè l'invocata garanzia era da escludersi ex art 1491 cc per i difetti conosciuti o facilmente riconoscibili.
Ancora ha evidenziato in sostanza che il Giudice di Pace aveva errato ove aveva ritenuto l'attore non decaduto dalla garanzia, in quanto il veicolo era stato venduto nel novembre
2018 e la prima denuncia era pervenuta nel luglio 2019; che aveva altresì errato il Giudice di prime cure a ritenere che il tentativo di revisione (quindi la scoperta del vizio) era avvenuto il 21.6.2019, in quanto tale dato non trovava riscontro probatorio ed era in sostanza sconfessato dal fatto che l'ultima revisione era stata effettuata a marzo 2017, pertanto essendo la revisione biennale, l'attore avrebbe dovuto effettuarla entro il mese di aprile 2019. Secondo l'appellante pertanto doveva ritenersi tardiva la denuncia del vizio eseguita a luglio 2019.
Ebbene tale motivo di appello non si ritiene fondato.
Intanto non si ritiene che fosse esigibile da parte dell'acquirente il controllo del portale dell'automobilista per la verifica del chilometraggio del veicolo in questione non ritenendosi quindi per tale motivo esclusa la garanzia.
Ciò detto secondo l'art. 1495 c.c. il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta.
Ebbene nel caso di specie, al contrario di quanto ritenuto dall'appellante, la decorrenza del termine bene può essere fatta risalire al 21.6.2019 considerato che tale dato trova il proprio fondamento probatorio proprio nella dichiarazione del centro revisioni del
21.6.2019 di cui al doc 4 del fascicolo attoreo di primo grado ove si indicava in sostanza il diverso chilometraggio rilevato dall'officina.
Ciò detto tuttavia nel merito si ritiene che non siano stati adeguatamente provati i vizi fatti valere in giudizio.
9 Ebbene la parte appellata ha insistito nella domanda di riduzione del prezzo e la parte appellante ha proposto quale ultimo motivo di appello l'insussistenza del vizio.
In sostanza con tale motivo di appello la parte ha evidenziato che l'autovettura in questione poteva essere sottoposta a revisione, sicché nessun vizio sussisteva nei termini riportati dalla sentenza impugnata.
Ciò detto, deve essere intanto evidenziato come “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 del codice civile, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 del codice civile è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi, anche in applicazione del principio di vicinitas della prova.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 26/09/2024,
n.25747).
Ora nel caso di specie non vi è prova che il veicolo in questione avesse in concreto un chilometraggio superiore rispetto a quello risultante dall'autovettura.
Tale prova non è stata in definitiva fornita alla luce delle risultanze della CTU già sopra riportate nell'ambito della quale non è stato possibile verificare il chilometraggio effettivo del veicolo e dalla quale è comunque emerso che il mezzo non presentava segni d'usura dovuti a percorrenza elevata. Inoltre si richiama altresì la dichiarazione di Per_1
allegata alla memoria ex art 320 cpc di parte convenuta dalla quale risulta
[...]
l'inattendibilità del dato del chilometraggio rilevato nella revisione del 2017 per possibili errori di sistema o di inserimento.
Ciò detto è emersa semmai una discrasia tra il chilometraggio indicato nell'ultima revisione e quello riportato dall'autovettura che parrebbe riconducibile ad una sorta di errore di inserimento del dato nell'ambito della revisione del 2017.
Non è stato tuttavia adeguatamente provato dalla parte attrice in primo grado, odierna appellata, sulla quale incombeva l'onere della prova dei vizi, che una tale tipologia di errore impedisca in assoluto la revisione dell'auto.
È risultato piuttosto dalla CTU che la procedura di revisione veniva bloccata dall'anomalia a sistema dovuta ai differenti chilometraggi (cfr. pag. 9 CTU). Nell'ambito della stessa CTU poi, in relazione alla revisione del mezzo, il CTU indicava altresì che
“Nel caso in esame dovrebbe risultare possibile eseguire la revisione utilizzando dichiarazione di errato imputazione da parte del precedente operatore” (cfr. pag. 7 CTU).
Non si ritiene in definitiva vi sia adeguata prova che una mera discrasia del chilometraggio indicato nell'ultima revisione rispetto a quello indicato dal veicolo - in mancanza, lo si ribadisce, di prova di una effettiva percorrenza (chilometraggio) superiore
10 dell'auto rispetto a quella risultante dal contachilometri – impedisca in assoluto la revisione del veicolo.
Ne consegue pertanto anche il rigetto della domanda di riduzione del prezzo formulata da parte attrice, odierna appellata.
In definitiva, pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da ed in Parte_1
parziale riforma della Sentenza impugnata, devono essere rigettate le domande formulate da in primo grado e riproposte nel presente giudizio di appello. Parte_2
6. Sulle spese processuali del giudizio di primo grado.
Ebbene sul punto giova evidenziare che come anche affermato da recente giurisprudenza di merito (Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 13/09/2024, n.1565): “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le altre
Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n.
23877).
Ciò detto le spese di primo grado, in base al principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte odierna appellata, liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del
2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tabella I, scaglione da € 1.101 a € 5.200, compensi minimi in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate. Anche le spese di CTU, come liquidate in primo grado, alla luce delle complessive risultanze dell'accertamento tecnico svolto, vanno poste a carico della parte odierna appallata.
7. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado di appello.
Le spese del presente giudizio di appello, in base al principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte odierna appellata, liquidate come in dispositivo, in base al
D.M. 55 del 2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tabella II, tenuto conto del valore del giudizio di appello, scaglione fino a € 1.100, compensi minimi considerata la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
11 1) Accoglie l'appello proposto dal sig. avverso la Sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Alessandria n. 537/2021 e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata
Sentenza, così provvede:
- rigetta la domanda di di annullamento del contratto di compravendita Parte_2
della Fiat Panda targata AP623GD e la conseguente domanda di restituzione del prezzo;
- rigetta la domanda subordinata di riduzione del prezzo;
-Dichiara tenuta e condanna parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in € 633,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
- Pone le spese di CTU, come liquidate in primo grado, a carico di parte appellata;
2) Dichiara tenuta e condanna parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese processuali del presente giudizio in grado d'appello, liquidate in € 91,50 per esborsi ed €
332,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Alessandria, in data 06/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Margherita Pastorino
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